Sentenza 12 giugno 2003
Massime • 1
La testimonianza c.d. "de relato" è "sempre utilizzabile allorquando sia impossibile l'esame del soggetto nel quale si identifica l'originaria fonte della notizia sui fatti. Pur individuando l'art. 195 cod. proc. pen. solo tre casi di impossibilità (per morte, infermità o irreperibilità), deve escludersi che tale elenco sia tassativo e che non possano essere individuati, nella pratica, altri casi di impossibilità oggettive, analoghi a quelli elencati dal legislatore".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/06/2003, n. 37434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37434 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. OLIVIERI RENATO PRESIDENTE
1.Dott.PERNA LA TORRE ERNESTO CONSIGLIERE
2.Dott.FEDERICO GIOVANNI "
3.Dott.ROMIS VINCENZO "
4.Dott.PALMIERI ETTORE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da POSTIGLIONE ROSARIO N. IL 25/09/1954;
avverso SENTENZA del 25/01/2001 TRIBUNALE di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere PALMIERI ETTORE;
Udito, il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Favalli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. REA Carmine.
FATTO
Ricorre POSTIGLIONE Rosario per l'annullamento della sentenza emessa in primo grado dal Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, in data 25 gennaio, che lo ha condannato, con le attenuanti generiche, alla pena della multa di lire duecentomila per aver mancato il dovuto controllo del suo pastore tedesco che, privo di museruola e di guinzaglio, in data 13 aprile 1998, ha aggredito, mordendola ad una spalla, la piccola HI TI così provocandole una ferita guarita in giorni quattro.
Il reato contestato è quello di cui all'art. 590 Cp. Lamenta il ricorrente violazione di legge processuale penale prevista a pena di inammissibilità ex art. 195, n. 1 e 3 Cpp per avere il Giudice basato l'accertamento di responsabilità dell'imputato sulla testimonianza de relato di MB CE che riferiva quanto aveva appreso, sul fatto, da tale Della Noce Concetta, presente all'episodio. Assume che la norma pretesa violata non consenta, in modo assoluto, la utilizzazione della testimonianza indiretta, e che pertanto sia venuto così meno anche l'unico elemento probatorio esistente in atti.
OSSERVA LA CORTE
Il ricorso è manifestamente infondato.
L'espressione normativa di cui al primo comma dell'art. 195 Cpp è tale, in primis, da indicare chiaramente l'onere della richiesta di parte per l'esame diretto del teste di riferimento, senza di che la testimonianza de relato è perfettamente utilizzabile, senza che per questo alcun vizio abbia a verificarsi ove il Giudice non ritenga di dover disporre l'esame di ufficio;
ed il comma terzo, in secundus, ne sanziona la inutilizzabilità a meno che l'esame del teste diretto sia resa impossibile per morte, infermità irreperibilità, ma la elencazione delle eccezioni non è da ritenersi tassativa (ed è questa seconda l'ipotesi che viene qui in considerazione). Questa Corte Suprema ha, per altro, già affermato il principio con sentenza n. 212504 del 11 febbraio 1999, per la quale l'inutilizzabilità delle deposizioni indirette si ha solo se sia disattesa l'espressa richiesta di parte di audizione dei testi di riferimento, o se risulti la impossibilità di esame del teste "riferito" per impossibilità che solo esemplificativamente il legislatore fa consistere nelle tre ipotesi indicate nel comma terzo dell'art. 195 Cpp (morte, infermità o irreperibilità): il principio è' pienamente condiviso da questo Collegio giudicante. Ha anche chiarito, la stessa Suprema Corte, che la testimonianza c.d. "de relato" è "sempre utilizzabile allorquando sia impossibile l'esame del soggetto nel quale si identifica l'originaria fonte della notizia sui fatti. Pur individuando l'art. 195 c.p.p. solo tre casi di impossibilità (per morte, infermità o irreperibilità), deve escludersi che tale elenco sia tassativo e che non possano essere individuati, nella pratica, altri casi di impossibilità oggettive, analoghi a quelli elencati dal legislatore". ( Sez. Prima, 13 marzo 1997, Mandalà). Ora, nella categoria delle. impossibilità deve certo inserirsi la mancata presentazione del teste più volte citato, come è nel caso di specie;
senza dire che l'accordo delle parti alla acquisizione dei "de relato", di cui si dà atto in sentenza, preclude ogni ulteriore valutazione in ordine ad una querela nullitatis che deve ritenersi, per conseguenza del manifestato consenso, rinunciata. Da qui la annunciata inconsistenza contenutistica della impugnazione. Alla inammissibilità del ricorso, per la sua manifesta infondatezza, segue la soccombenza per le spese e la condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, considerato il grado di colpa processuale, si reputa equo fissare nella misura di Euro cinquecento.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 n 2 e 616 cpp. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2003.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 2 OTTOBRE 2003.