Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 64/2022 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 64/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità civile ai sensi dell'art. 1218 c.c.
tra
(codice fiscale: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(codice fiscale: ), in proprio e nella qualità di Parte_2 C.F._2
genitori della figlia minore, (codice fiscale: Persona_1
), nata a [...], il [...], residenti a Spadola (VV), in C.F._3 via Tobia, s.n.c., rappresentati e difesi, come da mandato posto a margine dell'atto di citazione di primo grado, dall'avv. Francesco Caputo, elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, sito a San Giovanni in Fiore (CS), in via Gran Sasso, n. 74, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Appellanti
1
(partita i.v.a.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del avente sede legale a , in Controparte_2 CP_1
via Dante Alighieri, n. 67, rappresentata e difesa, come da procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Gianni Grisolia, elettivamente domiciliata presso la predetta sede dell'
[...]
, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata Controparte_1
del procuratore: Email_2
Appellata
Conclusioni delle parti:
il procuratore degli appellanti e , in Parte_1 Parte_2 proprio e in qualità di genitori di chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte Persona_1
d'Appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis, accogliere in toto il gravame proposto
e, conseguentemente, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale Civile di Vibo
Valentia n. 3/2021, depositata il 4.01.2021, non notificata;
per l'effetto, previa ammissione dei quesiti formulati al CTU ritualmente all'udienza del 1°.
7.2010 e non ammessi, disporre integrazione dell'elaborato peritale anche mediante nomina di altro
CTU e comunque condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali trovanti titolo nell'inappropriata ed errata condotta medica tenuta dagli operatori sanitari che eseguirono ecografie sulla signora Parte_2 ammontanti ad € 500.000,00 o in quella minore somma che sarà accertata in corso del giudizio anche mediante liquidazione equitativa. Con vittoria di spese e competenze dell'intero giudizio di I° e II° grado, oltre accessori come per legge da distrarsi ex art.
93 c.p.c.”;
il procuratore dell'appellata chiede: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: rigettare la richiesta di ammissione dei quesiti non ammessi e di integrazione dell'elaborato peritale perché inammissibile ed irrilevante ai fini della decisione;
rigettare l'appello perché infondato
2 in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale civile di Vibo Valentia
Con atto di citazione notificato il 14.5.2009, i coniugi e Parte_1 [...]
, in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale con Parte_2
riguardo alla minore (nata il [...]), hanno citato, dinanzi al Persona_1
Tribunale di Vibo Valentia, l' (d'ora in Controparte_1 poi, in breve, anche solo “A.s.p. di ”), al fine di chiederne la condanna al CP_1
risarcimento di tutti i danni subiti (alla salute, esistenziale, di relazione, morale, biologico e patrimoniale), in conseguenza della agenesia della mano sinistra (ovverosia una malformazione congenita in cui una o più dita delle mani sono assenti), di cui la figlia soffriva sin dalla nascita, ravvisando la responsabilità professionale dei sanitari ed ecografisti della divisione di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Serra San Bruno
(VV), i quali, avendo avuto in cura la gestante ed avendo monitorato la gestazione e il benessere fetale durante il periodo di gravidanza, non avevano, tuttavia, diagnosticato la predetta malformazione sviluppata dal feto.
In particolare, gli attori hanno ripercorso i vari controlli che aveva Parte_2 effettuato presso l'ospedale di Serra San Bruno durante la gravidanza e fino alla nascita della bambina, avvenuta il 9.4.2008 presso l'ospedale di Soverato (CZ), all'esito dei quali non era stata evidenziata alcuna particolare problematica del feto, ossia: a) un'ecografia del 24.8.2007; b) il controllo del 14.9.2007 “routine + TORCH” (ovverosia gli esami di screening consigliati alle donne in gravidanza per rilevare la presenza di anticorpi contro alcuni agenti infettivi, potenzialmente dannosi per il feto ed il neonato), il cui esito aveva escluso rischi di toxoplasmosi, rosolia e di infezione da citomegalovirus (CMV); c) ulteriori visite del 21.9.2007, del 4.12.2007, del 3.1.2008, del
7.2.2008 e del 4.3.2008, con relative ecografie fetali che avevano rilevato ecobiometria nella norma e movimenti attivi fetali (“LA, MAF e ACF regolari” o “nella norma”); d) il controllo del 12.3.2008, con tracciato cardiotocografico (CTG) che aveva dato esiti nella norma, così come gli altri tracciati cardiotocografici (del 15, 17, 18, 19, 21 e 25 marzo
3 del 2008) e gli accertamenti ematologici;
e) l'ultimo esame ecografico del 26.3.2008, che aveva avuto, anch'esso, esito positivo.
Premesso ciò, gli attori – dopo aver censurato l'operato degli ecografisti dell'ospedale di
Serra San Bruno che, avendo avuto in cura, per tutto il periodo della gravidanza,
[...]
, si erano resi responsabili di grave imperizia e negligenza nella conduzione Parte_2 degli esami ecografici nonché della violazione delle linee guida per l'esecuzione delle ecografie fetali nel primo e, soprattutto, nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, con conseguente omessa diagnosi della malformazione del feto, per quanto, in sé, inevitabile
– hanno lamentato, in particolare: I) il danno subito da da c.d. Parte_2
“nascita indesiderata” e la lesione del suo diritto ad una procreazione cosciente e responsabile, discendente dall'esserle stata impedita la possibilità della scelta di interrompere la gravidanza (ai sensi dell'art. 6, lett. b, della legge n. 194/1978); II) il danno biologico permanente subito dalla piccola , calcolabile nella misura del Per_1
50%, vista l'entità dell'invalidità discendente dalla totale mancanza di una mano e dalla conseguente impossibilità di usare efficientemente l'arto superiore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 28.9.2009, si è costituita in giudizio la , la quale ha contestato il fondamento della Controparte_3
domanda degli attori, in quanto: 1) la , durante la gravidanza, non era stata Parte_2 seguita presso il presidio ospedaliero di Serra San Bruno, bensì presso l'ambulatorio di ostetricia e ginecologia di SO Calabro (VV); 2) ad ogni modo, nessuna responsabilità poteva essere imputata ai sanitari dell'ambulatorio di SO Calabro ai sensi dell'art. 2236 c.c., in quanto: a) la mancata rilevazione dell'agenesia della mano sinistra era dipesa dall'inaffidabilità e fallibilità della metodica ecografica;
b) come evidenziato nelle linee guida di ecografia ostetrica e ginecologia del 2006 (cc.dd.
, la metodica ecografica aveva scarsa efficacia nel rilevare le malformazioni CP_4
fetali; c) le linee guida non prevedevano che si dovesse procedere allo studio strutturale di mani e piedi;
c) non esisteva la certezza che, malgrado le ripetute ecografie, una malformazione potesse essere riconosciuta in tutti i casi;
d) le malformazioni congenite, come quella riscontrata alla piccola , si verificavano in maniera imprevedibile;
e) Per_1
le immagini ecografiche erano condizionate o compromesse dalla posizione e dai movimenti del feto;
f) l'agenesia della mano era una malformazione rarissima e la parziale o mancata rilevazione delle estremità degli arti, durante le ecografie, era molto frequente e, oltretutto, nel caso di specie, non vi era un'anamnesi personale o familiare
4 specifica per malformazioni ossee o scheletriche;
3) comunque, nel caso di specie, la non avrebbe potuto ricorrere né all'aborto entro i primi novanta giorni di Parte_2 gravidanza, poiché non sussistevano i presupposti di cui all'art. 4 della legge n. 194/1978
(in assenza di serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna), né all'aborto dopo i primi novanta giorni di gravidanza, poiché non sussistevano neppure i presupposti di cui all'art. 6 della legge n. 194/1978 (ovverosia il pericolo grave per la gestante derivante dalla riscontrata malformazione del feto); oltretutto, gli attori non avevano provato che, se la donna avesse saputo in tempo della malformazione alla mano della neonata, avrebbe abortito;
4) era infondata, infine, la richiesta di risarcimento del danno biologico permanente subito dalla neonata, giacché i difetti patologici del feto rilevavano solo quando si riflettevano sulla salute della madre e, sotto un diverso profilo, non era stato neppure provato il quantum debeatur della pretese. La convenuta ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto della domanda.
All'esito dell'udienza del 1°.10.2009, sono stati concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., ma nessuna delle parti si è avvalsa di tale facoltà.
Con ordinanza del 26.3.2010, adottata a scioglimento della riserva presa all'udienza tenutasi in pari data, il Tribunale ha disposto una c.t.u. medico-legale, nominando, per la sua esecuzione, il dott. al fine di accertare se le malformazioni fetali Persona_2
fossero o meno diagnosticabili, specificando il periodo in cui sarebbero state visibili attraverso esami diagnostici (cfr. ordinanza in atti).
Espletato l'accertamento peritale, con ordinanza del 21.11.2011, adottata a scioglimento della riserva presa all'udienza del 17.11.2011, il Tribunale ha rigettato la richiesta di integrazione della c.t.u. medico-legale.
Dopo una serie di aggiornamenti dovuti a ragioni organizzative, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 18.9.2018 e la causa è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica (cfr. verbale in atti).
Tutte le parti hanno depositato la comparsa conclusionale, mentre, nel successivo termine, hanno depositato la memoria di replica solo gli attori.
In particolare, nella comparsa conclusionale, i genitori di hanno lamentato, Per_1
peraltro per la prima volta, la lesione del loro diritto “…di prepararsi psicologicamente
5 e, se del caso materialmente, all'arrivo di un figlio menomato…” (v. pag. 10 della comparsa conclusionale).
2. La sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 3/2021, pubblicata il 4.1.2021 e non notificata, il Tribunale di Vibo
Valentia ha rigettato la domanda proposta dagli attori ed ha compensato integralmente le spese di lite.
In particolare, il Tribunale - dopo aver evidenziato l'estrema genericità delle conclusioni rassegnate dagli attori nell'atto di citazione (a cui non era stato posto rimedio nella memoria ex art. 183, comma 6°, n. 1, c.p.c., che non era stata depositata), poiché non erano state esplicitate le poste di danno di cui veniva richiesto il risarcimento, né era stato precisato se le singole richieste risarcitorie erano state avanzate dai genitori iure proprio
o in rappresentanza della minore, e dopo aver chiarito che il riferimento alla percentuale del 50 % del danno biologico, unica posta di danno esplicitata, induceva a ritenere che gli attori intendessero riferirsi alla percentuale di invalidità riportata dalla piccola , Per_1
in conseguenza della malformazione da cui era risultata affetta alla nascita - ha affermato che: I) era infondata la domanda di risarcimento del danno biologico permanente subito dalla bambina, poiché – malgrado, sulla base della c.t.u., doveva ritenersi che l'agenesia della mano sinistra della neonata avrebbe potuto essere diagnosticata a partire dall'esame morfologico fetale alla ventiduesima settimana di gestazione (cui si era sottoposta la il 4.12.2007), se non addirittura prima (alla diciannovesima settimana di Parte_2
gravidanza), sicché vi erano stati, certamente, errori diagnostici dei sanitari-ecografisti che avevano monitorato la gravidanza – gli attori non avevano provato il nesso di causalità fra le suddette omissioni colpose dei sanitari e la patologia riportata dalla piccola e, anzi, nell'atto introduttivo del giudizio avevano ammesso che una Per_1
tempestiva diagnosi non avrebbe, comunque, potuto evitare la malformazione della mano sinistra della neonata;
II) era infondata, altresì, la domanda di Parte_1
e di risarcimento del danno da “nascita indesiderata”, poiché non Parte_2
sussistevano le rilevanti anomalie del nascituro ed il loro nesso eziologico con un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna né era stato allegato e provato dagli attori che, ove la fosse stata tempestivamente informata della malformazione Parte_2
del feto, avrebbe interrotto la gravidanza;
III) dovevano essere compensate le spese di
6 lite, ai sensi dell'art. all'art. 92, comma 2°, c.p.c., per via dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti nel corso del giudizio.
3. Il giudizio di appello
Con atto di citazione notificato, a mezzo p.e.c., il 3.1.2022, avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello e , in proprio e in Parte_1 Parte_2
qualità di genitori della figlia minore, affidandosi a due motivi, con Persona_1
cui hanno chiesto – previa integrazione della c.t.u. medico-legale espletata nel giudizio di primo grado, mediante ammissione dei quesiti formulati all'udienza del 1°.
