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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/09/2025, n. 4567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4567 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE I
Il Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 5205/2023 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Monica Mandico, elettivamente Parte_1 domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore, giusta procura allegata all'atto di citazione;
, con il patrocinio dell'avv. Monica Mandico, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORI contro in persona della mandataria con il patrocinio CP_2 Controparte_3 dell'avv. Enrico Gentile, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore, giusta procura in calce al precetto;
CONVENUTA ggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
CONCLUSIONI: Il Procuratore di parte attrice ha concluso: come da foglio di precisazione delle conclusioni dimesso.
Il Procuratore di parte convenuta ha concluso: nel merito rigettare l'opposizione dei signori e le domande dai medesimi formulate, in quanto del tutto infondate, per Pt_1 tutti i motivi esposti negli scritti difensivi;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.
Motivi di fatto e di diritto
1 nella persona della mandataria ha intimato CP_2 Controparte_3 precetto ai sigg.ri e per il pagamento della somma complessiva CP_1 Parte_1 di € 106.114,53, oltre interessi e spese successive occorrende, per debito residuo in relazione al mutuo fondiario del 29.4.2009 stipulato tra Controparte_4
e gli odierni opponenti.
I sigg.ri hanno interposto opposizione a precetto, lamentando a) la mancata prova Pt_1 della titolarità del credito in capo ad b) la nullità per genericità della CP_2 procura rilasciata a c) la mancata consegna della somma Controparte_3 mutuata, in quanto la stessa era stata utilizzata per ripianare debiti pregressi d) la violazione dell'art. 38 TUB, con conseguente necessità di notifica del titolo e) la applicazione del regime non pattuito della capitalizzazione composta.
Ritiene questo giudice che la opposizione non sia meritevole di accoglimento.
Con riferimento alla titolarità del credito in capo alla opposta, si riporta qui di seguito quanto da quest'ultima indicato sin dalla fase cautelare del presente giudizio: '
[...]
è stata trasformata in Controparte_5 Controparte_4 con delibera iscritta nel registro delle Imprese di in data 9.03.2016 (cfr. all. 6); CP_4
➢ con Decreto-legge 25/06/2017, n. 99, convertito con modificazioni dalla Legge n. 121 del 31/07/2017, sono state dettate “disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di e di . ➢ con Controparte_4 Parte_2 decreto n. 185 del 25.6.2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto la sottoposizione di alla procedura di liquidazione coatta Controparte_4 amministrativa, ai sensi dell'art. 80, 1° comma del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 385/1993) e dell'art. 2, 1° comma, lettera a) del Decreto-
Legge n. 99 del 25.6.2017, come da avviso pubblicato in G.U. del 31/7/2017 n. 177 (cfr. all. 7); ➢ L'articolo 5 del D.L. 99/2017 così dispone: “Art. 5 (Cessione di crediti deteriorati) 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto prevede che i commissari liquidatori procedano alla cessione alla Controparte_6
Cont (di seguito anche " ") di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai
[...] sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4, unitamente ad eventuali altri beni, Cont contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla . Alla cessione
2 non si applica quanto previsto dagli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario.
Si applica l'articolo 3, comma 2. 2. Il corrispettivo è rappresentato da un credito della
Cont liquidazione coatta amministrativa nei confronti della , pari al valore di iscrizione
Cont contabile dei beni e dei rapporti giuridici ceduti nel bilancio della , periodicamente adeguato al minore o maggiore valore di realizzo.
Cont
3. La amministra i crediti e gli altri beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi del comma 1 con l'obiettivo di massimizzarne il valore, anche in deroga alle disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 108 del
Cont Testo unico bancario.
