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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/07/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
n. R.G. 454 /2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Genova
nella persona del Giudice Unico Dottor Daniele Bianchi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa introdotta da rappresentata e assistita Parte_1 dagli Avv.ti Massa, Marino e Leonardi del foro di Genova
- attrice in opposizione - contro rappresentata e assistita dagli Controparte_1
Avv.ti Scaglia, Manzone e Olmi del foro di Genova
- convenuta opposta – sulle seguenti conclusioni: come da udienza del 16.4.25
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato in fatto e considerato in diritto:
- che con atto di citazione in opposizione ex art. 3 R.D. 639/1910 ritualmente notificato, Parte_1
(di seguito conveniva in giudizio la Pt_1 Controparte_1
, allegando:
[...]
- che in data 11/12/2023 la Controparte_1 gli notificava l'avv
[...]
0204 con l'ordine di pagamento dei “canoni demaniali” dal 2008 al 2015 per complessivi € 36.117,41;
- di aver acquistato da IMA s.a.s. di Persona_1
e C. con atto del 13/12/2005 e con atto del 17/11/2006 un complesso immobiliare sito in Genova, passo Ruscarolo 188;
- che l'accesso a tale complesso immobiliare era garantito da manufatto insistente sul Rio Ruscarolo, di proprietà demaniale, per la quale esisteva in capo a IMA s.a.s. un'apposita concessione della Provincia di Genova;
- di aver chiesto alla il CP_1 Controparte_1 subingresso nella i sopra;
- che detto subingresso gli veniva negato e che quindi la non risultava titolare di alcuna concessione Pt_1 demaniale;
- che - in assenza di concessione - aveva Pt_1 provveduto al pagamento in favor
[...] dell'indennità di Controparte_1 occupazione senza titolo dell'opera insistente sul Rio Ruscarolo per gli anni 2006-07; - che negli anni successivi L.I.A. aveva mutato la destinazione d'uso del complesso immobiliare sito in Passo Ruscarolo 188 C, realizzando sei box e sei posti auto, servendosi dell'opera insistente sul Rio Ruscarolo per l'esecuzione dei lavori;
- di aver poi trasferito a terzi la proprietà dei boxes e dei posti auto nel periodo compreso tra il 2008 e il 14 luglio 2009, data dell'ultimo trasferimento, senza aver più utilizzato l'area demaniale in epoca successiva a tale data;
- che pertanto l'attore ricorreva in opposizione ex art. 3 RD 639/1910, chiedendo l'annullamento di detto avviso adducendo:
1. che l'assenza di concessione demaniale implica assenza di titolo per la richiesta del relativo canone;
2. l'avvenuta liberazione dell'area quantomeno dal luglio 2009;
- che la si costituiva in giudizio Controparte_1 resiste o:
- che non è titolare di alcuna concessione Pt_1 dem
- che gli importi richiesti con l'avviso di accertamento qui impugnato ha ad oggetto non già il canone demaniale bensì l'occupazione senza titolo di bene demaniale (demanio fluviale);
- che dalla visura catastale dell'immobile (cfr. doc. 4 convenuto opposto) risulta tutt'ora Pt_1 titolare del diritto di superficie dell'opera insistente sul Rio Ruscarolo (sezione BOR, foglio 20, mappale 331 subalterno 10), e ciò nonostante il trasferimento di proprietà delle altre particelle dell'immobile;
- che invitate le parti a precisare le rispettive conclusioni la causa veniva assunta in decisione;
- che la domanda va accolta per quanto di ragione;
- che infatti l'avviso di accertamento impugnato – come precisato da - ha ad oggetto il pagamento di indennità Controparte_1 di occupazione sine titulo del demanio;
- che ciò precisato, sussiste la prova dell'occupazione dell'opera insistente sul Rio Ruscarolo da parte di per il periodo Pt_1 compreso tra il 2006 e il 14/07/2009, in particolare:
- negli anni 2005 e 2006 (docc. 3 conv. e 2 att.) acquistava il complesso immobiliare sito Pt_1 in Passo Ruscarolo 188 C;
- ha ammesso di aver utilizzato l'opera per Pt_1 zione dei lavori di modifica della destinazione d'uso del predetto immobile, conclusasi in data 14 luglio 2009 con la suddivisione dello stesso in boxes e posti auto (cfr. atto di citazione p. 4) e la vendita degli stessi (cfr. contratto di compravendita doc.5);
- che l'ente convenuto ha dato atto che l'attrice ha corrisposto l'indennità di occupazione relativa agli anni 2006 e 2007 (cfr. mem. 171 ter n. 2 pag. 2) e non ha contestato la vendita a terzi dell'intero manufatto al 14.7.2009;
- che quindi risulta dovuta l'indennità di occupazione del 2008 e fino al 14 luglio 2009;
- che i restanti importi non sono dovuti;
- che infatti fonda il proprio assunto sulla Controparte_1 circostanza ndita a terzi dei box e posti auto
- residui in capo a il diritto di superficie sul subalterno 10 (sezione BOR, foglio 20, mappale 331);
- che detta circostanza non è provata e comunque risulta irrilevante ai fini della decisione. E infatti:
1. la dedotta titolarità del diritto di superficie in capo a non risulta provata, non essendovene traccia Pt_1 negli atti di compravendita relativi all'immobile sito in Passo Ruscarolo 188 (docc. 3 conv. e 2 att.), né emergendo aliunde detta circostanza. In assenza di alcun riscontro documentale, le risultanze catastali costituiscono mero e isolato indizio insufficiente ai fini della prova;
2. che comunque in assenza di apposita concessione (come riconosciuto dall'Ente convenuto, pag. 2 comp. risp.), non può ritenersi configurabile alcun diritto di superficie in capo al privato su bene demaniale (cfr. art. 823 c.c. e T.A.R. Trieste sez. I , 01/02/2019, n. 49);
3. in subordine quand'anche - per mera ipotesi dialettica
– sussistesse un diritto di superficie in capo a , ciò sarebbe incompatibile con il credito qui azionato, fondato sull'occupazione sine titulo di suolo demaniale e cioè sull'assenza di alcun diritto all'occupazione dello stesso;
4. che in ulteriore subordine va osservato che
[...] non ha offerto di provare il CP_1 presupposto fattuale necessario a fondare la pretesa di pagamento di indennità richiesta, e cioé l'effettiva occupazione – da parte attrice – della particella di cui al subalterno 10 nel periodo successivo al 14.7.2009;
- che quindi il debito attoreo è limitato all'indennità di occupazione dal 1° gennaio 2008 al 14.7.2009;
- che in assenza di altri parametri condivisi tra le parti, la liquidazione va operata rivalutando l'importo dell'indennità occupativa relativa al 2006 come quantificata dalla Provincia di Genova con nota del 21.6.2006 (euro 3.168,07, doc. 4 att.), rivalutandola al 2008 secondo parametri istat, pervenendo quindi a Euro 3.270;
- che analogamente – l'indennità per il periodo tra il 01/01/2009 e il 14/07/2009 - va identificata in € 1.760, ottenuti dividendo il canone annuo complessivo di € 3294,37 (pari a al canone 2008 rivalutato Istat al 2009) per 365 giorni, e moltiplicando per 195, ossia i giorni compresi nell'intervallo tra il 01/01 e il 14/07;
- che quindi il debito attoreo ammonta a Euro 5.010 (= 3.270 + 1.760), oltre interessi dalla domanda (11/12/2023, notifica dell'accertamento) al saldo;
- che la reciproca soccombenza giustifica la statuizione sulle spese di cui al dispositivo;
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1. annulla l'avviso di accertamento dell'11/12/2023 n. finali 0204 emesso dalla nei confronti di Controparte_1
Parte_1
2. condanna al Parte_1 pagamento di € Euro 5.010 in favore della Controparte_1 oltre interessi legali dal 11/12/2023 al saldo;
[...]
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Genova, addì 03/07/2025
Il Giudice
(Daniele Bianchi)
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Genova
nella persona del Giudice Unico Dottor Daniele Bianchi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa introdotta da rappresentata e assistita Parte_1 dagli Avv.ti Massa, Marino e Leonardi del foro di Genova
- attrice in opposizione - contro rappresentata e assistita dagli Controparte_1
Avv.ti Scaglia, Manzone e Olmi del foro di Genova
- convenuta opposta – sulle seguenti conclusioni: come da udienza del 16.4.25
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato in fatto e considerato in diritto:
- che con atto di citazione in opposizione ex art. 3 R.D. 639/1910 ritualmente notificato, Parte_1
(di seguito conveniva in giudizio la Pt_1 Controparte_1
, allegando:
[...]
- che in data 11/12/2023 la Controparte_1 gli notificava l'avv
[...]
0204 con l'ordine di pagamento dei “canoni demaniali” dal 2008 al 2015 per complessivi € 36.117,41;
- di aver acquistato da IMA s.a.s. di Persona_1
e C. con atto del 13/12/2005 e con atto del 17/11/2006 un complesso immobiliare sito in Genova, passo Ruscarolo 188;
- che l'accesso a tale complesso immobiliare era garantito da manufatto insistente sul Rio Ruscarolo, di proprietà demaniale, per la quale esisteva in capo a IMA s.a.s. un'apposita concessione della Provincia di Genova;
- di aver chiesto alla il CP_1 Controparte_1 subingresso nella i sopra;
- che detto subingresso gli veniva negato e che quindi la non risultava titolare di alcuna concessione Pt_1 demaniale;
- che - in assenza di concessione - aveva Pt_1 provveduto al pagamento in favor
[...] dell'indennità di Controparte_1 occupazione senza titolo dell'opera insistente sul Rio Ruscarolo per gli anni 2006-07; - che negli anni successivi L.I.A. aveva mutato la destinazione d'uso del complesso immobiliare sito in Passo Ruscarolo 188 C, realizzando sei box e sei posti auto, servendosi dell'opera insistente sul Rio Ruscarolo per l'esecuzione dei lavori;
- di aver poi trasferito a terzi la proprietà dei boxes e dei posti auto nel periodo compreso tra il 2008 e il 14 luglio 2009, data dell'ultimo trasferimento, senza aver più utilizzato l'area demaniale in epoca successiva a tale data;
- che pertanto l'attore ricorreva in opposizione ex art. 3 RD 639/1910, chiedendo l'annullamento di detto avviso adducendo:
1. che l'assenza di concessione demaniale implica assenza di titolo per la richiesta del relativo canone;
2. l'avvenuta liberazione dell'area quantomeno dal luglio 2009;
- che la si costituiva in giudizio Controparte_1 resiste o:
- che non è titolare di alcuna concessione Pt_1 dem
- che gli importi richiesti con l'avviso di accertamento qui impugnato ha ad oggetto non già il canone demaniale bensì l'occupazione senza titolo di bene demaniale (demanio fluviale);
- che dalla visura catastale dell'immobile (cfr. doc. 4 convenuto opposto) risulta tutt'ora Pt_1 titolare del diritto di superficie dell'opera insistente sul Rio Ruscarolo (sezione BOR, foglio 20, mappale 331 subalterno 10), e ciò nonostante il trasferimento di proprietà delle altre particelle dell'immobile;
- che invitate le parti a precisare le rispettive conclusioni la causa veniva assunta in decisione;
- che la domanda va accolta per quanto di ragione;
- che infatti l'avviso di accertamento impugnato – come precisato da - ha ad oggetto il pagamento di indennità Controparte_1 di occupazione sine titulo del demanio;
- che ciò precisato, sussiste la prova dell'occupazione dell'opera insistente sul Rio Ruscarolo da parte di per il periodo Pt_1 compreso tra il 2006 e il 14/07/2009, in particolare:
