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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12022 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1292/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto Responsabilità professionale, pendente
TRA
, nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente a[...], C.F.
, elettivamente domiciliato in Volla (NA) alla C.F._1
Via R. Sanzio n. 3 presso lo studio dell'Avv. Fabio Alaia, C.F.
, che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2 mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
nato a [...] l'[...], C.F. Controparte_1
, domiciliato in San Sebastiano Al Vesuvio C.F._3 alla via Marchese Cianciulli 9, rappresentato e difeso dall'avv. Coppola Mario, C.F. , giusta procura a C.F._4 margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Castellammare di Stabia alla via Pietro Carrese 28; RESISTENTE
NONCHE'
, C.F. , con Controparte_2 P.IVA_1 sede in Bologna, Via Stalingrado, 45, in persona del suo procuratore speciale dott. , giusta procura per Controparte_3
Notar di Bologna rep. 97396/12531 del Persona_1
17/2/2023, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Miguel Cervantes de Saavedra, 64, presso gli avv.ti Faustino Manfredonia, C.F. e Claudio Manfredonia, C.F. C.F._5
, che la rappresentano e difendono, anche C.F._6 disgiuntamente, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 18/12/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente decisione viene adottata ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. (cfr. Cass. n. 22409/06). Con ricorso depositato il 19/01/2024, ritualmente notificato, conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1 esponendo che:
1) in data 20/3/2023, lavoratore marittimo, Parte_1 si recava presso il proprio distretto sanitario di appartenenza (ASL. NA3 SUD DIS.55), al fine di farsi visitare ed ottenere il certificato di inizio malattia;
2) rinveniva il dott. , in sostituzione del Controparte_1 medico di base assegnato al ricorrente, il quale, contestualmente, dopo averlo visitato ed aver riscontrato
“prostatite ed uretrite acuta”, con riposo totale di 15 giorni, rilasciava il detto certificato in modalità cartacea;
3) in data 22/3/2023, il ricorrente, non avendo altra scelta, attesa l'impossibilità da semplice cittadino di inviare sul portale INPS il certificato telematico, ed essendosi affidato al medico di base, inviava il suddetto documento a mezzo raccomandata A/R alla sede INPS di via De Gasperi n. 5 Napoli, come da ricevuta in atti;
4) in data 4/4/2023, si recava nuovamente Parte_1 presso il proprio distretto sanitario di appartenenza (ASL. NA3 SUD DIS.55), al fine di farsi visitare ed ottenere il certificato di prosieguo malattia;
5) lì rinveniva nuovamente il predetto dott. , Controparte_1 ancora una volta in sostituzione del medico di base assegnato al ricorrente, il quale contestualmente, dopo averlo visitato ed aver riscontrato ancora una “prostatite ed uretrite febbrile”, con riposo totale di ulteriori 15 giorni, rilasciava il detto certificato nuovamente in modalità cartacea;
6) in data 13/4/2023, il ricorrente sostituiva il proprio medico di base, con il dott. , da cui si Persona_2 recava dal 18/4/2023 in poi, per le visite di rito e dal quale otteneva la certificazione di malattia telematica, così come prescritta dalla normativa di settore, che il predetto medico inviava telematicamente alla competente sede INPS;
7) conseguentemente, il signor provvedeva ad Parte_1 inoltrare alla sede INPS competente, anche i successivi certificati medici dal 18/4/2023 all'8/9/2023, attestanti il prosieguo della malattia, recanti i numeri:
• 347528495, rilasciato il 18/4/2023;
• 348557328, rilasciato il 2/5/2023;
• 349878256, rilasciato il 17/5/2023;
• 351029835, rilasciato il 31/5/2023;
• 351925735, rilasciato il 14/6/2023;
• 352823628, rilasciato il 28/6/2023;
• 353631151, rilasciato il 12/7/2023;
• 354463491, rilasciato il 26/7/2023;
• 355134560, rilasciato il 9/08/2023; compreso quello di guarigione dell'8/9/2023;
8) tuttavia, all'esito della convalescenza, l'INPS rigettava la richiesta di indennità di malattia, adducendo che la certificazione dei lavoratori marittimi andasse trasmessa esclusivamente per via telematica da parte del medico curante e, volta che il primo certificato, quello di inizio malattia del 20/3/2023 non era stato inviato telematicamente dal medico curante competente, la richiesta non poteva essere accolta;
9) in data 25/9/2023, il signor inviava formale Parte_1 lettera di diffida e messa in mora al dott. , Controparte_1 con la quale chiedeva il risarcimento dei danni da lui patiti a causa ed in conseguenza del comportamento negligente del convenuto, senza ottenere alcun riscontro. Tanto premesso, evidenziava che la mancata presentazione telematica del certificato di malattia di oltre a Parte_1 costituire un illecito disciplinare, aveva esposto lo stesso al notevole pregiudizio del mancato riconoscimento dell'indennità di malattia da parte dell'INPS, con conseguente responsabilità per negligenza, imperizia e imprudenza del medico, unico soggetto deputato a depositare telematicamente, così come previsto dalla normativa vigente in materia, il certificato. Evidenziava che l'indennità di malattia per i marittimi era di € 98,96 lordi giornalieri e, pertanto, essendo i giorni di malattia diagnosticati e certificati 172, il totale lordo complessivo sarebbe stato pari ad € 17.021,12.
