CA
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A all'esito della udienza a trattazione scritta del 29-1-25, nel procedimento di reclamo ex art. 51 CCII, contrassegnato con il n.
3457/2024 R. G., pendente
TRA
(IV ) Parte_1 P.IVA_1 con sede in AS di ST NA Via dei Mugnai n 14 e in qualità di socio accomandatario, nato a Parte_1
AS di ST NA il 05/10/1963 CF. C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliati in AS di ST (NA) 80053 in
Piazza Spartaco n. 27, presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Langella,
C..F. e C.F. C.F._2 Parte_2 che li rappresentano e difendono, C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti rilasciata in calce e telematicamente depositata all'atto di reclamo agli atti
RECLAMANTI
E
(P. Iva: ), con sede in Parte_3 P.IVA_2
Seren del Grappa (BL) - Località Santa Lucia snc, in persona del suo legale rappresentante pro tempore signor , Parte_4 elettivamente domiciliata in Napoli al Corso V. Emanuele n. 142, presso lo studio dell'avv. Massimo di Lauro (C.F.: C.F._4
), che la rappresenta e difende in virtù di procura agli atti
[...] (indirizzo di posta certificata:
Email_1
RECLAMATA
NONCHE'
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di “ Parte_1
e di in qualità di socio
[...] Parte_1 accomandatario (n. 30/2024 – Tribunale di Torre Annunziata) in persona del curatore p.t. PEC: Email_2
RECLAMATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 40 CCII, depositato in data 9.5.2024, la chiedeva al Tribunale di Torre Parte_3
Annunziata di voler dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della nonché del socio Controparte_1 accomandatario , nato a [...] Parte_1 in data 5.10.1963 - C.F.: , residente in [...]C.F._1
(NA) alla Via Motta Casa dei Miri n. 15, sulla base decreto ingiuntivo
(n. 425/2018) emesso dal Tribunale di Torre Annunziata emetteva e relativo precetto per complessivi € 33.664,05.
A fronte della cancellazione d'ufficio dell'indirizzo pec della società debitrice dal Registro delle Imprese, il predetto ricorso, unitamente al decreto di comparizione, veniva notificato alla società Pt_1 mediante il deposito (in data 26.06.2024) di copia dell'atto presso la
Casa Comunale, mentre - nei riguardi del socio accomandatario
- la notifica veniva richiesta in data 20 giugno 2024 Parte_1 ai sensi dell'art 140 c.p.c.
Sia la società debitrice che il socio accomandatario non si costituivano nel procedimento.
Con sentenza n. 54/2024, emessa in data 29.10.2024, il Tribunale di Torre Annunziata, accertata la ricorrenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'art. 121 CCII, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della Controparte_1
(P.IVA ) nonché, ai sensi dell'art.
[...] P.IVA_1 256 CCII, del socio illimitatamente responsabile Parte_1
(nato a [...] in data [...] - C.F.:
), con la motivazione che la debitrice C.F._1
…”decidendo di non costituirsi non ha fornito prova, pur essendone onerata, del possesso dei requisiti dimensionali dettati dal legislatore all'art. 2, comma primo, lett. d) del Codice della Crisi”.
Con reclamo (contenente istanza di sospensione ex art. 52 CCII) depositato in data 26.11.2024, la Controparte_1 ed il sig. in proprio proponevano gravame ai
[...] Parte_1 sensi dell'art. 51 CCII avverso la predetta sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata.
Si costituiva in giudizio la , che, nell'impugnare Parte_3 tutto quanto ex adverso dedotto, eccepiva l'inammissibilità e in ogni caso l'infondatezza dei motivi dedotti a sostegno dell'avverso reclamo.
Il reclamo è infondato.
Col medesimo i reclamanti censurano la sentenza impugnata per non aver rilevato la asserita nullità e/o inesistenza giuridica della notifica del ricorso e del decreto ex art. 40 CCII
In particolare, il reclamante , socio accomandatario, Parte_1 con riferimento alla notificazione del ricorso e del decreto di comparizione ex art. 40 CCII, nega di “aver mai ricevuto la notifica del ricorso fallimentare, disconosce(ndo) la paternità della propria firma sulla cartolina di avviso di deposito presso la casa comunale dell'atto giudiziario del giugno 2024”.
Al riguardo, questa Corte osserva che, in virtù della sua natura di atto pubblico, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale, la detta notificazione possiede la stessa forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'Ufficiale giudiziario, stante la fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. alle dichiarazioni delle parti ed agli altri eventi che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.
Ne consegue che il destinatario dell'atto che intenda contestare l'avvenuto compimento della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto e in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento, ha l'onere di impugnarla a mezzo della querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del codice di rito (ex plurimis Cass. 8032/2004; Cass 8500/2005; Cass.
24852/2006; Cass. 4193/2010), il che non è avvenuto nel caso di specie ad opera del reclamante.
Nel merito, inoltre, i reclamanti deducono la carenza dei requisiti stabiliti dal combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 1 lett. d) e
121 CCII, per l'apertura della liquidazione giudiziale, assumendo che
“l'impresa odierna deve definirsi impresa minore”. Circostanza che si evincerebbe – secondo i reclamanti – dalla documentazione prodotta a corredo del reclamo, assuntivamente idonea a fornire “la prova contraria -di non avere un attivo patrimoniale annuo superiore a
300.000,00 Euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
-di non aver prodotto ricavi per un ammontare complessivo annuo superiore ad
Euro 200.000,00 nei tre esercizi precedenti;
-di non possedere un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad Euro
500.000,00”.
Tuttavia, l'assunto è privo di fondamento ed è carente di prova.
Infatti, ferma la disposizione contenuta nell'art. 121 CCII secondo cui grava sul debitore, e non già sul creditore, l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lett. d) per sottrarsi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, la documentazione prodotta dai reclamanti in questa sede non può non indurre la Corte adita a ritenere la società debitrice assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
Invero, i reclamanti hanno prodotto soltanto la copia dei registri IVA
e dei corrispettivi risalenti agli anni 2014/2015, del tutto irrilevanti ai fini della verifica della sussistenza dei suddetti requisiti dimensionali della “impresa minore”.
Dunque, sussistendo gli estremi dello stato di insolvenza della società reclamante, come già accertato dal Tribunale, il reclamo in esame deve essere rigettato.
Da ultimo, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Deve infine darsi atto che, avuto riguardo all'epoca dell'introduzione del presente giudizio d'appello, ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo da parte dei reclamanti a titolo di contributo unificato dovuto per l'impugnazione ai sensi all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
• rigetta il reclamo proposto da Parte_1
(IV ) con sede in AS di ST
[...] P.IVA_1
NA Via dei Mugnai n 14 e da in qualità di socio Parte_1 accomandatario;
• condanna i reclamanti in solido fra loro alla refusione in favore della parte reclamata costituita delle spese di lite, che si liquidano nella somma di euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali del 15%,
CPA e IVA se dovute;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115/02 nei riguardi dei reclamanti in solido fa loro.
Così deciso nella camera di consiglio del 5-2-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A all'esito della udienza a trattazione scritta del 29-1-25, nel procedimento di reclamo ex art. 51 CCII, contrassegnato con il n.
3457/2024 R. G., pendente
TRA
(IV ) Parte_1 P.IVA_1 con sede in AS di ST NA Via dei Mugnai n 14 e in qualità di socio accomandatario, nato a Parte_1
AS di ST NA il 05/10/1963 CF. C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliati in AS di ST (NA) 80053 in
Piazza Spartaco n. 27, presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Langella,
C..F. e C.F. C.F._2 Parte_2 che li rappresentano e difendono, C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti rilasciata in calce e telematicamente depositata all'atto di reclamo agli atti
RECLAMANTI
E
(P. Iva: ), con sede in Parte_3 P.IVA_2
Seren del Grappa (BL) - Località Santa Lucia snc, in persona del suo legale rappresentante pro tempore signor , Parte_4 elettivamente domiciliata in Napoli al Corso V. Emanuele n. 142, presso lo studio dell'avv. Massimo di Lauro (C.F.: C.F._4
), che la rappresenta e difende in virtù di procura agli atti
[...] (indirizzo di posta certificata:
Email_1
RECLAMATA
NONCHE'
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di “ Parte_1
e di in qualità di socio
[...] Parte_1 accomandatario (n. 30/2024 – Tribunale di Torre Annunziata) in persona del curatore p.t. PEC: Email_2
RECLAMATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 40 CCII, depositato in data 9.5.2024, la chiedeva al Tribunale di Torre Parte_3
Annunziata di voler dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della nonché del socio Controparte_1 accomandatario , nato a [...] Parte_1 in data 5.10.1963 - C.F.: , residente in [...]C.F._1
(NA) alla Via Motta Casa dei Miri n. 15, sulla base decreto ingiuntivo
(n. 425/2018) emesso dal Tribunale di Torre Annunziata emetteva e relativo precetto per complessivi € 33.664,05.
A fronte della cancellazione d'ufficio dell'indirizzo pec della società debitrice dal Registro delle Imprese, il predetto ricorso, unitamente al decreto di comparizione, veniva notificato alla società Pt_1 mediante il deposito (in data 26.06.2024) di copia dell'atto presso la
Casa Comunale, mentre - nei riguardi del socio accomandatario
- la notifica veniva richiesta in data 20 giugno 2024 Parte_1 ai sensi dell'art 140 c.p.c.
