Articolo 8 della Legge 5 dicembre 1951, n. 1302
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8 dicembre 1951
Art. 8.
Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in otto domeniche, da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente:
biglietti di importo fino a L. 200 L. 20
biglietti di importo da L. 201 a L. 500 " 50
biglietti di importo da L. 501 a L. 1000 " 100
biglietti di importo da L. 1001 a L. 2000 " 150
biglietti di importo oltre lire 2000 " 200
biglietti per i viaggi in servizio locale sul-
la metropolitana Napoli-Pozzuoli-Solfatara.......... " 5
Entrata in vigore il 8 dicembre 1951