7.2010 e non ammessi dal giudice di prime cure – di condannare l'odierna appellata al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, aventi titolo nell'inappropriata ed errata condotta medica tenuta dagli operatori sanitari che eseguirono ecografie sulla
, nei termini precisati in epigrafe. Parte_2
In particolare, gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale: I) si era pronunciato soltanto sulla domanda di risarcimento del danno da c.d. “nascita indesiderata”, omettendo, tuttavia, di esaminare la connessa richiesta di risarcimento dell'ulteriore danno subito dai genitori, i quali, non essendo stati informati della malformazione del feto, non avevano potuto prepararsi, psicologicamente e materialmente, alla nascita di un figlio disabile;
II) aveva errato nel rigettare la domanda di risarcimento del danno da c.d.
“nascita indesiderata”, in quanto: 1) non poteva essere condiviso il principio richiamato dal primo giudice ed affermato dalla Corte di Cassazione che faceva gravare sulla gestante l'onere di provare la propria volontà abortiva;
2) per quanto fosse arduo ricostruire la presumibile volontà della gestante, era possibile ritenere che la Parte_2 avrebbe fatto ricorso all'interruzione della gravidanza, se fosse stata adeguatamente informata della malformazione del feto, atteso che tale prova si poteva desumere da una serie di elementi (la stessa proposizione del giudizio;
il fatto che già dall'ecografia dell'agosto del 2007, effettuata nell'ottava settimana di gravidanza, avrebbe potuto rilevarsi l'assenza dell'arto sinistro del feto e, quindi, procedersi all'aborto volontario;
le numerose ecografie fetali ed i sei tracciati cardiotocografici eseguiti dalla gestante che evidenziavano l'interesse della donna a conoscere lo stato di salute del feto); 3) sarebbe stata utile ed avrebbe orientato in maniera diversa la decisione l'integrazione dei quesiti da rivolgere al c.t.u., richiesta dagli odierni appellanti e rifiutata dal giudice, circa le
7 conseguenze patologiche, eventualmente verificatesi sulla madre, a seguito della nascita della minore, da estendersi anche alla posizione del padre della neonata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 4.5.2022, si è costituita nel presente giudizio di appello la A.s.p. di contestando il CP_1 fondamento dell'impugnazione ed affermando che le valutazioni del giudice erano corrette e che, in particolare: a) la malformazione alla mano sinistra della piccola non era riconducibile alle inadempienze dei sanitari;
b) la donna, non solo non Per_1
aveva provato che, ove fosse stata informata della malformazione del feto, avrebbe interrotto la gravidanza, ma neppure aveva dimostrato che la nascita della bambina, con la riferita malformazione, avrebbe potuto causarle un grave danno fisico o psichico;
c) gli appellanti non avevano neppure allegato e provato che la sofferenza derivata dall'apprendere della malformazione della figlia solo al momento del parto fosse stata maggiore di quella che avrebbero subito, se lo avessero saputo al momento dell'esecuzione della ecografia morfologica o che, se fossero stati tempestivamente informati, si sarebbero sottoposti a specifiche terapie di sostegno oppure che tali terapie fossero state intraprese per superare l'eventuale trauma subito;
d) il Tribunale, in assenza di una chiara e specifica indicazione, nell'atto di citazione di primo grado, dei danni lamentati dagli attori, aveva correttamente rigettato la richiesta di aggiungere quesiti estranei all'oggetto del giudizio;
e) ad ogni modo, nessuna responsabilità poteva essere attribuita ai sanitari dell'ospedale di Serra San Bruno, in quanto la , durante Parte_2 la gravidanza, era stata seguita dai sanitari dell'ambulatorio di ostetricia e ginecologia di
SO Calabro e la mancata rilevazione dell'agenesia della mano sinistra del feto non era stata conseguenza di imperizia o negligenza dei sanitari, ma della non affidabilità della metodica ecografica;
f) non era stata provata l'intenzione della donna di abortire, se fosse stata informata adeguatamente;
g) non poteva essere riconosciuto il danno biologico permanente subito dalla piccola , in quanto rilevante, non già in sé, Per_1
ma solo se si rifletteva negativamente sulla salute della madre e perché, comunque, rimasto non provato nel suo ammontare. Ha concluso come trascritto in epigrafe.
Con ordinanza del 12.5.2022, adottata a scioglimento della riserva presa all'udienza dell'11.5.2022, la Corte di Appello ha rigettato la richiesta degli appellanti di integrazione dei quesiti formulati al c.t.u. nel giudizio di primo grado (cfr. l'ordinanza in atti).
8 All'esito della trattazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.9.2024, avvenuta mediante il deposito di note scritte, ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c, la causa è stata trattenuta in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica (cfr. l'ordinanza in atti). Entrambe le parti hanno depositato soltanto la comparsa conclusionale. In particolare, gli appellanti hanno ribadito la richiesta di un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Vibo Valentia e, dall'altro, dei motivi di appello proposti da e , in proprio e in qualità di Parte_1 Parte_2
genitori della figlia minore nonché delle difese contenute nella Persona_1 comparsa di costituzione e risposta dell' , appare opportuno Controparte_3 chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: 1) preliminarmente, l'esame della istanza degli appellanti, già rigetta dalla Corte di Appello e ribadita nella comparsa conclusionale, di integrare la c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado, mediante ammissione di un ulteriore quesito sulle conseguenze da loro subite a causa della omessa diagnosi della malformazione del feto;
2) l'accertamento della sussistenza (o meno) di una responsabilità dei sanitari-ecografisti dell'ospedale di Serra San Bruno (o, comunque, dell'ambulatorio di ostetricia e ginecologia di SO Calabro), i quali hanno monitorato la gravidanza della , per l'omessa diagnosi della malformazione Parte_2
alla mano sinistra riportata, alla nascita, dalla piccola e per i lamentati Persona_1
danni dei genitori per non essersi potuti preparare - psicologicamente e materialmente - alla nascita di un figlio disabile e, sotto diverso profilo, per quelli da c.d. “nascita indesiderata” (responsabilità esclusa o, comunque, non ritenuta dal Tribunale, con valutazione censurata dagli appellanti); 3) solo in caso di positivo accertamento dell'an debeatur della predetta domanda, la quantificazione dei danni subiti dagli odierni appellanti;
4) la determinazione delle spese di lite.
9 In difetto di specifica impugnazione sul punto, invece, deve ritenersi che la sentenza di primo grado è passata in giudicato, nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno biologico permanente subito da (avendo Persona_1
escluso che la malformazione dalla stessa riportata alla nascita fosse conseguenza delle omissioni imputabili ai sanitari-ecografisti che avevano monitorato la gravidanza della madre).
2. L'istanza di integrazione della c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado
Come visto (v. il paragrafo sullo svolgimento del processo), gli appellanti hanno chiesto, da ultimo anche nella comparsa conclusionale, l'integrazione dell'accertamento peritale svolto nel giudizio di primo grado, chiedendo che fosse ammesso il quesito volto a comprovare le conseguenze patologiche, permanenti o temporanee, eventualmente patite dai genitori di a seguito della scoperta, alla nascita, della sua Persona_1
malformazione.
L'istanza è infondata, per come già esposto nell'ordinanza del 12.5.2022.
In effetti, deve evidenziarsi che: a) la voce di danno che l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio dovrebbe accertare (danno biologico e relazionale, di tipo permanente e temporaneo, eventualmente subito dai genitori a seguito della nascita della piccola con la malformazione di cui si è detto) non era stata allegata specificamente Per_1 nell'atto di citazione di primo grado (dall'esame della domanda si evince che gli attori, iure proprio, hanno chiesto, genericamente il risarcimento del danno da c.d. “nascita indesiderata”, formulando conclusioni del tutto sommarie: “[…] il risarcimento di tutti i danni alla salute, esistenziale e di relazione, morale, biologico (non inferiore alla misura del 50 %) e patrimoniale patiti […]”); b) il difetto di allegazioni specifiche e di prove circa le conseguenze dell'evento dannoso lamentato non può essere ovviato con il ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio (cfr., ad esempio, Cass., sez. III, n. 19631/2020).
