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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 27/06/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco presidente dott. Gaetano Catalani giudice rel. dott. Antonia Quartarella giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 263/2025 R.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato GALETTA ANGELA C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato D'ONOFRIO GIOVANNI C.F._2
BATTISTA con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 26/2/2025 da nei confronti di Parte_1
nonché la comparsa di costituzione della Controparte_1
resistente depositata il 5/5/2025, con la quale la stessa non si è opposta alla domanda di divorzio;
vista l'istanza congiunta del 5/5/2025, nella quale le parti hanno dichiarato di intendere consensualizzare il divorzio e chiesto un rinvio per meglio regolamentare i loro rapporti patrimoniali e definire bonariamente il procedimento;
visto l'accordo di divorzio del 30/5/2025 sottoscritto dalle parti e depositato telematicamente in pari data;
verificata con il deposito telematico di rispettive note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la volontà dei coniugi, i quali hanno confermato di voler risolvere il vincolo matrimoniale alle condizioni di cui all'accordo del 30/5/2025;
ritenuto che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della
Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
vista la separazione consensuale omologata dall'intestato Tribunale con decreto del 13/11/2002, depositato in data 14/11/2002;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. in sede;
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti sono conformi a legge, non contrastando con princìpi di ordine pubblico o con norme imperative;
ritenuto che
, stante la natura del procedimento e la previsione di cui all'accordo, le spese debbano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 28/8/1976 in Parte_1 Controparte_1
PISTICCI, alle condizioni indicate e sottoscritte dalle parti nell'accordo di divorzio del 30/5/2025, depositato in pari data;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di PISTICCI di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 1976, Parte II, serie A, numero 62;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 26/6/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco