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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 29/07/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N° R.A.C.L. 326/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Paolo Dau, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito dell'udienza del 29.7.2025, la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 9/5/2024 e distinta al n. 326/2024 R.A.C.L., promossa da:
elettivamente domiciliato a Brusciano, presso lo studio del difensore, Parte_1 av ende e rappresenta, unitamente all'avv. avv. Marco Rigon, in forza di procura speciale in atti;
parte ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., nonché Controparte_1 Controparte_2
e , ciascuno di essi in persona del Dirigente pro
[...] Controparte_3 ell'Ente, rappresentati e difesi, ai sensi e per gli CP_3 effetti dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario, dott. Giuseppe Zidda parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.5.2024, ha evocato in giudizio, davanti al Parte_1 Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, il , esponendo: Controparte_1
§ di aver lavorato per il convenuto, in qualità di docente gno psicofisico), in forza di diversi e reiterati contratti d'insegnamento a tempo determinato;
§ che, in particolare, nel periodo di tempo intercorrente tra il 18 gennaio 2019 e il giugno 2024, ha stipulato 37 contratti di supplenza (cfr., per il dettaglio dei singoli periodi lavorati, la tabella di cui alle pagine 2, 3 e 4 del ricorso);
§ di non aver però mai percepito la c.d. retribuzione professionale docenti (RDP), un'indennità prevista dall'art. 7 CCNL del 15.3.2001 e che il ha sempre e unicamente corrisposto ai docenti di ruolo CP_1 e/o ai precari con contratti di durata annuale (con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto);
§ che, scendendo nel particolare, la RDP gli avrebbe dovuto essere accordata: per l'anno 2019, “da gennaio a dicembre”, nell'anno 2020 nei mesi di “maggio, ottobre, novembre e dicembre”, nel 2021 in relazione ai mesi di “gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e dicembre”, per l'anno 2022, infine, “dicembre - aprile”;
§ che, nello svolgimento delle supplenze temporanee di cui in premessa, il ricorrente ha offerto un servizio identico a quello degli altri docenti, assumendo su di sé oneri e responsabilità non inferiori a quelli degli insegnanti di ruolo e/o con contratti annuali;
§ che, pertanto, la scelta dell'Ente convenuto è in palese contrasto col principio di non discriminazione sancito dalla “clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso in data 18.3.1999 e allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 70/1999”, disposizione europea contenente il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e dipendenti a tempo indeterminato, principio direttamente applicabile negli Stati membri e che, in definitiva e in estrema sintesi, stabilisce che ai lavoratori precari non possono esser accordate, per il solo fatto di essere tali, condizioni di impiego e trattamento complessivamente meno favorevoli di quelli dei lavoratori stabili ad essi comparabili;
§ che la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la prospettazione dell'odierno ricorrente, in particolare con la pronuncia n. 20015 del 27.7.2018, ove si legge che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”;
§ di aver diritto, pertanto, al pagamento dell'indennità, nella misura, risultante dai calcoli articolati e spiegati in ricorso, di euro 3.690,00, relativamente agli anni scolastici 2019, 2020, 2021 e 2022.
1.1. Ha quindi concluso, , affinché il Tribunale di Nuoro, in funzione di Parte_1 Giudice del Lavoro, voglia (sottolineature ed evidenziazioni sono dell'Estensore):
“Condannare i resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze retributive maturate a titolo di Retribuzione Professionale Docenti (RPD) in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee come specificati in ricorso, comprensive di interessi legali dalle singole scadenze al saldo, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto nei limiti della prescrizione di legge per un importo pari ad € 3.690,00 più interesse di rivalutazione (precisamente l'rpd non corrisposta docenti dal gennaio 2019 a dicembre 2019, anno 2020 (maggio, ottobre, novembre, dicembre), anno 2021 (gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, dicembre), anno 2022 (dicembre – aprile), come si può facilmente riscontrare dalle buste paga in allegato al presente ricorso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore per anticipo fattone”.