3. Sul merito. Le valutazioni della Corte
Come già esposto nella trattazione dedicata allo svolgimento del processo - con un primo motivo, rubricato “Violazione dell'art. 112 c.p.c. ed omessa motivazione in ordine ad un punto fondamentale della controversia”, e con un secondo motivo, rubricato “Errata
10 interpretazione e valutazione delle risultanze istruttorie” - gli appellanti impugnano la pronuncia del Tribunale di rigetto della loro domanda di risarcimento del danno e, segnatamente, censurano la sentenza, sia per non avere il Tribunale preso in considerazione la violazione del diritto dei genitori alla autodeterminazione sia nella parte in cui il Tribunale, nonostante la responsabilità degli ecografisti che avevano monitorato la gravidanza della nel non avvedersi della malformazione del Parte_2
feto, ha ritenuto che non era stato dimostrato che la donna avrebbe interrotto volontariamente la gravidanza, se fosse stata tempestivamente informata della malformazione del feto.
In particolare, gli appellanti lamentato che il Tribunale: I) si sia pronunciato soltanto sulla domanda di risarcimento del danno da c.d. “nascita indesiderata”, omettendo, tuttavia, di esaminare la connessa richiesta di risarcimento dell'ulteriore danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dai genitori, i quali, non essendo stati informati della malformazione del feto, non avevano potuto prepararsi - psicologicamente e materialmente - alla nascita di un figlio disabile (primo motivo di appello); II) abbia errato nel rigettare la domanda di risarcimento del danno da c.d. “nascita indesiderata”, in quanto: 1) non può essere condiviso il principio richiamato dal primo giudice ed affermato dalla Corte di Cassazione (sezioni unite, n. 25767/2015) che fa gravare sulla gestante l'onere di provare la propria volontà abortiva, in violazione dei principi generali in tema di riparto dell'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale;
2) per quanto sia arduo ricostruire la presumibile volontà della gestante, è possibile ritenere che la , se fosse stata adeguatamente informata della malformazione del feto, Parte_2 avrebbe fatto ricorso all'interruzione della gravidanza, atteso che tale prova si può desumere da una serie di elementi (la stessa proposizione del giudizio;
il fatto che già dall'ecografia dell'agosto del 2007, effettuata nell'ottava settimana di gravidanza, avrebbe potuto rilevarsi l'assenza dell'arto sinistro del feto e, quindi, procedersi all'aborto volontario;
le numerose ecografie fetali ed i sei tracciati cardiotocografici eseguiti dalla gestante che evidenziavano l'interesse della donna a conoscere lo stato di salute del feto); 3) sarebbe stata utile ed avrebbe orientato in maniera diversa la decisione l'integrazione dei quesiti da rivolgere al c.t.u., richiesta dagli odierni appellanti e rifiutata dal giudice, circa le conseguenze patologiche, eventualmente verificatesi sulla madre, a seguito della nascita della minore, da estendersi anche alla posizione del padre della neonata (secondo motivo di appello).
11 Il primo motivo di appello è infondato per due concomitanti ragioni.
Anzitutto, è opportuno evidenziare che – come esposto nella sentenza impugnata, da intendersi richiamata, e come già evidenziato (v., sopra, il paragrafo n. 2) –
[...]
e , nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di Parte_1 Parte_2
primo grado, non hanno esplicitato, come era loro onere, le voci di danno di cui chiedevano il risarcimento, essendosi limitati a domandare, in modo alquanto generico,
“[…] il risarcimento di tutti i danni alla salute, esistenziale e di relazione, morale, biologico (non inferiore alla misura del 50 %) e patrimoniale patiti”.
Dall'esame dell'atto di citazione di primo grado, dunque, non emerge che la domanda riguardasse il profilo di danno lamentato nell'atto di appello (ossia il pregiudizio consistito nel non avere potuto prepararsi, materialmente e psicologicamente, al compito di assistere una figlia nata con una disabilità) e si evince, piuttosto, che, iure proprio, gli attori avevano richiesto il risarcimento del danno – peraltro riferito alla sola
[...]
– da c.d. “nascita indesiderata”, poiché, a causa dell'errata interpretazione Parte_2 degli esami ecografici svolti sulla gestante e della mancata individuazione dell'anomalia fetale (l'agenesia alla mano sinistra della piccola ), la donna non era stata messa Per_1 in condizione di esercitare il suo diritto all'interruzione volontaria della gravidanza, previsto dalla legge n. 194/1978 (v. pagg. 5 e ss. dell'atto di citazione di primo grado).
