Articolo 2 della Legge 25 giugno 1925, n. 1135
Articolo 1
Versione
26 luglio 1925
Art. 2.


Il Governo del Re e' autorizzato a dare le disposizioni per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Federzoni.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 26 luglio 1925