Art. 2.
Il Governo del Re e' autorizzato a dare le disposizioni per l'esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 25 giugno 1925.
VITTORIO EMANUELE.
Federzoni.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Il Governo del Re e' autorizzato a dare le disposizioni per l'esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 25 giugno 1925.
VITTORIO EMANUELE.
Federzoni.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.