Sentenza 12 febbraio 2008
Massime • 2
Non ricorre l'ipotesi di rifiuto della consegna prevista dall'art. 18, lett. p) L. 22 aprile 2002 n. 69 (mandato d'arresto europeo riguardante un reato che dalla legge italiana è considerato commesso in tutto o in parte nel suo territorio) se l'autorità giudiziaria italiana ha rinunciato ad esercitare la giurisdizione sul reato oggetto del mandato di arresto europeo, disponendo l'archiviazione del procedimento, una volta venuta a conoscenza che per lo stesso fatto si procedeva o si era proceduto nello Stato di emissione.
In relazione ad un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di un cittadino italiano ai fini della esecuzione di una pena, spetta all'interessato la scelta sul luogo di esecuzione della pena, non potendosi presumere necessariamente la sua volontà di scontare la pena in Italia. (Fattispecie nella quale la Corte ha ex officio annullato in parte con rinvio la sentenza che aveva disposto la consegna esecutiva di un cittadino italiano, applicando erroneamente il regime previsto dall'art. 19 lett. c) L. 22 aprile 2005, n. 69).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2008, n. 7813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7813 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 12/02/2008
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 465
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 2335/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT RD, n. a Grugliasco (TO) il 27 febbraio 1959;
avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 28 dicembre 2007;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
per l'annullamento con rinvio limitatamente alla subordinazione della consegna al disposto della L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. c);
udito il difensore avvocato Mucci Monica.
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Torino dichiarava sussistenti le condizioni per la consegna di TT RD al Regno del Belgio perché colpito da mandato di arresto europeo in data 20 novembre 2007 a seguito di sentenza della Corte d'appello di Anversa del 16 marzo 2006, definitiva il 31 ottobre 2006, con la quale era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione per i reati di associazione per delinquere e di furto con scasso perpetrato nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 2006 presso il "Diamond Center" dove erano stata forzate centodiciannove casseforti di commercianti di diamanti. Il TT veniva arrestato in Italia il 27 novembre 2007 e l'arresto era convalidato il 28 novembre 2007, data nella quale era anche emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere.
2. La Corte d'appello di Torino rilevava come non fossero fondate le doglianze del ricorrente secondo cui la consegna avrebbe dovuto essere rifiutata in virtù delle norme di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. g) e art. 18, lett. p), nonché per la dedotte violazioni dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 2 del Protocollo n. 7 della Convenzione stessa e delle norme sul giusto processo.
3. In ordine al primo punto osservava che, dopo l'annullamento della decisione del Tribunale di Anversa del 22 novembre 2004, il P.m. chiedeva la citazione in giudizio. Il caso veniva riaperto e poiché era stato constatato che erano stati violati i diritti della difesa (specie con riferimento alla mancata traduzione della citazione in lingua italiana), la sentenza era stata annullata il 17 febbraio 2005, dalla Corte d'appello di Anversa, ottava camera, che avocava il nuovo processo ed emetteva la nuova decisione sul merito, in contumacia, il 19 maggio 2005, con la quale veniva pronunciata la condanna dell'imputato alla pena sopra detta. A seguito di opposizione del TT, la Corte d'appello, quattordicesima camera, constatato che la decisione 19 maggio 2005 aveva perso efficacia, vertendosi in ipotesi di giudizio in absentia, trattava il processo in seconda istanza. Rilevava quindi la Corte d'appello di Torino che alla udienza del 22 settembre 2005 era presente anche il coimputato NO, sentito con l'ausilio di un interprete:
anche l'odierno ricorrente avrebbe potuto essere ascoltato tramite l'interprete ove fosse stato presente. Con sentenza del 16 marzo 2006 la condanna veniva confermata. Avverso quest'ultima sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione dal TT, che veniva respinto il 31 ottobre 2006, data del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello di Anversa.
4. Con riguardo alla seconda doglianza, la Corte torinese rilevava che non ricorreva neppure l'ipotesi di rifiuto della consegna di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p), perché la competente autorità giudiziaria italiana aveva rinunciato alla azione richiedendo la archiviazione del caso, una volta venuta a conoscenza che il TT veniva giudicato all'estero.
5. Ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. c), essendo TT cittadino italiano, la consegna era subordinata dalla Corte d'appello di Torino alla riconsegna alla autorità italiana, dopo che lo stesso fosse stato "ascoltato", per essere sottoposto alla esecuzione della pena in Italia.
6. Propone ricorso per Cassazione il TT, per mezzo del difensore, che deduce i seguenti motivi.
6. 1 - Erroneità della decisione e comunque contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. g) e art. 22, e art. 6 della
Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali. A seguito della decisione del Tribunale, il Procuratore del Re aveva impugnato la sentenza ma non era stata fatta nessuna citazione con traduzione in lingua italiana. La Corte d'appello di Anversa, Vili sezione, anziché limitarsi a decidere sulla impugnazione del P.m. annullando la decisione del Tribunale, con sentenza del 17 febbraio 2005, avocava il caso a sè e fissava l'udienza del 3 marzo 2005. In tale situazione la difesa contestava la violazione dei termini a difesa, mai riconosciuti, e la possibilità, quindi, di formulare istanze istruttorie, nonché la violazione della norma dell'art. 6, comma 3, lett. a) CEDU sulla traduzione della citazione in lingua italiana. La sentenza di condanna interveniva il 19 maggio 2005. A nulla poteva servire l'udienza del 22 settembre 2005, fissata a seguito della opposizione del 5 luglio 2005 del TT avverso la sentenza di condanna, perché in questa udienza, davanti alla quattordicesima sezione della Corte d'appello di Anversa, non poteva farsi alcuna attività, essendo stata fissata solo per la trattazione di alcune questioni civili. Afferma la difesa che nel giudizio riapertosi a seguito della opposizione non si sarebbe potuto "controdedurre" e chiedere integrazioni di indagini. A nulla quindi valeva richiamare la udienza del 22 settembre 2007, perché essa era destinata alla trattazione esclusiva di alcune questioni civili. Deduce, quindi, il ricorrente una serie di violazioni verificatesi nel processo davanti al Tribunale (la cui sentenza peraltro è stata annullata) nonché alcune doglianze, poco perspicue, su una contestazione suppletiva. 6.2. - Erroneità della decisione in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 1, art. 18, comma 1, lett. g) e art. 22 e art. 2 del
Protocollo n. 7 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo. Afferma che con la sua sentenza il Tribunale non aveva emesso alcuna decisione di merito: si stabiliva che il Procuratore del Re avrebbe dovuto provvedere alla nuova citazione in lingua italiana. Sostiene che il Procuratore del Re non provvedeva a ciò, ma impugnava la sentenza il giorno successivo. L'appello veniva assegnato alla Corte d'appello d'Anversa, ottava sezione, che procedeva come ricordato nella sentenza impugnata (annullamento della sentenza del Tribunale e avocazione per la decisione del merito che veniva trattato per la prima volta). Tale procedimento si svolgeva in contumacia del TT (par defaut) e senza la partecipazione della difesa, in modo quindi incompatibile col nostro ordinamento costituzionale. Il nuovo processo non si svolgeva, in altri termini, davanti a un organo di diversa e ulteriore istanza: la Corte d'appello riesaminava il caso, senza alcuna integrazione istruttoria, e perveniva alla conferma della precedente sentenza della Corte d'appello. Non essendovi stato un doppio grado di giudizio, era stato violato il principio del doppio grado di giurisdizione sancito dall'art. 2 del Protocollo n. 7 CEDU. Anche sotto tale profilo non doveva essere consentita la consegna.
6.3. - Erroneità della decisione e comunque contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. p), art. 22 e art. 6 c.p., comma 2.
Il procedimento italiano riguardava solo il reato di furto aggravato senza nessuna iscrizione nel registro delle notizie di reato della fattispecie associativa. Il delitto di associazione per delinquere doveva ritenersi commesso, almeno in parte, in Italia.
7. Rileva la Corte, preliminarmente, che gli esatti passaggi del processo svoltosi in Belgio, come desunti dalla sentenza tradotta in atti del 16 marzo 2006 della Corte d'appello di Anversa, quattordicesima camera, sono i seguenti.
7.1. - Il 22 novembre 2004 veniva pronunciata sentenza del Tribunale della prima fondazione di Anversa.
7.2. - A seguito di appello del P.m. del 23 novembre 2004, lo stesso chiedeva una nuova decisione della causa, previa citazione dell'imputato in lingua italiana.
7.3 - Il 17 febbraio 2005 la ottava camera della Corte d'appello di Anversa annullava la sentenza del primo giudice;
quindi decideva nel merito il 19 maggio 2005.
7.4. - Questa fase del processo veniva celebrata in contumacia del TT.
