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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/04/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 160/2018
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. IARIA ANNA MARIA GRAZIA
appellante – appellata incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
NAPOLI FRANCESCO
appellata – appellante incidentale
CONCLUSIONI
per : “- accertare l'esatto dare avere tra le parti Parte_1
rispetto al conto n 17288.17 conto corrente principale, ove confluivano anche le operazioni di factoring e anticipo fatture e dunque chiede la sostituzione delle parti della sentenza, in favore di una pronuncia di accertamento, che dichiari che l'importo del conto corrente sopra riportato era alla data del 05.09.2014 pari ad € 222.740,66 a favore e credito del correntista odierno appellante e che sulla somma sono dovuti gli interessi dalla data della domanda al soddisfo;
- condannare la controparte alle spese (CU, notifiche per entrambi i gradi di giudizio e
CTU del grado di appello) e competenze per entrambi i gradi di giudizio”.
per parte : “come da atti e verbali di causa” Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il
24.06.2014, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
Contr
(di seguito chiedendo: “1) accertare e dichiarare l'invalidità Controparte_2
a titolo di nullità parziale del contratto di apertura di credito mediante l'affidamento sui c.c. nn. 17288.17 conto corrente principale, ove confluivano anche le operazioni di factoring e anticipo fatture, e c.c. n.11344.94 acceso con divenuto poi CP_4
Contr conto 631490.31 dall'01.04.2008 al 31.12.2012, nonché delle operazioni di anticipo su fatture e di factoring che confluivano sul conto corrente principale n.
17288.17, in relazione alla clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, della determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dall'istituto; 2) accertare e dichiarare che gli interessi dovuti dalla ditta istante, erano e sono quelli legali, Parte_1 capitalizzati annualmente, dall'inizio alla fine del rapporto, al netto di C.M.S. e giorni- valuta non dovuti;
3) accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti;
4) poiché dall'operazione di contabilizzazione, che tenga conto anche di tutti i versamenti eseguiti, risulteranno somme residue nel rapporto dare-avere in favore dell'odierna istante, condannare il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre gli interessi legali creditori in favore dell'odierna istante;
5) condannare la controparte alle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde”.
pag. 2/7 Contr Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice e sollevando eccezione di prescrizione della pretesa creditoria.
Con sentenza n. 123/2018 il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda di ripetizione di indebito, rigettava l'eccezione di prescrizione e le ulteriori domande degli attori.
Con atto di citazione notificato il 26.02.2018, la Parte_1
interponeva appello, articolando i seguenti motivi:
1. “sulla inammissibilità dell'azione di ripetizione – mancato collegamento all'azione di accertamento rapporto dare-avere proposta dall'appellante”, lamentando che il giudice di prime cure avesse erroneamente interpretato l'orientamento giurisprudenziale in tema di “chiusura del conto corrente su cui si richiede ripetizione” e ciò anche perché, unitamente alla domanda di ripetizione, era stata proposta domanda di accertamento del rapporto dare-avere intercorrente tra le parti.
2. “sull'ordine di esibizione dei documenti – sulla richiesta stragiudiziale” censurando la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la richiesta di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., pur avendo inoltrato all'istituto di credito richiesta di consegna di copia dei documenti contabili, posto che nessuna norma prevedeva l'inammissibilità dell'istanza per omessa dichiarazione di disponibilità del richiedente al rimborso delle spese.
3. “accoglimento della domanda di accertamento e operazione di ricalcolo secondo principi consolidati” (p. 14), ritenendo che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in relazione ad un rapporto stipulato anteriormente all'entrata in vigore della delibera CICR del 22/4/2000 era nulla, a prescindere dalla produzione del relativo contratto, visto che l'applicazione della capitalizzazione trimestrale emergeva dagli estratti conto e dagli scalari depositati in atti.
4. “sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi, spese, CMS a debito e tasso ultralegale non convenzionalmente pattuito. Rigetto della domanda di nullità parziale e di accertamento negativo”, reputando erroneo il rigettoe la domanda di nullità delle clausole aventi ad oggetto la cms, le spese ed il tasso ultralegale degli interessi, in quanto era onere dell'istituto di credito che eccepiva la validità del titolo e della pag. 3/7 pattuizione delle richiamate clausole fornire la prova dei fatti sui quali si fondava l'eccezione.
5. “sul tasso usura”, lamentando l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il
Tribunale aveva rigettato, in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul correntista, l'eccezione di violazione della normativa in materia di usura atteso che avrebbe dovuto essere domandato ad un c.t.u. il compito di verificare se gli interessi praticati dalla banca avessero superato il tasso soglia predeterminato ex lege.
6. “sulla ctu e sul rigetto con ordinanza istruttoria. Nullità della sentenza per omessa indicazione dei motivi”, poiché il Tribunale, anche a fronte delle reiterate istanze di revoca/modifica dell'ordinanza istruttoria, non aveva fornito alcuna motivazione in ordine al rigetto della richiesta di c.t.u..
Con ordinanza del […] la Corte accoglieva / rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_2
del gravame e proponendo appello incidentale, censurando l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di prescrizione in ragione del mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla banca.
Con sentenza non definitiva n. 49/2024 del 19 gennaio 2024, questa Corte accoglieva parzialmente l'appello principale nonché l'appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di ripetizione di indebito per entrambi i conti correnti e rigettava la domanda rispetto al conto corrente n. 11344.94, accertava l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi operata sul conto corrente
Contr n. 17288.17 e, ritenuta ammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dalla rimetteva la causa sul ruolo e disponeva integrazione alla ctu. Disposta l'integrazione istruttoria e depositata la relazione di ctu, sulle conclusioni precisate dalle parti e riportate in epigrafe, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pag. 4/7 2. Premesso che con la presente decisione non possono sindacarsi o rimettersi in discussione le questioni già decise con la sentenza parziale n. 29/2024, e preso atto del tenore della decisione, si deve procedere alla determinazione del saldo del conto corrente 17288.17 escludendo ogni forma di capitalizzazione degli interessi e tenendo conto della eventuale prescrizione delle rimesse solutorie.
Il consulente tecnico ha rilevato che la documentazione relativa alla movimentazione del conto corrente è carente per il periodo 16 luglio 2013 - 03 aprile 2014. Ha inoltre evidenziato la carenza della documentazione relativa agli scalari delle competenze trimestrali (c.d. staffe) è carente per i seguenti trimestri: 31/03/2012; 30/06/2012;
30/09/2012; 31/12/2012; 31/03/2013; 30/06/2013; 30/09/2013; 31/12/2013; 31/03/2014.
Per questi motivi
ha diviso il ricalcolo dividendo l'esame in due periodi per i quali è possibile registrare la continuità di movimenti:
- il primo per il periodo che va dal 01.01.1994 al 15.07.2013;
- il secondo per il periodo che va dal 04.04.2014 al 05.09.2014;
Il ctu precisava che “il saldo iniziale del secondo periodo, dal quale si registra la continuità del conto corrente, sarà dato dalla differenza tra il saldo del conto corrente risultante da estratto conto e il saldo del periodo precedente decurtato delle poste illegittime applicate nel periodo precedente… per quanto riguarda la carenza documentale degli scalari delle competenze trimestrali (c.d. staffe) per i periodi sopra indicati, le relative competenze sono state rinvenute individuando gli addebiti delle competenze sul conto corrente attraverso la lettura della causale dell'addebito utilizzata dalla AN (solo per le competenze relative al III e IV trimestre 2013 non è stato possibile procedere alla loro espunzione attraverso l'individuazione del loro addebito in conto corrente)”.
Si tratta di metodo pienamente condiviso da questa Corte e rispondente agli insegnamenti giurisprudenziali in materia di ricostruzione del saldo del conto corrente
(cfr. Cassazione, n. 4083/2023, n. 37800/2022). La carenza di documentazione non impedisce lo svolgimento della ctu né il ricalcolo, purché il consulente abbia verificato la possibilità di neutralizzare le lacune per periodi intermedi utilizzando altre eventuali risultanze documentali. Nel caso in esame, il consulente ha superato alcune carenze documentali, escludendo invece il ricalcolo nel periodo in cui la carenza è tale da pag. 5/7 rendere impossibile l'utilizzo di scritture di raccordo. In questo caso, nel passaggio dal primo al secondo periodo della consulenza tecnica il ctu si limita a riprendere il conteggio tenendo conto degli interessi indebitamente addebitati nel periodo precedente per il quale è presente la documentazione, senza incidere quindi sugli addebiti intervenuti medio tempore.
Appare corretta anche la valutazione della esistenza delle rimesse solutorie, ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione.