1.2. Il , costituito con memoria difensiva depositata in data 20.1.2025, ha Controparte_1 invocato, ne del ricorso, osservando ed eccependo:
§ in via preliminare, la prescrizione (parziale) del diritto con riferimento agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, in quanto antecedente di oltre cinque anni rispetto alla domanda;
§ che, in ogni caso, questa deve esser rigettata nel merito, atteso (in estrema sintesi e riassumendo) che la prospettazione di controparte è fondata sugli approdi di un orientamento giurisprudenziale che, però, non può esser condiviso, in quanto (I) la ratio dell'emolumento accessorio rivendicato è, in realtà, tale da Cont escludere che lo stesso debba essere corrisposto ai supplenti “brevi e temporanei”, (II) la è volta alla
“valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”, e va quindi riconosciuta, come forma di premialità, ai soli docenti che svolgono supplenze connotate da certa stabilità, in tal senso e in quest'ottica dovendo essere interpretato il richiamo, fatto dal comma 3 dell'art. 7 del menzionato CCNL 2000/2011 (mai modificato sul punto nelle successive tornate contrattuali), all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, il quale si riferisce, appunto, ai soli insegnanti di ruolo e ai docenti titolari di supplenze annuali, (III) non vi sarebbe alcuna ingiustificata disparità di trattamento, né ai sensi del diritto interno né di quello sovranazionale, dovendosi tener conto che l'attività lavorativa del supplente di breve periodo si differenzia da quella degli altri insegnanti, non tanto per le mansioni principali, quanto per il fatto (dirimente proprio ai fini che occupano) che il primo, essendo chiamato alla docenza per un tempo limitato, non sempre partecipa << … al lavoro di preparazione e programmazione dell'anno scolastico, ai consigli di classe, alle riunioni, agli incontri con i genitori e in genere a tutte le attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa >> (così, testualmente, in memoria difensiva), (IV) la differenziazione, pertanto, è pienamente giustificata, il principio di non discriminazione operando solo in difetto di “ragioni oggettive” (che, nel caso in esame, sarebbero invece riscontrabili) e tra lavoratori comparabili (quali non debbono ritenersi, sotto lo specifico aspetto che si sta esaminando, quelli chiamati per supplenze brevi).
1.3. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata decisa con sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del 29.7.2025.
2. La domanda è fondata solo in parte e deve quindi essere accolta nei limiti di seguito illustrati.
2.1. Va infatti accolta l'eccezione di prescrizione parziale del credito. Il ha eccepito la prescrizione quinquennale, che deve qui trovare applicazione in quanto l'art. CP_1
2948 si applica a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Rammentato che la disposizione contrattuale oggetto di lite, cioè l'art. 7 del CNNL del 15.3.2001, stabilisce che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C e riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi del comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, e corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”, non sembra esservi dubbio che, alla data della notifica del ricorso introduttivo (ottobre 2024), tutti i crediti maturati in data antecedente a 5 anni prima fossero già estinti per prescrizione.
2.2. Con riguardo al periodo non colpito da prescrizione, e quindi venendo al merito, si osserva che questo giudizio si inserisce nell'alveo di un più vasto contenzioso, di tenore analogo, presente su tutto il territorio nazionale, e che il Tribunale di Nuoro non intende discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale dominante, andato consolidandosi a partire dalla sentenza distinta al numero 20015 del 27.7.2018, con cui la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, dopo aver approfondito le principali questioni che avevano rappresentato, in ordine alla c.d. RPD, ragione di controversia tra i supplenti a breve termine e il
(il quale Ente, davanti alla Corte, si è difeso con argomenti assolutamente Controparte_1 risultano essere i rilievi e ragionamenti offerti nel presente procedimento), ha pronunciato il seguente principio di diritto:
<< L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo…>>.
2.3. A tale orientamento si ritiene di aderire, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (in forza del quale, come noto, la motivazione del Giudice ben può consistere nel rinvio a precedenti conformi), sia in ossequio alla funzione nomofilattica della Suprema Corte sia, più sostanzialmente, in quanto si tratta di un orientamento condivisibile, tanto più che lo stesso risulta essere stato successivamente confermato, dalla giurisprudenza di merito (ad esempio, cfr. Tribunale Parma, n. 88 del 9.9.2022; Tribunale di Biella, n. 120 del 13.10.2022; Tribunale di Foggia, n. 2499 del 28.6.2022, e, recentissimamente, Tribunale Bari sez. lav., 09/05/2025, n.1866) così come da quella di legittimità (cfr., a riguardo, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
2.4. Scrupolo vuole che sia qui riportata, per esteso, la motivazione della sentenza Cass. Civ. Sez. Lav. 20015/2018, che, come detto, ha già risolto da tempo la questione oggetto di lite (le sottolineature sono dell'Estensore del presente provvedimento):
<<…
2. l'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 per il personale della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non Per_1 può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della CP_1 RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, CP_1 contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
…>>.
2.5. La domanda, quindi, entro i limiti della riscontrata prescrizione, deve esser accolta, e al ricorrente deve essere riconosciuta ed accordata, per i periodi di lavoro richiamati in atto introduttivo, la c.d. retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.3.2001.
2.6. Circa il quantum debeatur, il Tribunale non può che limitarsi a prendere atto che il
[...]
, fin dalla costituzione in giudizio, ha proposto un conteggio delle somme spettan Controparte_1 della prescrizione (euro 2.221,94), e ad ogni buon conto ha depositato una tabella di calcolo: ebbene, il ricorrente, che pure alle udienze del 11.2.2025 e 6.5.2025 ha genericamente confermato le sue conclusioni, non ha contestato tali conteggio, così mostrando, implicitamente, la loro correttezza contabile. Ebbene, per giurisprudenza costante, la mancata specifica contestazione dei conteggi (sempreché che questi, come nel caso di specie, siano dettagliati ed esenti da palesi incongruenze) consente al Giudice di ritener incontroverso e pertanto provato l'ammontare del credito richiesto dall'attore, e alla stessa maniera di reputare accertata l'entità delle decurtazioni da apportare ad esso in forza della prescrizione. Come ha lucidamente osservato il Tribunale di Roma con la sentenza n. 1698 del 22.2.2022 (si richiama, tale pronuncia, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in ragione della sua speciale chiarezza), “... Nel rito del lavoro, il convenuto (n.d.r.: il principio è evidentemente estensibile all'attore, ove si tratti, specularmente, del calcolo, effettuato dalla controparte, delle somme prescritte) ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, formulando una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e offrendo contestualmente di provarne il fondamento;
la contestazione, infatti, deve ritenersi tamquam non esset ove non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, circostanze che devono risultar dagli atti o essere successivamente provate”.
2.7. A ciò consegue, pertanto, la condanna del convenuto a pagare al ricorrente la somma di euro 2.221,94, oltre interessi di mora, al tasso legale, dal dovuto al saldo effettivo.
3. Visto l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, e considerato che, in forza del medesimo, il credito vantato dal docente è stato accordato in misura apprezzabilmente inferiore a quella richiesta, le spese sono compensate in misura della metà.
3.1. Le spese residue, da liquidarsi in favore di parte ricorrente e poste a carico del convenuto, sono determinate in dispositivo, ai sensi del d. m. 10.3.2014, n. 55 e ss. mm (cfr. da ultimo d. m. n. 147 del 13.8.2022), tenuto conto del valore della causa, della bassa complessità delle questioni affrontate e dell'attività difensiva realmente svolta (risoltasi nello studio della controversia, nella redazione degli atti introduttivi e nella presentazione di brevi conclusioni orali), nonché del carattere seriale della lite (i medesimi difensori hanno promosso altri procedimenti di analogo tenore), con applicazione di parametri di poco superiori ai minimi tariffari.
3.2. Dispone che le spese di cui al capo che precede siano distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra domanda ed eccezione:
1) accogliendo la domanda entro i limiti dell'eccepita prescrizione, dichiara che Parte_1 ha diritto, in relazione ai periodi e rapporti di lavoro a termine richiamati in atto introduttivo, a
[...] e la c.d. retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.3.2001;
2) condanna, per l'effetto, il , a corrispondergli, per i titoli e le causali di cui Controparte_1 al capo 1, la somma (determinata al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali) di euro 2.221,94, oltre interessi, al tasso legale, dal dovuto al saldo effettivo;
3) dispone la compensazione delle spese processuali in misura della metà;
4) condanna il convenuto a pagare a le spese residue, liquidate in Parte_1 euro 700,00 per compensi di avvocato, spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge;
5) dispone che i compensi di cui al capo 4 siano distratti, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori di parte ricorrente. Nuoro, 29 luglio 2025
Il Giudice, dott. Paolo Dau
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Paolo Dau, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito dell'udienza del 29.7.2025, la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 9/5/2024 e distinta al n. 326/2024 R.A.C.L., promossa da:
elettivamente domiciliato a Brusciano, presso lo studio del difensore, Parte_1 av ende e rappresenta, unitamente all'avv. avv. Marco Rigon, in forza di procura speciale in atti;
parte ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., nonché Controparte_1 Controparte_2
e , ciascuno di essi in persona del Dirigente pro
[...] Controparte_3 ell'Ente, rappresentati e difesi, ai sensi e per gli CP_3 effetti dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario, dott. Giuseppe Zidda parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.5.2024, ha evocato in giudizio, davanti al Parte_1 Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, il , esponendo: Controparte_1
§ di aver lavorato per il convenuto, in qualità di docente gno psicofisico), in forza di diversi e reiterati contratti d'insegnamento a tempo determinato;
§ che, in particolare, nel periodo di tempo intercorrente tra il 18 gennaio 2019 e il giugno 2024, ha stipulato 37 contratti di supplenza (cfr., per il dettaglio dei singoli periodi lavorati, la tabella di cui alle pagine 2, 3 e 4 del ricorso);
§ di non aver però mai percepito la c.d. retribuzione professionale docenti (RDP), un'indennità prevista dall'art. 7 CCNL del 15.3.2001 e che il ha sempre e unicamente corrisposto ai docenti di ruolo CP_1 e/o ai precari con contratti di durata annuale (con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto);
§ che, scendendo nel particolare, la RDP gli avrebbe dovuto essere accordata: per l'anno 2019, “da gennaio a dicembre”, nell'anno 2020 nei mesi di “maggio, ottobre, novembre e dicembre”, nel 2021 in relazione ai mesi di “gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e dicembre”, per l'anno 2022, infine, “dicembre - aprile”;
§ che, nello svolgimento delle supplenze temporanee di cui in premessa, il ricorrente ha offerto un servizio identico a quello degli altri docenti, assumendo su di sé oneri e responsabilità non inferiori a quelli degli insegnanti di ruolo e/o con contratti annuali;
§ che, pertanto, la scelta dell'Ente convenuto è in palese contrasto col principio di non discriminazione sancito dalla “clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso in data 18.3.1999 e allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 70/1999”, disposizione europea contenente il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e dipendenti a tempo indeterminato, principio direttamente applicabile negli Stati membri e che, in definitiva e in estrema sintesi, stabilisce che ai lavoratori precari non possono esser accordate, per il solo fatto di essere tali, condizioni di impiego e trattamento complessivamente meno favorevoli di quelli dei lavoratori stabili ad essi comparabili;
§ che la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la prospettazione dell'odierno ricorrente, in particolare con la pronuncia n. 20015 del 27.7.2018, ove si legge che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”;
§ di aver diritto, pertanto, al pagamento dell'indennità, nella misura, risultante dai calcoli articolati e spiegati in ricorso, di euro 3.690,00, relativamente agli anni scolastici 2019, 2020, 2021 e 2022.
1.1. Ha quindi concluso, , affinché il Tribunale di Nuoro, in funzione di Parte_1 Giudice del Lavoro, voglia (sottolineature ed evidenziazioni sono dell'Estensore):
“Condannare i resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze retributive maturate a titolo di Retribuzione Professionale Docenti (RPD) in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee come specificati in ricorso, comprensive di interessi legali dalle singole scadenze al saldo, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto nei limiti della prescrizione di legge per un importo pari ad € 3.690,00 più interesse di rivalutazione (precisamente l'rpd non corrisposta docenti dal gennaio 2019 a dicembre 2019, anno 2020 (maggio, ottobre, novembre, dicembre), anno 2021 (gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, dicembre), anno 2022 (dicembre – aprile), come si può facilmente riscontrare dalle buste paga in allegato al presente ricorso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore per anticipo fattone”.
1.2. Il , costituito con memoria difensiva depositata in data 20.1.2025, ha Controparte_1 invocato, ne del ricorso, osservando ed eccependo:
§ in via preliminare, la prescrizione (parziale) del diritto con riferimento agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, in quanto antecedente di oltre cinque anni rispetto alla domanda;
§ che, in ogni caso, questa deve esser rigettata nel merito, atteso (in estrema sintesi e riassumendo) che la prospettazione di controparte è fondata sugli approdi di un orientamento giurisprudenziale che, però, non può esser condiviso, in quanto (I) la ratio dell'emolumento accessorio rivendicato è, in realtà, tale da Cont escludere che lo stesso debba essere corrisposto ai supplenti “brevi e temporanei”, (II) la è volta alla
“valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”, e va quindi riconosciuta, come forma di premialità, ai soli docenti che svolgono supplenze connotate da certa stabilità, in tal senso e in quest'ottica dovendo essere interpretato il richiamo, fatto dal comma 3 dell'art. 7 del menzionato CCNL 2000/2011 (mai modificato sul punto nelle successive tornate contrattuali), all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, il quale si riferisce, appunto, ai soli insegnanti di ruolo e ai docenti titolari di supplenze annuali, (III) non vi sarebbe alcuna ingiustificata disparità di trattamento, né ai sensi del diritto interno né di quello sovranazionale, dovendosi tener conto che l'attività lavorativa del supplente di breve periodo si differenzia da quella degli altri insegnanti, non tanto per le mansioni principali, quanto per il fatto (dirimente proprio ai fini che occupano) che il primo, essendo chiamato alla docenza per un tempo limitato, non sempre partecipa << … al lavoro di preparazione e programmazione dell'anno scolastico, ai consigli di classe, alle riunioni, agli incontri con i genitori e in genere a tutte le attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa >> (così, testualmente, in memoria difensiva), (IV) la differenziazione, pertanto, è pienamente giustificata, il principio di non discriminazione operando solo in difetto di “ragioni oggettive” (che, nel caso in esame, sarebbero invece riscontrabili) e tra lavoratori comparabili (quali non debbono ritenersi, sotto lo specifico aspetto che si sta esaminando, quelli chiamati per supplenze brevi).
1.3. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata decisa con sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del 29.7.2025.
2. La domanda è fondata solo in parte e deve quindi essere accolta nei limiti di seguito illustrati.
2.1. Va infatti accolta l'eccezione di prescrizione parziale del credito. Il ha eccepito la prescrizione quinquennale, che deve qui trovare applicazione in quanto l'art. CP_1
2948 si applica a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Rammentato che la disposizione contrattuale oggetto di lite, cioè l'art. 7 del CNNL del 15.3.2001, stabilisce che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C e riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi del comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, e corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”, non sembra esservi dubbio che, alla data della notifica del ricorso introduttivo (ottobre 2024), tutti i crediti maturati in data antecedente a 5 anni prima fossero già estinti per prescrizione.
2.2. Con riguardo al periodo non colpito da prescrizione, e quindi venendo al merito, si osserva che questo giudizio si inserisce nell'alveo di un più vasto contenzioso, di tenore analogo, presente su tutto il territorio nazionale, e che il Tribunale di Nuoro non intende discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale dominante, andato consolidandosi a partire dalla sentenza distinta al numero 20015 del 27.7.2018, con cui la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, dopo aver approfondito le principali questioni che avevano rappresentato, in ordine alla c.d. RPD, ragione di controversia tra i supplenti a breve termine e il
(il quale Ente, davanti alla Corte, si è difeso con argomenti assolutamente Controparte_1 risultano essere i rilievi e ragionamenti offerti nel presente procedimento), ha pronunciato il seguente principio di diritto:
<< L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo…>>.
2.3. A tale orientamento si ritiene di aderire, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (in forza del quale, come noto, la motivazione del Giudice ben può consistere nel rinvio a precedenti conformi), sia in ossequio alla funzione nomofilattica della Suprema Corte sia, più sostanzialmente, in quanto si tratta di un orientamento condivisibile, tanto più che lo stesso risulta essere stato successivamente confermato, dalla giurisprudenza di merito (ad esempio, cfr. Tribunale Parma, n. 88 del 9.9.2022; Tribunale di Biella, n. 120 del 13.10.2022; Tribunale di Foggia, n. 2499 del 28.6.2022, e, recentissimamente, Tribunale Bari sez. lav., 09/05/2025, n.1866) così come da quella di legittimità (cfr., a riguardo, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
2.4. Scrupolo vuole che sia qui riportata, per esteso, la motivazione della sentenza Cass. Civ. Sez. Lav. 20015/2018, che, come detto, ha già risolto da tempo la questione oggetto di lite (le sottolineature sono dell'Estensore del presente provvedimento):
<<…
2. l'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 per il personale della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non Per_1 può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della CP_1 RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, CP_1 contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
…>>.
