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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Raffaella Genovese Presidente
2. dr. Vincenza Totaro Consigliere
3. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 23/01/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 418/2023 r.g. sez. lav., vertente tra
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
NAVARRA ALFONSO e GRIVET FOJAJA ANNA LUCIA, elettivamente domiciliato in c/o CASA COMUNALE Pt_1
Appellante
e
rappresentata e difesa dall' Avv.to MARINO MARINA, Controparte_1
elettivamente domiciliata in NAPOLI VIA CARDUCCI, 42 c/o avv.ti VIGGIANO - GRASSO
Appellato nonchè in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. AMMENDOLA CP_2
FRANCESCA elettivamente domiciliata in NAPOLI via DUOMO 296
Appellato/Appellante incidentale
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 28.2.2023, il proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 1154/2022, emessa il 2.11.2022 dal Tribunale di Torre Annunziata con la quale era stata accolta la domanda azionata dall'appellata.
In particolare, la – premesso di essere stata assunta dalla in data 7.9.2017, CP_1 CP_2
con contratto a tempo indeterminato, con mansioni di operatore ecologico ed inquadramento
1 nel livello 2B del CCNL Igiene Ambientale – aveva convenuto in giudizio la predetta società per l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel livello 2A, in quanto precedentemente riconosciutole dalla Igiene Urbana srl, alla quale la era subentrata nella CP_2 gestione dell'appalto del servizio di raccolta dei rifiuti del Comune di . Pt_1
Il Tribunale adito aveva condannato la al pagamento delle relative differenze retributive CP_2
ed, altresì, il a tenere indenne la predetta società dal pagamento delle Parte_1
somme che la stessa avrebbe dovuto versare alla ricorrente.
L'appellante lamentava l'erroneità di siffatta pronunzia sia per avere il Tribunale accolto la domanda in difetto di prova dei presupposti costitutivi, sia per aver fondato la decisione su documenti irritualmente acquisiti agli atti ed, infine, per avere condannato l'Ente a manlevare la pur in mancanza di una rituale domanda in tal senso da parte della società, limitatasi CP_2
alla generica chiamata in causa del Pt_1
Per tali motivi di gravame, l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza ovvero, in via subordinata, di condannare la a manlevare l'ente. CP_2
2. Ricostituito il contraddittorio, si costituiva , insistendo per la sufficienza e Controparte_1
ritualità della prova acquisita, anche documentale, sicchè riteneva adeguatamente dimostrata la fondatezza del diritto azionato. Concludeva per il rigetto dell'avverso gravame.
3. Si costituiva, altresì, la che spiegava appello incidentale, chiedendo di rigettare CP_2
integralmente la domanda proposta in primo grado dalla , rimarcando di aver assunto, CP_1 all'atto del subentro nell'appalto del servizio di raccolta dei rifiuti del , Parte_1
tutto il personale in forza alla società uscente, Igiene Urbana srl, come da elenco nominativo comunicato da quest'ultima - nel quale venivano indicate le mansioni ed il livello di inquadramento di ciascun lavoratore e, quanto alla , quelle di operatore ecologico, CP_1
livello 2B del CCNL di settore - allegato al verbale sottoscritto alla presenza delle rappresentanze sindacali.
Chiedeva, altresì, nell'ipotesi di rigetto dell'appello incidentale, di dichiarare inammissibile e, comunque, respingere l'appello proposto dal in relazione al punto della Parte_1 sentenza con cui l'ente veniva condannato a tenere indenne la società, insistendo per la sussistenza della responsabilità solidale tra essa e il ex art. 29 del CP_2 Parte_1
D.Lgs. 276/2003.
All'odierna udienza ed all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
***
2 4. La questione devoluta a questa Corte attiene, innanzitutto, all'esatto inquadramento della lavoratrice all'atto dell'assunzione da parte della avvenuta per Controparte_1 CP_2 effetto del subentro all'azienda uscente, la Igiene Urbana srl, nell'appalto relativo al servizio di raccolta dei rifiuti del . Parte_1
5. In fatto, documentale è la circostanza che la sia stata assunta dalla subentrante nel CP_1
livello 2B del CCNL Igiene Ambientale.
Altrettanto indiscusso è che dalle buste paga, emesse dalla azienda uscente nell'ultimo semestre, risulti inquadrata nel livello 2A del CCNL Igiene Ambientale.