Non vi è contestazione sulla natura e sulla differenza tra rimesse solutorie e ripristinatoria, per cui occorre solo precisare che la verifica deve essere effattuata non sul saldo del conto corrente così come risultante dagli estratti conto, ma sul saldo di volta in volta rettificato, epurato dagli addebiti illegittimi (cfr. Cass. 18815/2022,
3858/2021, 9141/2020).
Per quanto riguarda l'affidamento in mancanza di contratto scritto, si deve ritenere che la prova dell'affidamento può essere fornita per presunzioni, anche a mezzo della produzione documentale relativa agli estratti conto, dai quali si evinca l'affidamento di
Contr fatto. Né si può sostenere, come sollecitato dalla difesa della che in questo caso il contratto di affidamento sia nullo per carenza della forma scritta, visto che la nullità per il difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, t.u.b. integra una nullità di protezione, potendo essa operare «soltanto a vantaggio del cliente» (art. 127, comma 2, t.u.b.), con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio
(cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 34997 del 14/12/2023 (Rv. 669644 - 01)
Si tratta di principi confermati dalla recente pronuncia (Cass. 16445/2024) che ha affermato che “In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa.”
pag. 6/7 La Corte condivide e fa proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che ha ricostruito il saldo del conto corrente n. 17288.17 escludendo la capitalizzazione degli interessi, tenendo conto delle rimesse prescritte nei termini sopra indicati, ed ha accertato che al 5.9.2014 il conto presentava un saldo di € 222.740,66 a credito del correntista.
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata in conformità.
3. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, ad esclusione di
Contr quelle di ctu che vengono poste a carico di (in ragione dell'interesse della parte all'accertamento svolto) tenendo conto del rigetto della domanda relativa ad uno dei conti correnti, dell'accoglimento della domanda rispetto al conto corrente n. 17288.17 limitatamente all'accertamento del nuovo saldo ed all'accoglimento della eccezione di prescrizione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Controparte_2
123/2018, così provvede:
1. accoglie, per quanto di ragione, il terzo motivo di appello e l'appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, accerta che al 5.9.2014 il conto corrente n. 17288.17 aveva saldo di € 222.740,66 a credito del correntista;
2. compensa le spese del doppio grado di giudizio, ad esclusione delle spese di ctu, che vengono poste a carico di nella misura già Controparte_2
liquidata in separato provvedimento.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 01/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 160/2018
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. IARIA ANNA MARIA GRAZIA
appellante – appellata incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
NAPOLI FRANCESCO
appellata – appellante incidentale
CONCLUSIONI
per : “- accertare l'esatto dare avere tra le parti Parte_1
rispetto al conto n 17288.17 conto corrente principale, ove confluivano anche le operazioni di factoring e anticipo fatture e dunque chiede la sostituzione delle parti della sentenza, in favore di una pronuncia di accertamento, che dichiari che l'importo del conto corrente sopra riportato era alla data del 05.09.2014 pari ad € 222.740,66 a favore e credito del correntista odierno appellante e che sulla somma sono dovuti gli interessi dalla data della domanda al soddisfo;
- condannare la controparte alle spese (CU, notifiche per entrambi i gradi di giudizio e
CTU del grado di appello) e competenze per entrambi i gradi di giudizio”.
per parte : “come da atti e verbali di causa” Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il
24.06.2014, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
Contr
(di seguito chiedendo: “1) accertare e dichiarare l'invalidità Controparte_2
a titolo di nullità parziale del contratto di apertura di credito mediante l'affidamento sui c.c. nn. 17288.17 conto corrente principale, ove confluivano anche le operazioni di factoring e anticipo fatture, e c.c. n.11344.94 acceso con divenuto poi CP_4
Contr conto 631490.31 dall'01.04.2008 al 31.12.2012, nonché delle operazioni di anticipo su fatture e di factoring che confluivano sul conto corrente principale n.
17288.17, in relazione alla clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, della determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dall'istituto; 2) accertare e dichiarare che gli interessi dovuti dalla ditta istante, erano e sono quelli legali, Parte_1 capitalizzati annualmente, dall'inizio alla fine del rapporto, al netto di C.M.S. e giorni- valuta non dovuti;
3) accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti;
4) poiché dall'operazione di contabilizzazione, che tenga conto anche di tutti i versamenti eseguiti, risulteranno somme residue nel rapporto dare-avere in favore dell'odierna istante, condannare il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre gli interessi legali creditori in favore dell'odierna istante;
5) condannare la controparte alle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde”.
pag. 2/7 Contr Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice e sollevando eccezione di prescrizione della pretesa creditoria.
Con sentenza n. 123/2018 il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda di ripetizione di indebito, rigettava l'eccezione di prescrizione e le ulteriori domande degli attori.
Con atto di citazione notificato il 26.02.2018, la Parte_1
interponeva appello, articolando i seguenti motivi:
1. “sulla inammissibilità dell'azione di ripetizione – mancato collegamento all'azione di accertamento rapporto dare-avere proposta dall'appellante”, lamentando che il giudice di prime cure avesse erroneamente interpretato l'orientamento giurisprudenziale in tema di “chiusura del conto corrente su cui si richiede ripetizione” e ciò anche perché, unitamente alla domanda di ripetizione, era stata proposta domanda di accertamento del rapporto dare-avere intercorrente tra le parti.
2. “sull'ordine di esibizione dei documenti – sulla richiesta stragiudiziale” censurando la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la richiesta di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., pur avendo inoltrato all'istituto di credito richiesta di consegna di copia dei documenti contabili, posto che nessuna norma prevedeva l'inammissibilità dell'istanza per omessa dichiarazione di disponibilità del richiedente al rimborso delle spese.
3. “accoglimento della domanda di accertamento e operazione di ricalcolo secondo principi consolidati” (p. 14), ritenendo che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in relazione ad un rapporto stipulato anteriormente all'entrata in vigore della delibera CICR del 22/4/2000 era nulla, a prescindere dalla produzione del relativo contratto, visto che l'applicazione della capitalizzazione trimestrale emergeva dagli estratti conto e dagli scalari depositati in atti.
4. “sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi, spese, CMS a debito e tasso ultralegale non convenzionalmente pattuito. Rigetto della domanda di nullità parziale e di accertamento negativo”, reputando erroneo il rigettoe la domanda di nullità delle clausole aventi ad oggetto la cms, le spese ed il tasso ultralegale degli interessi, in quanto era onere dell'istituto di credito che eccepiva la validità del titolo e della pag. 3/7 pattuizione delle richiamate clausole fornire la prova dei fatti sui quali si fondava l'eccezione.
5. “sul tasso usura”, lamentando l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il
Tribunale aveva rigettato, in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul correntista, l'eccezione di violazione della normativa in materia di usura atteso che avrebbe dovuto essere domandato ad un c.t.u. il compito di verificare se gli interessi praticati dalla banca avessero superato il tasso soglia predeterminato ex lege.
6. “sulla ctu e sul rigetto con ordinanza istruttoria. Nullità della sentenza per omessa indicazione dei motivi”, poiché il Tribunale, anche a fronte delle reiterate istanze di revoca/modifica dell'ordinanza istruttoria, non aveva fornito alcuna motivazione in ordine al rigetto della richiesta di c.t.u..
Con ordinanza del […] la Corte accoglieva / rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_2
del gravame e proponendo appello incidentale, censurando l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di prescrizione in ragione del mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla banca.
Con sentenza non definitiva n. 49/2024 del 19 gennaio 2024, questa Corte accoglieva parzialmente l'appello principale nonché l'appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di ripetizione di indebito per entrambi i conti correnti e rigettava la domanda rispetto al conto corrente n. 11344.94, accertava l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi operata sul conto corrente
Contr n. 17288.17 e, ritenuta ammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dalla rimetteva la causa sul ruolo e disponeva integrazione alla ctu. Disposta l'integrazione istruttoria e depositata la relazione di ctu, sulle conclusioni precisate dalle parti e riportate in epigrafe, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pag. 4/7 2. Premesso che con la presente decisione non possono sindacarsi o rimettersi in discussione le questioni già decise con la sentenza parziale n. 29/2024, e preso atto del tenore della decisione, si deve procedere alla determinazione del saldo del conto corrente 17288.17 escludendo ogni forma di capitalizzazione degli interessi e tenendo conto della eventuale prescrizione delle rimesse solutorie.
Il consulente tecnico ha rilevato che la documentazione relativa alla movimentazione del conto corrente è carente per il periodo 16 luglio 2013 - 03 aprile 2014. Ha inoltre evidenziato la carenza della documentazione relativa agli scalari delle competenze trimestrali (c.d. staffe) è carente per i seguenti trimestri: 31/03/2012; 30/06/2012;
30/09/2012; 31/12/2012; 31/03/2013; 30/06/2013; 30/09/2013; 31/12/2013; 31/03/2014.
Per questi motivi
ha diviso il ricalcolo dividendo l'esame in due periodi per i quali è possibile registrare la continuità di movimenti:
- il primo per il periodo che va dal 01.01.1994 al 15.07.2013;
- il secondo per il periodo che va dal 04.04.2014 al 05.09.2014;
Il ctu precisava che “il saldo iniziale del secondo periodo, dal quale si registra la continuità del conto corrente, sarà dato dalla differenza tra il saldo del conto corrente risultante da estratto conto e il saldo del periodo precedente decurtato delle poste illegittime applicate nel periodo precedente… per quanto riguarda la carenza documentale degli scalari delle competenze trimestrali (c.d. staffe) per i periodi sopra indicati, le relative competenze sono state rinvenute individuando gli addebiti delle competenze sul conto corrente attraverso la lettura della causale dell'addebito utilizzata dalla AN (solo per le competenze relative al III e IV trimestre 2013 non è stato possibile procedere alla loro espunzione attraverso l'individuazione del loro addebito in conto corrente)”.
Si tratta di metodo pienamente condiviso da questa Corte e rispondente agli insegnamenti giurisprudenziali in materia di ricostruzione del saldo del conto corrente
(cfr. Cassazione, n. 4083/2023, n. 37800/2022). La carenza di documentazione non impedisce lo svolgimento della ctu né il ricalcolo, purché il consulente abbia verificato la possibilità di neutralizzare le lacune per periodi intermedi utilizzando altre eventuali risultanze documentali. Nel caso in esame, il consulente ha superato alcune carenze documentali, escludendo invece il ricalcolo nel periodo in cui la carenza è tale da pag. 5/7 rendere impossibile l'utilizzo di scritture di raccordo. In questo caso, nel passaggio dal primo al secondo periodo della consulenza tecnica il ctu si limita a riprendere il conteggio tenendo conto degli interessi indebitamente addebitati nel periodo precedente per il quale è presente la documentazione, senza incidere quindi sugli addebiti intervenuti medio tempore.
Appare corretta anche la valutazione della esistenza delle rimesse solutorie, ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione.
Non vi è contestazione sulla natura e sulla differenza tra rimesse solutorie e ripristinatoria, per cui occorre solo precisare che la verifica deve essere effattuata non sul saldo del conto corrente così come risultante dagli estratti conto, ma sul saldo di volta in volta rettificato, epurato dagli addebiti illegittimi (cfr. Cass. 18815/2022,
3858/2021, 9141/2020).
Per quanto riguarda l'affidamento in mancanza di contratto scritto, si deve ritenere che la prova dell'affidamento può essere fornita per presunzioni, anche a mezzo della produzione documentale relativa agli estratti conto, dai quali si evinca l'affidamento di
Contr fatto. Né si può sostenere, come sollecitato dalla difesa della che in questo caso il contratto di affidamento sia nullo per carenza della forma scritta, visto che la nullità per il difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, t.u.b. integra una nullità di protezione, potendo essa operare «soltanto a vantaggio del cliente» (art. 127, comma 2, t.u.b.), con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio
(cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 34997 del 14/12/2023 (Rv. 669644 - 01)
Si tratta di principi confermati dalla recente pronuncia (Cass. 16445/2024) che ha affermato che “In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa.”
pag. 6/7 La Corte condivide e fa proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che ha ricostruito il saldo del conto corrente n. 17288.17 escludendo la capitalizzazione degli interessi, tenendo conto delle rimesse prescritte nei termini sopra indicati, ed ha accertato che al 5.9.2014 il conto presentava un saldo di € 222.740,66 a credito del correntista.
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata in conformità.
3. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, ad esclusione di
Contr quelle di ctu che vengono poste a carico di (in ragione dell'interesse della parte all'accertamento svolto) tenendo conto del rigetto della domanda relativa ad uno dei conti correnti, dell'accoglimento della domanda rispetto al conto corrente n. 17288.17 limitatamente all'accertamento del nuovo saldo ed all'accoglimento della eccezione di prescrizione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Controparte_2
123/2018, così provvede:
1. accoglie, per quanto di ragione, il terzo motivo di appello e l'appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, accerta che al 5.9.2014 il conto corrente n. 17288.17 aveva saldo di € 222.740,66 a credito del correntista;
2. compensa le spese del doppio grado di giudizio, ad esclusione delle spese di ctu, che vengono poste a carico di nella misura già Controparte_2
liquidata in separato provvedimento.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 01/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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