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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 28/07/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 759/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 759/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] e 12/09/1991 e residente in Parte_1 C.F._1
LI IS (VC) rappresentata e difesa dagli avv.ti Dappiano Carlotta e Formica Roberta del Foro di Vercelli
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Scheda Alessandro del Foro di Vercelli
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
- affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso Per_1
l'abitazione materna;
- salvo ogni diverso e migliore accordo, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il minore secondo i seguenti tempi e modalità:
a) sino al mese di settembre 2025, quando il padre riprenderà la propria attività lavorativa
• tutti i lunedì dalle ore 10.00, quando si recherà a prelevare il figlio minore presso
l'abitazione materna, e sino alle ore 13.30, dopo pranzo quando lo riaccompagnerà dalla madre;
• tutti i mercoledì, dalle ore 17.00 e sino alle ore 20.30, dopo cena, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• tutti i venerdì, dalle ore 16.30 e sino alle ore 19.30, prima di cena, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• il giorno del sabato, a settimane alterne, dalle ore 9.30 e sino alle ore 19.30, prima di cena, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• i giorni del 9, 16, 23 e 30 agosto, per tutta la giornata, dalle ore 9.00 e sino alle ore
23.00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna
b) dal mese di ottobre 2025
• tutti i mercoledì, dalle ore 17.00 e sino alle ore 20.30, dopo cena, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• tutti i venerdì, dalle ore 16.30 e sino alle ore 19.30, prima di cena, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• il fine settimana, a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 9.30 e sino alla domenica dopo cena, alle ore 20.30;
- nelle vacanze estive, 15 giorni, anche non consecutivi;
- i giorni di propria competenza durante le vacanze estive dovranno essere comunicati all'altro genitore entro il giorno 31 maggio di ciascun anno;
- i giorni della Vigilia di Natale, Natale, Capodanno ed Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, così come i giorni del 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, verranno trascorsi dal minore con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
- gli altri ponti e periodi di sospensione dell'attività scolastica saranno anch'essi trascorsi in misura eguale con ciascun genitore;
- durante le festività, nei giorni di competenza paterna l'orario di prelievo del minore dovrà intendersi, salvo ogni diverso e migliore accordo, quello delle 9.30, ed il ri- accompagnamento avverrà per le ore 21.00, dopo cena;
- la madre dovrà consentire al padre, nei giorni in cui non tiene con sé il minore, video chiamate in misura non inferiore a due volte a settimana;
- il padre dovrà consentire alla madre, nei periodi di propria spettanza, di eseguire videochiamate con il figlio minore;
- porre a carico del sig. , la somma mensile di € 300,00, in favore della Parte_1 sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, Controparte_1 oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e straordinarie in genere, così come determinate nel protocollo d'intesa tra Magistrati ed
Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e affidamento dei figli minori, adottato da Codesto Tribunale, da corrispondere mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
- disporre che l'assegno unico universale per i figli a carico venga percepito integralmente dalla madre;
- spese di lite compensate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno convissuto more uxorio a far data dall'anno 2018, Parte_1 Controparte_1 dapprima in Vercelli e successivamente in LI IS (VC).
Da tale convivenza nasceva il figlio (11.07.2022), riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
Con ricorso depositato in data 10/06/2024, il ricorrente chiedeva: in via preliminare, ex art. 473bis.15. c.p.c., di disporsi con decreto provvisoriamente esecutivo un calendario di incontri padre-figlio, secondo tempi e modalità ivi indicate;
in via provvisoria e urgente, in caso di mancata sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ex art. 473bis.15. c.p.c., di disporsi tale calendario con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c; in via principale e nel merito, di affidare il minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, di disporre tempi e modalità di permanenza del minore presso il padre, di porre a suo carico la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegno unico universale per i figli a carico percepito integralmente dalla madre. Il Giudice Relatore, visto il ricorso depositato, riteneva non accoglibile l'istanza per l'emissione di provvedimenti ex art. 473bis.15, non essendo allegato un concreto e imminente pregiudizio per il minore, e delegava in via preliminare i Servizi Sociali competenti per zona per un monitoraggio sul nucleo famigliare e per un'indagine sui luoghi di vita del minore.
Successivamente parte resistente si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di affidamento condiviso del minore con residenza anagrafica presso la madre, ma predisponendo un diverso calendario di incontri padre-figlio e chiedendo un contributo per il mantenimento del minore pari a €. 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra.
In sede di prima udienza di comparizione le parti raggiungevano un accordo provvisorio sui seguenti punti: affido condiviso del figlio minore, collocazione prevalente presso la madre, calendario di permanenza presso il padre e importo del mantenimento indiretto (€ 300,00 mensili a carico del padre); entrambe le parti chiedevano l'emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti conformi all'accordo raggiunto.
Successivamente il Giudice relatore, con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c, disponeva in via provvisoria l'affido condiviso del figlio minore ai genitori, con collocazione e Per_1 residenza anagrafica presso la madre;
confermava il calendario di permanenza del minore presso il padre, come da accordo;
invitava le parti a intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale e di sostegno alla genitorialità; disponeva a titolo di mantenimento indiretto del figlio e a carico del padre la somma mensile di € 300, oltre il 50% delle spese straordinarie;
delegava i Servizi Sociali competenti con compiti di monitoraggio sugli incontri padre-minore, nonché per l'eventuale predisposizione di modifiche al calendario oggetto di accordo.
All'udienza del 4/2/2025 le parti concordavano sull'attuazione alla proposta progettuale dei
Servizi Sociali indicata nella relazione depositata il 31/1/2025 e chiedevano un differimento per la verifica degli obiettivi raggiunti e in vista di un possibile esito concordato della vertenza.
A questo punto il Giudice Relatore disponeva con ordinanza l'attuazione del progetto indicato dai Servizi Sociali nella suddetta relazione, fissando udienza per la prosecuzione al 24/06/2025.
All'udienza del 24/06/2025 le parti raggiungevano un accordo sul calendario di permanenza del minore presso il padre e chiedevano un breve differimento per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
SULL'AFFIDAMNETO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DI ESERCIZO DEL
DIRITTO DI VISITA
Le conclusioni rassegnate dalle parti sul punto devono essere pienamente accolte in quanto rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità. In particolare, il minore verrà affidato ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione materna. Salvo ogni diverso e migliore accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore secondo i seguenti tempi e modalità
a) sino al mese di settembre 2025, quando il padre riprenderà la propria attività lavorativa
• tutti i lunedì dalle ore 10.00, quando si recherà a prelevare il figlio minore presso l'abitazione materna, e sino alle ore 13.30, dopo pranzo quando lo riaccompagnerà dalla madre;
• tutti i mercoledì, dalle ore 17.00 e sino alle ore 20.30, dopo cena, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• tutti i venerdì, dalle ore 16.30 e sino alle ore 19.30, prima di cena, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• il giorno del sabato, a settimane alterne, dalle ore 9.30 e sino alle ore 19.30, prima di cena, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• i giorni del 9, 16, 23 e 30 agosto, per tutta la giornata, dalle ore 9.00 e sino alle ore
23.00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna b) dal mese di ottobre 2025
• tutti i mercoledì, dalle ore 17.00 e sino alle ore 20.30, dopo cena, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• tutti i venerdì, dalle ore 16.30 e sino alle ore 19.30, prima di cena, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• il fine settimana, a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 9.30 e sino alla domenica dopo cena, alle ore 20.30;
- nelle vacanze estive, 15 giorni, anche non consecutivi;
- i giorni di propria competenza durante le vacanze estive dovranno essere comunicati all'altro genitore entro il giorno 31 maggio di ciascun anno;
- i giorni della Vigilia di Natale, Natale, Capodanno ed Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, così come i giorni del 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, verranno trascorsi dal minore con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
- gli altri ponti e periodi di sospensione dell'attività scolastica saranno anch'essi trascorsi in misura eguale con ciascun genitore;
- durante le festività, nei giorni di competenza paterna l'orario di prelievo del minore dovrà intendersi, salvo ogni diverso e migliore accordo, quello delle 9.30, ed il ri- accompagnamento avverrà per le ore 21.00, dopo cena;
- la madre dovrà consentire al padre, nei giorni in cui non tiene con sé il minore, video chiamate in misura non inferiore a due volte a settimana;
- il padre dovrà consentire alla madre, nei periodi di propria spettanza, di eseguire videochiamate con il figlio minore.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE
QUESTIONI ECONOMICHE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, ed in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come dalle stesse documentata, ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti deve disporsi di € 300,00, a carico del ricorrente in favore della resistente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e straordinarie in genere, così come determinate nel Protocollo del
Tribunale di Vercelli, da corrispondere mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese.
L'assegno unico universale per i figli a carico verrà percepito integralmente dalla madre.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. R.G. 759/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DISPONE l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
2. DISPONE che il padre, salvo ogni diverso accordo migliorativo, tenga con sé il minore secondo i tempi e modalità di cui in parte motiva;
3. PONE a carico del padre la somma mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento indiretto del minore, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e straordinarie in genere, così come determinate nel Protocollo del Tribunale di
Vercelli, da corrispondere alla resistente mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
4. AUTORIZZA a richiedere e trattenere l'intero importo Controparte_1 dell'assegno universale per i figli a carico;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 23/07/2025.
