Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 14/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 942/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 942/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DE Parte_1 C.F._1
MICCO ANTONIETTA SARA presso il cui studio è elettivamente domiciliata
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
COSTANTINI MASSIMILIANO presso il cui studio è elettivamente domiciliato
PARTE RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano pronunciare la separazione alle condizioni depositate in data 10.02.2025 da parte resistente su accordo con parte ricorrente, di seguito integralmente riportate:
espressa previsione di un esercizio della responsabilità genitoriale in forma congiunta per le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, da assumersi di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazione e aspirazioni dei bambini, con onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni di ed Per_1 R_
2) La casa coniugale, sita in AL (VA) alla Via Palestro n. 10, rimarrà assegnata alla SI.ra che ivi abiterà con i figli minori ed Parte_1 Per_1 R_
3) I figli minori saranno collocati prevalentemente presso la madre e il padre potrà frequentare e tenere con sé il figlio nei seguenti termini: Per_1
• fine settimana alternati, dal sabato dopo pranzo sino alla domenica sera alle ore 21:00
• nelle settimane precedenti al week end di spettanza paterna, il padre potrà tenere con sé
anche un giorno infrasettimanale, il mercoledì dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00; Per_1
• nelle settimane precedenti al week end non di spettanza paterna, il padre potrà tenere con sé
due giorni infrasettimanali, il mercoledì ed il venerdì, dall'uscita da scuola sino alle ore Per_1
21:00.
Quanto alla figlia il padre potrà tenerla con sé nei medesimi giorni ed orari in cui terrà R_
, salvo per il pernotto durante il week end, che verrà introdotto gradualmente. Per_1
Ulteriori periodi di frequentazione padre/figli potranno essere concordati tra i genitori, considerando gli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli e le volontà di questi ultimi.
4) Il padre verserà alla madre un contributo per il mantenimento di ambedue i figli minori di complessivi € 600,00 mensili (€ 300,00 per figlio), da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese e sino all'indipendenza economica dei medesimi, oltre al 50% delle spese straordinarie determinate sulla base delle linee guida approvate dal Tribunale di Milano in materia del
14.11.2017;
5) L'assegno unico universale rimarrà in favore della madre nella misura del 100%;
6) Quanto ai periodi di festività, i genitori concordano nella seguente suddivisione dei tempi;
• il 24 dicembre ed il Primo gennaio con un genitore;
il 25 ed il 31 dicembre con l'altro genitore, ad anni alterni;
• il giorno di Pasqua con un genitore, il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, ad anni alterni;
• durante le vacanze estive i genitori avranno diritto a trascorrere con i figli minori un periodo di
15 giorni ciascuno, anche non consecutivi, previo accordo tra le parti entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
Pag. 2 di 6 • le rimanenti festività e ponti scolastici verranno suddivisi tra i genitori sempre secondo il criterio dell'alternanza;
• il giorno del compleanno di ed il genitore presso cui si trovano i figli minori Per_1 R_ dovrà consentire all'altro genitore di poter fare visita ai bambini;
7) Ciascun genitore è tenuto a comunicare, con congruo preavviso, ogni mutamento di residenza o domicilio, nonché il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura;
8) Il quadro raffigurante la Madonna con sfondo in oro attualmente collocato nella cameretta di
IN, che costituisce un regalo del padre al figlio, verrà conservato dalla madre nell'esclusivo interesse di IN, senza che la SI.ra disponga di tale donazione;
Parte_1
9) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di assegno;
10) Ciascun genitore autorizza l'altro al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti nonché dei documenti dei figli minori;
11) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli, impegnandosi, inoltre, a tutelare reciprocamente la figura materna e paterna;
12) Il NO si impegna a proseguire il percorso di cura presso il Serd di Controparte_1
AL attestando al GT di monitoraggio che il Tribunale disporrà a chiusura del presente giudizio gli esiti positivi di disintossicazione;
13) Le Parti convengono che le spese del presente procedimento, nonché quelle relative agli onorari e le competenze professionali restano tra loro compensate.
14) Gli Avv.ti De Micco, Venegoni e Costantini rinunciano al beneficio della solidarietà ex art. 13, comma 8, Nuovo Ordinamento della Professione Forense. Entrambi i coniugi, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto necessario e comunque connesso alla richiesta pronuncia”.
All'udienza del 12.02.2025, lette le conclusioni, le parti concordemente modificavano il punto 12, chiedendo che il monitoraggio in questione fosse demandato ai Servizi Sociali, con le modalità decise dal Collegio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
In data 18.01.2018 i SIg.ri e contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio in AL (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 2, Parte I, Anno 2018), optando per il regime di separazione dei beni e stabilivano come casa coniugale l'abitazione sita in AL in via Palestro n. 10, detenuta dal resistente a titolo di locazione (si veda doc. 5 in allegato al ricorso introduttivo).
