Sentenza 7 marzo 2002
Massime • 1
Il potere - dovere del giudice di verificare d'ufficio l'esistenza del titolo esecutivo va coordinato, in sede di opposizione all'esecuzione, con il principio della domanda e con quello della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissati dagli art. 99 e 112 cod. proc. civ.. Pertanto, ove sia in contestazione la liquidità del credito fatto valere, l'eventuale difetto di titolo esecutivo non può essere rilevato d'ufficio dal giudice. (Nella specie la Suprema Corte ha cassato, decidendo nel merito, la sentenza del giudice d'appello, il quale aveva rilevato che la sentenza posta in esecuzione era sentenza di mero accertamento e non di condanna).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3316 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - rel. Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MB RT, IA AL, OL IO, LI OB, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio dell'avvocato ZARDO FULVIO, rappresentati e difesi dall'avvocato MISCIONE MICHELE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO MORIELLI, ANTONIO TODARO, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA TADRIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 338/98 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 27/01/99 R.G.N. 1406/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/01 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con ricorso in data 18 aprile 1997, diretto al Pretore di Bologna, l'INPS proponeva opposizione al precetto (per il pagamento della complessiva somma di lire 82.515.016 oltre accessori) - intimato da OB MB e dagli altri ricorrenti attuali, sulla base di dispositivo di sentenza provvisoriamente esecutiva pronunciata dallo stesso Pretore nell'udienza del 3 dicembre 1996 - a ciò premettendo - per quel che qui interessa - "che l'art. 474 c.p.c. permette l'esecuzione forzata solo in virtù di un titolo esecutivo (e qui effettivamente c'è, provvisto pure della sua bella formula esecutiva) ma che contenga però un credito certo, liquido ed esigibile", mentre, "anche a volere ritenere la pretesa degli odierni creditori certa ed esigibile, essa non è assolutamente liquida in nessuna delle sue componenti, perché il giudice che ha emanato il provvedimento non ha inteso addivenire ad una liquidazione". Nel contraddittorio delle parti, il Pretore adito, con sentenza del 21 ottobre 1997/17 gennaio 1998, rigettava la proposta opposizione al precetto in base al rilievo che "l'argomentazione sostenuta dall'INPS circa la mancata liquidità o facile liquidabilità del credito, di cui trattasi,(...) è priva di pregio", in quanto "il riferimento al TFR ed a tre mensilità di massimale CIGS, dovuti ex art. 2 del decreto legislativo n. 80/92, consente agevolmente di determinare il quantum dovuto sulla base di un semplice calcolo matematico.
A seguito di gravame dell'istituto soccombente - il quale ribadiva, negli stessi termini testuali, "che l'art. 474 c.p.c. permette l'esecuzione forzata solo in virtù di un titolo esecutivo (e qui effettivamente c'è, provvisto pure della sua bella formula esecutiva) purché contenga però un credito certo, liquido ed esigibile", ma contestava soltanto la liquidità e l'agevole liquidabilità dei crediti fatti valere - il Tribunale di Bologna, con la sentenza ora denunciata, ne accoglieva l'opposizione a precetto.
Osservava, infatti, il giudice d'appello: il precetto, investito dall'opposizione, è stato intimato sulla base di dispositivo di sentenza dei tenore letterale seguente: "1. Dichiara l'Inps tenuto a corrispondere ai ricorrenti il T.F.R. e le ultime tre mensilità di minimale CIGS ex art. 1 e 2 d.lgs. 80/992, con interessi legali e rivalutazione monetaria al saldo;
2. Condanna l'Inps alla rifusione delle spese di lite, da liquidarsi in complessive lire 5.500.000 oltre IVA e CPA.";
- la sentenza, quindi, contiene una condanna solo per le spese, non per il merito;
- infatti - come risulta dal dispositivo surriportato - è stata utilizzata, per il merito, la formula "dichiara tenuto" e, solo per le spese, la formula "condanna";
- ciò significa che, per il merito, la sentenza è di mero accertamento e non contiene una condanna neanche generica;
come tale, non poteva essere posta a base dell'opposto precetto, essendo stato questo intimato per il pagamento, non solo delle spese, ma anche degli "importi di merito e dei relativi accessori".
Avverso la sentenza d'appello, OB MB ed i suoi litisconsorti propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L'intimato Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) resiste con controricorso.
Motivi della decisione.
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando vizio di motivazione (art.360, n. 3 e 5, c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per avere qualificato di mero accertamento la pronuncia - sulla base della quale era stato intimato l'opposto precetto - senza alcuna ragione plausibile ed, in particolare, senza considerare, da un lato, che le domande, proposte nel giudizio conclusosi con quella pronuncia, erano volte ad ottenere una condanna e, dall'altro, che "il carattere condannatorio della sentenza può essere desunto dal contenuto complessivo della stessa".
Con il secondo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) vizio di ultrapetizione (art. 112 c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per avere accolto l'opposizione a precetto - perché intimato sulla base di una sentenza di mero accertamento, che non costituisce titolo esecutivo - sebbene l'INPS avesse lamentato soltanto il difetto della "liquidità" nei crediti fatti valere. Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 447 e 474 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - si censura la sentenza per avere comunque omesso di considerare che tutte le sentenze pronunciate nelle controversie previdenziali ed assistenziali - comprese quelle di mero accertamento - sono provvisoriamente esecutive (ai sensi dell'art. 447 c.p.c., cit.) e costituiscono, perciò, titolo esecutivo.
Il secondo motivo di ricorso - che va esaminato prioritariamente, perché logicamente pregiudiziale - è fondato e l'accoglimento, che ne consegue, assorbe gli altri motivi.
2.1. Il giudizio di opposizione a precetto ed, in genere, all'esecuzione (di cui agli art. 615 e seguenti c.p.c.) è un giudizio ordinario di cognizione - secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 14 534/2000, 2846/98, 9695 e 2928/94) - che ha per oggetto la contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata. Come tale, può essere promosso soltanto dal debitore, come nella specie, oppure dal terzo assoggettato ad esecuzione forzata (vedi, per tutte, Cass. n. 9219 del 1995). Oggetto dell'opposizione può essere, quindi, il difetto di qualsiasi condizione o requisito sostanziale dei diritto a procedere ad esecuzione forzata (azione esecutiva), essendo la "regolarità formale" dell'esecuzione oggetto dei diverso giudizio di opposizione agli atti esecutivi (di cui agli art. 617 e seguenti c.p.c.). Ora l'esecuzione può essere promossa (ai sensi dell'art. 474 c.p.c.) "in virtù di un titolo esecutivo" e per un "diritto certo,
liquido ed esigibile".
Coerentemente l'opposizione all'esecuzione - a sostegno della contestazione dei diritto a procedervi - può dedurre, anche separatamente, il difetto sia dei "titolo esecutivo" che dei "diritto" oppure, come nella specie, di uno dei suoi requisiti essenziali (vedi, per tutte, Cass,, sez. un., 4661/94, 12060, 7632/93; sez. 3^, n. 3004/80, 1337/2000). Al giudizio di opposizione all'esecuzione, poi, trovano applicazione - essendo, per quanto si è detto, un giudizio ordinario di cognizione - gli stessi principi per questo previsti, quali - per quel che qui interessa - il principio della domanda e quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 99 e 112 c.p.c.:
vedi Cass. 3004/80). Agevole ne risulta, quindi, la conclusione che - una volta dedotto dalle parti, in ipotesi, il difetto di uno dei requisiti essenziali (quale, ad esempio, la liquidità) dei credito fatto valere - non possa il giudice accogliere l'opposizione ad esecuzione, sotto il diverso profilo dei difetto di un titolo esecutivo, senza che ne risultino palesemente violati il principio della domanda e quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 99 e 112 c.p.c., cit.: vedi Cass. 3004/80, cit.). Nè induce ad opposta conclusione, nell'ipotesi prospettata, la circostanza che "l'esistenza dei titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva" e, come tale, deve essere sempre verificata d'ufficio dal giudice (in tal senso, pare Cass. n. 1337/2000). La rilevabilità d'ufficio, infatti, va in ogni caso coordinata con il principio della domanda e con quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 99 e 112 c.p.c., cit.). - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 2572/88 delle sezioni unite; n. 937/99, 1340, 6710/94) - con la conseguenza che, tra l'altro, devono risultare dedotti ed acquisiti al processo gli elementi che evidenzino l'oggetto - da rilevare d'ufficio (quali gli assegni bancari "in bianco di data", come tali "non costituenti titolo esecutivo" nella fattispecie presa in esame da Cass. n. 1237/2000, cit.) - in funzione del petitum della domanda proposta.
La sentenza impugnata si discosta dai principi di diritto enunciati - che questa Corte intende ribadire - e merita, quindi, le censure che le vengono mosse con il secondo motivo di ricorso.
2.2. l'opposizione a precetto, nella specie proposta dall'INPS, e l'appello dello stesso Istituto, contro la sentenza di primo grado, esplicitamente ammettono l'esistenza di un titolo esecutivo valido ed efficace ("qui effettivamente c'è, provvisto pure della sua bella formula esecutiva") - come è stato ricordato in narrativa - e riposano, in via esclusiva, sull'asserito difetto del requisito della "liquidità" nei crediti fatti valere.
Coerentemente, la sentenza del Pretore motivatamente riconosce, in quei crediti, il contestato requisito della "liquidità", in quanto - come pure è stato ricordato in narrativa - "il riferimento al TFR ed a tre mensilità di massimale CIGS, dovuti ex art. 2 del decreto legislativo n. 80/92, consente agevolmente di determinare il quantum dovuto sulla base di un semplice calcolo matematico. Invero il requisito della "liquidità" del credito (ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 c.p.c.) sussiste - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 2544/ 200, 2760/95, 541/89, 1376/88) - non solo quando l'ammontare sia determinato, ma anche quando sia determinabile, mediante un mero calcolo matematico, sulla base degli elementi contenuti nello stesso titolo esecutivo (quali, nella specie, "il riferimento al TFR ed a tre mensilità di massimale CIGS, dovuti ex art.2 del decreto legislativo n. 80/92," appunto, essendo entrambi di agevole quantificazione).
Inopinatamente, quindi, l'impugnata sentenza dei Tribunale fonda sull'asserito difetto di un titolo esecutivo - dei quale era stata, finora, esplicitamente ammessa l'esistenza (il controricorso per cassazione dell'INPS, infatti, è il primo atto di parte che recepisce il contrario assunto dei Tribunale) - l'accoglimento della proposta opposizione a precetto.
3. Pertanto il secondo motivo di ricorso è fondato.
L'accoglimento delle stesso motivo - in quanto decide una questione preliminare di rito - all'evidenza assorbe gli altri due motivi di ricorso, che investono la decisione di questioni di merito della proposta opposizione a precetto (concernenti l'interpretazione e, rispettivamente, la stessa configurabilità di un titolo esecutivo).
La sentenza impugnata, tuttavia, dev'essere cassata senza rinvio (ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c.). Infatti, la Corte può decidere la causa nel merito -
confermando la sentenza dei Pretore, che ha rigettato la proposta opposizione a precetto, anche per quanto riguarda la statuizione sulle spese - in applicazione dei principi di diritto enunciati, non essendo all'uopo necessari - per quanto si è detto - accertamenti di fatto ulteriori (ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., cit.). Per quanto riguarda le altre spese dei giudizi di merito - sulle quali si deve provvedere in caso di cassazione senza rinvio (art. 385, secondo comma, c.p.c.) - ritiene la Corte che ricorrano, nella specie, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio d'appello.
Parimenti vanno compensate, infine, le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
Cassa la sentenza impugnata;
Decidendo nel merito, conferma la sentenza del Pretore, anche per quanto riguarda la statuizione sulle spese;
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio d'appello e del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2002