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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 24/06/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IL TRIBUNALE DI VASTO
in funzione di giudice d'appello, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Fabrizio Pasquale, alla pubblica udienza del 26/03/2025, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 394/2021 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: APPELLO
CONTRO
SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ EX ART.
2051 C.C.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
D'AMICO DOMENICO, presso il cui studio, con sede in Lanciano (CH), alla Via Luigi De
Crecchio n. 7, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. DEL CASALE CP_1 C.F._2
LUIGI, presso il cui studio, con sede in Vasto, alla Via Marco Polo n. 22, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 2 Setto re Civile
NONCHÉ
(c.f. ; Controparte_2 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
FATTO
1. ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Parte_1 CP_1
e , per ottenere – in grado di appello - la riforma della sentenza n.
[...] Controparte_2
27/2021, pronunciata dal Giudice di Pace di Vasto il 10/02/2021 e depositata il
12/02/2021, con la quale il giudice di prime cure – in accoglimento della domanda risarcitoria proposta dagli odierni appellati - ha condannato al Parte_1
pagamento della somma di € 1.974,00, oltre spese di lite.
In particolare, l'appellante ha premesso che, nel giudizio di primo grado, e CP_1
avanzavano una richiesta risarcitoria pari ad € 3.550,00, sull'assunto Controparte_2
che, in data 10/01/2018, l'autoveicolo Ford Fiesta di loro proprietà – parcheggiato in
Vasto, alla Via Pompeo Suriani n. 6/S, accanto alla Fiat Punto di proprietà del Parte_1
– andava distrutto a causa delle fiamme propagatesi dall'autovettura del
[...]
. Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di risarcimento dei danni subiti, Parte_1
rigettata dalla compagnia assicurativa del per l'asserita assenza di copertura Parte_1
assicurativa per danni da incendio, e adivano l'autorità CP_1 Controparte_2
giudiziaria al fine di ottenere il ristoro del nocumento sopportato. Si costituiva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Vasto, contestando la propria Parte_1
responsabilità nella causazione del danno dedotto da controparte, sul rilievo che
“l'origine dell'incendio per cui è causa non è stato accertato”. Opponeva, in ogni caso,
di aver più volte fatto riparare e visionare l'autovettura da un meccanico di fiducia, il quale non avrebbe riscontrato alcun problema tecnico che potesse costituire una fonte di
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Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 3 Setto re Civile
pericolo di incendio, per contro eccependo, ai fini dell'esimente di cui all'art. 2051 c.c.,
la verificazione di ricorrenti incendi dolosi di autovetture evidenziati dalle cronache locali. Sulla scorta di tali rilievi, invocava il rigetto della domanda attorea, a motivo della sua infondatezza.
2. A fondamento del gravame proposto avverso la sentenza n. 27/2021, con la quale il
Giudice di Pace adito ha accolto la domanda di risarcimento, l'appellante, ritenendo non provato il nesso di causalità tra il fatto generatore del danno e l'evento dannoso, ha lamentato l'erroneità delle argomentazioni sulle quali il giudice di prime cure ha basato le statuizioni di accoglimento, evidenziando, in particolare, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, da un lato, ha ritenuto non dimostrate le cause dell'evento dannoso, “poiché (…) non è stato possibile addebitare lo stesso né ad un vizio di manutenzione e ciò esclude l'applicazione dell'ipotesi disciplinata dall'art. 2054, comma
3, c.c., né al fatto del terzo, compreso il dolo, che configurerebbe il caso fortuito (…)”;
e, dall'altro, ha reputato raggiunta la prova, sia in relazione all'origine dell'evento dannoso, sia in merito al nesso di causalità, “in quanto i danni lamentati dall'attore sono direttamente riconducibili all'incendio della vettura Fiat Punto”.
ha, inoltre, lamentato l'erronea valutazione delle emergenze Parte_1
istruttorie, sull'assunto che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di pace, la perizia del consulente tecnico d'ufficio, pur concludendo che “le fiamme che hanno distrutto la Ford Fiesta degli attori si sono propagate dalla Fiat Punto del convenuto”
(cfr., CTU, pag. 11), non avrebbe individuato il motivo per cui le fiamme si siano propagate da una vettura all'altra, limitandosi, a suo dire, “a suffragare ed affermare
come certe le mere ipotesi avanzate dai Vigili del fuoco nel verbale”.
Sulla scorta delle riferite considerazioni, ha concluso, in via Parte_1
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preliminare, per la declaratoria di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
nel merito, ha chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse rigettata la richiesta risarcitoria, con conseguente condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
3. costituitosi in giudizio, si è opposto, preliminarmente, CP_1
all'accoglimento dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, “non ricorrendone i presupposti di legge” ed ha contestato i motivi di appello,
eccependone, in via pregiudiziale, l'inammissibilità per manifesta infondatezza, ex art. 348 bis c.p.c., oltreché per genericità e carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. Nel
merito, l'appellato ha confutato la tesi avversaria, secondo cui il giudice avrebbe errato nel ritenere provato il danno ed il nesso di causalità (per omessa dimostrazione delle cause dell'evento dannoso), assumendo, al riguardo, che correttamente il giudice di prime cure avrebbe ritenuto non imputabile l'incendio né ad un vizio di manutenzione (in tal modo escludendo l'ipotesi di cui all'art. 2054, comma 3, c.c.), né al fatto del terzo,
“che configurerebbe il caso fortuito e la cui prova ricadeva sull'odierno convenuto, al fine di escludere la sua responsabilità”. In ogni caso, parte appellata ha evidenziato che il giudice di pace, premettendo che le allegazioni di controparte hanno trovato pieno riscontro documentale, testimoniale e peritale, ha correttamente affermato la sussistenza, in capo a , della responsabilità ex art. 2051 c.c., “cui il Parte_1
convenuto è chiamato a rispondere nella sua qualità di custode del bene”.
Alla luce delle predette considerazioni, ha concluso, in via preliminare, per CP_1
la declaratoria di inammissibilità dell'atto d'appello e, nel merito, per il rigetto del gravame, a motivo della sua infondatezza, con vittoria di spese ed onorari di causa.
4. , sebbene ritualmente citato in giudizio, non si è costituito, né è Controparte_2
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comparso personalmente in udienza, senza fornire alcuna giustificazione della propria assenza.
5. La controversia, implicando esclusivamente la soluzione di questioni giuridiche, non ha necessitato di attività istruttoria, potendo essere decisa sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti.
DIRITTO
1. In via preliminare, si deve prendere atto che , sebbene Controparte_2
ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, né è comparso personalmente alla prima udienza del 06/10/2021, tenutasi dinanzi a questo giudice e neppure a quelle successive. Per tale motivo, deve dichiararsene la contumacia, all'esito di una positiva verifica sulla ritualità della notifica dell'atto introduttivo e, quindi, sulla regolare instaurazione del contraddittorio.
2. Il gravame va scrutinato, in primo luogo, sotto il profilo della sua ammissibilità, visto che questa è stata messa in dubbio dalla difesa della parte appellata. Tale verifica va condotta alla luce della novellata formulazione dell'art. 342 c.p.c., intervenuta, ratione temporis, per effetto dell'art. 54 del D.L. n. 83/2012, convertito (con modifiche)
in L. n. 134/2012, secondo la quale “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del
provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle
circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Orbene, a tal proposito, occorre richiamare i principi di diritto affermati dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, la quale, sul tema del grado di specificità dei motivi di
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appello, ha statuito che “ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. esige è che le
questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto,
esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge. Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di
legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione
della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione
della controversia. Va quindi riaffermato, recuperando enunciazioni di questa Corte
relative al testo precedente la riforma del 2012, che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte
dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione
di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere,
con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate
argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado
offrendo spunti per una decisione diversa. L'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice", però, non dovrà necessariamente tradursi in un
"progetto alternativo di sentenza"; il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla
motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di
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un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto - in nome del criterio della
razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice
superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè
queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate…” (cfr., Cass., S.U.,
16.11.2017 n. 27199).
In virtù di quanto affermato dalla Suprema Corte, risulta palese che la mera reiterazione,
da parte dell'appellante, di una tesi difensiva che non tenga conto delle ragioni della decisione impugnata, risulta inidonea a determinare sia l'effetto demolitorio di tali ragioni, sia l'effetto sostitutivo delle stesse con nuova motivazione (motivazione per la quale è richiesto il superamento critico del precedente assunto decisorio).
