Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/06/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 7680 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2016 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Savino Parte_1
appellante contro
Controparte_1
appellato contumace
Avente ad
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1146/2016 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di discussione del 19/02/2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
dopo aver esperito in primo grado domanda fondata sulla Parte_1
responsabilità extracontrattuale dell'ente comunale di residenza deducendo in fatto la propria caduta in data 4/09/2011 ore 9,00 in corrispondenza di una buca presente sul manto stradale in fra via Roma e piazza della Rimembranza, CP_1
proponeva appello parziale avverso la decisione del Giudice di Pace nella parte
L'ente appellato, nonostante la regolare notifica, non si costituiva in giudizio e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Ciò posto, sulla questione dell'an già decisa con la sentenza di primo grado e non riproposta al giudice dell'impugnazione si è formato il giudicato interno.
In ordine al quantum l'appello è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ed invero, il Giudice di Pace sul punto ha argomentato in modo oggettivamente inidoneo a far conoscere il ragionamento seguito per formare il proprio convincimento, il che ha indotto il giudice dell'impugnazione a disporre la consulenza tecnica di ufficio medico-legale già richiesta in primo grado.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio ha accertato che i postumi permanenti residuati a carico dell'appellante sono quantificabili nella misura pari all'1,5 % e che, parimenti causalmente riconducibili alle predette lesioni, sono da computarsi altresì giorni 7 quale periodo di inabilità temporanea parziale al 75%, giorni 10 quale periodo di inabilità temporanea parziale al 50% ed altrettanti giorni 10 quale periodo di inabilità temporanea parziale al 25%.
Le suddette valutazioni sono state esaurientemente motivate dal CTU, sia dal punto di vista logico che da quello strettamente tecnico, e dunque risultano condivisibili se non per la sola quantificazione dei postumi permanenti.
Il giudicante, quale peritus peritorum, quantifica tali postumi, tenuto conto delle lesioni patite dall'attrice e del possibile intervento indicato dal CTU atto a ridurre le conseguenze del sinistro, nella misura dell'1%.
Il danno emergente valutato dal CTU in euro 900,00 appare analiticamente determinato e congruo.
Ne consegue che il danno risarcibile a parte appellante, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro, del punto base ITT pari ad euro 115,00 e del punto danno biologico pari ad euro 1393,23, escluse le voci non provate, ammonta ad € 3376,25, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
L'accoglimento parziale dell'appello e la mancata opposizione dell'ente convenuto inducono a compensare per la metà le spese del giudizio di secondo grado mentre per l'altra metà le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in relazione al valore della causa (fra € 1.100,00 e € 5.200,00) ed alle fasi svolte.
Le spese della CTU, tenuto conto delle risultanze della stessa, vanno poste a carico esclusivo del Controparte_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 3376,25, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
2) Compensa per la metà le spese del giudizio di appello e condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante della restante metà, che liquida in euro
87,00 per esborsi, euro 1276,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di CTU, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nocera Inferiore, 05/06/2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo