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Sentenza 20 ottobre 2023
Sentenza 20 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/10/2023, n. 42864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42864 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
udito il PG LUCA TAMPIERI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. GENOVEFFA STANCO, per delega dell'avv. GIUSEPPE DELLA MONICA, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42864 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 23/06/2023 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 3 giugno 2022, con cui MA DA era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di arresto ed euro mil- lecinquecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 187, comma 1, C.d.S. e ha disposto la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei nonché la confisca dell'auto Peugeot 206 in sequestro (in Tramonti il 23 agosto 2017). 2. Il MA, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 159 cod. pen. per erronea determinazione del computo dei termini di prescrizione. Si deduce che, all'udienza del 7 gennaio 2022, il Tribunale, preso atto dell'impe- dimento del difensore a presenziare, disponeva il rinvio all'udienza del 3 giugno 2022 e sospendeva il termine di prescrizione per l'intero periodo. In realtà, trattandosi di richiesta di differimento formulata ai sensi dell'art. 486, comma 5, cod. proc. pen., era applicabile la previsione di cui all'art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen., nella parte in cui dispone che la successiva udienza debba essere fissata non oltre il sessantesimo giorno dalla cessazione dell'impedimento, termine oltre il quale la prescrizione riprende a decorrere. Ne consegue che la prescrizione doveva ritenersi sospesa per soli sessanta giorni. 2.2. Violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. in relazione all'irrogazione delle san- zioni accessorie della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei e della confisca del veicolo. Si osserva che il Tribunale non aveva disposto la sospensione della patente di guida e della confisca, per cui la Corte territoriale le ha applicate d'ufficio in violazione del divieto di reformatio in peius. Al riguardo, con sentenza 16 aprile 2021, n. 68, la Corte costituzionale ha richia- mato le pronunzie della Corte EDU, che hanno attribuito natura penale alle sanzioni quali la sospensione della patente di guida se l'inibizione si protrae per un lasso di tempo significativo, tanto più ove la loro applicazione consegua ad una condanna penale (Corte EDU, 4 gennaio 2017, Rivard
contro
Svizzera;
17 febbraio 2015, Bo- man
contro
Finlandia;
21 settembre 2006, Maszni
contro
Romania;
13 dicembre 2005, Nilsson
contro
Svezia). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 3 Il primo motivo di ricorso è manifestamentè infondato, in quanto il termine di prescrizione non era maturato alla data di deliberazione della sentenza di secondo grado. Al riguardo, va evidenziato che, con provvedimento redatto in calce al verbale di udienza del 7 gennaio 2022, il Giudice di primo grado aveva disposto la sospensione della prescrizione fino alla successiva udienza del 3 giugno 2022, avendo rinviato l'udienza su richiesta del sostituto processuale ai sensi dell'art. 486, comma 5, cod. proc. pen. ("perché il difensore è impossibilitato a presenziare"). Trattandosi di rinvio per impedimento del difensore, la durata della sospensione non può superare i ses- santa giorni dalla data della prevedibile cessazione dell'impedimento (per cui, non essendo nota tale data, la decorrenza va fissata dal medesimo giorno di udienza). Ne consegue che il Tribunale, in calce al verbale di udienza del 7 gennaio 2022, aveva erroneamente disposto la sospensione per l'intero periodo fino all'udienza suc- cessiva, in quanto avrebbe dovuto limitarla a soli giorni sessanta. Oltre a tale periodo di sospensione, va calcolato anche l'ulteriore periodo di cen- totrentaquattro giorni dalla data di scadenza del termine di novanta giorni fissato dal Giudice per il deposito della sentenza di primo grado e, cioè, dal 1° settembre 2022 fino al 13 gennaio 2023 (data di deliberazione della sentenza di secondo grado). Alla data di commissione del reato, infatti, era in vigore la disciplina di cui all'art. 1, comma Il, I. 23 giugno 2017, n. 103, del quale si riporta qui di seguito il testo, nella parte rilevante ai fini della presente decisione: «11. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: [...] b) dopo il primo comma sono inseriti í seguenti: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che defi- nisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi LA». Il periodo di sospensione appena indicato va calcolato per tutti i reati commessi dal 3 agosto 2017, data dì entrata in vigore della I. n. 103 del 2017, solo fino al 31 dicembre 2019, in quanto per i reati commessi in epoca successiva a tale ultima data l'intera disciplina è stata innovata dalla I. legge 27 settembre 2021, n. 134. Pertanto, oltre il termine massimo di prescrizione di cinque anni, di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., vanno calcolati altresì i seguenti periodi di sospensione: A) sessanta giorni in relazione al periodo di sospensione per impedimento del difensore;
4 B) centotrentaquattro giorni dalla data di scadenza del termine di novanta giorni fissato dal Giudice per il deposito della sentenza di primo grado e, cioè, dal 1° set- tembre 2022 fino al 13 gennaio 2023 (data di deliberazione della sentenza di secondo grado). Per effetto della somma dei suindicati periodi di sospensione della prescrizione, il termine finale di prescrizione va individuato nella data del 5 marzo 2023 e, cioè, in epoca successiva alla data di deliberazione della sentenza di secondo grado (13 gen- naio 2023). La circostanza dell'emissione della presente pronunzia in epoca successiva a tale ultima data è del tutto priva di rilievo, in quanto il ricorso proposto dal MA è inammissibile (sulle ragioni dell'inammissibilità del secondo motivo di ricorso vedi il paragrafo seguente). Al riguardo, infatti, deve osservarsi che l'inammissibilità del ricorso per Cassazione per manifesta infondatezza e per la presentazione di motivi non proponibili in sede di legittimità non consente il formarsi dì un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non puni- bilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Cìaffoni, Rv. 256463). Anche il dato della successiva abrogazione del citato secondo comma dell'art. 159 cod. pen. disposta dall'art. 2, comma 1, lett. a), I. 9 gennaio 2019, n. 3 è irrile- vante. La disciplina in questione, infatti, è stata modificata dall'art. 334 bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 2, I. n. 134 del 2021, mediante la previsione dell'istituto dell'improcedibilità dell'azione penale, che è applicabile ai soli reati com- messi dalla data del 1° gennaio 2020. Tale nuova normativa non è applicabile alla fattispecie in esame, in quanto tale istituto riveste natura processuale e, conseguen- temente, non è applicabile in via retroattiva (Sez. 7, Ord. n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà Piccione, Rv. 283043-02; Sez. 5, n. 334 del 05/11/2021, dep. 2022, Pizzorulli, Rv. 282419). 2. E' altresì manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, con cui il MA si duole dei provvedimenti di revoca della patente di guida e di confisca del veicolo, emessi dalla Corte territoriale nonostante il P.M. non avesse presentato ap- pello avverso la sentenza dì primo grado che ometteva ogni statuizione al riguardo. 2.1. Quanto alla prima censura, in base al consolidato orientamento di questa Corte, cui si intende dar seguito, in tema di impugnazioni, nel caso di appello proposto dal solo imputato, non integra violazione del divieto di reformatio in peius l'irroga- zione, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, C.d.S., della revoca della patente di guida in luogo della sua sospensione, disposta in primo grado (Sez. 4, n. 32248 del 28/06/2022, Cudalb, Rv. 283523, relativa a fattispecie in cui la Corte ha chiarito che il divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. riguarda i casi di aggravamento della pena, di applicazione di una più grave misura di sicurezza, di pronuncia di proscioglimento con formula meno favorevole o di revoca dei benefici e non quello di irrogazione di una nuova o più grave sanzione ammini- strativa accessoria, imposta dalla norma incriminatrice;
Sez. 4, n. 13860 del 13/02/2020, Bettegazzi, Rv. 279138). La revoca della patente di guida, infatti, è una sanzione amministrativa che con- segue ex lege al reato. 2.2. Anche in relazione alla seconda doglianza deve pervenirsi alla medesima conclusione. Ai sensi dell'art. 80, comma 14, C.d.S., come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c), legge 29 luglio 2010, n. 120, la confisca del veicolo riveste natura di sanzione amministrativa accessoria (Sez. 4, n. 5013 del 15/01/2014, Vidili, non massimata). Essa, pertanto, è obbligatoria e consegue ex lege alla commissione del reato previsto dall'art. 187, comma 1, C.d.S.. Trattandosi di sanzione amministrativa consequenziale ad una sentenza di con- danna, la statuizione di confisca del veicolo costituisce un atto dovuto, per cui non opera il divieto di reformatio in peius (Sez. 5, n. 13812 del 11/11/1999, GI F, Rv. 214608, relativa a fattispecie similare di ordine di demolizione della costruzione abusiva, impartito dal giudice ai sensi dell'ad 7 legge 28.2.1985 n. 47, qualificata sanzione amministrativa di tipo ablatorio, consequenziale alla sentenza di condanna e la cui irrogazione costituisce atto dovuto). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