2.5. La domanda, quindi, entro i limiti della riscontrata prescrizione, deve esser accolta, e al ricorrente deve essere riconosciuta ed accordata, per i periodi di lavoro richiamati in atto introduttivo, la c.d. retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.3.2001.
2.6. Circa il quantum debeatur, il Tribunale non può che limitarsi a prendere atto che il
[...]
, fin dalla costituzione in giudizio, ha proposto un conteggio delle somme spettan Controparte_1 della prescrizione (euro 2.221,94), e ad ogni buon conto ha depositato una tabella di calcolo: ebbene, il ricorrente, che pure alle udienze del 11.2.2025 e 6.5.2025 ha genericamente confermato le sue conclusioni, non ha contestato tali conteggio, così mostrando, implicitamente, la loro correttezza contabile. Ebbene, per giurisprudenza costante, la mancata specifica contestazione dei conteggi (sempreché che questi, come nel caso di specie, siano dettagliati ed esenti da palesi incongruenze) consente al Giudice di ritener incontroverso e pertanto provato l'ammontare del credito richiesto dall'attore, e alla stessa maniera di reputare accertata l'entità delle decurtazioni da apportare ad esso in forza della prescrizione. Come ha lucidamente osservato il Tribunale di Roma con la sentenza n. 1698 del 22.2.2022 (si richiama, tale pronuncia, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in ragione della sua speciale chiarezza), “... Nel rito del lavoro, il convenuto (n.d.r.: il principio è evidentemente estensibile all'attore, ove si tratti, specularmente, del calcolo, effettuato dalla controparte, delle somme prescritte) ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, formulando una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e offrendo contestualmente di provarne il fondamento;
la contestazione, infatti, deve ritenersi tamquam non esset ove non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, circostanze che devono risultar dagli atti o essere successivamente provate”.
2.7. A ciò consegue, pertanto, la condanna del convenuto a pagare al ricorrente la somma di euro 2.221,94, oltre interessi di mora, al tasso legale, dal dovuto al saldo effettivo.
3. Visto l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, e considerato che, in forza del medesimo, il credito vantato dal docente è stato accordato in misura apprezzabilmente inferiore a quella richiesta, le spese sono compensate in misura della metà.
3.1. Le spese residue, da liquidarsi in favore di parte ricorrente e poste a carico del convenuto, sono determinate in dispositivo, ai sensi del d. m. 10.3.2014, n. 55 e ss. mm (cfr. da ultimo d. m. n. 147 del 13.8.2022), tenuto conto del valore della causa, della bassa complessità delle questioni affrontate e dell'attività difensiva realmente svolta (risoltasi nello studio della controversia, nella redazione degli atti introduttivi e nella presentazione di brevi conclusioni orali), nonché del carattere seriale della lite (i medesimi difensori hanno promosso altri procedimenti di analogo tenore), con applicazione di parametri di poco superiori ai minimi tariffari.
3.2. Dispone che le spese di cui al capo che precede siano distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra domanda ed eccezione:
1) accogliendo la domanda entro i limiti dell'eccepita prescrizione, dichiara che Parte_1 ha diritto, in relazione ai periodi e rapporti di lavoro a termine richiamati in atto introduttivo, a
[...] e la c.d. retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.3.2001;
2) condanna, per l'effetto, il , a corrispondergli, per i titoli e le causali di cui Controparte_1 al capo 1, la somma (determinata al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali) di euro 2.221,94, oltre interessi, al tasso legale, dal dovuto al saldo effettivo;
3) dispone la compensazione delle spese processuali in misura della metà;
4) condanna il convenuto a pagare a le spese residue, liquidate in Parte_1 euro 700,00 per compensi di avvocato, spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge;
5) dispone che i compensi di cui al capo 4 siano distratti, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori di parte ricorrente. Nuoro, 29 luglio 2025
Il Giudice, dott. Paolo Dau