Pag. 3 di 6 Dalla loro unione nascevano , il 27.11.2018, ed , il 19.08.2022. Per_1 R_
Con ricorso depositato in data 11.03.2024 la SI.ra adiva il Tribunale in epigrafe Parte_1 chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione, con addebito della separazione al resistente, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale a causa della condizione di tossicodipendenza del
SI. Domandava, inoltre, disporsi l'affido esclusivo dei minori, con presa in carico del CP_1 nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, l'assegnazione della casa coniugale e l'obbligo del SI. di corrisponderle l'importo di € 250,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento e di € CP_1
800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli.
Con decreto del 12.03.2024 il Giudice Delegato incaricava i Servizi Sociali di AL di
“1) descrivere le condizioni le condizioni familiari ed ambientali in cui vivono attualmente i minori, precisando quale sia lo stato materiale, psicologico ed emotivo;
2) esprima il proprio parere, avendo riguardo al preminente interesse del minore, sull'idoneità dei genitori ad assolvere adeguatamente ai propri compiti, indicando quali percorsi terapeutici debbano essere eventualmente intrapresi da uno od entrambi e quali modalità di affidamento/collocamento siano preferibili per porre al riparo il minore da traumi ed assicurargli adeguata cura, educazione e protezione”.
All'udienza del 29.05.2024, rilevata la regolarità della notifica, il GD dichiarava la contumacia del resistente e autorizzava i coniugi a vivere separati.
In data 30.05.2024 venivano assunti i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“1) affida i minori in via esclusiva alla ricorrente con collocamento presso quest'ultima;
2) assegna la casa familiare alla madre con termine al padre sino al 30.6.2024 per l'allontanamento;
3) pone a carico delle parti l'onere di sostenere le spese straordinarie relative ai minori in ragione del 50 % per ciascuna come da Protocollo della Corte di Appello di Milano;
4) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori corrispondendo alla ricorrente un assegno mensile di € 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese a far tempo dal giugno 2024 ed annualmente soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
5) assegna l'AU interamente alla madre;
6) ordina a parte ricorrente il deposito entro il 30.9.2024 degli estratti conto relativi alle ultime tre annualità e le buste paga;
7) si riserva di provvedere sulle istanze di prova orale all'esito della CTU e viste le relazioni dei
SS, al fine di valutarne l'effettiva necessità;
Pag. 4 di 6 8) dispone che i Servizi Sociali adempiano all'incarico di cui al decreto del 12.3.2024 e che provvedano, altresì, a predisporre incontri in spazio neutro fra i minori ed il padre”.
In data 25.07.2024 si costituiva (tardivamente) il SI. mediante comparsa di risposta con CP_1
la quale aderiva alla domanda di separazione e formulava autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
All'esito dell'udienza del 06.11.2024, visto l'andamento positivo degli incontri padre/figli, il reperimento di un'abitazione da parte del SI. la prosecuzione del suo percorso presso il CP_1
Serd ed il provvisorio accordo raggiunto dalle parti sull'esercizio del diritto di visita, si disponeva l'affido condiviso dei figli.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti all'udienza del 12.02.2025, ut supra interamente riportate.
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione, tanto che i coniugi già vivono separati. Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, rispettose delle esigenze della prole.
Si ritiene necessaria alla tutela del benessere psicofisico dei minori l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore del nucleo. A tal fine si incaricano i SS territorialmente competenti (allo stato quelli di AL) di proseguire nel monitoraggio e supporto del nucleo, in particolare relazionando semestralmente sulla prosecuzione del percorso intrapreso dal SI. presso il CP_1
Serd, impregiudicato il potere/dovere di segnalare senza ritardo ogni situazione potenzialmente pregiudizievole per i minori.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i SIg.ri e Parte_1 CP_1
coniugatisi in AL in data 18.01.2018 (matrimonio trascritto nel Registro
[...] dell'Ufficio di Stato Civile di detto Comune al n. 2, Parte I, Anno 2018), alle condizioni concordate dalle parti innanzi integralmente trascritte e da intendersi qui recepite;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone l'apertura di l'apertura di un procedimento di vigilanza presso il G.T. del Tribunale di
Busto Arsizio a favore dei figli minori delle parti, nato il [...], ed Persona_3
nata il [...], residenti in [...]; Persona_4
Pag. 5 di 6 4) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti monitorino il nucleo familiare e la regolarità del percorso del padre presso il SerD, relazionando semestralmente al G.T. con prima relazione da depositare entro il 31.8.2025.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai SS di AL nonchè al GT del Tribunale di Busto Arsizio per l'apertura della vigilanza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 13 febbraio 2025
Il Giudice Est.
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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