4. La può costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività indicata al comma 3. ….
5. La costituzione dei patrimoni destinati di cui al comma 4 può essere disposta anche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato per estratto e per notizia nella Gazzetta Ufficiale. Con D.M. del 22/02/2018, pubblicato in G.U. del 29/05/2018 n.123 (cfr. all. 8), ottemperando a quanto disposto dall'art. 5 del
DL 99/2017, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha disposto che i Commissari liquidatori di coatta amministrativa Controparte_7 procedessero alla cessione alla Società per la Gestione di di crediti Controparte_6 deteriorati (e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 del DL 99/2017 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4 del DL 99/2017), unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti. Con il medesimo decreto, ha, Cont inoltre, costituito, all'interno di (ora, il “Patrimonio Destinato CP_2 CP_2
, per l'acquisizione, gestione e recupero dei crediti deteriorati e degli CP_8 altri attivi e rapporti oggetto della cessione contemplata dall'art. 5 d.l. n. 99/2017. In data
11/04/2018, si è perfezionato, tra e i Commissari Liquidatori di CP_6 [...]
il contratto di cessione di crediti, attivi e altri rapporti Controparte_4 giuridici, comprensivo dei crediti deteriorati già facenti capo a Controparte_4
(cfr. all. 9). La notizia della cessione è stata pubblicata sul sito della
[...]
BA d'AL (cfr. all. 10), per l'opponibilità ai terzi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. e 5, comma 1 (“Si applica l'articolo 3, comma 2”) e 3,
3 comma 2 (“Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della BA d'AL sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa”) del D.L. 99/2017. Alla pubblicazione devono ricondursi, altresì, gli effetti previsti dall'art. 58, comma 3, TUB, quanto al trasferimento di privilegi e garanzie;
il 19 luglio 2019, la Controparte_9 ha mutato la propria denominazione in
[...] CP_10 [...]
, giusta atto ai rogiti del Dottor , Parte_3 CP_11 Persona_1 notaio in Roma (Repertorio n. 59590), debitamente iscritto nel competente Registro delle
Imprese in data 4 settembre 2019; in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del D.L. n.
99 del 25.06.2017, Controparte_12
, in persona dei Liquidatori, in data 26 giugno 2017, ha ceduto a
[...] [...]
certe attività, passività e rapporti giuridici costituenti un ramo d'azienda CP_13 bancaria, con l'espressa esclusione di alcune passività e attività, tra le quali i crediti classificati o classificabili in base ai principi contabili come crediti deteriorati, vale a dire, come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” (c.d. "unlikely to pay") e/o come “esposizioni scadute” (c.d. “past due”) (art. 3.1.4., (a), (i), all. 3). Di tale cessione è stato pubblicato avviso sul sito internet della BA d'AL, ai sensi e in conformità all'art. 3, comma 2, del D.L. 99/2017, in data 26 giugno 2017 (cfr. all. 11); in conformità con le disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, lett. b), del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017, il contratto del 26 giugno 2017, all'art. 3.3, prevede che possa Controparte_13 retrocedere a coatta amministrativa, i Controparte_7
c.d. “crediti ad alto rischio o High Risk riclassificati”, per tali intendendosi i crediti già identificati come ad alto rischio, non classificati come deteriorati alla data del 26 giugno
2017, per i quali siano successivamente rilevati – sulla base di quanto previsto dal citato contratto di cessione – i presupposti per rettificarne il valore e, di conseguenza, classificarli come “sofferenze” e/o “inadempienze probabili”; Controparte_4 in liquidazione coatta amministrativa e hanno sottoscritto
[...] Controparte_13 quattro contratti di retrocessione di Crediti ad alto rischio o High Risk riclassificati: il primo in data 31 ottobre 2018, il secondo il 12 comunicati pubblicati sul sito della BA
4 d'AL, cfr. all.ti 12-15); i medesimi Crediti High Risk sono stati, corrispondentemente, oggetto di quattro atti di cessione da in liquidazione Controparte_4 coatta amministrativa ad – conclusi, Controparte_14 CP_2 rispettivamente, l'8.05.2019, l'11.10.2019, il 16.04.2020 e il 12.06.2020 (cfr. all.ti 12-
15); i crediti già vantati da in l.c.a. nei confronti dei Controparte_4 signori sono stati retrocessi da a Pt_1 Controparte_13 Controparte_4 in l.c.a. con il contratto di retrocessione perfezionato il 12.06.2020,
[...] avente ad oggetto una quarta tranche di “crediti ad alto rischio o High Risk riclassificati”
(cfr. all. 16); i crediti retrocessi nell'ambito di questa quarta tranche (tra cui rientra quello vantato nei confronti dei signori , in esecuzione di quanto stabilito dal contratto Pt_1 stipulato in data 11 aprile 2018 da L.c.a. con la Controparte_7
(ora Controparte_9 Controparte_15
e in conformità con quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.L. n.
[...]
99/2017 e dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2018, sono stati, poi, ceduti da ad on Controparte_16 CP_2 contratto perfezionato il 12 giugno 2020 (cfr. all. 15); delle cessioni di cui ai punti che precedono (che hanno avuto efficacia dal 13 giugno 2020) è stata data notizia sul sito della BA d'AL ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, dell'art. 4, comma 6, e dell'art. 5, comma 1, del citato D.L. n. 99/2017 (cfr. all. 15); per effetto delle stesse, per il tramite del proprio Patrimonio Controparte_15
Destinato , è, dunque, subentrata nella titolarità dei crediti già vantati CP_8 da nei Controparte_4 Controparte_12 confronti dei signori con tutte le relative garanzie (cfr. all. 16); la cessione è stata Pt_1 comunicata da i signori con lettera del 4.10.2021 (cfr. all. 4)'. CP_2 Pt_1
A fronte della indicazione delle fonti normative e contrattuali che hanno portato alla cessione del credito oggetto di causa in favore di nonché a fronte delle CP_2 produzioni documentali di parte opposta, i sigg.ri non hanno ritenuto di Pt_1 specificare quali passaggi della descritta cessione non risulterebbero provati e si sono limitati a citare una giurisprudenza di legittimità che mal si attaglia al caso in esame, in
5 cui l'acquisto dei crediti in capo ad è avvenuto in forza di disposizioni CP_2 normative.
Venendo, ora, al secondo motivo di opposizione, va detto che in data 17.1.2023
[...] ha conferito mandato a in forza di procura notarile CP_2 Controparte_3
17 gennaio 2023, autenticata dal Notaio Dott. Repertorio n. Persona_2
57.306/26.762.
In particolare, ha conferito a il potere di CP_2 Controparte_3 compiere in suo nome e per suo conto ogni attività ritenuta necessaria e/o utile e/o opportuna per l'amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali titolare (doc. 1 di parte opposta). CP_2
Detta procura può considerarsi pienamente valida ed efficace anche con riferimento al recupero del credito oggetto di causa, tenuto conto che detta procura indica quale oggetto il 'recupero di crediti dei quali è titolare (i “Crediti Rilevanti”)', di tal ché la CP_2 ampia formulazione utilizzata porta a ritenere che i poteri conferiti riguardino tutti i crediti, nessuno escluso, facenti capo ad CP_2
Anche il terzo motivo di opposizione risulta infondato, posto che il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (così Cass. 23149/2022).
Nessun profilo di nullità è, quindi, prospettabile in relazione al titolo posto a fondamento del precetto.
In sede di comparsa conclusionale parte opponente ha affermato, altresì, che il mutuo azionato non potrebbe costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., richiamando il principio di diritto di cui alla pronuncia della Cassazione 12007/2024.
6 Tuttavia, il mutuo qui in esame non riveste le caratteristiche di quello esaminato dalla
Suprema Corte e, in ogni caso, questo giudice non ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale da ultimo indicato, peraltro superato dalle successive pronunce della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. 5968/25, secondo cui il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla).
Quanto, poi, alla dedotta violazione dell'art. 38 TUB, trattasi di allegazione affatto generica, non essendo stato neppure indicato il valore, al momento della stipula del mutuo, del bene immobile ipotecato.
Il titolo azionato richiama, poi, nel dettaglio l'ammontare delle rate di ammortamento, calcolate sulla base di un tasso fisso.
Nello stesso, infatti, si legge 'La “BANCA” ha deliberato di concedere alla Parte
Mutuataria, che accetta, un MUTUO FONDIARIO, ai sensi dell'art. 38 e ss. del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (e successive integrazioni e/o modificazioni) –
Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito denominato T.U.), per l'importo di Euro 110.950,00 (centodiecimilanovecentocinquanta virgola zero zero), per la durata di 30 (trenta) anni, oltre al periodo di preammortamento decorrente da oggi fino alla fine del trimestre solare in corso, con garanzia ipotecaria di secondo grado sui beni in calce descritti. (…) La Parte Mutuataria prende atto che: - il mutuo qui disciplinato è regolato al tasso del 5,10% (cinque virgola dieci percento) fisso nominale annuo, applicato mensilmente in via posticipata, valido per il periodo di preammortamento, e cioè da oggi fino alla fine del trimestre solare in corso, nonché per tutto il periodo di ammortamento;
- gli interessi di preammortamento saranno calcolati e addebitati mensilmente, o a fine trimestre solare, o a fine semestre solare, rispettivamente in caso di periodicità mensile, trimestrale o semestrale di rimborso del mutuo;
- l'ammortamento,
7 avente inizio decorrenza l'1 (uno) luglio 2009 (duemilanove) avverrà mediante il pagamento di rate posticipate, comprensive di capitale e interessi, di cui la prima scadrà:
l'ultimo giorno del primo mese del trimestre solare successivo alla fine del periodo di preammortamento, in caso di rate mensili;
oppure l'ultimo giorno del trimestre o del semestre solare successivo alla fine del periodo di preammortamento, in caso, rispettivamente, di rate trimestrali o semestrali;
- l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) è pari al 5,299% (cinque virgola duecentonovantanove percento) calcolato conformemente alla disciplina sul Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), così come prescritto dalla
Normativa sulla Trasparenza BAria. La Parte Mutuataria si impegna a restituire l'importo mutuato in numero di 360 (trecentosessanta) mesi più il periodo di preammortamento già descritto mediante il pagamento di numero 360 (trecentosessanta) rate mensili posticipate di Euro 602,40 (seicentodue virgola quaranta) ciascuna comprendente gli interessi e la parte di capitale necessaria per il graduale rimborso della somma mutuata, scadenti la prima il 31 (trentuno) luglio 2009 (duemilanove) e l'ultima il
30 (trenta) giugno 2039 (duemilatrentanove). Gli interessi saranno calcolati sulla base dei giorni di calendario commerciale con divisore 360. Si precisa che per “trimestre solare” si intendono i periodi: gennaio/marzo, aprile/giugno, luglio/settembre, ottobre/dicembre; per “semestre solare” si intendono i periodi: gennaio/giugno; luglio/dicembre'.
Ora, se il contratto trasparente è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. 28824/2023), consentendo al cliente di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, p. 63 e 67), tale è il negozio qualora l'istituto di credito abbia assolto agli obblighi informativi a suo carico, così che al cliente sia assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato.
Nel caso in esame, i mutuatari sono stati messi nella condizione di conoscere esattamente l'importo e il numero delle singole rate, di tal ché gli stessi ben potevano desumere, dalle informazioni agli stessi fornite, il regime di capitalizzazione applicato.
8 Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 5205/2023 R.G. promossa da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 quale mandataria di ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, CP_2
- rigetta l'opposizione;
- condanna e , in via solidale tra loro, Parte_1 Controparte_1 alla rifuzione nei confronti di quale mandataria di Controparte_3 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 14.103,00, di cui nulla CP_2 per spese, oltre spese generali e accessori come per legge.
Venezia, 30.9.2025 il Giudice
dott. Silvia Bianchi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE I
Il Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 5205/2023 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Monica Mandico, elettivamente Parte_1 domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore, giusta procura allegata all'atto di citazione;
, con il patrocinio dell'avv. Monica Mandico, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORI contro in persona della mandataria con il patrocinio CP_2 Controparte_3 dell'avv. Enrico Gentile, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore, giusta procura in calce al precetto;
CONVENUTA ggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
CONCLUSIONI: Il Procuratore di parte attrice ha concluso: come da foglio di precisazione delle conclusioni dimesso.
Il Procuratore di parte convenuta ha concluso: nel merito rigettare l'opposizione dei signori e le domande dai medesimi formulate, in quanto del tutto infondate, per Pt_1 tutti i motivi esposti negli scritti difensivi;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.
Motivi di fatto e di diritto
1 nella persona della mandataria ha intimato CP_2 Controparte_3 precetto ai sigg.ri e per il pagamento della somma complessiva CP_1 Parte_1 di € 106.114,53, oltre interessi e spese successive occorrende, per debito residuo in relazione al mutuo fondiario del 29.4.2009 stipulato tra Controparte_4
e gli odierni opponenti.
I sigg.ri hanno interposto opposizione a precetto, lamentando a) la mancata prova Pt_1 della titolarità del credito in capo ad b) la nullità per genericità della CP_2 procura rilasciata a c) la mancata consegna della somma Controparte_3 mutuata, in quanto la stessa era stata utilizzata per ripianare debiti pregressi d) la violazione dell'art. 38 TUB, con conseguente necessità di notifica del titolo e) la applicazione del regime non pattuito della capitalizzazione composta.
Ritiene questo giudice che la opposizione non sia meritevole di accoglimento.
Con riferimento alla titolarità del credito in capo alla opposta, si riporta qui di seguito quanto da quest'ultima indicato sin dalla fase cautelare del presente giudizio: '
[...]
è stata trasformata in Controparte_5 Controparte_4 con delibera iscritta nel registro delle Imprese di in data 9.03.2016 (cfr. all. 6); CP_4
➢ con Decreto-legge 25/06/2017, n. 99, convertito con modificazioni dalla Legge n. 121 del 31/07/2017, sono state dettate “disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di e di . ➢ con Controparte_4 Parte_2 decreto n. 185 del 25.6.2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto la sottoposizione di alla procedura di liquidazione coatta Controparte_4 amministrativa, ai sensi dell'art. 80, 1° comma del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 385/1993) e dell'art. 2, 1° comma, lettera a) del Decreto-
Legge n. 99 del 25.6.2017, come da avviso pubblicato in G.U. del 31/7/2017 n. 177 (cfr. all. 7); ➢ L'articolo 5 del D.L. 99/2017 così dispone: “Art. 5 (Cessione di crediti deteriorati) 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto prevede che i commissari liquidatori procedano alla cessione alla Controparte_6
Cont (di seguito anche " ") di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai
[...] sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4, unitamente ad eventuali altri beni, Cont contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla . Alla cessione
2 non si applica quanto previsto dagli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario.
Si applica l'articolo 3, comma 2. 2. Il corrispettivo è rappresentato da un credito della
Cont liquidazione coatta amministrativa nei confronti della , pari al valore di iscrizione
Cont contabile dei beni e dei rapporti giuridici ceduti nel bilancio della , periodicamente adeguato al minore o maggiore valore di realizzo.
Cont
3. La amministra i crediti e gli altri beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi del comma 1 con l'obiettivo di massimizzarne il valore, anche in deroga alle disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 108 del
Cont Testo unico bancario.
4. La può costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività indicata al comma 3. ….
5. La costituzione dei patrimoni destinati di cui al comma 4 può essere disposta anche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato per estratto e per notizia nella Gazzetta Ufficiale. Con D.M. del 22/02/2018, pubblicato in G.U. del 29/05/2018 n.123 (cfr. all. 8), ottemperando a quanto disposto dall'art. 5 del
DL 99/2017, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha disposto che i Commissari liquidatori di coatta amministrativa Controparte_7 procedessero alla cessione alla Società per la Gestione di di crediti Controparte_6 deteriorati (e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 del DL 99/2017 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4 del DL 99/2017), unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti. Con il medesimo decreto, ha, Cont inoltre, costituito, all'interno di (ora, il “Patrimonio Destinato CP_2 CP_2
, per l'acquisizione, gestione e recupero dei crediti deteriorati e degli CP_8 altri attivi e rapporti oggetto della cessione contemplata dall'art. 5 d.l. n. 99/2017. In data
11/04/2018, si è perfezionato, tra e i Commissari Liquidatori di CP_6 [...]
il contratto di cessione di crediti, attivi e altri rapporti Controparte_4 giuridici, comprensivo dei crediti deteriorati già facenti capo a Controparte_4
(cfr. all. 9). La notizia della cessione è stata pubblicata sul sito della
[...]
BA d'AL (cfr. all. 10), per l'opponibilità ai terzi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. e 5, comma 1 (“Si applica l'articolo 3, comma 2”) e 3,
3 comma 2 (“Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della BA d'AL sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa”) del D.L. 99/2017. Alla pubblicazione devono ricondursi, altresì, gli effetti previsti dall'art. 58, comma 3, TUB, quanto al trasferimento di privilegi e garanzie;
il 19 luglio 2019, la Controparte_9 ha mutato la propria denominazione in
[...] CP_10 [...]
, giusta atto ai rogiti del Dottor , Parte_3 CP_11 Persona_1 notaio in Roma (Repertorio n. 59590), debitamente iscritto nel competente Registro delle
Imprese in data 4 settembre 2019; in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del D.L. n.
99 del 25.06.2017, Controparte_12
, in persona dei Liquidatori, in data 26 giugno 2017, ha ceduto a
[...] [...]
certe attività, passività e rapporti giuridici costituenti un ramo d'azienda CP_13 bancaria, con l'espressa esclusione di alcune passività e attività, tra le quali i crediti classificati o classificabili in base ai principi contabili come crediti deteriorati, vale a dire, come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” (c.d. "unlikely to pay") e/o come “esposizioni scadute” (c.d. “past due”) (art. 3.1.4., (a), (i), all. 3). Di tale cessione è stato pubblicato avviso sul sito internet della BA d'AL, ai sensi e in conformità all'art. 3, comma 2, del D.L. 99/2017, in data 26 giugno 2017 (cfr. all. 11); in conformità con le disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, lett. b), del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017, il contratto del 26 giugno 2017, all'art. 3.3, prevede che possa Controparte_13 retrocedere a coatta amministrativa, i Controparte_7
c.d. “crediti ad alto rischio o High Risk riclassificati”, per tali intendendosi i crediti già identificati come ad alto rischio, non classificati come deteriorati alla data del 26 giugno
2017, per i quali siano successivamente rilevati – sulla base di quanto previsto dal citato contratto di cessione – i presupposti per rettificarne il valore e, di conseguenza, classificarli come “sofferenze” e/o “inadempienze probabili”; Controparte_4 in liquidazione coatta amministrativa e hanno sottoscritto
[...] Controparte_13 quattro contratti di retrocessione di Crediti ad alto rischio o High Risk riclassificati: il primo in data 31 ottobre 2018, il secondo il 12 comunicati pubblicati sul sito della BA
4 d'AL, cfr. all.ti 12-15); i medesimi Crediti High Risk sono stati, corrispondentemente, oggetto di quattro atti di cessione da in liquidazione Controparte_4 coatta amministrativa ad – conclusi, Controparte_14 CP_2 rispettivamente, l'8.05.2019, l'11.10.2019, il 16.04.2020 e il 12.06.2020 (cfr. all.ti 12-
15); i crediti già vantati da in l.c.a. nei confronti dei Controparte_4 signori sono stati retrocessi da a Pt_1 Controparte_13 Controparte_4 in l.c.a. con il contratto di retrocessione perfezionato il 12.06.2020,
[...] avente ad oggetto una quarta tranche di “crediti ad alto rischio o High Risk riclassificati”
(cfr. all. 16); i crediti retrocessi nell'ambito di questa quarta tranche (tra cui rientra quello vantato nei confronti dei signori , in esecuzione di quanto stabilito dal contratto Pt_1 stipulato in data 11 aprile 2018 da L.c.a. con la Controparte_7
(ora Controparte_9 Controparte_15
e in conformità con quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.L. n.
[...]
99/2017 e dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2018, sono stati, poi, ceduti da ad on Controparte_16 CP_2 contratto perfezionato il 12 giugno 2020 (cfr. all. 15); delle cessioni di cui ai punti che precedono (che hanno avuto efficacia dal 13 giugno 2020) è stata data notizia sul sito della BA d'AL ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, dell'art. 4, comma 6, e dell'art. 5, comma 1, del citato D.L. n. 99/2017 (cfr. all. 15); per effetto delle stesse, per il tramite del proprio Patrimonio Controparte_15
Destinato , è, dunque, subentrata nella titolarità dei crediti già vantati CP_8 da nei Controparte_4 Controparte_12 confronti dei signori con tutte le relative garanzie (cfr. all. 16); la cessione è stata Pt_1 comunicata da i signori con lettera del 4.10.2021 (cfr. all. 4)'. CP_2 Pt_1
A fronte della indicazione delle fonti normative e contrattuali che hanno portato alla cessione del credito oggetto di causa in favore di nonché a fronte delle CP_2 produzioni documentali di parte opposta, i sigg.ri non hanno ritenuto di Pt_1 specificare quali passaggi della descritta cessione non risulterebbero provati e si sono limitati a citare una giurisprudenza di legittimità che mal si attaglia al caso in esame, in
5 cui l'acquisto dei crediti in capo ad è avvenuto in forza di disposizioni CP_2 normative.
Venendo, ora, al secondo motivo di opposizione, va detto che in data 17.1.2023
[...] ha conferito mandato a in forza di procura notarile CP_2 Controparte_3
17 gennaio 2023, autenticata dal Notaio Dott. Repertorio n. Persona_2
57.306/26.762.
In particolare, ha conferito a il potere di CP_2 Controparte_3 compiere in suo nome e per suo conto ogni attività ritenuta necessaria e/o utile e/o opportuna per l'amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali titolare (doc. 1 di parte opposta). CP_2
Detta procura può considerarsi pienamente valida ed efficace anche con riferimento al recupero del credito oggetto di causa, tenuto conto che detta procura indica quale oggetto il 'recupero di crediti dei quali è titolare (i “Crediti Rilevanti”)', di tal ché la CP_2 ampia formulazione utilizzata porta a ritenere che i poteri conferiti riguardino tutti i crediti, nessuno escluso, facenti capo ad CP_2
Anche il terzo motivo di opposizione risulta infondato, posto che il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (così Cass. 23149/2022).
Nessun profilo di nullità è, quindi, prospettabile in relazione al titolo posto a fondamento del precetto.
In sede di comparsa conclusionale parte opponente ha affermato, altresì, che il mutuo azionato non potrebbe costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., richiamando il principio di diritto di cui alla pronuncia della Cassazione 12007/2024.
6 Tuttavia, il mutuo qui in esame non riveste le caratteristiche di quello esaminato dalla
Suprema Corte e, in ogni caso, questo giudice non ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale da ultimo indicato, peraltro superato dalle successive pronunce della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. 5968/25, secondo cui il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla).
Quanto, poi, alla dedotta violazione dell'art. 38 TUB, trattasi di allegazione affatto generica, non essendo stato neppure indicato il valore, al momento della stipula del mutuo, del bene immobile ipotecato.
