Sentenza 31 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di riconoscimento di sentenze penali straniere ai fini della loro esecuzione nello Stato, in virtù degli artt. 10 e 117, comma primo, Cost., costituisce principio fondamentale nell'ordinamento giuridico italiano la garanzia del doppio grado di giurisdizione, riconosciuta dal Patto internazionale sui diritti civili e politici e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, secondo cui ciascun condannato per fatti penalmente rilevanti ha diritto alla revisione, al riesame o alla rivalutazione da parte di un organo giurisdizionale di diversa od ulteriore istanza. Ne consegue che spetta alla Corte d'Appello, chiamata a valutare la riconoscibilità della sentenza penale straniera, verificare, con riferimento al limite posto dall'art. 733 lett. b) cod. proc. pen., se siano stati concessi dall'ordinamento straniero al condannato mezzi ordinari di impugnazione o di revisione di qualsiasi portata. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale era stato deliberato il riconoscimento, ai fini dell'art. 731 cod. proc. pen., di una sentenza penale emessa in Germania, divenuta irrevocabile nello stesso giorno della sua pronunzia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2006, n. 38727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38727 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 31/10/2006
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1850
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 003348/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI AN, N. IL 07/10/1972;
avverso ORDINANZA del 10/11/2005 della Corte d'Appello di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO Domenico;
lette le conclusioni del P.G. per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha dichiarato il riconoscimento, ai soli fini della esecuzione della pena inflitta, della sentenza 27 luglio 2001 con la quale AN CI fu condannato, per i delitti di traffico di sostanze stupefacenti e di truffa, dal Tribunale di Darmstadt della Repubblica federale di Germania e per l'effetto ha stabilito in 3 anni, 5 mesi e giorni 22 di reclusione la pena residua da eseguire nel territorio dello Stato.
La Corte d'appello, disattesa la percezione di incompetenza territoriale poiché si tratta di cittadino nato all'estero e ciò ex art. 739 c.p.p. rende competente la Corte d'appello ma, ha poi ritenuto sussistenti le condizioni richieste per il riconoscimento della sentenza in applicazione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983. Ad avviso della Corte di merito, le questioni poste dalla difesa sono infondate perché: a) CI si è sottratto all'esecuzione allontanandosi dal territorio della Repubblica federale di Germania dopo la condanna, rifugiandosi nello stato italiano;
b) è ininfluente che la sentenza da riconoscere ai fini dell'esecuzione della pena nel territorio dello Stato sia passata in giudicato lo stesso giorno della pronuncia, in quanto si tratta di questione interna allo Stato di con danna non in contrasto con l'ordinamento dello Stato anche in relazione all'art. 111 Cost.
2. La difesa di AN CI propone ricorso e deduce:
2.1. La violazione di legge in relazione agli artt. 730 e 658 c.p.p. e al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 3, in quanto la competenza a decidere sul riconoscimento era della Corte d'appello di Lecce, nel cui territorio attualmente CI risiede a far data dal 3 luglio 2002. Secondo il ricorrente, l'art. 730 c.p.p., comma 1, nel testo modificato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 3, individua la competenza territoriale in ragione della procedura di iscrizione della "sentenza da riconoscere" nel casellario giudiziario che corrisponde al Casellario istituito per il circondario del Tribunale nel cui ambito territoriale ha la residenza il soggetto interessato al giudizio di riconoscimento della sentenza straniera.
2.2. La violazione di legge in relazione agli artt. 730, 731, e 733 c.p.p. e agli artt. 67 68 e 69 degli Accordi di Schengen,
ratificati in Italia con L. 30 settembre 1993, n. 388, e della L.3 luglio 1989, n. 257, art. 1, in relazione alla L. 25 luglio 1988, n. 334.
Ad avviso del ricorrente, la richiesta del ministero della giustizia tedesco avrebbe dovuto essere verifica in base all'art. 68 degli accordi di Schengen, in base al quale era richiesto. La norma de qua condiziona il riconoscimento alla circostanza che il "condannato si sia sottratto all'esecuzione della pena fuggendo dallo Stato di condanna verso quello che si suole definire lo stato di esecuzione".
La difesa deduce che la Corte di merito sì è limitata ad affermare l'esistenza di tale condizione, senza rispondere alla questione posta alla sua attenzione e volta a dimostrare l'insussistenza della condizione de qua, in quanto CI non si sarebbe sottratto all'esecuzione del condanna e non si sarebbe dato alla fuga. Come risultava dai documenti prodotti nel corso della procedura, CI è stato espulso dal territorio tedesco con provvedimento 25 ottobre 2001 emesso dalla Sezione Principale territoriale del distretto di Offenbach.
2.2.1. Altro profilo di violazione di legge è ravvisato dalla difesa del ricorrente dalla mancata applicazione della Convenzione del trasferimento delle persone condannate che subordina l'esecuzione della sentenza nello Stato di a appartenenza qualora il condannato si trovi nello "Stato di condanna", sia cittadino dello Stato di esecuzione e abbia prestato il consenso al trasferimento.
Ad eccezione della cittadinanza, nella concreta fattispecie non ricorrono le altre due condizioni richieste per il trasferimento della esecuzione in Italia.
2.3. La difesa deduce la violazione di legge sostanziale e processuale in relazione all'art. 733 c.p.p., comma 1, lett. b). La Corte d'appello, ad avviso del ricorrente, ha affermato la compatibilità con l'ordinamento italiano della regola per la quale una sentenza di merito passi in giudicato lo stesso giorno della pronuncia, senza verificare in concreto se la sentenza da riconoscere contenga disposizioni contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Nella fattispecie, la sentenza de qua non avrebbe potuto essere riconosciuta in Italia perché non è stato consentito al condannato di impugnarla. In altri termini, si rileva che la sentenza 27 luglio 2001 è passata in giudicato lo stesso giorno della sua pronuncia, senza che al condannato fosse stato riconosciuto il diritto ad altra fase o grado di giudizio, circostanza che rende la pronuncia in contrasto con i principi generali dell'ordinamento italiano che ha recepito il "Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 19 dicembre 1966" e la "Convenzione per la salvaguardia sui Diritti dell'uomo di Strasburgo". In virtù di tali Trattati è divenuto principio generale del nostro ordinamento il diritto di ciascun condannato alla revisione, al riesame o alla rivalutazione da parte di un organo giurisdizionale di diversa e ulteriore istanza.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata. La norma da applicare nella fattispecie concreta è l'art. 731 c.p.p. che disciplina il "riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali".
Il testo dell'articolo de quo è stato modificato, peraltro al pari di quello del precedente art. 730 c.p.p., comma 1, dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 53, comma 2, recante il "Testo
unico in materia delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti", mediante la sostituzione delle parole "competente ai fini dell'iscrizione" con quelle "locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero o della Corte d'appello di Roma".
Ne discende che la competenza si radica presso "la Corte d'appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita" per "i nati" nel territorio dello Stato. Mentre, per cittadini "nati all'estero" non può che essere territorialmente competente la Corte d'appello di Roma, prevista dalla disposizione de qua non come foro alternativo rispetto al primo, bensì come ufficio giudiziario competente in tutte le ipotesi in cui tratti di persona "non nata" nel territorio dello Stato nei cui confronti si chieda il riconoscimento di una sentenza straniera.
AN CI è cittadino italiano, nato però nel territorio della Repubblica federale di Germania, e, pertanto, correttamente è stata ritenuta la Competenza della Corte d'appello di Roma.
2. Il secondo e il terzo motivo sono fondati nei termini di seguito precisati.
Mette conto precisare che il riconoscimento è stato richiesto a norma della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, art. 67, e ss., ratificata con L. 30 settembre 1993, n. 388. Pertanto, la Convenzione del Consiglio d'Europa del
21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, a norma dell'art. 69 della Convenzione "Schengen", si applica per analogia. Il citato art. 69 precisa nel proprio incipit che "la trasmissione dell'esecuzione a norma dell'art. 68 non è subordinata al consenso della persona contro la quale è stata pronunciata la pena...".
La disposizione da applicare è, dunque, quella dell'art. 68 della Convezione "Schengen" secondo cui che lo Stato in cui è stata pronunciata condanna a pena "privativa della libertà o misura di sicurezza" di un cittadino di altro Stato, può richiedere che la relativa pena sia eseguita o continui a essere eseguita nel paese d'origine qualora: a) la sentenza sia passata in giudicato;
b) la persona condanna "si sia sottratta, fuggendo verso il proprio paese"; c) "l'evaso" si trovi nel suo territorio.
Mentre, non è richiesto il "consenso" dell'interessato e ne' tanto meno l'accettazione del paese richiesto, in quanto si è in presenza di un obbligo di dare esecuzione alla richiesta sempre che, però, ne ricorrano i presupposti prescritti dalle norme di Convenzione e di legge.
Ai fini dell'esecuzione della pena nel territorio dello Stato, deve essere richiesta a norma degli artt. 731 c.p.p., e ss., il riconoscimento della sentenza e, pertanto, vi debbono essere, oltre alle condizioni specifiche stabilite dalla norma di convenzione, anche i presupposti del riconoscimento stabiliti dall'art. 733 c.p.p. Il ricorrente in sede di giudizio di merito ha dedotto con memoria acquisita agli atti della procedura, la mancanza di due presupposti: l'uno previsto dalla Convenzione, la "sottrazione all'esecuzione e la fuga di CI verso il paese di origine";
l'altro previsto dall'art. 733 c.p.p., comma 1, lett. b), la conformità della sentenza "ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato".