Sia la società debitrice che il socio accomandatario non si costituivano nel procedimento.
Con sentenza n. 54/2024, emessa in data 29.10.2024, il Tribunale di Torre Annunziata, accertata la ricorrenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'art. 121 CCII, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della Controparte_1
(P.IVA ) nonché, ai sensi dell'art.
[...] P.IVA_1 256 CCII, del socio illimitatamente responsabile Parte_1
(nato a [...] in data [...] - C.F.:
), con la motivazione che la debitrice C.F._1
…”decidendo di non costituirsi non ha fornito prova, pur essendone onerata, del possesso dei requisiti dimensionali dettati dal legislatore all'art. 2, comma primo, lett. d) del Codice della Crisi”.
Con reclamo (contenente istanza di sospensione ex art. 52 CCII) depositato in data 26.11.2024, la Controparte_1 ed il sig. in proprio proponevano gravame ai
[...] Parte_1 sensi dell'art. 51 CCII avverso la predetta sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata.
Si costituiva in giudizio la , che, nell'impugnare Parte_3 tutto quanto ex adverso dedotto, eccepiva l'inammissibilità e in ogni caso l'infondatezza dei motivi dedotti a sostegno dell'avverso reclamo.
Il reclamo è infondato.
Col medesimo i reclamanti censurano la sentenza impugnata per non aver rilevato la asserita nullità e/o inesistenza giuridica della notifica del ricorso e del decreto ex art. 40 CCII
In particolare, il reclamante , socio accomandatario, Parte_1 con riferimento alla notificazione del ricorso e del decreto di comparizione ex art. 40 CCII, nega di “aver mai ricevuto la notifica del ricorso fallimentare, disconosce(ndo) la paternità della propria firma sulla cartolina di avviso di deposito presso la casa comunale dell'atto giudiziario del giugno 2024”.
Al riguardo, questa Corte osserva che, in virtù della sua natura di atto pubblico, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale, la detta notificazione possiede la stessa forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'Ufficiale giudiziario, stante la fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. alle dichiarazioni delle parti ed agli altri eventi che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.
Ne consegue che il destinatario dell'atto che intenda contestare l'avvenuto compimento della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto e in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento, ha l'onere di impugnarla a mezzo della querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del codice di rito (ex plurimis Cass. 8032/2004; Cass 8500/2005; Cass.
24852/2006; Cass. 4193/2010), il che non è avvenuto nel caso di specie ad opera del reclamante.
Nel merito, inoltre, i reclamanti deducono la carenza dei requisiti stabiliti dal combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 1 lett. d) e
121 CCII, per l'apertura della liquidazione giudiziale, assumendo che
“l'impresa odierna deve definirsi impresa minore”. Circostanza che si evincerebbe – secondo i reclamanti – dalla documentazione prodotta a corredo del reclamo, assuntivamente idonea a fornire “la prova contraria -di non avere un attivo patrimoniale annuo superiore a
300.000,00 Euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
-di non aver prodotto ricavi per un ammontare complessivo annuo superiore ad
Euro 200.000,00 nei tre esercizi precedenti;
-di non possedere un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad Euro
500.000,00”.
Tuttavia, l'assunto è privo di fondamento ed è carente di prova.
Infatti, ferma la disposizione contenuta nell'art. 121 CCII secondo cui grava sul debitore, e non già sul creditore, l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lett. d) per sottrarsi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, la documentazione prodotta dai reclamanti in questa sede non può non indurre la Corte adita a ritenere la società debitrice assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
Invero, i reclamanti hanno prodotto soltanto la copia dei registri IVA
e dei corrispettivi risalenti agli anni 2014/2015, del tutto irrilevanti ai fini della verifica della sussistenza dei suddetti requisiti dimensionali della “impresa minore”.
Dunque, sussistendo gli estremi dello stato di insolvenza della società reclamante, come già accertato dal Tribunale, il reclamo in esame deve essere rigettato.
Da ultimo, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Deve infine darsi atto che, avuto riguardo all'epoca dell'introduzione del presente giudizio d'appello, ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo da parte dei reclamanti a titolo di contributo unificato dovuto per l'impugnazione ai sensi all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
• rigetta il reclamo proposto da Parte_1
(IV ) con sede in AS di ST
[...] P.IVA_1
NA Via dei Mugnai n 14 e da in qualità di socio Parte_1 accomandatario;
• condanna i reclamanti in solido fra loro alla refusione in favore della parte reclamata costituita delle spese di lite, che si liquidano nella somma di euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali del 15%,
CPA e IVA se dovute;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115/02 nei riguardi dei reclamanti in solido fa loro.
Così deciso nella camera di consiglio del 5-2-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo