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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/01/2024, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 6/3/2023 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4308/2021 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
nato il [...] a [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
Gennaro Manzillo, con il quale elett.te domicilia in Torre Annunziata (NA) alla Via Melito n.3 ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'Avvocato Aldo Tagliente, con cui elett.te domicilia presso l'Avvocatura in Venezia Dorsoduro 3500/d CP_2 resistente Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione La presente controversia ha ad oggetto la domanda di volta a ottenere, Parte_1 in contraddittorio con l' , l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di CP_2 qualsiasi obbligo di restituzione della somma di euro 8.841,82, indebitamente erogatagli dall' nel periodo in ricorso indicato. CP_1
La parte ricorrente ha sostenuto, con varie argomentazioni, l'infondatezza della pretesa restitutoria dell' , deducendo, in particolare, la mancanza di dolo e la sussistenza CP_2 di un errore imputabile esclusivamente all' . CP_1
L' si è costituito e ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto con varie CP_2 argomentazioni. Ciò premesso, si osserva che la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata. Va preliminarmente rilevato che l'indebito oggetto di causa ha natura assistenziale e non previdenziale, atteso che il trattamento indebitamente erogato all'istante, nel periodo dal 1/11/2019 al 31/3/2021, è l'indennità di accompagnamento. Ciò detto, si osserva preliminarmente che l'istante è ormai decaduto dal diritto di contestare gli esiti della visita di revisione, a seguito della quale è stato ritenuto non più sussistente il requisito sanitario richiesto per poter fruire dell'indennità di accompagnamento. Infatti, è ormai decorso il termine semestrale per impugnare giudizialmente il verbale di visita della , avuto riguardo alla data di notifica del predetto Organizzazione_1 verbale (cfr. documentazione in atti). Di conseguenza, non possono essere proposte nel presente giudizio contestazioni e doglianze relative alla valutazione del requisito sanitario da parte dell' . CP_2
Deve poi rilevarsi che con il provvedimento di indebito notificato al ricorrente l' CP_1 non ha chiesto la restituzione dei ratei erogati prima della comunicazione dell'esito della visita di revisione, ma solo di quelli maturati tra la notifica del verbale con cui veniva revocata l'indennità di accompagnamento (avvenuta nell'ottobre del 2019) e la cessazione dei pagamenti, avvenuta solo a partire da aprile del 2021. In relazione al suddetto periodo, pertanto, il ricorrente non può invocare la buona fede, in quanto era stato già reso edotto della revoca del beneficio. Trova pertanto applicazione il principio, più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 24180 del 4 agosto 2022), in base al quale l'indebito assistenziale che si determina per il venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione abilita l' a chiedere la restituzione solo a far data dal CP_2 provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente. Il che, come emerge dalla documentazione in atti, è proprio ciò che è avvenuto nel caso di specie. Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio e l'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 10/9/2021 nei Parte_1 confronti dell , così provvede: rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente CP_2 non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_2
Torre Annunziata, li 8/1/2024 Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 6/3/2023 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4308/2021 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
nato il [...] a [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
Gennaro Manzillo, con il quale elett.te domicilia in Torre Annunziata (NA) alla Via Melito n.3 ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'Avvocato Aldo Tagliente, con cui elett.te domicilia presso l'Avvocatura in Venezia Dorsoduro 3500/d CP_2 resistente Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione La presente controversia ha ad oggetto la domanda di volta a ottenere, Parte_1 in contraddittorio con l' , l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di CP_2 qualsiasi obbligo di restituzione della somma di euro 8.841,82, indebitamente erogatagli dall' nel periodo in ricorso indicato. CP_1
La parte ricorrente ha sostenuto, con varie argomentazioni, l'infondatezza della pretesa restitutoria dell' , deducendo, in particolare, la mancanza di dolo e la sussistenza CP_2 di un errore imputabile esclusivamente all' . CP_1
L' si è costituito e ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto con varie CP_2 argomentazioni. Ciò premesso, si osserva che la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata. Va preliminarmente rilevato che l'indebito oggetto di causa ha natura assistenziale e non previdenziale, atteso che il trattamento indebitamente erogato all'istante, nel periodo dal 1/11/2019 al 31/3/2021, è l'indennità di accompagnamento. Ciò detto, si osserva preliminarmente che l'istante è ormai decaduto dal diritto di contestare gli esiti della visita di revisione, a seguito della quale è stato ritenuto non più sussistente il requisito sanitario richiesto per poter fruire dell'indennità di accompagnamento. Infatti, è ormai decorso il termine semestrale per impugnare giudizialmente il verbale di visita della , avuto riguardo alla data di notifica del predetto Organizzazione_1 verbale (cfr. documentazione in atti). Di conseguenza, non possono essere proposte nel presente giudizio contestazioni e doglianze relative alla valutazione del requisito sanitario da parte dell' . CP_2
Deve poi rilevarsi che con il provvedimento di indebito notificato al ricorrente l' CP_1 non ha chiesto la restituzione dei ratei erogati prima della comunicazione dell'esito della visita di revisione, ma solo di quelli maturati tra la notifica del verbale con cui veniva revocata l'indennità di accompagnamento (avvenuta nell'ottobre del 2019) e la cessazione dei pagamenti, avvenuta solo a partire da aprile del 2021. In relazione al suddetto periodo, pertanto, il ricorrente non può invocare la buona fede, in quanto era stato già reso edotto della revoca del beneficio. Trova pertanto applicazione il principio, più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 24180 del 4 agosto 2022), in base al quale l'indebito assistenziale che si determina per il venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione abilita l' a chiedere la restituzione solo a far data dal CP_2 provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente. Il che, come emerge dalla documentazione in atti, è proprio ciò che è avvenuto nel caso di specie. Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio e l'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 10/9/2021 nei Parte_1 confronti dell , così provvede: rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente CP_2 non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_2
Torre Annunziata, li 8/1/2024 Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco