TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/07/2025, n. 3052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3052 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 12700/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. to VALENZANO ANNA
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma VI c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per l'accesso al diritto all'indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del
14.07.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, contestando le conclusioni dell'elaborato peritale disposto nella fase per ATPO precedente per il riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento di cui alle LL. nn. 118/1971,
18/1980, 508/1988 e 509/1988 per omessa valutazione di alcune patologie e della loro corretta incidenza sul complessivo quadro patologico per come rappresentato dalla documentazione medica prodotta e di quella sopravvenuta, agiva in giudizio per l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui alle
LL. nn. 118/1971, 18/1980, 508/1988 e 509/1988 previa declaratoria di sussistenza del requisito sanitario dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con il favore delle spese di lite da distrarre.
Allegava documentazione, compresa la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c., e formulava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare domandava la CP_1 verifica di tempestività del promosso ricorso ed eccepiva l'inammissibilità delle domande avanzate per omessa formulazione di osservazioni avverso la perizia depositata nella fase per ATPO e la genericità dei rilievi mossi in ricorso dalla parte ricorrente, e, nel merito, domandava il rigetto delle domande azionate per infondatezza, attesa l'insussistenza del requisito sanitario per come correttamente valutato dal CTU in sede di ATPO, vinte le spese processuali.
La controversia veniva istruita con l'espletamento di una nuova consulenza tecnica all'uopo nominando un CTU.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare occorre affermare la tempestività della promossa azione giudiziale alla luce delle emergenze processuali.
Ed infatti, dall'esame degli atti processuali emerge quanto segue:
1) la comunicazione del decreto di conclusioni delle operazioni peritali risale al 19.08.2024;
2) il dissenso alle conclusioni rese dal CTU nella fase per ATPO è stato depositato in via telematica in data 17.09.2024 ovvero
Pag. 2 di 10 tempestivamente nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma IV c.p.c.;
3) il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuto in data 17.10.2024 ovvero tempestivamente nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma
VI c.p.c.
Va rigettata, inoltre, l'eccezione di inammissibilità del promosso ricorso sollevata dall' per omessa formulazione di osservazioni CP_1 alla bozza di perizia depositata nella fase per ATPO, non essendo detto onere previsto a pena di inammissibilità dall'art. 195, comma 3
c.p.c. e nemmeno dall'art. 445 bis, comma 4 c.p.c. che prevede esclusivamente l'obbligo di contestazione, tramite dissenso, delle conclusioni del CTU, alla luce dell'interpretazione più volte fornita dalla giurisprudenza di legittimità nei termini che seguono: “…
(omissis)… che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c. e art.
445 bis c.p.c., commi 4 e 6, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento del Tribunale, stante l'assenza di norme che ostino alla proposizione delle ragioni del dissenso in sede di opposizione all'accertamento tecnico preventivo ove a tanto non si sia proceduto nei termini assegnati già in fase di ATP;
che il motivo è fondato alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 12332/2015) per cui, prevedendo l'art.
445 bis c.p.c., comma 4 esclusivamente l'obbligo per le parti di dichiarare, entro il termine fissato dal giudice, la mera volontà di contestare le conclusioni del CTU e non di esprimere in quella sede le ragioni del dissenso, solo la mancata specificazione di queste ultime nel ricorso introduttivo del giudizio di opposizione tempestivamente depositato
Pag. 3 di 10 comportano l'inammissibilità del ricorso medesimo…
(omissis)…”1.
Altrettanto infondata è l'eccezione sollevata dall' di genericità dei CP_1 motivi della contestazione alla luce delle chiare e specifiche doglianze alle conclusioni del CTU riportate nell'atto introduttivo di questo giudizio secondo quanto già sopra riportato.
Tanto conforta l'ammissibilità della promossa azione giudiziale.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
Innanzitutto, occorre dare conto delle valutazioni fornite dal CTU in questo giudizio cui è pervenuto previo esame della documentazione medica esaminata.
In concreto, il CTU, in questa fase di merito, ha rivalutato il complesso quadro patologico della parte ricorrente tenendo in debito conto tutte le patologie denunciate in base alla documentazione medica prodotta dalla parte ricorrente ed ha concluso per la sussistenza del requisito della necessità di assistenza continua e globale nelle attività comuni attesa l'incapacità continua della parte ricorrente di compiere in via autonoma gli atti quotidiani della vita dalla data della domanda amministrativa ovvero dal 17.04.2023.
Tanto conforta le pretese avanzate dalla parte ricorrente a decorrere dalla data della domanda amministrativa, se si considera che, per pacifico orientamento della Suprema Corte, ciò che rileva ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento è la perdita di complessiva autonomia del soggetto anche solo per una tipologia di atti quotidiani purché essenziali.
Pag. 4 di 10 In concreto, nel caso di specie, dal 17.04.2023 è stata riscontrata sulla parte ricorrente una oggettiva perdita di autonomia nel compimento di atti necessari della vita quotidiana.
Tanto basta per l'accoglimento del promosso ricorso.
Si consideri, infatti, che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il diritto all'indennità di accompagnamento qui pretesa, rileva il rigoroso requisito della impossibilità di compimento di atti necessari della vita quotidiana che si traduce in una perdita di autonomia.
Non solo, l'impossibilità di compimento di atti necessari della vita quotidiana deve essere apprezzata sia sotto il profilo temporale, essendo imprescindibile ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento una incapacità continuativa e quotidiana nel compimento degli atti della vita ed una sua inerenza costante al soggetto, rimanendo escluse, pertanto, le perdite di autonomia del tutto occasionali, sporadiche e limitate a peculiari contesti, sia sotto il profilo della natura degli atti quotidiani, venendo in rilievo i soli atti necessari e fondamentali che svolgono una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute in rapporto agli altri atti della vita giornaliera che rendono possibili, sia, infine, sotto l'aspetto soggettivo, risultando necessario per poter addivenire ad un giudizio di sussistenza dell'impossibilità di compimento di atti essenziali l'accertamento giudiziale della capacità del soggetto di intenderne il significato, la necessità, la portata,
l'importanza e le loro ripercussioni sulla vita e sulla salute, in ragione della sua età, delle sue condizioni psicofisiche, dell'educazione ricevuta, della diligenza ragionevolmente esigibile.
Pag. 5 di 10 Questi i principi più volte ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione cui occorre dare continuità: “… (omissis)… I principi, richiamati dalla parte controricorrente e dalla sentenza impugnata, devono essere ribaditi, alla luce delle precisazioni illustrate dalla giurisprudenza di questa Corte.
Come ha puntualizzato il Tribunale di Sondrio sulla scorta del richiamo alla costante giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav.,
19 settembre 1991, n. 9785), l'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana non si configura come mera difficoltà, ma, in termini più rigorosi, come impossibilità (fra le molte, anche Cass., sez. lav., 28 luglio 2015, n. 15882, 28 maggio 2009, n.
12521, e 27 giugno 2003, n. 10281; Cass., sez. VI-L, 23 dicembre
2010, n. 26092).
L'impossibilità, tuttavia, pur distinta dalla difficoltà pura e semplice, presenta una latitudine più ampia rispetto alla mera inidoneità a eseguire in senso materiale gli atti della vita quotidiana.
In coerenza con i principi costituzionali, che presidiano "il pieno sviluppo della persona umana" (art. 3 Cost., comma 2), in tutte le sue estrinsecazioni, l'impossibilità definita dalla legge dev'essere vagliata anche alla stregua della capacità del soggetto di cogliere il significato, la portata, l'importanza, la necessità di tali atti, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica.
L'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (Cass., sez. lav., 19 agosto 2022, n.
24980).
Pag. 6 di 10 Anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può attestare, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera (Cass., sez. VI-L, 27 novembre 2014, n. 25255).
Al giudice è dunque rimessa, nell'alveo dei principi richiamati, la valutazione della perdita di complessiva autonomia del soggetto.
