Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2008, n. 7813
CASS
Sentenza 12 febbraio 2008

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Non ricorre l'ipotesi di rifiuto della consegna prevista dall'art. 18, lett. p) L. 22 aprile 2002 n. 69 (mandato d'arresto europeo riguardante un reato che dalla legge italiana è considerato commesso in tutto o in parte nel suo territorio) se l'autorità giudiziaria italiana ha rinunciato ad esercitare la giurisdizione sul reato oggetto del mandato di arresto europeo, disponendo l'archiviazione del procedimento, una volta venuta a conoscenza che per lo stesso fatto si procedeva o si era proceduto nello Stato di emissione.

In relazione ad un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di un cittadino italiano ai fini della esecuzione di una pena, spetta all'interessato la scelta sul luogo di esecuzione della pena, non potendosi presumere necessariamente la sua volontà di scontare la pena in Italia. (Fattispecie nella quale la Corte ha ex officio annullato in parte con rinvio la sentenza che aveva disposto la consegna esecutiva di un cittadino italiano, applicando erroneamente il regime previsto dall'art. 19 lett. c) L. 22 aprile 2005, n. 69).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2008, n. 7813
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7813
    Data del deposito : 12 febbraio 2008

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