Decreto cautelare 4 novembre 2016
Ordinanza cautelare 24 novembre 2016
Decreto collegiale 26 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto collegiale 26/04/2022, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/04/2022
N. 01521/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato il presente
DECRETO DI PAGAMENTO
sul ricorso numero di registro generale 1521 del 2016, proposto da
Comune di Alessano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fernando Amoroso, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Piemonte, n. 8;
contro
U.T.G. - Prefettura di Lecce e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, via Rubichi;
nei confronti
-OMISSIS-, in qualità di Amministratore di Sostegno del germano sig. -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Sandro Savina, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Manzoni, n. 1;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento prot. -OMISSIS-, a firma del Dirigente dell'Area II bis, Viceprefetto aggiunto della Prefettura di Lecce, con il quale è stato accolto il ricorso amministrativo presentato dalla Sig.ra -OMISSIS-, nella sua qualità di Amministratore di sostegno del Sig. -OMISSIS-, avverso il diniego alla concessione della residenza nel Comune di Alessano del predetto beneficiario dell'Amministrazione, con il consequenziale ordine impartito all'Ente civico di iscrizione del Sig. -OMISSIS- negli elenchi anagrafici del Comune di Alessano e comunque di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al primo.
Vista l’istanza per la liquidazione del compenso a seguito di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in giudizio in data 9/01/2022 dall’avv. Sandro Savina per l’attività prestata nell’interesse della parte controinteressata nella fase cautelare del presente giudizio (definita con ordinanza cautelare di rigetto n. 618 del 24/11/2016), con richiesta di porre detta somma a carico dell’Erario;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della causa depositata in giudizio il 18/03/2022 dall’avv. Sandro Savina ai fini della liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, secondo l’istanza depositata in data 09/01/2022;
Visto il decreto n. 3/2017 del 31/03/2017 di ammissione della parte controinteressata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato adottato dalla competente Commissione per il patrocinio a spese dello Stato del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce;
Visti gli atti del fascicolo di causa;
Visto l’art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’“impegno professionale”;
Visto l’art. 130 del D.P.R. n. 115/2002 che in relazione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 marzo 2022 la dott.ssa Anna Abbate;
Considerato che l’art. 83, comma 3 bis , del D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm. prevede che “Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”, ma che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito il carattere meramente sollecitatorio della norma in questione (cfr. Cassazione Civile, Sezione VI, 22/09/2020, n.19733, secondo cui “ - va qui ribadito il principio., affermato da questa Corte, secondo cui nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l'avvocato che depositi l'istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia (Cassazione civile sez. II, 09/09/2019, n. 22448); - il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3-bis, per il quale il decreto di pagamento deve essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento, ha lo scopo di raccomandare la sollecita definizione delle procedure di liquidazione del compenso del difensore, senza tuttavia imporre alcuna decadenza a carico del professionista; - tanto si evince dalla lettura coordinata della normativa, in seguito alla modifica apportata alla L. n. 208 del 2015, art. 1 comma 738 e, in particolar modo con l'espressa previsione di un termine di decadenza per l'ausiliario del giudice in caso di mancata presentazione dell'istanza di liquidazione nei cento giorni dal compimento delle operazioni ”);
Ritenuto, pertanto, di poter liquidare in favore dell’Avvocato istante, difensore della controinteressata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso spettante per l’attività difensiva prestata nella fase cautelare del giudizio, nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza liquida in favore dell’Avv. Sandro Savina, difensore della parte controinteressata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso professionale spettante per l’attività difensiva prestata nella fase cautelare del presente giudizio in misura pari a complessivi € 500,00 (Cinquecento/00), oltre gli accessori di legge, ponendo le relative somme a carico dell’Erario e ordinandone il pagamento.
Il presente provvedimento è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti in causa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte controinteressata.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.