7.5. - A seguito di atto di opposizione del TT del 5 luglio 2005, in forza del quale perdeva efficacia la sentenza del 19 maggio 2005 pronunciata in contumacia, la quattordicesima camera della Corte d'appello di Anversa decideva nuovamente nel merito. 7.6. - In tale fase processuale compariva (alla udienza del 22 settembre 2005) il coimputato NO che era sentito con l'ausilio di un interprete. Venivano sentiti i legali del TT non comparso.
7.7. - Di questa nuova fase del procedimento l'accusato era stato portato a conoscenza in tempo;
era stato altresì reso edotto in modo preciso degli addebiti.
7.8. - La sentenza del 16 marzo 2006, con la quale è stata nuovamente pronunciata la condanna ad anni cinque di reclusione, è stata emessa alla presenza dei difensori.
7.9. - Quindi è stato proposto ricorso per Cassazione che è stato respinto il 31 ottobre 2006.
8. Fatte tali premesse, il ricorso deve essere rigettato perché non fondato, salvo quanto si dirà nella parte finale in ordine alla decisione sulla consegna.
9. Il primo motivo riguarda una serie di doglianze che non possono avere alcun effetto sul presente procedimento, perché attengono alla sentenza del Tribunale, che è stata annullata, e a quella pronunciata dalla ottava camera della Corte d'appello di Anversa in data 19 maggio 2005, che ha perso efficacia, trattandosi di decisione "par defaut", a seguito della semplice opposizione dell'interessato. TT non ha interesse a formulare doglianze nei confronti delle fasi processuali e delle relative sentenze conclusive di esse, da considerare tamquam non essent. A seguito della opposizione, ha avuto luogo un (secondo) processo di appello formalmente regolare, che si è concluso con la sentenza del 16 marzo 2006. In tale secondo processo di appello all'imputato è stata tradotta la citazione in giudizio in lingua italiana ed è, pertanto, da escludere la violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dedotta sotto tale particolare aspetto. Il TT è stato assistito da difensori.
10. Con altra parte del primo motivo, e con parte del secondo motivo, il ricorrente muove doglianze generiche sulla nuova fase processuale d'appello svoltasi a seguito della opposizione con il patrocinio dei difensori. Afferma che non sono state eseguite integrazioni istruttorie, che la Corte d'appello ha riesaminato il caso e che nulla il ricorrente avrebbe potuto fare (o dedurre) alla udienza del 22 settembre 2005 (in cui TT non è comparso, e in cui, peraltro, è stato sentito il coimputato NO per mezzo di un interprete italiano). La mancanza di specificità di tali doglianze non consente al Collegio di esprimere affermazioni sulla eventuale richiesta di prove (e conseguente eventuale reiezione e relativa motivazione). È da ritenere, in ogni caso, che se il TT fosse comparso nella più volte richiamata udienza del 22 settembre 2005 sarebbe stato sentito al pari del coimputato. Ed è comunque da notare (v. pagg. 18 e 19 della sentenza del 16 marzo 2006), come una richiesta istruttoria relativa alla escussione di un teste indotto dalla difesa TT (Gualandi) sia stata esaminata (o riesaminata) e che il teste non sia stato ammesso a deporre in quanto la sua escussione non era in grado di fornire un contributo utile sulla colpevolezza dell'imputato e quindi la deposizione doveva ritenersi irrilevante.
11. Va disattesa la ulteriore doglianza spiegata dalla difesa col secondo motivo, in forza della quale il processo si sarebbe comunque svolto in violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 7 della Convenzione Europea dei Diritto dell'Uomo sulla garanzia del doppio grado di giudizio. Tale affermazione è infondata. Se è vero che il giudizio davanti al Tribunale è stato annullato, è anche vero che il giudizio di appello (celebrato per la seconda volta) si è svolto davanti a una autorità superiore (l'imputato sarebbe stato giudicato "in prima istanza da un Tribunale della giurisdizione più elevata", come si esprime il citato art. 2, comma 2), con conseguente valida eccezione al principio di cui al comma 1, e sempre che la norma vada intesa nel senso della interpretazione del Protocollo n. 7 di garantire un doppio grado di giurisdizione di merito. Ma tale interpretazione il Collegio ritiene di dover escludere sembrando che l'art. 2 voglia comunque garantire un doppio grado di giudizio;
ciò che si sarebbe in ogni caso verificato nella specie in quanto la sentenza di appello è stata sottoposta a ricorso per Cassazione, rigettato dalla Corte.
12. Si deve infine rilevare l'infondatezza anche dell'ultimo motivo. La Procura della Repubblica di Torino - come è pacifico - ha iscritto nel registro delle notizie di reato il solo reato di furto commesso in Belgio, per il quale è stata chiesta l'archiviazione proprio perché per lo stesso reato si procedeva (e si è proceduto) in Belgio. È corretta l'ottica in cui si è posta la sentenza torinese, perché la L. n. 69 del 2005, lett. p), non può operare ove lo Stato italiano abbia legittimamente rinunciato a esercitare la giurisdizione ove per lo stesso fatto si proceda o si sia proceduto all'estero (in conformità dell'art. 739 c.p.p.). 13. Quanto al reato associativo, non risulta da alcuna parte che il furto commesso in Belgio sia un reato scopo di una associazione per delinquere costituita in Italia;
e ammesso che sussistesse una associazione per delinquere, non vi sono che congetture sul fatto che il sodalizio criminale si sia costituito in Italia, in quanto gli atti offrono solo delle ipotesi e non dati di fatto (si noti che dalla pag. 20 della sentenza belga risulta che gli autori del colpo hanno soggiornato per un tempo non indifferente, per organizzare la loro operazione, nell'appartamento "Charlottalei" in Belgio). 14 . Il ricorso va dunque rigettato.
15. Va tuttavia rilevato ex officio che la Corte di Torino ha applicato erroneamente alla fattispecie la L. n. 69 del 2005, art.19, lett. c), sulla subordinazione della consegna alla condizione ivi prevista. Tale norma è applicabile ai casi di mandato di arresto "processuale", nei quali cioè lo Stato richiedente domandi la consegna di una persona perché sia sottoposta a procedimento penale all'estero, dovendo in tali ipotesi, la Corte d'appello, apporre all'ordine di consegna la condizione che l'interessato sia poi rinviato in Italia (Stato di esecuzione) per scontarvi la pena. Nel caso, si tratta di un mandato di arresto "esecutivo" in cui la pena (sulla base di una condanna definitiva già pronunciata) deve essere eseguita, dovendo solo stabilirsi il luogo della esecuzione. 16. Sulle soluzioni da adottare in ipotesi siffatte, questa Corte ha già avuto occasione di prendere una prima posizione, stabilendo i seguenti principi (si veda sul punto la sentenza della Sesta sezione, 10 dicembre 2007 depositata il 17 dicembre 2007, "Pano"). 16.1. - Il sistema interno del Mae prescinde dal riconoscimento delle sentenze penali perché per la esecuzione in uno Stato aderente all'accordo, nell'ambito del quale vige il sistema del mutuo riconoscimento, prescinde dalla iniziativa del Ministro (richiesta nei casi ordinari di riconoscimento) per prevedere quella della Corte d'appello, e prescinde anche da uno specifico accordo internazionale, cui può parificarsi la Decisione quadro.
16.2. - Nonostante, poi, la decisione sulla esecuzione della pena possa apparire rimessa alla decisione della Corte d'appello (v. art. 18, comma 1, lett. r, che stabilisce il divieto di consegna in caso di Mae "esecutivo" nei confronti del cittadino italiano in Italia), tale conclusione è in contrasto con la L. n. 69 del 2005, art. 19 comma 1, lett. c, che, in caso di Mae "processuale", prevede che la consegna sia necessariamente subordinata alla riconsegna dell'interessato (cittadino italiano o residente in Italia) perché sconti la pena (inflitta all'estero) in Italia, onde appare consequenziale ritenere che anche in caso di Mae "esecutivo" la soluzione sembra dover essere la stessa.
16.3. - In relazione a tutto ciò, sembra ragionevole ritenere che la scelta sul luogo della esecuzione sia rimessa all'interessato, non potendo presumersi che il cittadino italiano o il residente in Italia intenda necessariamente scontare la pena in Italia, potendo avere ragioni per voler scontare la pena nello stato di emissione. 16.4 - Nel caso, il TT non ha precisato alcuna sua intenzione, nè risulta determinata con esattezza la misura della pena da scontare, tenuto conto della carcerazione preventiva sofferta e di ogni altra circostanza. Appare quindi indispensabile che la sentenza sia annullata nella parte in cui ha fatto riferimento alla condizione della subordinazione della consegna alla norma della L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. c). La sentenza va annullata con rinvio alla Corte di appello di Torino per nuova deliberazione sul punto e, in particolare, perché proceda all'interpello del TT se intenda scontare la pena in Italia e perché determini la pena da scontare ai sensi dell'art. 735 c.p.p..
P.Q.M.
Vista la L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della citata legge, art. 19, lett. c) e rinvia per nuova deliberazione sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Rigetta il ricorso. 8
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2008