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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/02/2024, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 26 gennaio 2024, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 916/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Pennestrì, Parte_1 con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Stadio al Monte trav. I n. 5/B, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria Rosa Fazio;
; e , con cui CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad avvisi di addebito
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 6 marzo 2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito n.ri 39420170001300306000; 39420180001605666000; 39420180004087049000, inviati in unico plico dall' per la Provincia di Reggio Calabria, in data CP_1
1 20.02.2023, tutti afferenti al mancato pagamento dei contributi previdenziali per gli anni 2016, 2017 e 2018. CP_1
Nello specifico, eccepiva la nullità degli avvisi di addebito in oggetto in quanto la ditta individuale del Sig. avrebbe cessato la propria attività il Pt_1
31.12.2012, nonché l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo di: “[…] accertare e dichiarare la CP_1 nullità, illegittimità ed inefficacia degli AVVISI DI ADDEBITO n.ri 39420170001300306000, 39420180001605666000, 39420180004087049000 essendo insussistente il diritto dell all'esecuzione forzata;
4) dichiarare, comunque, la nullità, illegittimità ed inefficacia del medesimo provvedimento;
conseguentemente”; spese vinte. Si costituiva in giudizio parte resistente rilevando l'intervenuto CP_1 annullamento degli avvisi di addebito impugnati chiedendo, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Con le note di trattazione da ultimo depositate, parte ricorrente chiedeva parimenti la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con liquidazione delle spese alla luce dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Acquisite, dunque, le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
********** 1. In ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante, così come dedotto dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Sul punto, la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
2 È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato
3 l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). 1.1. Alla stregua delle osservazioni sopra esposte si rileva, nel caso di specie, l'avvenuto riconoscimento del diritto del ricorrente, stante l'intervenuto annullamento da parte dell' degli avvisi di addebito in questa sede CP_1 impugnati. Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del Giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
2. Quanto al regime delle spese, la correttezza del comportamento dell'ente impositore -che ha immediatamente provveduto ad annullare gli atti opposti- nonché la qualità delle parti -essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato- inducono a compensare integralmente le spese di lite tra le stesse.
P.Q.M
. Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Reggio Calabria, 22 febbraio 2024 Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 26 gennaio 2024, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 916/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Pennestrì, Parte_1 con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Stadio al Monte trav. I n. 5/B, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria Rosa Fazio;
; e , con cui CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad avvisi di addebito
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 6 marzo 2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito n.ri 39420170001300306000; 39420180001605666000; 39420180004087049000, inviati in unico plico dall' per la Provincia di Reggio Calabria, in data CP_1
1 20.02.2023, tutti afferenti al mancato pagamento dei contributi previdenziali per gli anni 2016, 2017 e 2018. CP_1
Nello specifico, eccepiva la nullità degli avvisi di addebito in oggetto in quanto la ditta individuale del Sig. avrebbe cessato la propria attività il Pt_1
31.12.2012, nonché l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo di: “[…] accertare e dichiarare la CP_1 nullità, illegittimità ed inefficacia degli AVVISI DI ADDEBITO n.ri 39420170001300306000, 39420180001605666000, 39420180004087049000 essendo insussistente il diritto dell all'esecuzione forzata;
4) dichiarare, comunque, la nullità, illegittimità ed inefficacia del medesimo provvedimento;
conseguentemente”; spese vinte. Si costituiva in giudizio parte resistente rilevando l'intervenuto CP_1 annullamento degli avvisi di addebito impugnati chiedendo, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Con le note di trattazione da ultimo depositate, parte ricorrente chiedeva parimenti la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con liquidazione delle spese alla luce dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Acquisite, dunque, le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
********** 1. In ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante, così come dedotto dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Sul punto, la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
2 È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato
3 l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). 1.1. Alla stregua delle osservazioni sopra esposte si rileva, nel caso di specie, l'avvenuto riconoscimento del diritto del ricorrente, stante l'intervenuto annullamento da parte dell' degli avvisi di addebito in questa sede CP_1 impugnati. Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del Giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
2. Quanto al regime delle spese, la correttezza del comportamento dell'ente impositore -che ha immediatamente provveduto ad annullare gli atti opposti- nonché la qualità delle parti -essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato- inducono a compensare integralmente le spese di lite tra le stesse.
P.Q.M
. Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Reggio Calabria, 22 febbraio 2024 Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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