Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3316
CASS
Sentenza 7 marzo 2002

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Il potere - dovere del giudice di verificare d'ufficio l'esistenza del titolo esecutivo va coordinato, in sede di opposizione all'esecuzione, con il principio della domanda e con quello della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissati dagli art. 99 e 112 cod. proc. civ.. Pertanto, ove sia in contestazione la liquidità del credito fatto valere, l'eventuale difetto di titolo esecutivo non può essere rilevato d'ufficio dal giudice. (Nella specie la Suprema Corte ha cassato, decidendo nel merito, la sentenza del giudice d'appello, il quale aveva rilevato che la sentenza posta in esecuzione era sentenza di mero accertamento e non di condanna).

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  • 1Ultime (ma non solo) novità giurisprudenziali sul fronte delle vicende impattanti sul titolo esecutivoAccesso limitato
    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3316
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3316
Data del deposito : 7 marzo 2002

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