CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Piacenza, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MASSA PIO, Presidente
TT TO, RE
ROVERO TO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 175/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025PC0045110 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. propose ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 2025PC0045110 emesso e notificato dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Piacenza.
Con tale atto veniva accertata una maggiore rendita catastale riguardante l'immobile sito nel comune di località in Indirizzo_1 snc di proprietà della società ricorrente.
Nel ricorso viene sostenuta l'incongruità dei valori accertati con richiesta che venga annullato l'atto impugnato. In subordine la ricorrente ha formulato una proposta conciliativa con la rideterminazione della rendita catastale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Piacenza nella propria costituzione in giudizio comunica che, valutata la proposta conciliativa della società ricorrente, ha sottoscritto con la stessa accordo conciliativo ex art. 48 D. Lgs. n. 546/92.
Viene pertanto richiesta la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, come indicato nell'accordo di conciliazione sottoscritto dalle parti.
Al Collegio non resta che prenderne atto e dichiarare per tale causa la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere a seguito dell'intervenuto acccordo concliativo. Spese compensate tra le parti tra le parti.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MASSA PIO, Presidente
TT TO, RE
ROVERO TO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 175/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025PC0045110 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. propose ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 2025PC0045110 emesso e notificato dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Piacenza.
Con tale atto veniva accertata una maggiore rendita catastale riguardante l'immobile sito nel comune di località in Indirizzo_1 snc di proprietà della società ricorrente.
Nel ricorso viene sostenuta l'incongruità dei valori accertati con richiesta che venga annullato l'atto impugnato. In subordine la ricorrente ha formulato una proposta conciliativa con la rideterminazione della rendita catastale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Piacenza nella propria costituzione in giudizio comunica che, valutata la proposta conciliativa della società ricorrente, ha sottoscritto con la stessa accordo conciliativo ex art. 48 D. Lgs. n. 546/92.
Viene pertanto richiesta la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, come indicato nell'accordo di conciliazione sottoscritto dalle parti.
Al Collegio non resta che prenderne atto e dichiarare per tale causa la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere a seguito dell'intervenuto acccordo concliativo. Spese compensate tra le parti tra le parti.