La sentenza impugnata, nonostante il ricorrente avesse dedotto specifici profili fattuali e giuridici, in termini pressoché assertivi ha ritenuto la sussistenza di entrambe le condizioni senza effettuare gli accertamenti imposti dalle specifiche deduzioni.
2.1. Quanto all'aspetto della "sottrazione" all'esecuzione e della fuga "verso il paese di origine" - che l'art. 68 della Convenzione definisce "evasione" là dove richiede che "l'evaso si trovi nel suo territorio" - la difesa del ricorrente ha dedotto nel giudizio di merito e ha riproposto in questa sede che CI AN è stato espulso dal territorio della Repubblica federale di Germania con provvedimento emesso il 25 ottobre 2001 e cioè pochi mesi dopo la pronuncia della sentenza di condanna 27 luglio 2001 della quale si chiede il riconoscimento e della cui pena si chiede la esecuzione in Italia.
La difesa aveva presentato nel corso del giudizio d'appello, per l'udienza 10 novembre 2005, una memoria depositata il 7 novembre 2005, con la quale deduce la mancanza della condizione de qua stabilita dall'art. 68 della Convenzione e allega la copia del provvedimento di espulsione con la relativa una traduzione giurata.
La Corte d'appello non ha svolto alcuna verifica al riguardo, anche attraverso richiesta di informazioni presso l'Autorità competente dello Stato richiedente e si è limitata ad affermare che CI si è sottratto all'esecuzione, allontanandosi dal territorio dello Stato di condanna e rifugiandosi nello Stato italiano.
L'affermazione avrebbe richiesto, in ogni caso e per di più per le deduzioni al riguardo articolate dalla difesa, un supporto argomentativo adeguato o verifiche ulteriori se gli atti trasmessi dallo Stato richiedente e prodotti dalla difesa non fossero tali da fornire una incontrovertibile risposta sul punto.
2.2. Altro aspetto su cui è mancata una motivazione adeguata e, se del caso, una verifica riguarda la dedotta contrarietà della sentenza ai principi dell'ordinamento giuridico nella parte in cui la sentenza del Tribunale è divenuta giudicato lo stesso giorno della pronuncia.
Non è da revocare in dubbio che l'irrevocabilità della sentenza, presupposto indefettibile per il suo riconoscimento, deve avvenire secondo le leggi dello Stato in cui è stata pronunciata. Non però altrettanto indubbio che, qualora la legge dello Stato richiedente sia sul punto in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico italiano, non ricorre l'altro indefettibile presupposto stabilito dal già richiamato art. 733 c.p.p., comma 1, lett. b).
Come noto, questa Corte si è già espressa nel senso che, con riguardo al limite posto dall'art. 733 c.p.p., lett. b), al riconoscimento di sentenze penali straniere, benché il nostro ordinamento costituzionale non contenga il principio del doppio grado giurisdizionale di merito ma soltanto quello della ricorribilità per cassazione per i soli casi di violazione di legge, hanno assunto forza privilegiata, in virtù degli artt. 10 e 117 c.p.p., comma 1, cosi, i principi delle convenzionali internazionali, contenuti nel Patto internazionale sui diritti civili e politici e nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, secondo cui ciascun condannato per fatti penalmente rilevanti ha diritto alla revisione, al riesame o alla rivalutazione da parte di un organo giurisdizionale di diversa o ulteriore istanza.
Ne consegue che incombe alla Corte d'appello, chiamata alla valutazione dei requisiti di riconoscibilità della sentenza straniera, esaminare se avverso quest'ultima siano stati garantiti al condannato mezzi ordinari di impugnazione o di revisione di qualsiasi portata (Sez. I, 3 dicembre 2002, dep. 13 gennaio 2003, Bontempi rv. 223182).
Sarebbe stato necessario, dunque, motivare sullo specifico punto e verificare le ragioni per le quali la sentenza de qua sia stata resa esecutiva lo stesso giorno della pronuncia e se tale circostanza non avesse in ogni caso precluso la garanzia di un mezzo di impugnazione.
3. In presenza di tali deficit di accertamento e motivazionali, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, non essendo riconosciuti alla Corte di cassazione poteri di accertamento di merito analoghi a quelli attribuiti in materia di estradizione (Sez. VI, 19 aprile 1995, dep. 20 luglio 1995 n. 1449). Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame da svolgere sulla base dei principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnato provvedimento e rinvia alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2006