Sempre in punto di fatto, è dimostrato che nell'elenco nominativo, sottoscritto dall'Igiene
Urbana e comunicato alla allegato al verbale di passaggio di cantiere sottoscritto, il CP_2
06.09.2017, alla presenza delle rappresentanze sindacali, la viene indicata come CP_1
operatore ecologico, livello 2B del CCNL di settore.
6. In diritto, la questione è regolata dall'art. 6 CCNL di settore che così disciplina: “… 2.
L'impresa subentrante assume "ex novo", senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato - ivi compreso quello in aspettativa ai sensi dell'art.
31 della legge n. 300/1970 nonché quello di cui all'art. 59, lett. C) del vigente c.c.n.l. - addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto.
Ai fini delle predette assunzioni, sono utili le eventuali variazioni dell'organico di cui al precedente capoverso intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione qualora l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio con personale assunto a tempo indeterminato.
3. Ai fini della partecipazione alla gara per la nuova gestione nel rispetto dei principi di trasparenza
e leale concorrenza, l'impresa cessante trasmette al committente, a mezzo raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche a mezzo fax o posta elettronica, la documentazione relativa al personale a tempo indeterminato di cui al comma 2, primo capoverso;
vale a dire: elenco nominativo dei dipendenti, distinto tra addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale;
relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifica;
copia degli accordi collettivi aziendali di contenuto economico;
anzianità nella posizione parametrale B;
Ente previdenziale di appartenenza;
nonché, a richiesta del committente, eventuali ulteriori informazioni e documentazione.
3
6. A decorrere dal 240° giorno precedente l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento
e fino alla data di scadenza effettiva del contratto di appalto/affidamento ovvero a partire dalla data di notifica della revoca della gestione del servizio, l'impresa cessante non dà luogo a promozioni al livello superiore o a trattamenti equivalenti né a passaggi alla posizione parametrale A, sempreché non ne ricorrano le condizioni di cui all'art. 15 del vigente c.c.n.l., né, comunque, al riconoscimento di trattamenti o compensi di qualsiasi natura che modifichino i trattamenti retributivi e/o le posizioni di lavoro individuali del personale attestati dalla documentazione di cui al comma 3.
7. Al fine di perfezionare in tempo utile la procedura per l'assunzione ex novo del personale individuato a termini del comma 2, l'impresa subentrante:
a) dà formale comunicazione scritta, anche a mezzo fax o posta elettronica, dell'aggiudicazione ufficiale della gestione dell'appalto/affidamento all'impresa cessante e alle Rappresentanze sindacali di cui al comma 4;
b) richiede formalmente all'impresa cessante nonché al committente l'elenco nominativo dei dipendenti interessati, distinto tra addetti a tempo pieno e a tempo parziale e relativa misura percentuale, relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifiche, anzianità nella posizione parametrale B, accordi collettivi aziendali di contenuto economico, ecc., a mezzo lettera raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche a mezzo fax o posta elettronica. Di tale adempimento dà comunicazione alle Rappresentanze sindacali di cui al comma 4;
c) entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della documentazione di cui alla precedente lett. b), promuove incontri - ai quali può partecipare l'impresa cessante, per quanto di competenza - con le Rappresentanze sindacali di cui sopra, congiuntamente alle relative strutture sindacali territorialmente competenti, al fine di perfezionare la procedura per
l'assunzione del personale interessato;
d) nell'ambito degli incontri di cui alla lett. c), informa le medesime rappresentanze/strutture sindacali degli eventuali riflessi determinati da modificazioni delle clausole del nuovo contratto di appalto ovvero dell'organizzazione/erogazione del servizio.
9. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2, assunto "ex novo" dall'azienda subentrante nella gestione dell'appalto/affidamento, è regolato integralmente dal presente
c.c.n.l. dei servizi ambientali, con riconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro
4 prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i cc.cc.nn.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.
L'azienda riconoscerà utilmente il periodo di tempo maturato nella posizione parametrale B, ai fini del passaggio alla posizione parametrale A nel medesimo livello professionale, alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i cc.cc.nn.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.”
7. La norma, dunque, disciplina gli obblighi, anche di natura procedurale, incombenti sulle parti coinvolte nel passaggio di cantiere al fine di apprestare una serie di garanzie, tra cui quelle a tutela del personale in forza, introducendo così una clausola di garanzia.