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Simona Francese
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 759/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] e 12/09/1991 e residente in Parte_1 C.F._1
LI IS (VC) rappresentata e difesa dagli avv.ti Dappiano Carlotta e Formica Roberta del Foro di Vercelli
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Scheda Alessandro del Foro di Vercelli
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
- affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso Per_1
l'abitazione materna;
- salvo ogni diverso e migliore accordo, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il minore secondo i seguenti tempi e modalità:
a) sino al mese di settembre 2025, quando il padre riprenderà la propria attività lavorativa
• tutti i lunedì dalle ore 10.00, quando si recherà a prelevare il figlio minore presso
l'abitazione materna, e sino alle ore 13.30, dopo pranzo quando lo riaccompagnerà dalla madre;
• tutti i mercoledì, dalle ore 17.00 e sino alle ore 20.30, dopo cena, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• tutti i venerdì, dalle ore 16.30 e sino alle ore 19.30, prima di cena, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• il giorno del sabato, a settimane alterne, dalle ore 9.30 e sino alle ore 19.30, prima di cena, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• i giorni del 9, 16, 23 e 30 agosto, per tutta la giornata, dalle ore 9.00 e sino alle ore
23.00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna
b) dal mese di ottobre 2025
• tutti i mercoledì, dalle ore 17.00 e sino alle ore 20.30, dopo cena, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• tutti i venerdì, dalle ore 16.30 e sino alle ore 19.30, prima di cena, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• il fine settimana, a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 9.30 e sino alla domenica dopo cena, alle ore 20.30;
- nelle vacanze estive, 15 giorni, anche non consecutivi;
- i giorni di propria competenza durante le vacanze estive dovranno essere comunicati all'altro genitore entro il giorno 31 maggio di ciascun anno;
- i giorni della Vigilia di Natale, Natale, Capodanno ed Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, così come i giorni del 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, verranno trascorsi dal minore con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
- gli altri ponti e periodi di sospensione dell'attività scolastica saranno anch'essi trascorsi in misura eguale con ciascun genitore;
- durante le festività, nei giorni di competenza paterna l'orario di prelievo del minore dovrà intendersi, salvo ogni diverso e migliore accordo, quello delle 9.30, ed il ri- accompagnamento avverrà per le ore 21.00, dopo cena;
- la madre dovrà consentire al padre, nei giorni in cui non tiene con sé il minore, video chiamate in misura non inferiore a due volte a settimana;
- il padre dovrà consentire alla madre, nei periodi di propria spettanza, di eseguire videochiamate con il figlio minore;
- porre a carico del sig. , la somma mensile di € 300,00, in favore della Parte_1 sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, Controparte_1 oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e straordinarie in genere, così come determinate nel protocollo d'intesa tra Magistrati ed
Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e affidamento dei figli minori, adottato da Codesto Tribunale, da corrispondere mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
- disporre che l'assegno unico universale per i figli a carico venga percepito integralmente dalla madre;
- spese di lite compensate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno convissuto more uxorio a far data dall'anno 2018, Parte_1 Controparte_1 dapprima in Vercelli e successivamente in LI IS (VC).
Da tale convivenza nasceva il figlio (11.07.2022), riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
Con ricorso depositato in data 10/06/2024, il ricorrente chiedeva: in via preliminare, ex art. 473bis.15. c.p.c., di disporsi con decreto provvisoriamente esecutivo un calendario di incontri padre-figlio, secondo tempi e modalità ivi indicate;
in via provvisoria e urgente, in caso di mancata sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ex art. 473bis.15. c.p.c., di disporsi tale calendario con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c; in via principale e nel merito, di affidare il minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, di disporre tempi e modalità di permanenza del minore presso il padre, di porre a suo carico la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegno unico universale per i figli a carico percepito integralmente dalla madre. Il Giudice Relatore, visto il ricorso depositato, riteneva non accoglibile l'istanza per l'emissione di provvedimenti ex art. 473bis.15, non essendo allegato un concreto e imminente pregiudizio per il minore, e delegava in via preliminare i Servizi Sociali competenti per zona per un monitoraggio sul nucleo famigliare e per un'indagine sui luoghi di vita del minore.
Successivamente parte resistente si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di affidamento condiviso del minore con residenza anagrafica presso la madre, ma predisponendo un diverso calendario di incontri padre-figlio e chiedendo un contributo per il mantenimento del minore pari a €. 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra.
In sede di prima udienza di comparizione le parti raggiungevano un accordo provvisorio sui seguenti punti: affido condiviso del figlio minore, collocazione prevalente presso la madre, calendario di permanenza presso il padre e importo del mantenimento indiretto (€ 300,00 mensili a carico del padre); entrambe le parti chiedevano l'emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti conformi all'accordo raggiunto.