Parte ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo: I) in via principale, di accertare e dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva del dott. CP_1
, per i danni patrimoniali e non, subiti da
[...] in seguito ed in conseguenza del Parte_1 comportamento negligente dello stesso, per il mancato invio del certificato di malattia telematico, di sua unica spettanza;
II) di condannare il dott. , al pagamento, Controparte_1 in favore di della complessiva somma Parte_1 di € 17.021,12, o in quella maggiore o minore che l'adito Giudice riterrà di giustizia;
III) di condannare il dott. alla refusione Controparte_1 delle spese e degli onorari relativi al presente giudizio, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
In data 18/4/2024, si costituiva nel giudizio , Controparte_1 deducendo che:
1. si era rivolto al resistente quale libero Parte_1 professionista medico specialista in psichiatria, per richiedere una attestazione/certificazione di malattia;
2. si era però rivolto allo stesso nella qualità di libero professionista e non come medico di assistenza primaria né come sostituto del suo medico di assistenza primaria;
3. in data 20/3/2023 e in data 4/4/2023, il ricorrente era stato visitato presso lo studio privato del resistente in via M. Venuti 52 Ercolano;
4. la attestazione/certificazione di malattia era stata rilasciata, a richiesta, sulla base di una prescrizione specialistica (certificato del 4/4/2023);
5. pertanto, la invocata trasmissione telematica giammai poteva avvenire per il tramite del resistente, dovendo Parte_ avvenire per opera del ovvero del medico curante di assistenza primaria che aveva in carico il signor;
Parte_1
6. essendo il signor un marittimo, anche nell'ipotesi Parte_1 in cui si fosse rivolto al proprio medico curante, lo stesso giammai avrebbe potuto rilasciare certificato di malattia e procedere alla trasmissione telematica dello stesso, a mente dell'art. 43 dell'ACN del 28/4/2022, che definisce i compiti del medico del ruolo unico di assistenza primaria;
7. i lavoratori marittimi sono soggetti ad una disciplina di diritto del lavoro particolare. Il rapporto di lavoro è regolato dal Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327) e il contratto, definito di arruolamento, è il contratto sottoscritto dall'armatore con il personale marittimo. Il
, in base a quanto disposto dal DPR 31 Controparte_4 luglio 1980, n. 620, assicura attraverso i Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN), assistenza sanitaria in Italia e all'estero, a: - personale marittimo, in navigazione o imbarcato, anche se a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo, o in attesa di imbarco, purché per contratto a disposizione dell'armatore - personale aeronavigante, in costanza del rapporto di lavoro. Detti uffici garantiscono, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile appartenente ad una delle categorie descritte nell'art. 2 del DPR 31 luglio1980 n. 620, anche prestazioni medico-legali, tra cui, per i marittimi, le visite mediche preventive d'imbarco, le visite periodiche (biennali) per l'accertamento dell'idoneità alla navigazione, le certificazioni per infortuni e malattie insorte durante e nei 28 giorni dopo lo sbarco, mentre per gli aeronaviganti le visite per il conseguimento o il rinnovo di licenze aeronautiche. Le prestazioni sono erogate negli Ambulatori SASN direttamente gestiti dal
, organizzati, in seguito al DM 8 aprile Controparte_4
2015, in otto ambiti territoriali , in cui operano Parte_3 medici, infermieri ed altri professionisti sanitari, con rapporto di convezione con il Controparte_4 regolamentato da Accordi collettivi nazionali periodicamente rinnovati;
8. il ricorrente doveva rivolgersi agli ambulatori SASN, e per il tramite dei medici convenzionati ivi addetti, doveva farsi attestare/certificare lo stato di malattia ed il conseguente nesso di causalità con il lavoro marittimo.
Parte resistente, pertanto, concludeva chiedendo: in via preliminare e di rito
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 II comma c.p.c., previo spostamento della prima udienza di comparizione al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c, la chiamata in garanzia della ex art. 106 c.p.c. e Controparte_5 per l'effetto di disporre il differimento dell'udienza di comparizione delle parti, all'uopo fissando una nuova data, affinché tenga, in caso di accoglimento dell'avversa domanda, indenne e manlevi il resistente da ogni e qualsiasi responsabilità relativa ai danni denunciati da controparte;
sempre in via preliminare di rito
- di dichiarare la improcedibilità della domanda per omessa mediazione obbligatoria, trattandosi di responsabilità medica;
- di disporre, non ricorrendo i presupposti, la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, con ordinanza non impugnabile, che il processo prosegua nelle forme del rito ordinario, fissando l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171-ter.;
- di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del resistente, stante l'assenza di qualsivoglia obbligo in capo allo stesso;
nel merito
- di rigettare la domanda avversa perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
- di condannare il ricorrente al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa oltre iva e cpa e spese generali, con attribuzione all'avvocato; in via subordinata - di accertare e dichiarare la tenuta a manlevare e CP_2 tenere integralmente indenne parte ricorrente da qualsivoglia conseguenza negativa del presente giudizio;
- di condannare, in caso di accoglimento totale e/o parziale della domanda avversa, la al Controparte_5 pagamento delle spese diritti ed onorari di causa oltre iva e cpa e spese generali, con attribuzione all'avvocato;
- di condannare, in ogni caso, quest'ultima al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa oltre iva e cpa e spese generali, con attribuzione all'avvocato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 III comma c.c. ed in ogni caso, in ragione del rapporto di garanzia.
In data 13/6/2024, si costituiva la Controparte_2 premettendo quanto segue:
1- come emerge dalla polizza e dalle relative condizioni generali di assicurazione, nell'assumere la garanzia con effetto dal 23/2/24, l'assicurazione aveva chiesto al se fosse a conoscenza dell'avvenuto precedente Parte_1 verificarsi di eventi che fossero stati suscettibili di potere dare luogo a richieste di risarcimento ed il medesimo aveva risposto negativamente;
2- poiché dal ricorso introduttivo emerge che, in realtà, in data 25/9/23, l'odierno ricorrente era stato destinatario di una richiesta di risarcimento che gli era stata inoltrata dall'avv. Alaia per conto del signor , stante la Parte_1 reticenza nella quale lo stesso era incorso nel dichiarare di non esserne a conoscenza, sussistono i presupposti perché opporre la perdita della garanzia cui avrebbe eventualmente avuto diritto, con conseguente rigetto della domanda di manleva e condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite e per lite temeraria;
3- avendo l'assicurazione assunto la garanzia del Parte_1 solo quale “medico convenzionato del SSN”, e riferendosi, viceversa, il danno incontestabilmente all'attività che lo stesso aveva prestato in via privata, la circostanza era ostativa, in via assorbente, alla possibilità di accoglimento della domanda di manleva;
4- comunque, l'obbligo di manleva non avrebbe potuto in tutti i casi riguardare l'intera somma alla quale avrebbe potuto malauguratamente essere condannato a pagare, prevedendo, infatti, la polizza, uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di € 500,00; 5- con riferimento alla domanda proposta dal ricorrente, evidenziava che a carico del resistente non era configurabile alcun obbligo di inoltro all'INPS della certificazione che rilasciata, e, comunque, non essendo sufficiente il solo rigetto da parte dell'INPS della richiesta di indennizzo a giustificare la richiesta di risarcimento, ma occorrendo la dimostrazione che non potesse impugnare utilmente il relativo provvedimento, prova che, viceversa, non era stata offerta, con conseguente infondatezza della domanda di parte ricorrente.
La terza chiamata concludeva, pertanto, chiedendo di rigettare sia la domanda del ricorrente che la domanda di manleva, condannando ricorrente e resistente, ovvero condannando chi di essi vi risulterà tenuto, a pagare le spese del giudizio.
In data 5/7/2024 il Giudice concedeva il termine per la mediazione, che aveva esito negativo.
In data 5/11/2024, rigettava le richieste istruttorie della parte resistente, in quanto inammissibili perché non articolate per capitoli separati e specifici.
La causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
1, Sul merito. Va premesso, in primo luogo, che per i lavoratori marittimi la certificazione medica deve essere prodotta da un medico abilitato: ciò può essere un medico del servizio sanitario nazionale (S.S.N.), oppure, per marittimi all'estero o in fase di imbarco/sbarco, da medici delle strutture competenti per la sanità marittima (es.
) o medici fiduciari autorizzati. Parte_3
Pertanto, per il settore dei lavoratori marittimi, la ripartizione degli enti competenti al rilascio dei certificati è tra Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti ) e medici fiduciari in Italia e all'estero e Parte_3 medici del S.S.N., sulla base della posizione lavorativa dell'assicurato. Come si evince dal messaggio hermes n. 610 del 2020, è previsto che la certificazione andrà emessa dai SASN in modalità telematica ed il lavoratore dovrà integrare la certificazione con l'esibizione alla Struttura territoriale INPS competente del libretto di navigazione (o altra documentazione di contenuto equivalente per il personale sprovvisto di libretto) e la produzione di copia delle pagine da cui emergano i dati necessari. Nell'eventualità in cui il lavoratore marittimo si facesse rilasciare la certificazione telematica di malattia da un medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), tale certificazione, secondo le indicazioni fornite dal , può essere Controparte_4 considerata sufficiente anche senza la validazione SASN, esclusivamente nei casi di indennità di malattia complementare e per la sola categoria dei marittimi cosiddetti “a turno generale”. Il certificato di malattia va, pertanto, trasmesso, di regola, telematicamente (D.P.C.M. 26 marzo 2008 e, successivamente, D.M. 26 febbraio 2010, come modificato dal D.M. 18 aprile 2012). È però previsto che, in casi eccezionali, lo stesso possa essere trasmesso in via cartacea, entro il termine di due giorni. Come previsto dalla Circolare INPS del 28 settembre 2021 n. 145, dal 4 ottobre 2021 la comunicazione di malattia andrà comunicata telematicamente dal lavoratore tramite il servizio web
“Comunicazione integrativa malattia marittimi”, accessibile attraverso lo SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o per mezzo di un patronato, oppure di un intermediario autorizzato dall'INPS. Per poter procedere all'invio della comunicazione integrativa, prevista per l'inizio di eventi di inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale, indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare, indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro od in disponibilità retribuita, oppure temporanea inidoneità all'imbarco a causa di una malattia comune, è necessario fornire i seguenti dati:
• il codice fiscale del datore di lavoro;
• l'indicazione del natante su cui è stata prestata l'attività lavorativa, sia che si tratti di personale navigante sia di dipendente di un armatore o del settore della pesca;
• la qualifica con cui il lavoratore è stato inquadrato;
• l'IBAN, e se trattasi di IBAN estero al di fuori dell'area SEPA, occorrerà indicare il codice SWIFT/BIC e per il pagamento su IBAN estero occorrerà allegare telematicamente il modulo di identificazione finanziaria, se non è stato già consegnato all'INPS;
• la documentazione da cui si evinca la data dello sbarco (una copia del libretto di navigazione oppure una documentazione equivalente rilasciata dal datore di lavoro, o dalla Capitaneria di porto o da soggetti esteri abilitati), se si tratta di lavoratore navigante. Per la “continuazione” del medesimo evento, eventuali certificazioni telematiche verranno automaticamente acquisite alla lavorazione, mentre, in presenza di certificazione rilasciata in modalità cartacea, resta l'onere di trasmissione telematica alla Struttura Inps territorialmente competente entro due giorni dal rilascio. Nel caso di specie, il ricorrente non ha provato la sussistenza dei presupposti che avrebbero consentito allo stesso di rivolgersi al SSN, anziché al SASN, né ha provato di aver trasmesso i certificati cartacei attraverso il servizio web “Comunicazione integrativa malattia marittimi”, nonché di aver prodotto l'ulteriore documentazione necessaria sopra indicata. Allo stesso modo, non ha provato di aver proposto impugnazione avverso il provvedimento di rigetto. La domanda va, pertanto, rigettata, con conseguente assorbimento della domanda di manleva.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono, nei rapporti tra ricorrente e resistente, la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria. Le spese di lite in favore dell'assicurazione sono invece a carico del resistente. La Cassazione, infatti, con l'ordinanza n. 6144/2024 ha confermato che anche nella chiamata del terzo le spese di lite devono essere imputate valutando se la chiamata in causa si è resa necessaria sulla base della prospettazione attorea o se, invece, è stata frutto di un'iniziativa infondata ed arbitraria del convenuto. Nel caso di specie, va rilevato come l'art.
1.9 delle condizioni generali di contratto, prevede che in caso di dichiarazioni errate o incomplete relative alle circostanze del rischio, effettuate con dolo o colpa grave, la società può rifiutare l'indennizzo, o ridurlo in caso di colpa lieve. Nel caso di specie la polizza era stata stipulata il 23/2/2024, mentre già in data 25/9/23, il ricorrente era stato destinatario di una richiesta di risarcimento che gli era stata inoltrata dall'avv. Alaia per conto del signor cui il ricorrente aveva dato Parte_1 riscontro, con conseguente reticenza, connotata se non dal dolo, quanto meno dalla colpa grave, avendo il ricorrente dichiarato di non essere a conoscenza dell'avvenuto precedente verificarsi di eventi che stati suscettibili di potere dare luogo a richieste di risarcimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 1292/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto Responsabilità professionale, pendente tra Parte_1
e ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda di parte ricorrente;
2. dichiara assorbita la domanda di manleva;
3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
3397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario:
4. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese di lite che si Controparte_2 liquidano in € 3397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 19/12/2025
Il Giudice Dott.ssa Lucia Esposito
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1292/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto Responsabilità professionale, pendente
TRA
, nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente a[...], C.F.
