Sentenza 30 aprile 1998
Massime • 1
Il presupposto del riconoscimento di sentenza straniera specificato alla lett. f) dell'art. 733 cod.pen., secondo cui la sentenza non può essere riconosciuta se per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile deve logicamente riferirsi alle sentenze di merito e non a quelle meramente processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/1998, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 30 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Camera di consiglio
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 30.4.1998
Dott. Umberto PAPADIA Consigliere SENTENZA
Dott. PI ONORATO (est.) Consigliere N.1385
Dott. Ferdinando IMPOSIMATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere N.02484/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per DI P. LU, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 20.11.1997 dalla corte di appello di Roma. Sentita la relazione svolta dal consigliere PI Onorato, Lette le conclusioni del p.m., in persona del sostituto procuratore generale Elena Paciotti, che ha chiesto il rigetto del ricorso, Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza camerale del 20.11.1997 la corte di appello di Roma ha dato riconoscimento a quella emessa il 20.7.1994 dal tribunale di Grande Istanza di Perpignan (Francia), con cui il cittadino italiano PI DI era stato condannato alla pena detentiva di cinque anni per il reato di detenzione, trasporto e importazione di stupefacenti, nonché contrabbando di merci proibite;
per l'effetto del riconoscimento la corte ha dichiarato l'interdizione perpetua dei DI dai pubblici uffici.
2 - Avverso il riconoscimento ha proposto ricorso il difensore del DI, deducendo in sostanza tre motivi per violazione di legge e vizio di motivazione.
Motivi della decisione
3 - Con un primo motivo il ricorrente lamenta che la corte territoriale ha considerato non ostativa al riconoscimento la sentenza resa il 10.5.1996 dal tribunale di Roma, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del DI perché già giudicato (all'estero) per il medesimo fatto.
La doglianza è infondata. E presupposto del riconoscimento di sentenza straniera specificato alla lettera f) dell'art. 733 c.p.p., secondo cui la sentenza non po' essere riconosciuta se "per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile" deve logicamente riferirsi alle sentenze di merito e non a quelle meramente processuali, così come correttamente ritenuto sia dalla corte territoriale sia da questo procuratore generale.
Invero, la ratio evidente della disposizione di cui alla citata lettera f) è quella stessa che ispira la norma di cui all'art. 649 c.p.p., e cioè il diritto dell'imputato a non essere sottoposto a un nuovo giudizio per lo stesso fatto sul quale sia già intervenuta una decisione irrevocabile (riconosciuta dall'ordinamento italiano). Ora sarebbe assurdo che proprio la sentenza che dichiara non doversi procedere in applicazione di questo principio del ne bis in idem debba ritenersi preclusiva del riconoscimento della sentenza straniera riguardante lo stesso fatto: ne deriverebbe una conseguenza aberrante, chiaramente contraria al sistema, e cioè che, per i reati perseguibili sia in Italia sia all'estero, la sentenza di condanna straniera da una parte precluderebbe il giudizio nell'ordinamento italiano, dall'altra non potrebbe riconoscersi e applicarsi nello stesso ordinamento nei suoi effetti penali e civili. In realtà, nel caso di specie, il sistema normativo vigente nella soggetta materia sarebbe stato più correttamente applicato se il tribunale di Roma, in ossequio all'art. 739 c.p.p., avesse atteso il riconoscimento della sentenza straniera prima di dichiarare il non luogo a procedere per il precedente giudicato. Ma la scorrettezza formale non può impedire di dare esecuzione alla voluntas e alla ratio del legislatore nazionale, che richiedono per il caso di specie il riconoscimento della sentenza penale straniera.
4 - Col secondo motivo il ricorrente lamenta che la corte d'appello non ha ritenuto d'ostacolo al riconoscimento sia il diverso trattamento sanzionatorio vigente nell'ordinamento francese (che non differenzia la pena in rapporto alle diverse sostanze stupefacenti), sia la mancanza di riti speciali con riduzioni di pena: se infatti avesse potuto ricorrere a questi istituti il DI avrebbe potuto ottenere una pena inferiore a quella detentiva di cinque anni, che per l'ordinamento italiano comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 c.p.). Anche questa censura deve essere respinta. Vengono qui in rilievo la disposizione prevista dalla lettera c) dell'art. 733 c.p.p., secondo cui la sentenza straniera non può essere riconosciuta se non è stata pronunciata in esito a un processo garantista (caratterizzato cioè da indipendenza e imparzialità del giudice, e dal concreto riconoscimento del diritto di difesa dell'imputato); nonché la disposizione prevista dalla lettera e) dello stesso articolo, secondo cui il riconoscimento non può esser dato se il fatto oggetto della sentenza straniera non è previsto come reato dalla legge italiana. Sotto il profilo penale sostanziale, quindi, l'unico requisito richiesto per il riconoscimento è che il fatto contestato all'imputato sia configurato come reato sia nell'ordinamento italiano sia in quello straniero. Non è invece richiesto che il reato riceva identico o analogo trattamento sanzionatorio nei due ordinamenti. Sotto il profilo processuale, invece, è richiesto soltanto che il processo penale straniero rispetti le garanzie fondamentali della giurisdizione. Non è invece richiesta la possibilità di accedere a riti alternativi semplificati di tipo premiale (come il giudizio abbreviato, o quello per l'applicazione di pena patteggiata). A rigore - quindi - per la questione sollevata dal ricorrente, non si deve far ricorso alla disposizione di cui alla lettera b) dell'art.733 c.p.p., come pretende il ricorrente. Questa norma infatti stabilisce semplicemente che la sentenza straniera non può essere riconosciuta quando contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento nazionale: prende perciò in considerazione il contenuto dispositivo della sentenza e non il rito processuale adottato. Ma se anche si volesse accedere a una interpretazione estensiva, intendendo che la norma esclude il riconoscimento ogni volta che la sentenza straniera possa configurare un conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, deve osservarsi che la possibilità di riti alternativi semplificati sotto nessun profilo può assurgere alla dignità di un principio fondamentale del diritto: non è principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale, dove nessuna norma può fondare un diritto personale dell'imputato a fruire di riti semplificati con connotazione premiale;
e non è principio fondamentale neppure dell'ordinamento processuale penale, giacché, anche dopo l'introduzione del nuovo codice di rito, il ricorso al giudizio abbreviato e quello sul patteggiamento della pena resta sola una alternativa del tutto eventuale a quella propriamente accusatoria.
5 - Con l'ultimo motivo il ricorrente lamenta che la corte italiana abbia applicato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, nonostante che questa non sia contemplata nell'ordinamento francese e non sia stata concretamente applicata dal tribunale di Perpignan.
La doglianza è manifestamente infondata, giacché è l'ordinamento italiano a richiedere espressamente il riconoscimento della sentenza straniera per questo specifico effetto, laddove al n. 2 dell'art. 12 c.p. prevede che la sentenza sia riconosciuta "quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria": il che si verifica per effetto dell'art. 29 c.p.. 6 - In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Consegue per legge la condanna alle spese del processo. Considerato il contenuto del gravame e tutti gli altri elementi del processo, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 1998