Successivamente il Giudice relatore, con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c, disponeva in via provvisoria l'affido condiviso del figlio minore ai genitori, con collocazione e Per_1 residenza anagrafica presso la madre;
confermava il calendario di permanenza del minore presso il padre, come da accordo;
invitava le parti a intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale e di sostegno alla genitorialità; disponeva a titolo di mantenimento indiretto del figlio e a carico del padre la somma mensile di € 300, oltre il 50% delle spese straordinarie;
delegava i Servizi Sociali competenti con compiti di monitoraggio sugli incontri padre-minore, nonché per l'eventuale predisposizione di modifiche al calendario oggetto di accordo.
All'udienza del 4/2/2025 le parti concordavano sull'attuazione alla proposta progettuale dei
Servizi Sociali indicata nella relazione depositata il 31/1/2025 e chiedevano un differimento per la verifica degli obiettivi raggiunti e in vista di un possibile esito concordato della vertenza.
A questo punto il Giudice Relatore disponeva con ordinanza l'attuazione del progetto indicato dai Servizi Sociali nella suddetta relazione, fissando udienza per la prosecuzione al 24/06/2025.
All'udienza del 24/06/2025 le parti raggiungevano un accordo sul calendario di permanenza del minore presso il padre e chiedevano un breve differimento per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
SULL'AFFIDAMNETO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DI ESERCIZO DEL
DIRITTO DI VISITA
Le conclusioni rassegnate dalle parti sul punto devono essere pienamente accolte in quanto rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità. In particolare, il minore verrà affidato ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione materna. Salvo ogni diverso e migliore accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore secondo i seguenti tempi e modalità
a) sino al mese di settembre 2025, quando il padre riprenderà la propria attività lavorativa
• tutti i lunedì dalle ore 10.00, quando si recherà a prelevare il figlio minore presso l'abitazione materna, e sino alle ore 13.30, dopo pranzo quando lo riaccompagnerà dalla madre;
• tutti i mercoledì, dalle ore 17.00 e sino alle ore 20.30, dopo cena, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• tutti i venerdì, dalle ore 16.30 e sino alle ore 19.30, prima di cena, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• il giorno del sabato, a settimane alterne, dalle ore 9.30 e sino alle ore 19.30, prima di cena, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• i giorni del 9, 16, 23 e 30 agosto, per tutta la giornata, dalle ore 9.00 e sino alle ore
23.00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna b) dal mese di ottobre 2025
• tutti i mercoledì, dalle ore 17.00 e sino alle ore 20.30, dopo cena, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• tutti i venerdì, dalle ore 16.30 e sino alle ore 19.30, prima di cena, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• il fine settimana, a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 9.30 e sino alla domenica dopo cena, alle ore 20.30;
- nelle vacanze estive, 15 giorni, anche non consecutivi;
- i giorni di propria competenza durante le vacanze estive dovranno essere comunicati all'altro genitore entro il giorno 31 maggio di ciascun anno;
- i giorni della Vigilia di Natale, Natale, Capodanno ed Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, così come i giorni del 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, verranno trascorsi dal minore con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
- gli altri ponti e periodi di sospensione dell'attività scolastica saranno anch'essi trascorsi in misura eguale con ciascun genitore;
- durante le festività, nei giorni di competenza paterna l'orario di prelievo del minore dovrà intendersi, salvo ogni diverso e migliore accordo, quello delle 9.30, ed il ri- accompagnamento avverrà per le ore 21.00, dopo cena;
- la madre dovrà consentire al padre, nei giorni in cui non tiene con sé il minore, video chiamate in misura non inferiore a due volte a settimana;
- il padre dovrà consentire alla madre, nei periodi di propria spettanza, di eseguire videochiamate con il figlio minore.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE
QUESTIONI ECONOMICHE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, ed in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come dalle stesse documentata, ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti deve disporsi di € 300,00, a carico del ricorrente in favore della resistente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e straordinarie in genere, così come determinate nel Protocollo del
Tribunale di Vercelli, da corrispondere mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese.
L'assegno unico universale per i figli a carico verrà percepito integralmente dalla madre.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. R.G. 759/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DISPONE l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
2. DISPONE che il padre, salvo ogni diverso accordo migliorativo, tenga con sé il minore secondo i tempi e modalità di cui in parte motiva;
3. PONE a carico del padre la somma mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento indiretto del minore, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e straordinarie in genere, così come determinate nel Protocollo del Tribunale di
Vercelli, da corrispondere alla resistente mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
4. AUTORIZZA a richiedere e trattenere l'intero importo Controparte_1 dell'assegno universale per i figli a carico;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 23/07/2025.
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Simona Francese