, elettivamente domiciliato in Volla (NA) alla C.F._1
Via R. Sanzio n. 3 presso lo studio dell'Avv. Fabio Alaia, C.F.
, che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2 mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
nato a [...] l'[...], C.F. Controparte_1
, domiciliato in San Sebastiano Al Vesuvio C.F._3 alla via Marchese Cianciulli 9, rappresentato e difeso dall'avv. Coppola Mario, C.F. , giusta procura a C.F._4 margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Castellammare di Stabia alla via Pietro Carrese 28; RESISTENTE
NONCHE'
, C.F. , con Controparte_2 P.IVA_1 sede in Bologna, Via Stalingrado, 45, in persona del suo procuratore speciale dott. , giusta procura per Controparte_3
Notar di Bologna rep. 97396/12531 del Persona_1
17/2/2023, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Miguel Cervantes de Saavedra, 64, presso gli avv.ti Faustino Manfredonia, C.F. e Claudio Manfredonia, C.F. C.F._5
, che la rappresentano e difendono, anche C.F._6 disgiuntamente, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 18/12/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente decisione viene adottata ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. (cfr. Cass. n. 22409/06). Con ricorso depositato il 19/01/2024, ritualmente notificato, conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1 esponendo che:
1) in data 20/3/2023, lavoratore marittimo, Parte_1 si recava presso il proprio distretto sanitario di appartenenza (ASL. NA3 SUD DIS.55), al fine di farsi visitare ed ottenere il certificato di inizio malattia;
2) rinveniva il dott. , in sostituzione del Controparte_1 medico di base assegnato al ricorrente, il quale, contestualmente, dopo averlo visitato ed aver riscontrato
“prostatite ed uretrite acuta”, con riposo totale di 15 giorni, rilasciava il detto certificato in modalità cartacea;
3) in data 22/3/2023, il ricorrente, non avendo altra scelta, attesa l'impossibilità da semplice cittadino di inviare sul portale INPS il certificato telematico, ed essendosi affidato al medico di base, inviava il suddetto documento a mezzo raccomandata A/R alla sede INPS di via De Gasperi n. 5 Napoli, come da ricevuta in atti;
4) in data 4/4/2023, si recava nuovamente Parte_1 presso il proprio distretto sanitario di appartenenza (ASL. NA3 SUD DIS.55), al fine di farsi visitare ed ottenere il certificato di prosieguo malattia;
5) lì rinveniva nuovamente il predetto dott. , Controparte_1 ancora una volta in sostituzione del medico di base assegnato al ricorrente, il quale contestualmente, dopo averlo visitato ed aver riscontrato ancora una “prostatite ed uretrite febbrile”, con riposo totale di ulteriori 15 giorni, rilasciava il detto certificato nuovamente in modalità cartacea;
6) in data 13/4/2023, il ricorrente sostituiva il proprio medico di base, con il dott. , da cui si Persona_2 recava dal 18/4/2023 in poi, per le visite di rito e dal quale otteneva la certificazione di malattia telematica, così come prescritta dalla normativa di settore, che il predetto medico inviava telematicamente alla competente sede INPS;
7) conseguentemente, il signor provvedeva ad Parte_1 inoltrare alla sede INPS competente, anche i successivi certificati medici dal 18/4/2023 all'8/9/2023, attestanti il prosieguo della malattia, recanti i numeri:
• 347528495, rilasciato il 18/4/2023;
• 348557328, rilasciato il 2/5/2023;
• 349878256, rilasciato il 17/5/2023;
• 351029835, rilasciato il 31/5/2023;
• 351925735, rilasciato il 14/6/2023;
• 352823628, rilasciato il 28/6/2023;
• 353631151, rilasciato il 12/7/2023;
• 354463491, rilasciato il 26/7/2023;
• 355134560, rilasciato il 9/08/2023; compreso quello di guarigione dell'8/9/2023;
8) tuttavia, all'esito della convalescenza, l'INPS rigettava la richiesta di indennità di malattia, adducendo che la certificazione dei lavoratori marittimi andasse trasmessa esclusivamente per via telematica da parte del medico curante e, volta che il primo certificato, quello di inizio malattia del 20/3/2023 non era stato inviato telematicamente dal medico curante competente, la richiesta non poteva essere accolta;
9) in data 25/9/2023, il signor inviava formale Parte_1 lettera di diffida e messa in mora al dott. , Controparte_1 con la quale chiedeva il risarcimento dei danni da lui patiti a causa ed in conseguenza del comportamento negligente del convenuto, senza ottenere alcun riscontro. Tanto premesso, evidenziava che la mancata presentazione telematica del certificato di malattia di oltre a Parte_1 costituire un illecito disciplinare, aveva esposto lo stesso al notevole pregiudizio del mancato riconoscimento dell'indennità di malattia da parte dell'INPS, con conseguente responsabilità per negligenza, imperizia e imprudenza del medico, unico soggetto deputato a depositare telematicamente, così come previsto dalla normativa vigente in materia, il certificato. Evidenziava che l'indennità di malattia per i marittimi era di € 98,96 lordi giornalieri e, pertanto, essendo i giorni di malattia diagnosticati e certificati 172, il totale lordo complessivo sarebbe stato pari ad € 17.021,12.