udito il PG LUCA TAMPIERI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. GENOVEFFA STANCO, per delega dell'avv. GIUSEPPE DELLA MONICA, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42864 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 23/06/2023 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 3 giugno 2022, con cui MA DA era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di arresto ed euro mil- lecinquecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 187, comma 1, C.d.S. e ha disposto la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei nonché la confisca dell'auto Peugeot 206 in sequestro (in Tramonti il 23 agosto 2017). 2. Il MA, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 159 cod. pen. per erronea determinazione del computo dei termini di prescrizione. Si deduce che, all'udienza del 7 gennaio 2022, il Tribunale, preso atto dell'impe- dimento del difensore a presenziare, disponeva il rinvio all'udienza del 3 giugno 2022 e sospendeva il termine di prescrizione per l'intero periodo. In realtà, trattandosi di richiesta di differimento formulata ai sensi dell'art. 486, comma 5, cod. proc. pen., era applicabile la previsione di cui all'art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen., nella parte in cui dispone che la successiva udienza debba essere fissata non oltre il sessantesimo giorno dalla cessazione dell'impedimento, termine oltre il quale la prescrizione riprende a decorrere. Ne consegue che la prescrizione doveva ritenersi sospesa per soli sessanta giorni. 2.2. Violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. in relazione all'irrogazione delle san- zioni accessorie della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei e della confisca del veicolo. Si osserva che il Tribunale non aveva disposto la sospensione della patente di guida e della confisca, per cui la Corte territoriale le ha applicate d'ufficio in violazione del divieto di reformatio in peius. Al riguardo, con sentenza 16 aprile 2021, n. 68, la Corte costituzionale ha richia- mato le pronunzie della Corte EDU, che hanno attribuito natura penale alle sanzioni quali la sospensione della patente di guida se l'inibizione si protrae per un lasso di tempo significativo, tanto più ove la loro applicazione consegua ad una condanna penale (Corte EDU, 4 gennaio 2017, Rivard
contro
Svizzera;
17 febbraio 2015, Bo- man
contro
Finlandia;
21 settembre 2006, Maszni
contro
Romania;
13 dicembre 2005, Nilsson
contro
Svezia). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 3 Il primo motivo di ricorso è manifestamentè infondato, in quanto il termine di prescrizione non era maturato alla data di deliberazione della sentenza di secondo grado. Al riguardo, va evidenziato che, con provvedimento redatto in calce al verbale di udienza del 7 gennaio 2022, il Giudice di primo grado aveva disposto la sospensione della prescrizione fino alla successiva udienza del 3 giugno 2022, avendo rinviato l'udienza su richiesta del sostituto processuale ai sensi dell'art. 486, comma 5, cod. proc. pen. ("perché il difensore è impossibilitato a presenziare"). Trattandosi di rinvio per impedimento del difensore, la durata della sospensione non può superare i ses- santa giorni dalla data della prevedibile cessazione dell'impedimento (per cui, non essendo nota tale data, la decorrenza va fissata dal medesimo giorno di udienza). Ne consegue che il Tribunale, in calce al verbale di udienza del 7 gennaio 2022, aveva erroneamente disposto la sospensione per l'intero periodo fino all'udienza suc- cessiva, in quanto avrebbe dovuto limitarla a soli giorni sessanta. Oltre a tale periodo di sospensione, va calcolato anche l'ulteriore periodo di cen- totrentaquattro giorni dalla data di scadenza del termine di novanta giorni fissato dal Giudice per il deposito della sentenza di primo grado e, cioè, dal 1° settembre 2022 fino al 13 gennaio 2023 (data di deliberazione della sentenza di secondo grado). Alla data di commissione del reato, infatti, era in vigore la disciplina di cui all'art. 1, comma Il, I. 23 giugno 2017, n. 103, del quale si riporta qui di seguito il testo, nella parte rilevante ai fini della presente decisione: «11. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: [...] b) dopo il primo comma sono inseriti í seguenti: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che defi- nisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi LA». Il periodo di sospensione appena indicato va calcolato per tutti i reati commessi dal 3 agosto 2017, data dì entrata in vigore della I. n. 103 del 2017, solo fino al 31 dicembre 2019, in quanto per i reati commessi in epoca successiva a tale ultima data l'intera disciplina è stata innovata dalla I. legge 27 settembre 2021, n. 134. Pertanto, oltre il termine massimo di prescrizione di cinque anni, di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., vanno calcolati altresì i seguenti periodi di sospensione: A) sessanta giorni in relazione al periodo di sospensione per impedimento del difensore;
4 B) centotrentaquattro giorni dalla data di scadenza del termine di novanta giorni fissato dal Giudice per il deposito della sentenza di primo grado e, cioè, dal 1° set- tembre 2022 fino al 13 gennaio 2023 (data di deliberazione della sentenza di secondo grado). Per effetto della somma dei suindicati periodi di sospensione della prescrizione, il termine finale di prescrizione va individuato nella data del 5 marzo 2023 e, cioè, in epoca successiva alla data di deliberazione della sentenza di secondo grado (13 gen- naio 2023). La circostanza dell'emissione della presente pronunzia in epoca successiva a tale ultima data è del tutto priva di rilievo, in quanto il ricorso proposto dal MA è inammissibile (sulle ragioni dell'inammissibilità del secondo motivo di ricorso vedi il paragrafo seguente). Al riguardo, infatti, deve osservarsi che l'inammissibilità del ricorso per Cassazione per manifesta infondatezza e per la presentazione di motivi non proponibili in sede di legittimità non consente il formarsi dì un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non puni- bilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Cìaffoni, Rv. 256463). Anche il dato della successiva abrogazione del citato secondo comma dell'art. 159 cod. pen. disposta dall'art. 2, comma 1, lett. a), I. 9 gennaio 2019, n. 3 è irrile- vante. La disciplina in questione, infatti, è stata modificata dall'art. 334 bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 2, I. n. 134 del 2021, mediante la previsione dell'istituto dell'improcedibilità dell'azione penale, che è applicabile ai soli reati com- messi dalla data del 1° gennaio 2020. Tale nuova normativa non è applicabile alla fattispecie in esame, in quanto tale istituto riveste natura processuale e, conseguen- temente, non è applicabile in via retroattiva (Sez. 7, Ord. n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà Piccione, Rv. 283043-02; Sez. 5, n. 334 del 05/11/2021, dep. 2022, Pizzorulli, Rv. 282419). 2. E' altresì manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, con cui il MA si duole dei provvedimenti di revoca della patente di guida e di confisca del veicolo, emessi dalla Corte territoriale nonostante il P.M. non avesse presentato ap- pello avverso la sentenza dì primo grado che ometteva ogni statuizione al riguardo. 2.1. Quanto alla prima censura, in base al consolidato orientamento di questa Corte, cui si intende dar seguito, in tema di impugnazioni, nel caso di appello proposto dal solo imputato, non integra violazione del divieto di reformatio in peius l'irroga- zione, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, C.d.S., della revoca della patente di guida in luogo della sua sospensione, disposta in primo grado (Sez. 4, n. 32248 del 28/06/2022, Cudalb, Rv. 283523, relativa a fattispecie in cui la Corte ha chiarito che il divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. riguarda i casi di aggravamento della pena, di applicazione di una più grave misura di sicurezza, di pronuncia di proscioglimento con formula meno favorevole o di revoca dei benefici e non quello di irrogazione di una nuova o più grave sanzione ammini- strativa accessoria, imposta dalla norma incriminatrice;
Sez. 4, n. 13860 del 13/02/2020, Bettegazzi, Rv. 279138). La revoca della patente di guida, infatti, è una sanzione amministrativa che con- segue ex lege al reato. 2.2. Anche in relazione alla seconda doglianza deve pervenirsi alla medesima conclusione. Ai sensi dell'art. 80, comma 14, C.d.S., come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c), legge 29 luglio 2010, n. 120, la confisca del veicolo riveste natura di sanzione amministrativa accessoria (Sez. 4, n. 5013 del 15/01/2014, Vidili, non massimata). Essa, pertanto, è obbligatoria e consegue ex lege alla commissione del reato previsto dall'art. 187, comma 1, C.d.S.. Trattandosi di sanzione amministrativa consequenziale ad una sentenza di con- danna, la statuizione di confisca del veicolo costituisce un atto dovuto, per cui non opera il divieto di reformatio in peius (Sez. 5, n. 13812 del 11/11/1999, GI F, Rv. 214608, relativa a fattispecie similare di ordine di demolizione della costruzione abusiva, impartito dal giudice ai sensi dell'ad 7 legge 28.2.1985 n. 47, qualificata sanzione amministrativa di tipo ablatorio, consequenziale alla sentenza di condanna e la cui irrogazione costituisce atto dovuto). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 giugno 2023.