Articolo 46 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026
Articolo 45Articolo 47
Versione
15 gennaio 1870
Art. 46.

Quando la spesa fatta sopra un mandato a disposizione, o fatta ad economia, sia giustificata per due terzi della somma dell'antecedente mandato, se ne potra' accordare una successiva, la quale, col residuo dell'anteriore, non ecceda il limite fissato nei precedenti articoli 44 e 45.

Entrata in vigore il 15 gennaio 1870