- negli anni 2005 e 2006 (docc. 3 conv. e 2 att.) acquistava il complesso immobiliare sito Pt_1 in Passo Ruscarolo 188 C;
- ha ammesso di aver utilizzato l'opera per Pt_1 zione dei lavori di modifica della destinazione d'uso del predetto immobile, conclusasi in data 14 luglio 2009 con la suddivisione dello stesso in boxes e posti auto (cfr. atto di citazione p. 4) e la vendita degli stessi (cfr. contratto di compravendita doc.5);
- che l'ente convenuto ha dato atto che l'attrice ha corrisposto l'indennità di occupazione relativa agli anni 2006 e 2007 (cfr. mem. 171 ter n. 2 pag. 2) e non ha contestato la vendita a terzi dell'intero manufatto al 14.7.2009;
- che quindi risulta dovuta l'indennità di occupazione del 2008 e fino al 14 luglio 2009;
- che i restanti importi non sono dovuti;
- che infatti fonda il proprio assunto sulla Controparte_1 circostanza ndita a terzi dei box e posti auto
- residui in capo a il diritto di superficie sul subalterno 10 (sezione BOR, foglio 20, mappale 331);
- che detta circostanza non è provata e comunque risulta irrilevante ai fini della decisione. E infatti:
1. la dedotta titolarità del diritto di superficie in capo a non risulta provata, non essendovene traccia Pt_1 negli atti di compravendita relativi all'immobile sito in Passo Ruscarolo 188 (docc. 3 conv. e 2 att.), né emergendo aliunde detta circostanza. In assenza di alcun riscontro documentale, le risultanze catastali costituiscono mero e isolato indizio insufficiente ai fini della prova;
2. che comunque in assenza di apposita concessione (come riconosciuto dall'Ente convenuto, pag. 2 comp. risp.), non può ritenersi configurabile alcun diritto di superficie in capo al privato su bene demaniale (cfr. art. 823 c.c. e T.A.R. Trieste sez. I , 01/02/2019, n. 49);
3. in subordine quand'anche - per mera ipotesi dialettica
– sussistesse un diritto di superficie in capo a , ciò sarebbe incompatibile con il credito qui azionato, fondato sull'occupazione sine titulo di suolo demaniale e cioè sull'assenza di alcun diritto all'occupazione dello stesso;
4. che in ulteriore subordine va osservato che
[...] non ha offerto di provare il CP_1 presupposto fattuale necessario a fondare la pretesa di pagamento di indennità richiesta, e cioé l'effettiva occupazione – da parte attrice – della particella di cui al subalterno 10 nel periodo successivo al 14.7.2009;
- che quindi il debito attoreo è limitato all'indennità di occupazione dal 1° gennaio 2008 al 14.7.2009;
- che in assenza di altri parametri condivisi tra le parti, la liquidazione va operata rivalutando l'importo dell'indennità occupativa relativa al 2006 come quantificata dalla Provincia di Genova con nota del 21.6.2006 (euro 3.168,07, doc. 4 att.), rivalutandola al 2008 secondo parametri istat, pervenendo quindi a Euro 3.270;
- che analogamente – l'indennità per il periodo tra il 01/01/2009 e il 14/07/2009 - va identificata in € 1.760, ottenuti dividendo il canone annuo complessivo di € 3294,37 (pari a al canone 2008 rivalutato Istat al 2009) per 365 giorni, e moltiplicando per 195, ossia i giorni compresi nell'intervallo tra il 01/01 e il 14/07;
- che quindi il debito attoreo ammonta a Euro 5.010 (= 3.270 + 1.760), oltre interessi dalla domanda (11/12/2023, notifica dell'accertamento) al saldo;
- che la reciproca soccombenza giustifica la statuizione sulle spese di cui al dispositivo;
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1. annulla l'avviso di accertamento dell'11/12/2023 n. finali 0204 emesso dalla nei confronti di Controparte_1
Parte_1
2. condanna al Parte_1 pagamento di € Euro 5.010 in favore della Controparte_1 oltre interessi legali dal 11/12/2023 al saldo;
[...]
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Genova, addì 03/07/2025
Il Giudice
(Daniele Bianchi)