2.1. Facendo applicazione dei menzionati principi al caso di specie, con particolare riferimento ai motivi di doglianza che concernono la ricostruzione della dinamica del sinistro, colpisce il fatto che l'appellante si sia limitato a ribadire argomentazioni difensive già affermate con gli atti difensivi nel giudizio di primo grado, senza fare alcun riferimento critico alle motivazioni esposte nella sentenza a fondamento della decisione del giudice di prime cure di riconoscere una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al
, in qualità di proprietario e custode del veicolo dal quale si è propagato Parte_1
l'incendio. In altri termini, l'appellante si è limitato ad una mera riproposizione delle tesi motivatamente disattese dal primo giudice, in modo da evitare che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto fondanti l'impugnazione si risolvesse in una critica adeguata e specifica della decisione impugnata. In particolare, il non ha indicato in modo Parte_1
chiaro, univoco e specifico i motivi per cui sarebbero censurabili le argomentazioni che
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hanno indotto il giudice di prime cure a ritenere non univocamente ricostruita la dinamica del sinistro, proprio sulla base delle risultanze documentali e peritali in atti, limitandosi a ribadire una tesi difensiva (quella secondo cui al non sarebbe imputabile Parte_1
alcuna responsabilità per essere rimasta ignota la causa scatenante l'incendio) rispetto alla quale il giudice di pace ha motivatamente espresso il proprio dissenso. L'appellante non ha, dunque, offerto spunti difensivi per una decisione diversa, che fossero in grado di spiegare il perché il giudice avrebbe errato nella ricostruzione della dinamica del sinistro ovvero nell'applicazione della norma di cui all'art. 2051 c.c., nella quale è stata sussunta la fattispecie.
2.2. Sulla scorta delle riferite assorbenti considerazioni, l'appello deve essere quindi dichiarato inammissibile.
3. A prescindere dalla rilevata inammissibilità dell'appello, preme evidenziare che il gravame deve essere anche rigettato nel merito, a motivo della sua infondatezza.
ha censurato l'impugnata sentenza deducendo l'erronea valutazione Parte_1
delle risultanze istruttorie in ordine ai fatti di causa da parte del giudice di prime cure, il quale, alla luce dei principi elaborati dalla costante giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto adeguatamente raggiunta la prova della sussistenza, nel caso concreto, del presupposto normativamente richiesto dall'art. 2051 c.c. ai fini dell'operatività del risarcimento del danno a carico del custode, rappresentato dalla ricorrenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
L'appellante, in particolare, ha evidenziato come il giudice di pace avrebbe errato nel ritenere sussistente, sulla scorta sia della relazione dei Vigili del Fuoco (confermata dalla deposizione resa dal capo-squadra ) sia della perizia redatta dal A_
consulente tecnico d'ufficio, ing. , la responsabilità del danno in capo al Persona_2
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Carcangiu, dal momento che l'accertamento della circostanza di fatto che “le fiamme si
sono propagate dalla vettura (…) di proprietà del convenuto”, sarebbe sufficiente a dimostrare l'origine dell'evento dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, ma non anche a determinare l'insorgenza dell'obbligazione risarcitoria in capo al custode - proprietario del veicolo “che ha preso fuoco per primo”, non essendo state individuate le cause dell'evento dannoso.
Le riferite doglianze non meritano favorevole considerazione.
In proposito, è appena il caso di ribadire che costituisce principio del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva
- in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in
custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa
o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza
intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del
danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e
imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr., da ultimo, Cass., n.
11152/2023).
In particolare, sulla base della giurisprudenza di merito citata dallo stesso appellante, “il proprietario di un veicolo a motore non risponde ex art. 2051 c.c. dei danni causati dal
propagarsi dell'incendio del proprio autoveicolo in presenza di caso fortuito, sussistente allorché una vettura risulti data dolosamente alle fiamme da un terzo durante la sosta.
La condotta del terzo di doloso appiccamento del fuoco ad automobile regolarmente
parcheggiata, è, infatti, imprevedibile ed inevitabile in base ad una condotta
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normalmente diligente che prescinde dal ricorso all'impiego di mezzi straordinari,
integrando un rischio generico della vita di relazione, idoneo ad interrompere il nesso di causalità (cfr., Trib. Roma, 25.10.2018, n. 20507).
Nel caso concreto, deve, innanzitutto, ritenersi adeguatamente dimostrata la circostanza che l'incendio si è innescato sul veicolo del e che il danno in questione, ovvero Parte_1
la distruzione dell'automobile degli odierni appellati, si sia verificato proprio a seguito della propagazione delle fiamme dal veicolo vicino.
In tal senso depongono: 1) la relazione dei Vigili del Fuoco, dalla quale emerge che,
“considerato la direzione del vento e l'entità dell'incendio (…) le fiamme hanno avuto
CP_ origine nella parte anteriore della e si sono propagate successivamente anche alla
Ford parcheggiata adiacente”; 2) la deposizione resa dal capo-squadra A_
, il quale ha precisato che “in occasione dell'intervento abbiamo fatto anche un
[...]
minimo di indagine sul posto e non abbiamo rinvenuto alcunché che avesse potuto generare o dare inizio a quell'incendio”; 3) la perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, alla luce di quanto riferito dal teste di parte convenuta, Tes_1
(meccanico), circa la effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria
[...]
sull'impianto elettrico dell'autoveicolo del , non ha, d'altro canto, escluso Parte_1
l'esistenza di ulteriori componenti difettosi non ancora sostituiti, concludendo che
“l'incendio occorso al veicolo degli attori è da ricondursi alle fiamme propagatesi da quello del convenuto”.
Alla stregua delle riferite evidenze istruttorie, lo scrivente reputa che il giudice di prime cure abbia giustamente ritenuto, facendo corretta applicazione dei principi di diritto testé enunciati, che gli attori avessero fornito sufficiente dimostrazione del nesso causale tra il veicolo in custodia e il danno subìto, posto che, ai fini dell'affermazione della
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responsabilità ex art. 2051 c.c. - come già innanzi evidenziato –non è richiesta la prova di una specifica condotta colposa imputabile al custode.
Al contempo, deve anche evidenziarsi come il giudice di pace abbia opportunamente ritenuto che, d'altro canto, l'appellante non avesse offerto – com'era, invece, suo onere fare – la prova liberatoria del caso fortuito, richiesta dall'art. 2051 c.c., al fine di escludere la responsabilità del custode per il danno cagionato dalla cosa in custodia.
In particolare, il non ha né allegato, né provato alcun elemento, neppure di Parte_1
carattere meramente indiziario, che potesse far ritenere plausibile e possibile che l'incendio della propria vettura sia scaturito dall'intervento doloso di un terzo ovvero da una qualsiasi altra causa integrante gli estremi del caso fortuito, essendosi sul punto il convenuto limitato a dedurre la verificazione (peraltro, rimasta indimostrata) di ricorrenti incendi dolosi di autovetture evidenziati dalle cronache locali.
In proposito, deve evidenziarsi che, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, il fatto che sia rimasta ignota la causa che ha innescato l'incendio della propria autovettura
Fiat Punto non rappresenta un valido motivo per ritenere indimostrato il nesso di causalità tra il bene in custodia e l'evento dannoso e, dunque, per escludere la responsabilità del ex art. 2051 c.c. Posto che la distruzione del veicolo Ford Fiesta di Parte_1 CP_1
e è stata inconfutabilmente determinata dalla propagazione delle
[...] Controparte_2
fiamme dal veicolo adiacente del , l'accertamento delle cause che hanno dato Parte_1
origine all'incendio sull'autovettura di quest'ultimo non costituisce un elemento indispensabile per l'affermazione della responsabilità del custode, ma avrebbe al più potuto costituire oggetto di prova liberatoria da parte del convenuto nel corso del giudizio di primo grado, al fine di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito.
Ne consegue che la mancata individuazione delle cause dell'incendio della Fiat Punto non
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è ostativa all'accoglimento della domanda risarcitoria, per il dirimente motivo che,
“qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode,
non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito” (cfr., da ultimo, Cass., n. 7789/2024).
4. Alla stregua delle riferite considerazioni, deve conclusivamente affermarsi che il giudice di pace ha correttamente accolto la richiesta risarcitoria di parte attrice, facendo buon governo dei principi giurisprudenziali affermati in materia di responsabilità per danni da custodia e dei presupposti in presenza dei quali è configurabile un'ipotesi di caso fortuito idoneo ad escludere una responsabilità ex art. 2051 c.c.
Per tutte le suesposte considerazioni, stante l'infondatezza dei motivi di gravame,
l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
5. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo implica che al rigetto dell'appello segue la condanna di parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia. In particolare, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 147 del
13 agosto 2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
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Nel rapporto processuale tra ed il convenuto , poiché Parte_1 Controparte_2
la parte vittoriosa è rimasta contumace, non vi sono spese di lite da ripetere in suo favore da parte dell'appellante soccombente.
6. Stante la declaratoria di inammissibilità (ed, in ogni caso, il rigetto integrale) della impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/02 (introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012, n. 228 e applicabile alle impugnazioni instaurate successivamente al 31.01.2013, data della sua entrata in vigore),
che impone alla parte soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 27/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Vasto il
10/02/2021 e depositata il 12/02/2021, proposto da nei confronti di Parte_1
e , disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o CP_1 Controparte_2
conclusione, così provvede:
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
DICHIARA l'appello di cui in epigrafe inammissibile ed, in ogni caso, lo rigetta nel merito;
CONDANNA al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 CP_1
del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.956,15 (di cui € 0,00 per spese documentate, € 1.701,00 per compensi professionali ed € 255,15 per rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. n.147 del 13 agosto 2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
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Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 14 Setto re Civile
DICHIARA tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02 (introdotto dall'art. 1, comma 17, L.
24.12.2012, n. 228);
dispone in ordine alle spese di lite nel rapporto tra e CP_4 Parte_1
Controparte_2
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 26/03/2025.
IL GIUDICE dott. Fabrizio Pasquale
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Il Giudice Istruttore