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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente relatore
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 230/25 R.G.
promossa da
(C.F. ), nata a [...], il [...], residente in [...]C.F._1
Montepaone (CZ), piazza L. Rossi n. 52, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Anita Chiefari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Soverato (CZ), via San Giovanni Bosco
n. 206
E
(C.F. ), nato a [...], il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Pisano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Montauro (CZ), c.da Prospero n. 17
RICORRENTI
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e , in epigrafe generalizzati, premesso: Parte_1 Controparte_1
- che in data 10/12/2016 contraevano matrimonio in Montepaone (CZ), con rito concordatario, in regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che il matrimonio veniva trascritto nei registri della Stato Civile del Comune di Catanzaro con atto n. 13, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2016;
- che dalla loro unione nasceva in data 12/08/2016 il figlio;
Per_1
- che l'incompatibilità di carattere e le incomprensioni avevano reso progressivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza e, pertanto, i medesimi in data 13/07/2022, ottenevano da
Codesto Tribunale, l'omologa della separazione consensuale;
- che dalla predetta data sono trascorsi oltre sei mesi e dunque sono stati superati i termini di cui all'art. 3 Legge 898/1970 e successive modifiche, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio sopra descritto e che da allora non si è ricostituita tra i coniugi né la comunione materiale né quella spirituale;
- che i ricorrenti sono, pertanto, addivenuti alla determinazione di richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti
Condizioni
“a) il figlio sia affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre presso la sua abitazione. Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale le aspirazioni del figlio. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Il Sig. , essendo residente fuori regione, e precisamente in Sicilia, avrà diritto a tenere CP_1 con sé il figlio almeno tre giorni a settimane alterne, come di fatto già avviene. I succitati giorni ed orari potranno essere variati, compatibilmente con i turni di lavoro del Sig. e della CP_1
Sig.ra e con gli impegni di studio, sportivi e sociali del minore, previo accordo con la Sig.ra Pt_1
Per quanto concerne le vacanze natalizie, compatibilmente con i turni di lavoro degli ex Pt_1 coniugi, il figlio trascorrerà una settimana di dette vacanze con il padre ed una con la madre, alternativamente, in modo che il figlio possa trascorrere, un anno il giorno del 25 dicembre con la madre e l'anno successivo con il padre, un anno il primo dell'anno con la madre e l'anno successivo con il padre. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro; il figlio, in ogni caso, trascorrerà le vacanze scolastiche in modo equo con il padre e con la madre, in modo alternato. In ultimo, relativamente alle vacanze estive, il figlio avrà diritto di trascorrere, con il padre, almeno venti giorni anche consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto, detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei genitori. Quest'ultimi dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
b) Il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente alla Sig.ra la somma di € 250,00 CP_1 Pt_1
(euro duecentocinquanta/00), così come concordato in sede di separazione, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio . Il suddetto importo verrà rivalutato di anno Per_1 in anno, a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici ISTAT, e dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario sulla
Postepay Evolution n. 5333171161270661 intestata alla Sig.ra aperta presso Pt_1 Controparte_2
filiale di Montepaone – CODICE IBAN: [...] – CODICE
[...]
BIC/SWIFT: PPAYITR1XXX – entro il giorno cinque di ogni mese. Porre a carico del Sig.
[...]
e della Sig.ra il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per il piccolo CP_1 Pt_1
, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre/dal padre. Nello Per_1 specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica, trasporto scuola, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, ricariche cellulare. Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. verso il figlio CP_1 potranno essere modificati e/o estinti, ove e quando, a prescindere dall'età, il figlio stesso raggiunga un'autonoma indipendenza economica e/o nel caso di mutamento delle condizioni economiche del Sig. stesso. CP_1
c) L'assegno unico del minore verrà percepito al 50% da entrambi i genitori, in modo da consentire al sig. di esercitare il diritto di visita al figlio minore. CP_1
d) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
f) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
g) Le parti danno atto che il minore debba frequentare con assiduità la nonna e la bisnonna Per_2
, figure di riferimento, e che a richiesta dello stesso minore, compatibilmente agli impegni Pt_2 scolastici e di svago, potrà anche dormire presso le loro abitazioni”. Fissata l'udienza in Camera di Consiglio per il 03/12/2025 con le modalità della trattazione scritta, venivano acquisite le dichiarazioni delle parti, circa la persistenza del loro proposito, come da note depositate in atti;
la causa era trattenuta in decisione sulle concordi conclusioni delle parti.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 01/12/1970 n. 898, così come modificata dalla Legge 6 marzo 1987 n. 74 e dalla Legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo ampiamente decorsi i termini previsti dalla data dell'accordo di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, secondo le dichiarazioni delle parti, deve presumersi interrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis,
Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter porre i patti di cui sopra a fondamento della decisione, poiché gli stessi non risultano essere contrari a norme imperative e sono rispondenti agli interessi del minore.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta nulla deve disporsi a carico delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul ricorso dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Montepaone (CZ) in data 10/12/2016, tra e , registrato negli atti di matrimonio, con Parte_1 Controparte_1 atto 13, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2016; confermandosi le condizioni pattuite tra i coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montepaone (CZ) di procedere alle annotazioni prescritte dagli artt. 3 e 10 della Legge 898/70;
3) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03/12/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Francesca Garofalo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente relatore
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 230/25 R.G.
promossa da
(C.F. ), nata a [...], il [...], residente in [...]C.F._1
Montepaone (CZ), piazza L. Rossi n. 52, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Anita Chiefari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Soverato (CZ), via San Giovanni Bosco
n. 206
E
(C.F. ), nato a [...], il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Pisano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Montauro (CZ), c.da Prospero n. 17
RICORRENTI
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e , in epigrafe generalizzati, premesso: Parte_1 Controparte_1
- che in data 10/12/2016 contraevano matrimonio in Montepaone (CZ), con rito concordatario, in regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che il matrimonio veniva trascritto nei registri della Stato Civile del Comune di Catanzaro con atto n. 13, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2016;
- che dalla loro unione nasceva in data 12/08/2016 il figlio;
Per_1
- che l'incompatibilità di carattere e le incomprensioni avevano reso progressivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza e, pertanto, i medesimi in data 13/07/2022, ottenevano da
Codesto Tribunale, l'omologa della separazione consensuale;
- che dalla predetta data sono trascorsi oltre sei mesi e dunque sono stati superati i termini di cui all'art. 3 Legge 898/1970 e successive modifiche, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio sopra descritto e che da allora non si è ricostituita tra i coniugi né la comunione materiale né quella spirituale;
- che i ricorrenti sono, pertanto, addivenuti alla determinazione di richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti
Condizioni
“a) il figlio sia affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre presso la sua abitazione. Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale le aspirazioni del figlio. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Il Sig. , essendo residente fuori regione, e precisamente in Sicilia, avrà diritto a tenere CP_1 con sé il figlio almeno tre giorni a settimane alterne, come di fatto già avviene. I succitati giorni ed orari potranno essere variati, compatibilmente con i turni di lavoro del Sig. e della CP_1
Sig.ra e con gli impegni di studio, sportivi e sociali del minore, previo accordo con la Sig.ra Pt_1
Per quanto concerne le vacanze natalizie, compatibilmente con i turni di lavoro degli ex Pt_1 coniugi, il figlio trascorrerà una settimana di dette vacanze con il padre ed una con la madre, alternativamente, in modo che il figlio possa trascorrere, un anno il giorno del 25 dicembre con la madre e l'anno successivo con il padre, un anno il primo dell'anno con la madre e l'anno successivo con il padre. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro; il figlio, in ogni caso, trascorrerà le vacanze scolastiche in modo equo con il padre e con la madre, in modo alternato. In ultimo, relativamente alle vacanze estive, il figlio avrà diritto di trascorrere, con il padre, almeno venti giorni anche consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto, detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei genitori. Quest'ultimi dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
b) Il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente alla Sig.ra la somma di € 250,00 CP_1 Pt_1
(euro duecentocinquanta/00), così come concordato in sede di separazione, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio . Il suddetto importo verrà rivalutato di anno Per_1 in anno, a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici ISTAT, e dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario sulla
Postepay Evolution n. 5333171161270661 intestata alla Sig.ra aperta presso Pt_1 Controparte_2
filiale di Montepaone – CODICE IBAN: [...] – CODICE
[...]
BIC/SWIFT: PPAYITR1XXX – entro il giorno cinque di ogni mese. Porre a carico del Sig.
[...]
e della Sig.ra il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per il piccolo CP_1 Pt_1
, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre/dal padre. Nello Per_1 specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica, trasporto scuola, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, ricariche cellulare. Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. verso il figlio CP_1 potranno essere modificati e/o estinti, ove e quando, a prescindere dall'età, il figlio stesso raggiunga un'autonoma indipendenza economica e/o nel caso di mutamento delle condizioni economiche del Sig. stesso. CP_1
c) L'assegno unico del minore verrà percepito al 50% da entrambi i genitori, in modo da consentire al sig. di esercitare il diritto di visita al figlio minore. CP_1
d) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
f) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
g) Le parti danno atto che il minore debba frequentare con assiduità la nonna e la bisnonna Per_2
, figure di riferimento, e che a richiesta dello stesso minore, compatibilmente agli impegni Pt_2 scolastici e di svago, potrà anche dormire presso le loro abitazioni”. Fissata l'udienza in Camera di Consiglio per il 03/12/2025 con le modalità della trattazione scritta, venivano acquisite le dichiarazioni delle parti, circa la persistenza del loro proposito, come da note depositate in atti;
la causa era trattenuta in decisione sulle concordi conclusioni delle parti.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 01/12/1970 n. 898, così come modificata dalla Legge 6 marzo 1987 n. 74 e dalla Legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo ampiamente decorsi i termini previsti dalla data dell'accordo di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, secondo le dichiarazioni delle parti, deve presumersi interrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis,
Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter porre i patti di cui sopra a fondamento della decisione, poiché gli stessi non risultano essere contrari a norme imperative e sono rispondenti agli interessi del minore.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta nulla deve disporsi a carico delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul ricorso dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Montepaone (CZ) in data 10/12/2016, tra e , registrato negli atti di matrimonio, con Parte_1 Controparte_1 atto 13, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2016; confermandosi le condizioni pattuite tra i coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montepaone (CZ) di procedere alle annotazioni prescritte dagli artt. 3 e 10 della Legge 898/70;
3) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03/12/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Francesca Garofalo