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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/04/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2818/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2818/2023 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. D'AMATO FABIO Parte_1 C.F._1
ATTORE opponente contro
C.F. e P.IVA quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FEDELE VINCENZO Parte_2
CONVENUTA opposta
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc e trattenuta in decisione all'udienza del 9 aprile 2025 2025:
Per l'opponente “Voglial'Ecc.mo Tribunale adito, 1. accertare e dichiarare la nullità Parte_1
della fideiussione omnibus per le ragioni esposte nel presente atto ( in via di eccezione);
2. in subordine, accertare e dichiarare la nullità parziale delle clausole 2,6,8 del contratto di fideiussione omnibus ( in via di eccezione);
3. per l'effetto accertare e dichiarare la decadenza e la prescrizione del diritto di credito azionato, per quanto esposto nell'atto, per decorso del termine ex art. 1957 comma 1 cpc o in subordine comma 2 cpc;
ovvero accertare l'intervenuta prescrizione decennale del diritto in oggetto;
4. per effetto ed in ogni caso, annullare e/o dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o accertarsi e dichiararsi che nulla deve parte opposta a parte opponente e/o alla mandataria;
in estremo subordine ridurre la somma chiesta alla somma ritenuta giusta e/o equa.
5. rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla controparte perché infondata in fatto ed in diritto. 5 con pagina 1 di 5 vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per l'opposta , quale mandataria di : Controparte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: - nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della spiegata opposizione, rigettando, per l'effetto,
l'opposizione a decreto ingiuntivo medesima e confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- in via riconvenzionale condizionata, accertare e dichiarare che la fideiussione azionata con il ricorso ex art. 633 c.p.c. è da intendersi come contratto autonomo di garanzia e per l'effetto condannare il sig. Pt_1 al pagamento della complessiva somma di €. 60.000,00, oltre interessi contrattuali per come
[...] pattuiti. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. A seguito di ricorso della , quale mandataria di Controparte_1
, il Tribunale di Livorno, con decreto n.876/2023 del 13 settembre 2023, Parte_2
ingiungeva a Parte_3 Parte_4 Pt_5
di pagare, in solido tra loro, la somma di euro 520.446,48, oltre accessori.
[...] Parte_1
II. Con atto notificato in data 17 ottobre 2023, proponeva opposizione avverso il Parte_1 predetto decreto e ne domandava l'annullamento, deducendo che:
la clausola delle condizioni generali della fideiussione prestata da che prevedeva la Parte_6 deroga all'art. 1957 cc, era nulla in quanto contrastante con la normativa anticoncorrenziale a seguito del provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005, che aveva ritenuto illegittime le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI, ripetute nella fideiussione di "i contratti di Parte_6
fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti" (Cass.Civ. Sez. Un., 30/12/2021, n.41994);
il contratto di mutuo originario prevedeva la durata di 36 mesi a decorrere dal 1 aprile 2009, con la conseguenza che l'obbligazione principale scadeva il 31 marzo 2012; entro i successivi 6 mesi, nessuna richiesta era stata avanzata verso anzi, la Banca era rimasta inerte per 11 anni;
erano Parte_1
pagina 2 di 5 presenti una serie di RINEGOZIAZIONI DEL MUTUO ( 2012, 2013, 2014, 2015), sottoscritte unicamente dal debitore principale e non dal fideiussore;
nel 2015 il mutuo era stato rinegoziato per altri 10 anni, ma l'opponente si era costituito fideiussore solo per il primo contratto di mutuo, con scadenza 31 marzo 2012;
II. Con comparsa depositata in data 25 gennaio 2024, si costituiva in giudizio Controparte_1
, quale mandataria di la quale chiedeva il rigetto
[...] Parte_2 dell'opposizione e la conferma del decreto opposto e comunque, in via riconvenzionale domandava la condanna di a pagare la somma di euro 60.000,00, con gli interessi previsti in contratto. Parte_1
III. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 9 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Deve essere respinta anche la domanda riconvenzionale.
Dagli atti emerge che si costituiva fideiussore della Parte_1 Controparte_2 per garantire l'obbligazione principale della
[...] Parte_3
con una fideiussione a prima richiesta del 2 luglio 2008 fino alla concorrenza
[...]
di euro 60.000,00.
La clausola n. 6 della fideiussione del 2 luglio 2008 stabilisce che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti all'art. 1957 c.c., che s'intende derogato” e riprende testualmente la clausola n. 6, derogatoria dell'art. 1957, co. 1 c.c., contenuta nel modello ABI di fideiussione che il precedente provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005, aveva dichiarato invalida per violazione della normativa anticoncorrenziale.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha statuito che “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 3, comma 2, lett. a) l. n. 287/1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti ( fattispecie pagina 3 di 5 relativa agli effetti dei contratti di fideiussione stipulati e redatti a valle secondo gli schemi predisposti dell'ABI e ritenuti parzialmente nulli dall'Autorità Garante in violazione dell'art. 2 l. n. 287/1990)”
(Cassazione Civile sez. un., 30.12.2021, n.41994).
E' evidente che la Banca mutuataria, nonostante il divieto della Banca D'Italia, ha continuato ad avvalersi del modello di fideiussione ABI perpetrando il comportamento anticoncorrenziale.
La clausola derogatori dell'art. 1957 cc è quindi nulla e la Banca avrebbe dovuto esercitare il diritto di credito, agendo diligentemente per la relativa riscossione, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Nel caso di specie, la società opposta non dimostra che la Banca cessionaria ha diligentemente agito per il recupero del credito nei confronti del debitore principale.
Anzi, la cessione del credito avvalora il convincimento che la Banca abbia venduto il credito proprio per non sostenere il costo dell'azione giudiziaria di recupero del credito stesso.
La difesa della società opposta sostiene che la fideiussione prestata da deve essere Parte_1
qualificata come fideiussione atipica a prima richiesta e afferma che la garanzia non si sarebbe estinta in quanto la banca aveva inviato una lettera di messa in mora il 23 aprile 2021 con decadenza dal beneficio del termine.
La deduzione è infondata perché manca qualsiasi prova documentale che, dopo la lettera del 23 aprile
2021, la banca abbia iniziato o proseguito l'azione di recupero del credito nei confronti del debitore principale, con la conseguenza che l'art. 1957 cc comporta comunque l'estinzione del credito del fideiussore.
L'art. 1957 cc richiede infatti che il creditore continui con diligenza le istanze di recupero del credito;
non è sufficiente chiedere il pagamento con lettera stragiudiziale.
, quale mandataria di , soccombente, Controparte_1 Parte_2 viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di Parte_1
spese che vengono liquidate nella misura di euro 379,50 per spese ed euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 93 cpc deve essere disposto che le spese anticipate e gli onorari siano versati direttamente al procuratore Avv. Fabio D'Amato di che ha dichiarato di aver anticipato Parte_1
le spese e non riscosso gli onorari.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 [...]
, quale mandataria di , ogni diversa domanda, Controparte_1 Parte_2
deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto opposto n.876/2023 del 13 settembre 2023;
respinge la domanda riconvenzionale di , quale mandataria di Controparte_1
; Parte_2
condanna , quale mandataria di , a Controparte_1 Parte_2
pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a la somma di euro 379,50 per spese Parte_1
ed euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 93 cpc,
dispone che le spese e gli onorari siano versati direttamente all'avv. Fabio D'Amato del foro di Roma.
Livorno, 14 aprile 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2818/2023 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. D'AMATO FABIO Parte_1 C.F._1
ATTORE opponente contro
C.F. e P.IVA quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FEDELE VINCENZO Parte_2
CONVENUTA opposta
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc e trattenuta in decisione all'udienza del 9 aprile 2025 2025:
Per l'opponente “Voglial'Ecc.mo Tribunale adito, 1. accertare e dichiarare la nullità Parte_1
della fideiussione omnibus per le ragioni esposte nel presente atto ( in via di eccezione);
2. in subordine, accertare e dichiarare la nullità parziale delle clausole 2,6,8 del contratto di fideiussione omnibus ( in via di eccezione);
3. per l'effetto accertare e dichiarare la decadenza e la prescrizione del diritto di credito azionato, per quanto esposto nell'atto, per decorso del termine ex art. 1957 comma 1 cpc o in subordine comma 2 cpc;
ovvero accertare l'intervenuta prescrizione decennale del diritto in oggetto;
4. per effetto ed in ogni caso, annullare e/o dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o accertarsi e dichiararsi che nulla deve parte opposta a parte opponente e/o alla mandataria;
in estremo subordine ridurre la somma chiesta alla somma ritenuta giusta e/o equa.
5. rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla controparte perché infondata in fatto ed in diritto. 5 con pagina 1 di 5 vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per l'opposta , quale mandataria di : Controparte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: - nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della spiegata opposizione, rigettando, per l'effetto,
l'opposizione a decreto ingiuntivo medesima e confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- in via riconvenzionale condizionata, accertare e dichiarare che la fideiussione azionata con il ricorso ex art. 633 c.p.c. è da intendersi come contratto autonomo di garanzia e per l'effetto condannare il sig. Pt_1 al pagamento della complessiva somma di €. 60.000,00, oltre interessi contrattuali per come
[...] pattuiti. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. A seguito di ricorso della , quale mandataria di Controparte_1
, il Tribunale di Livorno, con decreto n.876/2023 del 13 settembre 2023, Parte_2
ingiungeva a Parte_3 Parte_4 Pt_5
di pagare, in solido tra loro, la somma di euro 520.446,48, oltre accessori.
[...] Parte_1
II. Con atto notificato in data 17 ottobre 2023, proponeva opposizione avverso il Parte_1 predetto decreto e ne domandava l'annullamento, deducendo che:
la clausola delle condizioni generali della fideiussione prestata da che prevedeva la Parte_6 deroga all'art. 1957 cc, era nulla in quanto contrastante con la normativa anticoncorrenziale a seguito del provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005, che aveva ritenuto illegittime le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI, ripetute nella fideiussione di "i contratti di Parte_6
fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti" (Cass.Civ. Sez. Un., 30/12/2021, n.41994);
il contratto di mutuo originario prevedeva la durata di 36 mesi a decorrere dal 1 aprile 2009, con la conseguenza che l'obbligazione principale scadeva il 31 marzo 2012; entro i successivi 6 mesi, nessuna richiesta era stata avanzata verso anzi, la Banca era rimasta inerte per 11 anni;
erano Parte_1
pagina 2 di 5 presenti una serie di RINEGOZIAZIONI DEL MUTUO ( 2012, 2013, 2014, 2015), sottoscritte unicamente dal debitore principale e non dal fideiussore;
nel 2015 il mutuo era stato rinegoziato per altri 10 anni, ma l'opponente si era costituito fideiussore solo per il primo contratto di mutuo, con scadenza 31 marzo 2012;
II. Con comparsa depositata in data 25 gennaio 2024, si costituiva in giudizio Controparte_1
, quale mandataria di la quale chiedeva il rigetto
[...] Parte_2 dell'opposizione e la conferma del decreto opposto e comunque, in via riconvenzionale domandava la condanna di a pagare la somma di euro 60.000,00, con gli interessi previsti in contratto. Parte_1
III. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 9 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Deve essere respinta anche la domanda riconvenzionale.
Dagli atti emerge che si costituiva fideiussore della Parte_1 Controparte_2 per garantire l'obbligazione principale della
[...] Parte_3
con una fideiussione a prima richiesta del 2 luglio 2008 fino alla concorrenza
[...]
di euro 60.000,00.
La clausola n. 6 della fideiussione del 2 luglio 2008 stabilisce che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti all'art. 1957 c.c., che s'intende derogato” e riprende testualmente la clausola n. 6, derogatoria dell'art. 1957, co. 1 c.c., contenuta nel modello ABI di fideiussione che il precedente provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005, aveva dichiarato invalida per violazione della normativa anticoncorrenziale.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha statuito che “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 3, comma 2, lett. a) l. n. 287/1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti ( fattispecie pagina 3 di 5 relativa agli effetti dei contratti di fideiussione stipulati e redatti a valle secondo gli schemi predisposti dell'ABI e ritenuti parzialmente nulli dall'Autorità Garante in violazione dell'art. 2 l. n. 287/1990)”
(Cassazione Civile sez. un., 30.12.2021, n.41994).
E' evidente che la Banca mutuataria, nonostante il divieto della Banca D'Italia, ha continuato ad avvalersi del modello di fideiussione ABI perpetrando il comportamento anticoncorrenziale.
La clausola derogatori dell'art. 1957 cc è quindi nulla e la Banca avrebbe dovuto esercitare il diritto di credito, agendo diligentemente per la relativa riscossione, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Nel caso di specie, la società opposta non dimostra che la Banca cessionaria ha diligentemente agito per il recupero del credito nei confronti del debitore principale.
Anzi, la cessione del credito avvalora il convincimento che la Banca abbia venduto il credito proprio per non sostenere il costo dell'azione giudiziaria di recupero del credito stesso.
La difesa della società opposta sostiene che la fideiussione prestata da deve essere Parte_1
qualificata come fideiussione atipica a prima richiesta e afferma che la garanzia non si sarebbe estinta in quanto la banca aveva inviato una lettera di messa in mora il 23 aprile 2021 con decadenza dal beneficio del termine.
La deduzione è infondata perché manca qualsiasi prova documentale che, dopo la lettera del 23 aprile
2021, la banca abbia iniziato o proseguito l'azione di recupero del credito nei confronti del debitore principale, con la conseguenza che l'art. 1957 cc comporta comunque l'estinzione del credito del fideiussore.
L'art. 1957 cc richiede infatti che il creditore continui con diligenza le istanze di recupero del credito;
non è sufficiente chiedere il pagamento con lettera stragiudiziale.
, quale mandataria di , soccombente, Controparte_1 Parte_2 viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di Parte_1
spese che vengono liquidate nella misura di euro 379,50 per spese ed euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 93 cpc deve essere disposto che le spese anticipate e gli onorari siano versati direttamente al procuratore Avv. Fabio D'Amato di che ha dichiarato di aver anticipato Parte_1
le spese e non riscosso gli onorari.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 [...]
, quale mandataria di , ogni diversa domanda, Controparte_1 Parte_2
deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto opposto n.876/2023 del 13 settembre 2023;
respinge la domanda riconvenzionale di , quale mandataria di Controparte_1
; Parte_2
condanna , quale mandataria di , a Controparte_1 Parte_2
pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a la somma di euro 379,50 per spese Parte_1
ed euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 93 cpc,
dispone che le spese e gli onorari siano versati direttamente all'avv. Fabio D'Amato del foro di Roma.
Livorno, 14 aprile 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
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