Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2006, n. 38727
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Sentenza 31 ottobre 2006

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In tema di riconoscimento di sentenze penali straniere ai fini della loro esecuzione nello Stato, in virtù degli artt. 10 e 117, comma primo, Cost., costituisce principio fondamentale nell'ordinamento giuridico italiano la garanzia del doppio grado di giurisdizione, riconosciuta dal Patto internazionale sui diritti civili e politici e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, secondo cui ciascun condannato per fatti penalmente rilevanti ha diritto alla revisione, al riesame o alla rivalutazione da parte di un organo giurisdizionale di diversa od ulteriore istanza. Ne consegue che spetta alla Corte d'Appello, chiamata a valutare la riconoscibilità della sentenza penale straniera, verificare, con riferimento al limite posto dall'art. 733 lett. b) cod. proc. pen., se siano stati concessi dall'ordinamento straniero al condannato mezzi ordinari di impugnazione o di revisione di qualsiasi portata. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale era stato deliberato il riconoscimento, ai fini dell'art. 731 cod. proc. pen., di una sentenza penale emessa in Germania, divenuta irrevocabile nello stesso giorno della sua pronunzia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2006, n. 38727
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38727
    Data del deposito : 31 ottobre 2006

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