Parte ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo: I) in via principale, di accertare e dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva del dott. CP_1
, per i danni patrimoniali e non, subiti da
[...] in seguito ed in conseguenza del Parte_1 comportamento negligente dello stesso, per il mancato invio del certificato di malattia telematico, di sua unica spettanza;
II) di condannare il dott. , al pagamento, Controparte_1 in favore di della complessiva somma Parte_1 di € 17.021,12, o in quella maggiore o minore che l'adito Giudice riterrà di giustizia;
III) di condannare il dott. alla refusione Controparte_1 delle spese e degli onorari relativi al presente giudizio, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
In data 18/4/2024, si costituiva nel giudizio , Controparte_1 deducendo che:
1. si era rivolto al resistente quale libero Parte_1 professionista medico specialista in psichiatria, per richiedere una attestazione/certificazione di malattia;
2. si era però rivolto allo stesso nella qualità di libero professionista e non come medico di assistenza primaria né come sostituto del suo medico di assistenza primaria;
3. in data 20/3/2023 e in data 4/4/2023, il ricorrente era stato visitato presso lo studio privato del resistente in via M. Venuti 52 Ercolano;
4. la attestazione/certificazione di malattia era stata rilasciata, a richiesta, sulla base di una prescrizione specialistica (certificato del 4/4/2023);
5. pertanto, la invocata trasmissione telematica giammai poteva avvenire per il tramite del resistente, dovendo Parte_ avvenire per opera del ovvero del medico curante di assistenza primaria che aveva in carico il signor;
Parte_1
6. essendo il signor un marittimo, anche nell'ipotesi Parte_1 in cui si fosse rivolto al proprio medico curante, lo stesso giammai avrebbe potuto rilasciare certificato di malattia e procedere alla trasmissione telematica dello stesso, a mente dell'art. 43 dell'ACN del 28/4/2022, che definisce i compiti del medico del ruolo unico di assistenza primaria;
7. i lavoratori marittimi sono soggetti ad una disciplina di diritto del lavoro particolare. Il rapporto di lavoro è regolato dal Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327) e il contratto, definito di arruolamento, è il contratto sottoscritto dall'armatore con il personale marittimo. Il
, in base a quanto disposto dal DPR 31 Controparte_4 luglio 1980, n. 620, assicura attraverso i Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN), assistenza sanitaria in Italia e all'estero, a: - personale marittimo, in navigazione o imbarcato, anche se a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo, o in attesa di imbarco, purché per contratto a disposizione dell'armatore - personale aeronavigante, in costanza del rapporto di lavoro. Detti uffici garantiscono, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile appartenente ad una delle categorie descritte nell'art. 2 del DPR 31 luglio1980 n. 620, anche prestazioni medico-legali, tra cui, per i marittimi, le visite mediche preventive d'imbarco, le visite periodiche (biennali) per l'accertamento dell'idoneità alla navigazione, le certificazioni per infortuni e malattie insorte durante e nei 28 giorni dopo lo sbarco, mentre per gli aeronaviganti le visite per il conseguimento o il rinnovo di licenze aeronautiche. Le prestazioni sono erogate negli Ambulatori SASN direttamente gestiti dal
, organizzati, in seguito al DM 8 aprile Controparte_4
2015, in otto ambiti territoriali , in cui operano Parte_3 medici, infermieri ed altri professionisti sanitari, con rapporto di convezione con il Controparte_4 regolamentato da Accordi collettivi nazionali periodicamente rinnovati;
8. il ricorrente doveva rivolgersi agli ambulatori SASN, e per il tramite dei medici convenzionati ivi addetti, doveva farsi attestare/certificare lo stato di malattia ed il conseguente nesso di causalità con il lavoro marittimo.
Parte resistente, pertanto, concludeva chiedendo: in via preliminare e di rito
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 II comma c.p.c., previo spostamento della prima udienza di comparizione al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c, la chiamata in garanzia della ex art. 106 c.p.c. e Controparte_5 per l'effetto di disporre il differimento dell'udienza di comparizione delle parti, all'uopo fissando una nuova data, affinché tenga, in caso di accoglimento dell'avversa domanda, indenne e manlevi il resistente da ogni e qualsiasi responsabilità relativa ai danni denunciati da controparte;
sempre in via preliminare di rito
- di dichiarare la improcedibilità della domanda per omessa mediazione obbligatoria, trattandosi di responsabilità medica;
- di disporre, non ricorrendo i presupposti, la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, con ordinanza non impugnabile, che il processo prosegua nelle forme del rito ordinario, fissando l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171-ter.;
- di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del resistente, stante l'assenza di qualsivoglia obbligo in capo allo stesso;
nel merito
- di rigettare la domanda avversa perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
- di condannare il ricorrente al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa oltre iva e cpa e spese generali, con attribuzione all'avvocato; in via subordinata - di accertare e dichiarare la tenuta a manlevare e CP_2 tenere integralmente indenne parte ricorrente da qualsivoglia conseguenza negativa del presente giudizio;
- di condannare, in caso di accoglimento totale e/o parziale della domanda avversa, la al Controparte_5 pagamento delle spese diritti ed onorari di causa oltre iva e cpa e spese generali, con attribuzione all'avvocato;
- di condannare, in ogni caso, quest'ultima al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa oltre iva e cpa e spese generali, con attribuzione all'avvocato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 III comma c.c. ed in ogni caso, in ragione del rapporto di garanzia.
In data 13/6/2024, si costituiva la Controparte_2 premettendo quanto segue:
1- come emerge dalla polizza e dalle relative condizioni generali di assicurazione, nell'assumere la garanzia con effetto dal 23/2/24, l'assicurazione aveva chiesto al se fosse a conoscenza dell'avvenuto precedente Parte_1 verificarsi di eventi che fossero stati suscettibili di potere dare luogo a richieste di risarcimento ed il medesimo aveva risposto negativamente;
2- poiché dal ricorso introduttivo emerge che, in realtà, in data 25/9/23, l'odierno ricorrente era stato destinatario di una richiesta di risarcimento che gli era stata inoltrata dall'avv. Alaia per conto del signor , stante la Parte_1 reticenza nella quale lo stesso era incorso nel dichiarare di non esserne a conoscenza, sussistono i presupposti perché opporre la perdita della garanzia cui avrebbe eventualmente avuto diritto, con conseguente rigetto della domanda di manleva e condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite e per lite temeraria;
3- avendo l'assicurazione assunto la garanzia del Parte_1 solo quale “medico convenzionato del SSN”, e riferendosi, viceversa, il danno incontestabilmente all'attività che lo stesso aveva prestato in via privata, la circostanza era ostativa, in via assorbente, alla possibilità di accoglimento della domanda di manleva;
4- comunque, l'obbligo di manleva non avrebbe potuto in tutti i casi riguardare l'intera somma alla quale avrebbe potuto malauguratamente essere condannato a pagare, prevedendo, infatti, la polizza, uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di € 500,00; 5- con riferimento alla domanda proposta dal ricorrente, evidenziava che a carico del resistente non era configurabile alcun obbligo di inoltro all'INPS della certificazione che rilasciata, e, comunque, non essendo sufficiente il solo rigetto da parte dell'INPS della richiesta di indennizzo a giustificare la richiesta di risarcimento, ma occorrendo la dimostrazione che non potesse impugnare utilmente il relativo provvedimento, prova che, viceversa, non era stata offerta, con conseguente infondatezza della domanda di parte ricorrente.
La terza chiamata concludeva, pertanto, chiedendo di rigettare sia la domanda del ricorrente che la domanda di manleva, condannando ricorrente e resistente, ovvero condannando chi di essi vi risulterà tenuto, a pagare le spese del giudizio.
In data 5/7/2024 il Giudice concedeva il termine per la mediazione, che aveva esito negativo.
In data 5/11/2024, rigettava le richieste istruttorie della parte resistente, in quanto inammissibili perché non articolate per capitoli separati e specifici.
La causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
1, Sul merito. Va premesso, in primo luogo, che per i lavoratori marittimi la certificazione medica deve essere prodotta da un medico abilitato: ciò può essere un medico del servizio sanitario nazionale (S.S.N.), oppure, per marittimi all'estero o in fase di imbarco/sbarco, da medici delle strutture competenti per la sanità marittima (es.