A tale evidente difetto di allegazione, peraltro, gli odierni appellanti non avevano posto rimedio neppure con la memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6°, n. 1, c.p.c., che non era stata affatto depositata. Soltanto, tardivamente, ovverosia nella comparsa conclusionale, i genitori di hanno precisato che “[…] il primo bersaglio dell'inadempimento del Per_1
medico è il diritto dei genitori di essere informati, al fine, indipendentemente dall'eventuale maturazione delle condizioni che abilitano la donna a chiedere
l'interruzione della gravidanza, di prepararsi psicologicamente e, se del caso materialmente, all'arrivo di un figlio menomato […]” (v. pag. 10 della comparsa conclusionale).
Ad ogni modo, anche volendo ritenere, in astratta ipotesi, che la domanda di risarcimento del danno comprendesse il profilo suddetto (ossia il pregiudizio subito dai genitori a causa dell'omessa informazione sulla malformazione del feto, per non essersi potuti preparare - psicologicamente e materialmente - alla nascita di un figlio disabile),
e non hanno provato che, se informati per Parte_1 Parte_2 tempo circa l'agenesia alla mano sinistra da cui era affetta la figlia , avrebbero Per_1
12 adottato misure organizzative, pratiche o psicologiche, tali da evitare o limitare il danno lamentato, non avendo neppure richiesto (né nell'atto di citazione, né nella memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2, c.p.c., che non hanno depositato) l'ammissione di mezzi istruttori.
Anche il secondo motivo di appello, concernente la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale circa l'assenza di una volontà della di abortire (se Parte_2
fosse stata debitamente informata della malformazione del feto), è infondato.
Vale evidenziare, in primo luogo, che il consulente tecnico d'ufficio (dott. Per_2
, con una relazione scientificamente valida e non viziata dal punto di vista logico,
[...]
da cui, quindi, non vi è ragione di discostarsi, ha accertato che: I) la malformazione riportata, alla nascita, dalla piccola (c.d. agenesia della mano sinistra) doveva Per_1
essere rilevata dagli ecografisti che ebbero in cura la , secondo le linee guida Parte_2 del 2002, all'esito dell'esame morfologico fetale eseguito il 4.12.2007 CP_4
(ovverosia alla 22° settimana di gravidanza) e, addirittura, all'esito dell'effettuazione del c.d. esame pre-morfologico, eseguito dalla gestante il 4.11.2007 (ovverosia alla 19° settimana di gravidanza), poiché, trattandosi di ossa lunghe, più è precoce l'esame ecografico, maggiore è la visibilità, in contrasto con la minore dimensione del feto e con la minore quantità di tessuto molle;
II) non essendo stato specificata in referto (peraltro, molto carente e lacunoso) alcuna condizione che avrebbe potuto rendere impossibile o difficoltosa la visualizzazione della malformazione (come poteva essere, ad esempio,
l'obesità materna, la posizione fetale con gli arti strettamente addotti, la scarsa ecogenicità materna, la scarsità di liquido amniotico), era evidente l'inosservanza, da parte degli ecografisti, delle linee guida (v. la penultima pagina della relazione CP_4
peritale). Premesso questo e rilevato, dunque, che la malformazione del feto poteva essere rilevata alla 19° settimana (dopo che erano trascorsi, quantomeno, 133 giorni di gravidanza), deve rammentarsi che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 194/1978,
“L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”.
Secondo la disposizione citata, quindi, dopo i primi novanta giorni di gravidanza, il ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza stessa da parte della gestante si
13 giustifica solo in presenza di un accertamento di processi patologici o di malformazioni del feto che possono provocare un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, da accertarsi in concreto e caso per caso, con la conseguenza che soltanto in tal caso il medico che non informi correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali può essere chiamato a risarcire i danni conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza (v., ad esempio, Cass. civ., sezione III, n. 653/2021).
Infatti, non è previsto, nel nostro ordinamento, il diritto della donna di ricorrere all'aborto c.d. eugenetico (ossia per evitare la nascita di un essere malformato o portatore di gravi patologie) ed il connesso “diritto a non nascere se non sano” (v., ad esempio, Cass. civ., sezione III, n. 16123/2006).
Tanto premesso, gli odierni appellanti non hanno allegato né, tanto meno, provato che la malformazione del feto (consistente nella completa assenza della mano e di parte del braccio sinistro) avrebbe potuto comportare un grave pericolo per la salute fisica o psichica di (circostanza, anzi, da escludersi, dato che la gravidanza ed Parte_2
il parto si sono svolti regolarmente e senza complicazioni). Né, come, del resto, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in un caso simile, la mancanza della mano sinistra del nascituro costituisce una malformazione idonea a determinare un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, ai sensi dell'art. 6, lett. b), della legge n. 194 del
1978, cosicché, non potendosi legittimamente ricorrere all'aborto, dall'omessa diagnosi dell'anomalia fetale non può derivare un danno risarcibile (v., Cass., sez. III, n.
9251/2017).
Fermo restando il carattere decisivo e assorbente di tale argomento, deve aggiungersi che, come affermato dal primo giudice, gli odierni appellanti non hanno provato - come era loro compito, sulla base dei principi generali in materia di onere della prova (v., ad esempio, Cass. civ., ordinanza n. 11123/2020; Cass. civ., sentenza n. 9251/2017; Cass. civ., sezioni unite, n. 25767/2015) – che, se la gestante fosse stata adeguatamente e tempestivamente informata della malformazione alla mano riportata dalla piccola
, avrebbe fatto ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza, considerato Per_1
che tale supposta volontà abortiva, al contrario di quanto affermato dagli appellanti, non poteva desumersi, neppure a livello indiziario, dalla proposizione della domanda giudiziale di risarcimento del danno e neppure dai plurimi esami ecografici eseguiti dalla donna, indicativi, al più, dell'interesse della donna di accertarsi dello stato di salute del feto, ma non della sua volontà di abortire, qualora avesse saputo di tale malformazione,
14 in assenza di elementi più concreti, quali le precarie condizioni psico-fisiche della donna e le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense alla predetta opzione abortiva
(cfr., ancora, Cass. civ., sezioni unite, n. 25767/2015; da ultimo, v. Cass., sez. III, n.
1903/2025, sulla necessita che la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza risulti da indizi caratterizzati da gravità, precisione e concordanza, insussistenti nella fattispecie in esame).
Tale conclusione è, ulteriormente, avvalorata dal fatto che la malformazione della neonata, per quanto grave, non pregiudica, secondo regole di logica ed esperienza, la sua possibilità di condurre una vita autonoma e dignitosa.
Consegue, dunque, il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
5. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza di Parte_1
e , in proprio e in qualità di genitori di
[...] Parte_2 Persona_1
nei confronti della e si liquidano in Controparte_1
complessivi euro 9.603,00 (euro 2.977,00 per lo studio della controversia;
euro 1.911,00 per la fase introduttiva;
euro 2.163 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 2.552,00 per la fase decisoria), applicando, quanto alle fasi di studio e introduttiva, i parametri medi della tariffa forense dello scaglione per le cause di valore da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00 (tenuto conto del valore dichiarato della controversia, pari ad euro
200.000,00), mentre, quanto alla fase istruttoria e di trattazione (consistita nella mera valutazione dell'istanza di integrazione della c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado) ed alla fase di decisione (caratterizzata dalla precisazione delle conclusioni e dal deposito della sola comparsa conclusionale, peraltro, di contenuto sostanzialmente ripetitivo delle precedenti difese), appare congrua la liquidazione nel minimo.
Stante il tenore della pronuncia sull'appello (integrale rigetto per infondatezza), inoltre, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e , in proprio e in Parte_1 Parte_2
qualità di genitori della figlia minore, avverso la sentenza n. 3/2021 Persona_1
del Tribunale di Vibo Valentia, pubblicata il 4.1.2021 e non notificata, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
- condanna e , in proprio e in qualità di Parte_1 Parte_2
genitori della figlia minore, al rimborso delle spese processuali del Persona_1
presente giudizio di appello nei confronti della Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., liquidate in complessivi euro 9.603,00, oltre i.v.a., c.p.a. e
[...]
rimborso forfettario come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 19.3.2025
Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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