TAR Napoli, sez. IX, sentenza 17/02/2026, n. 1160
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Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per sottoscrizione della clausola di salvaguardia

    La clausola di salvaguardia, accettata con la sottoscrizione del contratto, priva la struttura ricorrente della legittimazione a impugnare gli atti gravati, rendendo le censure inammissibili. Tale clausola è stata ritenuta legittima dal Consiglio di Stato, configurandosi come acquiescenza agli effetti del contratto e dei provvedimenti presupposti.

  • Accolto
    Legittimità della clausola di salvaguardia nonostante pareri difformi del C.g.a.

    Il Tribunale aderisce all'orientamento del Consiglio di Stato, ritenendo che la clausola di salvaguardia non violi l'art. 1462 c.c. (in quanto l'annullamento dell'atto presupposto determina inefficacia e non nullità del contratto, e la struttura può comunque esigere il prezzo della prestazione), né sia indeterminata nell'oggetto, né violi gli artt. 24 e 113 Cost. (in quanto l'interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria prevale sul diritto di difesa in questo contesto). La clausola è applicabile anche in presenza di un piano di rientro regionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 17/02/2026, n. 1160
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1160
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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