7.- Dev'essere confermato anche l'indirizzo, che ravvisa l'incapacità tipizzata dal legislatore solo quando l'impossibilità non si estrinseca in contesti episodici e si manifesta con le caratteristiche di un'inerenza costante al soggetto (Cass., sez. lav., 30 marzo 2011, n. 7273).
La quotidianità degli atti è il tratto distintivo dell'incapacità rilevante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento. Esulano dal novero degli atti in questione quelli esigui nel numero, quelli occasionali, quelli non necessari (Cass., sez. lav., 4 dicembre 2001,
n. 15303).
Ne consegue che anche una pluralità di atti, quando siano privi di cadenza quotidiana, non implica in maniera indefettibile la non autosufficienza prevista dalla norma, laddove tale presupposto si può correlare anche a un solo atto, contraddistinto da una cadenza quotidiana (Cass., sez. lav., 11 settembre 2003, n. 13362).
In ordine ai presupposti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, la nozione d'incapacità continua di compiere autonomamente le comuni attività del vivere giornaliero comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata, ogniqualvolta il soggetto deve compiere una
Pag. 7 di 10 determinata attività della vita quotidiana che rende indispensabile tale aiuto (Cass., sez. VI-L, 31 gennaio 2017, n.
2600). … (omissis)…
11.- Acclarata la qualificazione dell'atto in questione come quotidiano e fondamentale, il giudice deve poi procedere alla disamina dell'incapacità della persona di attendere a quest'attività giornaliera.
Tale incapacità, distinta dalla mera difficoltà, non si sostanzia nella mera idoneità a compiere un atto materiale, poiché abbraccia anche la capacità d'intenderne la necessità e la portata.
Entro queste coordinate, alla luce dell'età della persona, delle sue condizioni psicofisiche, dell'educazione ricevuta, della diligenza ragionevolmente esigibile, il giudice deve verificare se si riscontri una mera difficoltà oppure una oggettiva impossibilità di compiere l'atto in questione. … (omissis)…”2.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU in questa fase hanno una valenza scientifica oggettiva e devono essere condivise, anche per la data di sussistenza del requisito sanitario.
Pag. 8 di 10 Pertanto, deve essere accolto il promosso ricorso negli stessi termini riscontrati dal CTU nell'elaborato peritale.
Deve essere affermata la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente necessario per il riconoscimento del beneficio economico dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. n.
18/1980 a decorrere dal 17.04.2023 data della domanda amministrativa.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite comprese quelle della fase per ATPO, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente necessario per il riconoscimento del beneficio economico dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 a decorrere dal 17.04.2023;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.350,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022 oltre IVA, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art.2
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1 entrambe le fasi del giudizio liquidate come da separati provvedimenti.
Pag. 9 di 10
Così deciso in Bari in data 14.07.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott. Salvatore Franco SANTORO
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 5796/2018. 2 In questi termini Cass. n. 7032/2023 così massimata: “Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento viene in rilievo l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che differisce dalla mera difficoltà e non si ravvisa soltanto nell'assoluta inidoneità allo svolgimento di ogni attività, ma pure nella soggettiva incapacità - per età o condizioni o qualità personali (elementi che il giudice di merito è tenuto a considerare nella valutazione della complessiva autonomia del soggetto) - d'intendere il significato, la portata, la necessità e l'importanza degli atti quotidiani, vieppiù ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica, in relazione ai diversi e imprevedibili frangenti della vita di ogni giorno;
pertanto, per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1 della l. n. 18 del 1980, assume rilevanza anche l'impossibilità di compiere un solo atto, se avente una cadenza quotidiana, i caratteri dell'inerenza costante alla persona e una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute in rapporto agli altri atti della vita giornaliera che esso rende possibili. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, il quale aveva escluso il beneficio limitandosi a rilevare che la richiedente - una bambina affetta da diabete e bisognosa dell'assistenza del genitore per l'essenziale atto quotidiano della somministrazione dell'insulina - conduceva "una vita normale compatibile con la sua età").”.
Sezione Lavoro
N.R.G. 12700/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. to VALENZANO ANNA
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma VI c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per l'accesso al diritto all'indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del
14.07.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, contestando le conclusioni dell'elaborato peritale disposto nella fase per ATPO precedente per il riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento di cui alle LL. nn. 118/1971,
18/1980, 508/1988 e 509/1988 per omessa valutazione di alcune patologie e della loro corretta incidenza sul complessivo quadro patologico per come rappresentato dalla documentazione medica prodotta e di quella sopravvenuta, agiva in giudizio per l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui alle
LL. nn. 118/1971, 18/1980, 508/1988 e 509/1988 previa declaratoria di sussistenza del requisito sanitario dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con il favore delle spese di lite da distrarre.
Allegava documentazione, compresa la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c., e formulava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare domandava la CP_1 verifica di tempestività del promosso ricorso ed eccepiva l'inammissibilità delle domande avanzate per omessa formulazione di osservazioni avverso la perizia depositata nella fase per ATPO e la genericità dei rilievi mossi in ricorso dalla parte ricorrente, e, nel merito, domandava il rigetto delle domande azionate per infondatezza, attesa l'insussistenza del requisito sanitario per come correttamente valutato dal CTU in sede di ATPO, vinte le spese processuali.
La controversia veniva istruita con l'espletamento di una nuova consulenza tecnica all'uopo nominando un CTU.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare occorre affermare la tempestività della promossa azione giudiziale alla luce delle emergenze processuali.
Ed infatti, dall'esame degli atti processuali emerge quanto segue:
1) la comunicazione del decreto di conclusioni delle operazioni peritali risale al 19.08.2024;
2) il dissenso alle conclusioni rese dal CTU nella fase per ATPO è stato depositato in via telematica in data 17.09.2024 ovvero
Pag. 2 di 10 tempestivamente nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma IV c.p.c.;
3) il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuto in data 17.10.2024 ovvero tempestivamente nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma
VI c.p.c.
Va rigettata, inoltre, l'eccezione di inammissibilità del promosso ricorso sollevata dall' per omessa formulazione di osservazioni CP_1 alla bozza di perizia depositata nella fase per ATPO, non essendo detto onere previsto a pena di inammissibilità dall'art. 195, comma 3
c.p.c. e nemmeno dall'art. 445 bis, comma 4 c.p.c. che prevede esclusivamente l'obbligo di contestazione, tramite dissenso, delle conclusioni del CTU, alla luce dell'interpretazione più volte fornita dalla giurisprudenza di legittimità nei termini che seguono: “…
(omissis)… che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c. e art.
445 bis c.p.c., commi 4 e 6, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento del Tribunale, stante l'assenza di norme che ostino alla proposizione delle ragioni del dissenso in sede di opposizione all'accertamento tecnico preventivo ove a tanto non si sia proceduto nei termini assegnati già in fase di ATP;
che il motivo è fondato alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 12332/2015) per cui, prevedendo l'art.
445 bis c.p.c., comma 4 esclusivamente l'obbligo per le parti di dichiarare, entro il termine fissato dal giudice, la mera volontà di contestare le conclusioni del CTU e non di esprimere in quella sede le ragioni del dissenso, solo la mancata specificazione di queste ultime nel ricorso introduttivo del giudizio di opposizione tempestivamente depositato
Pag. 3 di 10 comportano l'inammissibilità del ricorso medesimo…
(omissis)…”1.
Altrettanto infondata è l'eccezione sollevata dall' di genericità dei CP_1 motivi della contestazione alla luce delle chiare e specifiche doglianze alle conclusioni del CTU riportate nell'atto introduttivo di questo giudizio secondo quanto già sopra riportato.
Tanto conforta l'ammissibilità della promossa azione giudiziale.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
Innanzitutto, occorre dare conto delle valutazioni fornite dal CTU in questo giudizio cui è pervenuto previo esame della documentazione medica esaminata.
In concreto, il CTU, in questa fase di merito, ha rivalutato il complesso quadro patologico della parte ricorrente tenendo in debito conto tutte le patologie denunciate in base alla documentazione medica prodotta dalla parte ricorrente ed ha concluso per la sussistenza del requisito della necessità di assistenza continua e globale nelle attività comuni attesa l'incapacità continua della parte ricorrente di compiere in via autonoma gli atti quotidiani della vita dalla data della domanda amministrativa ovvero dal 17.04.2023.
Tanto conforta le pretese avanzate dalla parte ricorrente a decorrere dalla data della domanda amministrativa, se si considera che, per pacifico orientamento della Suprema Corte, ciò che rileva ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento è la perdita di complessiva autonomia del soggetto anche solo per una tipologia di atti quotidiani purché essenziali.
Pag. 4 di 10 In concreto, nel caso di specie, dal 17.04.2023 è stata riscontrata sulla parte ricorrente una oggettiva perdita di autonomia nel compimento di atti necessari della vita quotidiana.
Tanto basta per l'accoglimento del promosso ricorso.
Si consideri, infatti, che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il diritto all'indennità di accompagnamento qui pretesa, rileva il rigoroso requisito della impossibilità di compimento di atti necessari della vita quotidiana che si traduce in una perdita di autonomia.
Non solo, l'impossibilità di compimento di atti necessari della vita quotidiana deve essere apprezzata sia sotto il profilo temporale, essendo imprescindibile ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento una incapacità continuativa e quotidiana nel compimento degli atti della vita ed una sua inerenza costante al soggetto, rimanendo escluse, pertanto, le perdite di autonomia del tutto occasionali, sporadiche e limitate a peculiari contesti, sia sotto il profilo della natura degli atti quotidiani, venendo in rilievo i soli atti necessari e fondamentali che svolgono una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute in rapporto agli altri atti della vita giornaliera che rendono possibili, sia, infine, sotto l'aspetto soggettivo, risultando necessario per poter addivenire ad un giudizio di sussistenza dell'impossibilità di compimento di atti essenziali l'accertamento giudiziale della capacità del soggetto di intenderne il significato, la necessità, la portata,
l'importanza e le loro ripercussioni sulla vita e sulla salute, in ragione della sua età, delle sue condizioni psicofisiche, dell'educazione ricevuta, della diligenza ragionevolmente esigibile.
Pag. 5 di 10 Questi i principi più volte ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione cui occorre dare continuità: “… (omissis)… I principi, richiamati dalla parte controricorrente e dalla sentenza impugnata, devono essere ribaditi, alla luce delle precisazioni illustrate dalla giurisprudenza di questa Corte.
Come ha puntualizzato il Tribunale di Sondrio sulla scorta del richiamo alla costante giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav.,
19 settembre 1991, n. 9785), l'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana non si configura come mera difficoltà, ma, in termini più rigorosi, come impossibilità (fra le molte, anche Cass., sez. lav., 28 luglio 2015, n. 15882, 28 maggio 2009, n.
12521, e 27 giugno 2003, n. 10281; Cass., sez. VI-L, 23 dicembre
2010, n. 26092).
L'impossibilità, tuttavia, pur distinta dalla difficoltà pura e semplice, presenta una latitudine più ampia rispetto alla mera inidoneità a eseguire in senso materiale gli atti della vita quotidiana.
In coerenza con i principi costituzionali, che presidiano "il pieno sviluppo della persona umana" (art. 3 Cost., comma 2), in tutte le sue estrinsecazioni, l'impossibilità definita dalla legge dev'essere vagliata anche alla stregua della capacità del soggetto di cogliere il significato, la portata, l'importanza, la necessità di tali atti, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica.
L'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (Cass., sez. lav., 19 agosto 2022, n.
24980).
Pag. 6 di 10 Anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può attestare, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera (Cass., sez. VI-L, 27 novembre 2014, n. 25255).
Al giudice è dunque rimessa, nell'alveo dei principi richiamati, la valutazione della perdita di complessiva autonomia del soggetto.
7.- Dev'essere confermato anche l'indirizzo, che ravvisa l'incapacità tipizzata dal legislatore solo quando l'impossibilità non si estrinseca in contesti episodici e si manifesta con le caratteristiche di un'inerenza costante al soggetto (Cass., sez. lav., 30 marzo 2011, n. 7273).
La quotidianità degli atti è il tratto distintivo dell'incapacità rilevante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento. Esulano dal novero degli atti in questione quelli esigui nel numero, quelli occasionali, quelli non necessari (Cass., sez. lav., 4 dicembre 2001,
n. 15303).
Ne consegue che anche una pluralità di atti, quando siano privi di cadenza quotidiana, non implica in maniera indefettibile la non autosufficienza prevista dalla norma, laddove tale presupposto si può correlare anche a un solo atto, contraddistinto da una cadenza quotidiana (Cass., sez. lav., 11 settembre 2003, n. 13362).
In ordine ai presupposti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, la nozione d'incapacità continua di compiere autonomamente le comuni attività del vivere giornaliero comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata, ogniqualvolta il soggetto deve compiere una
Pag. 7 di 10 determinata attività della vita quotidiana che rende indispensabile tale aiuto (Cass., sez. VI-L, 31 gennaio 2017, n.
2600). … (omissis)…
11.- Acclarata la qualificazione dell'atto in questione come quotidiano e fondamentale, il giudice deve poi procedere alla disamina dell'incapacità della persona di attendere a quest'attività giornaliera.
Tale incapacità, distinta dalla mera difficoltà, non si sostanzia nella mera idoneità a compiere un atto materiale, poiché abbraccia anche la capacità d'intenderne la necessità e la portata.
Entro queste coordinate, alla luce dell'età della persona, delle sue condizioni psicofisiche, dell'educazione ricevuta, della diligenza ragionevolmente esigibile, il giudice deve verificare se si riscontri una mera difficoltà oppure una oggettiva impossibilità di compiere l'atto in questione. … (omissis)…”2.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU in questa fase hanno una valenza scientifica oggettiva e devono essere condivise, anche per la data di sussistenza del requisito sanitario.
Pag. 8 di 10 Pertanto, deve essere accolto il promosso ricorso negli stessi termini riscontrati dal CTU nell'elaborato peritale.
Deve essere affermata la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente necessario per il riconoscimento del beneficio economico dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. n.
18/1980 a decorrere dal 17.04.2023 data della domanda amministrativa.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite comprese quelle della fase per ATPO, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente necessario per il riconoscimento del beneficio economico dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 a decorrere dal 17.04.2023;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.350,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022 oltre IVA, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art.2
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1 entrambe le fasi del giudizio liquidate come da separati provvedimenti.
Pag. 9 di 10
Così deciso in Bari in data 14.07.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott. Salvatore Franco SANTORO
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 5796/2018. 2 In questi termini Cass. n. 7032/2023 così massimata: “Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento viene in rilievo l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che differisce dalla mera difficoltà e non si ravvisa soltanto nell'assoluta inidoneità allo svolgimento di ogni attività, ma pure nella soggettiva incapacità - per età o condizioni o qualità personali (elementi che il giudice di merito è tenuto a considerare nella valutazione della complessiva autonomia del soggetto) - d'intendere il significato, la portata, la necessità e l'importanza degli atti quotidiani, vieppiù ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica, in relazione ai diversi e imprevedibili frangenti della vita di ogni giorno;
pertanto, per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1 della l. n. 18 del 1980, assume rilevanza anche l'impossibilità di compiere un solo atto, se avente una cadenza quotidiana, i caratteri dell'inerenza costante alla persona e una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute in rapporto agli altri atti della vita giornaliera che esso rende possibili. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, il quale aveva escluso il beneficio limitandosi a rilevare che la richiedente - una bambina affetta da diabete e bisognosa dell'assistenza del genitore per l'essenziale atto quotidiano della somministrazione dell'insulina - conduceva "una vita normale compatibile con la sua età").”.