Va chiarito che le parti sociali hanno inteso configurare il cambio di appalto quale causa di cessazione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante, dal momento che hanno previsto l'obbligo di assunzione “ex novo” alle dipendenze dell'appaltatore entrante, così escludendo la configurabilità di un trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 c.c. che, invece, prevede il passaggio senza soluzione di continuità dei lavoratori alle dipendenze del nuovo soggetto titolare dell'appalto.
8. Come il CCNL (art. 6 cit.), anche il bando di gara emesso dal Comune di prevedeva Pt_1 la cd. clausola sociale, che vincolava la subentrante all'assunzione ex novo dei dipendenti che avessero i prescritti requisiti.
La previsione del bando è in linea con la disciplina degli appalti pubblici: con l'entrata in vigore dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, c.d. “Codice Appalti”, è stato introdotto, per gli affidamenti di contratti di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera, la possibilità per le stazioni appaltanti di inserire delle clausole sociali specifiche volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale coinvolto.
Tuttavia, la tutela di rango costituzionale del diritto al lavoro impone un bilanciamento con la libertà di iniziativa economica privata, parimenti garantita dall'art. 41 Cost.
Il Consiglio di Stato, con plurime pronunce, ha chiarito come le clausole sociali debbano essere interpretate «in maniera elastica e non rigida, rimettendo all'operatore economico concorrente finanche la valutazione in merito all'assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario», anche perché solo in questi termini «la clausola sociale è conforme alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa secondo la quale l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini
5 competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto» (Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2023,
n. 2806).
9. Ebbene, se è certo che la abbia soddisfatto gli obblighi di assunzione nei confronti CP_2
della , va accertato se abbia anche adempiuto a quelli di esatto inquadramento. CP_1
Innanzitutto, questa Corte rileva che, pur non applicandosi l'art. 2112 cc. in quanto il rapporto di lavoro inizia ex novo con il nuovo imprenditore, secondo l'art. 6 sopra citato è garantito al lavoratore neo-assunto il riconoscimento utile del “periodo di tempo maturato nella posizione parametrale B, ai fini del passaggio alla posizione parametrale A nel medesimo livello professionale alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i cc.cc.nn.ll…”.
A tale riguardo, viene in rilievo l'art. 15 del predetto CCNL che stabilisce: “1. A decorrere dal
1° maggio 2008, il personale dipendente è inquadrato nel presente sistema di classificazione unica per aree operativo-funzionali articolato in 9 livelli professionali e 15 posizioni parametrali, alle quali corrispondono le retribuzioni base mensili riportate nella allegata tabella. I livelli professionali 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° hanno ognuno una duplice posizione parametrale: la posizione parametrale iniziale B e la posizione parametrale di attestazione A.
I livelli professionali 1°, 8°, Q hanno una sola posizione parametrale […]
7. Il personale neo assunto o comunque inquadrato nelle posizioni parametrali di tipo B accede alle corrispondenti posizioni parametrali di tipo A del medesimo livello professionale solo dopo che siano trascorsi 6 anni di effettiva prestazione, durante i quali il personale stesso può essere utilizzato anche nell'espletamento delle mansioni previste dal livello professionale immediatamente inferiore. A decorrere dal 1° maggio 2009 il periodo di permanenza nella posizione parametrale B è ridotto a 5 anni. Nei confronti del personale in forza al 1° maggio
2009, il periodo di permanenza già maturato fino a tale data nella posizione parametrale B è considerato utile ai fini del passaggio alla posizione parametrale A.
8. Il decorso del periodo di anni di cui al comma 7 e l'effettiva prestazione si intendono riferiti alla permanenza nella posizione parametrale B nell'ambito del medesimo livello professionale
e costituiscono requisiti necessari in ogni caso di passaggio alla correlata posizione parametrale A.
9. Ai fini della maturazione del periodo di anni di cui al comma 7 sono considerati utili i periodi comunque retribuiti a termini di legge o di contratto, i periodi di infermità per malattia o infortunio non sul lavoro e i periodi di infortunio sul lavoro indennizzati dai competenti istituti assicuratori nonché i periodi di cui all'art. 41, comma 2, del presente c.c.n.l. In caso di assunzione, ai presenti fini le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni calendariali sono
6 considerati come mese intero, trascurandosi quelle inferiori. Per contro, non sono considerati utili i periodi di aspettativa non retribuita e le giornate di non prestazione non retribuite..”
Ebbene, questo è il quadro normativo alla luce del quale risolvere la questione sub iudice.
10. La lavoratrice ha ancorato il diritto all'inquadramento nel livello 2A al precedente inquadramento come risultante dalle buste paga. Ha prodotto solo le buste paga da gennaio ad agosto 2017 (240 gg. antecedenti la cessazione dell'appalto) che, a dispetto di quanto eccepito in appello, risultano ritualmente depositate in I grado, contestualmente all'atto introduttivo del giudizio e, dunque, sono state correttamente acquisite dal giudice di prime cure.
11. Non facendosi applicazione dell'art. 2112 cc e delle connesse garanzie di conservazione del trattamento, l'azione così come formulata è priva di fondamento: il CCNL impone un obbligo di assunzione ex novo e non assicura il trasferimento del contratto di lavoro in essere, con la conseguenza che non su di esso può esser fondato il diritto del lavoratore cantierizzato al mantenimento del medesimo inquadramento posseduto alle dipendenze dell'impresa uscente.
Piuttosto, dal complesso iter procedurale descritto dall'art. 6 e dal giusto contemperamento degli interessi delle parti, si evince la vincolatività per la subentrante, ai fini delle nuove assunzioni a farsi, dell'elenco del personale in forza e del relativo inquadramento, come approvato nel verbale di passaggio di cantiere unitamente ai sindacati.
E' palese, infatti, la necessità che la subentrante abbia chiari i costi della manodopera che dovrà sobbarcarsi al fine di valutare la convenienza dell'appalto. Nel contempo, a tutela dei lavoratori,
è prevista la garanzia dell'accordo sindacale al fine di “perfezionare la procedura per l'assunzione”.
12. D'altro canto, la lavoratrice non ha provato che le mansioni svolte in concreto alle dipendenze della legittimassero la richiesta e che, pertanto, rendessero CP_2
l'inquadramento riconosciuto non conforme alle stesse.
13. Né può ritenersi che il diritto trovi fondamento nel comma 9 dell'art. 6 sopra citato, letto in combinato disposto con l'art 15 CCNL.
E' indiscusso e risulta dalle ultime sei buste paga emesse dall'azienda uscente che la CP_1
sia stata assunta nel giugno 2011.
Tuttavia, non è né dedotto né provato che sin dal giugno 2011 e per un quinquennio abbia posseduto l'inquadramento nel livello 2 B ai sensi dell'art. 15, come ritenuto erroneamente dal giudice di prime cure. Invero, non essendo nota la data iniziale dell'inquadramento della nel livello 2B, non è possibile inferire alcun automatismo tra la data di assunzione CP_1
(giugno 2011) e la maturazione del requisito quinquennale ex art. 15 co 7 CCNL alla data del subentro della nell'appalto. CP_2
7 Infatti, per l'area spazzamento - cui appartiene la ricorrente - il livello iniziale di inquadramento
è il 1° e non già il 2°; era onere della stessa dimostrare da quando aveva ottenuto il 2° livello ed, inoltre, di aver espletato 5 anni di mansioni “effettive” in tale livello, non usufruendo di periodi di aspettativa o comunque giornate non retribuite, espressamente esclusi dalla previsione pattizia in esame.
Nulla di tutto ciò, invece, è stato dedotto né documentato sicchè la non può esser ritenuta CP_2
inadempiente neanche rispetto al combinato disposto degli artt. 6 co. 9 e 15 co. 7 CCNL.
Pertanto, in riforma della sentenza gravata e in accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, la domanda va rigettata.
14. L'insussistenza del diritto rende assorbito ogni altro motivo dell'appello principale e incidentale riguardo ai rapporti di manleva e solidarietà tra l'ente committente e la CP_2
15. L'estraneità della alla procedura di successione dell'appalto ed ai rapporti tra le CP_1
società ed il committente rappresentano circostanze eccezionali atte a giustificare la Pt_1
compensazione delle spese del doppio grado ex art. 92 cpc.
PQM
La Corte così decide:
- accoglie l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, rigetta la domanda originaria dell'appellata ; Controparte_1
- compensa le spese del grado.
Napoli 23/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Rosa Del Prete dr.ssa Raffaella Genovese
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