) o medici fiduciari autorizzati. Parte_3
Pertanto, per il settore dei lavoratori marittimi, la ripartizione degli enti competenti al rilascio dei certificati è tra Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti ) e medici fiduciari in Italia e all'estero e Parte_3 medici del S.S.N., sulla base della posizione lavorativa dell'assicurato. Come si evince dal messaggio hermes n. 610 del 2020, è previsto che la certificazione andrà emessa dai SASN in modalità telematica ed il lavoratore dovrà integrare la certificazione con l'esibizione alla Struttura territoriale INPS competente del libretto di navigazione (o altra documentazione di contenuto equivalente per il personale sprovvisto di libretto) e la produzione di copia delle pagine da cui emergano i dati necessari. Nell'eventualità in cui il lavoratore marittimo si facesse rilasciare la certificazione telematica di malattia da un medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), tale certificazione, secondo le indicazioni fornite dal , può essere Controparte_4 considerata sufficiente anche senza la validazione SASN, esclusivamente nei casi di indennità di malattia complementare e per la sola categoria dei marittimi cosiddetti “a turno generale”. Il certificato di malattia va, pertanto, trasmesso, di regola, telematicamente (D.P.C.M. 26 marzo 2008 e, successivamente, D.M. 26 febbraio 2010, come modificato dal D.M. 18 aprile 2012). È però previsto che, in casi eccezionali, lo stesso possa essere trasmesso in via cartacea, entro il termine di due giorni. Come previsto dalla Circolare INPS del 28 settembre 2021 n. 145, dal 4 ottobre 2021 la comunicazione di malattia andrà comunicata telematicamente dal lavoratore tramite il servizio web
“Comunicazione integrativa malattia marittimi”, accessibile attraverso lo SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o per mezzo di un patronato, oppure di un intermediario autorizzato dall'INPS. Per poter procedere all'invio della comunicazione integrativa, prevista per l'inizio di eventi di inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale, indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare, indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro od in disponibilità retribuita, oppure temporanea inidoneità all'imbarco a causa di una malattia comune, è necessario fornire i seguenti dati:
• il codice fiscale del datore di lavoro;
• l'indicazione del natante su cui è stata prestata l'attività lavorativa, sia che si tratti di personale navigante sia di dipendente di un armatore o del settore della pesca;
• la qualifica con cui il lavoratore è stato inquadrato;
• l'IBAN, e se trattasi di IBAN estero al di fuori dell'area SEPA, occorrerà indicare il codice SWIFT/BIC e per il pagamento su IBAN estero occorrerà allegare telematicamente il modulo di identificazione finanziaria, se non è stato già consegnato all'INPS;
• la documentazione da cui si evinca la data dello sbarco (una copia del libretto di navigazione oppure una documentazione equivalente rilasciata dal datore di lavoro, o dalla Capitaneria di porto o da soggetti esteri abilitati), se si tratta di lavoratore navigante. Per la “continuazione” del medesimo evento, eventuali certificazioni telematiche verranno automaticamente acquisite alla lavorazione, mentre, in presenza di certificazione rilasciata in modalità cartacea, resta l'onere di trasmissione telematica alla Struttura Inps territorialmente competente entro due giorni dal rilascio. Nel caso di specie, il ricorrente non ha provato la sussistenza dei presupposti che avrebbero consentito allo stesso di rivolgersi al SSN, anziché al SASN, né ha provato di aver trasmesso i certificati cartacei attraverso il servizio web “Comunicazione integrativa malattia marittimi”, nonché di aver prodotto l'ulteriore documentazione necessaria sopra indicata. Allo stesso modo, non ha provato di aver proposto impugnazione avverso il provvedimento di rigetto. La domanda va, pertanto, rigettata, con conseguente assorbimento della domanda di manleva.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono, nei rapporti tra ricorrente e resistente, la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria. Le spese di lite in favore dell'assicurazione sono invece a carico del resistente. La Cassazione, infatti, con l'ordinanza n. 6144/2024 ha confermato che anche nella chiamata del terzo le spese di lite devono essere imputate valutando se la chiamata in causa si è resa necessaria sulla base della prospettazione attorea o se, invece, è stata frutto di un'iniziativa infondata ed arbitraria del convenuto. Nel caso di specie, va rilevato come l'art.
1.9 delle condizioni generali di contratto, prevede che in caso di dichiarazioni errate o incomplete relative alle circostanze del rischio, effettuate con dolo o colpa grave, la società può rifiutare l'indennizzo, o ridurlo in caso di colpa lieve. Nel caso di specie la polizza era stata stipulata il 23/2/2024, mentre già in data 25/9/23, il ricorrente era stato destinatario di una richiesta di risarcimento che gli era stata inoltrata dall'avv. Alaia per conto del signor cui il ricorrente aveva dato Parte_1 riscontro, con conseguente reticenza, connotata se non dal dolo, quanto meno dalla colpa grave, avendo il ricorrente dichiarato di non essere a conoscenza dell'avvenuto precedente verificarsi di eventi che stati suscettibili di potere dare luogo a richieste di risarcimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 1292/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto Responsabilità professionale, pendente tra Parte_1
e ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda di parte ricorrente;
2. dichiara assorbita la domanda di manleva;
3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
3397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario:
4. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese di lite che si Controparte_2 liquidano in € 3397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 19/12/2025
Il Giudice Dott.ssa Lucia Esposito