Il titolo azionato richiama, poi, nel dettaglio l'ammontare delle rate di ammortamento, calcolate sulla base di un tasso fisso.
Nello stesso, infatti, si legge 'La “BANCA” ha deliberato di concedere alla Parte
Mutuataria, che accetta, un MUTUO FONDIARIO, ai sensi dell'art. 38 e ss. del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (e successive integrazioni e/o modificazioni) –
Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito denominato T.U.), per l'importo di Euro 110.950,00 (centodiecimilanovecentocinquanta virgola zero zero), per la durata di 30 (trenta) anni, oltre al periodo di preammortamento decorrente da oggi fino alla fine del trimestre solare in corso, con garanzia ipotecaria di secondo grado sui beni in calce descritti. (…) La Parte Mutuataria prende atto che: - il mutuo qui disciplinato è regolato al tasso del 5,10% (cinque virgola dieci percento) fisso nominale annuo, applicato mensilmente in via posticipata, valido per il periodo di preammortamento, e cioè da oggi fino alla fine del trimestre solare in corso, nonché per tutto il periodo di ammortamento;
- gli interessi di preammortamento saranno calcolati e addebitati mensilmente, o a fine trimestre solare, o a fine semestre solare, rispettivamente in caso di periodicità mensile, trimestrale o semestrale di rimborso del mutuo;
- l'ammortamento,
7 avente inizio decorrenza l'1 (uno) luglio 2009 (duemilanove) avverrà mediante il pagamento di rate posticipate, comprensive di capitale e interessi, di cui la prima scadrà:
l'ultimo giorno del primo mese del trimestre solare successivo alla fine del periodo di preammortamento, in caso di rate mensili;
oppure l'ultimo giorno del trimestre o del semestre solare successivo alla fine del periodo di preammortamento, in caso, rispettivamente, di rate trimestrali o semestrali;
- l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) è pari al 5,299% (cinque virgola duecentonovantanove percento) calcolato conformemente alla disciplina sul Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), così come prescritto dalla
Normativa sulla Trasparenza BAria. La Parte Mutuataria si impegna a restituire l'importo mutuato in numero di 360 (trecentosessanta) mesi più il periodo di preammortamento già descritto mediante il pagamento di numero 360 (trecentosessanta) rate mensili posticipate di Euro 602,40 (seicentodue virgola quaranta) ciascuna comprendente gli interessi e la parte di capitale necessaria per il graduale rimborso della somma mutuata, scadenti la prima il 31 (trentuno) luglio 2009 (duemilanove) e l'ultima il
30 (trenta) giugno 2039 (duemilatrentanove). Gli interessi saranno calcolati sulla base dei giorni di calendario commerciale con divisore 360. Si precisa che per “trimestre solare” si intendono i periodi: gennaio/marzo, aprile/giugno, luglio/settembre, ottobre/dicembre; per “semestre solare” si intendono i periodi: gennaio/giugno; luglio/dicembre'.
Ora, se il contratto trasparente è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. 28824/2023), consentendo al cliente di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, p. 63 e 67), tale è il negozio qualora l'istituto di credito abbia assolto agli obblighi informativi a suo carico, così che al cliente sia assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato.
Nel caso in esame, i mutuatari sono stati messi nella condizione di conoscere esattamente l'importo e il numero delle singole rate, di tal ché gli stessi ben potevano desumere, dalle informazioni agli stessi fornite, il regime di capitalizzazione applicato.
8 Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 5205/2023 R.G. promossa da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 quale mandataria di ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, CP_2
- rigetta l'opposizione;
- condanna e , in via solidale tra loro, Parte_1 Controparte_1 alla rifuzione nei confronti di quale mandataria di Controparte_3 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 14.103,00, di cui nulla CP_2 per spese, oltre spese generali e accessori come per legge.
Venezia, 30.9.2025 il Giudice
dott. Silvia Bianchi
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