Ordinanza cautelare 12 novembre 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 05/05/2026, n. 8325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8325 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08325/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13156/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13156 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Poste Vita S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6D793FBCD, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - ON, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliana Manto e Giorgio Grossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EN IA Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Cardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Axa Assicurazioni S.p.A., non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento ON prot. n. 92108 del 29 settembre 2025, con il quale è stata disposta l’esclusione di Poste Vita S.p.A. dalla gara europea a Proceduta aperta indetta da ON (CIG B6D793FBCD) sul presupposto che “ il CCNL Poste IAne applicato dall'operatore Poste Vita S.p.A. non possa essere considerato equivalente al CCNL ANIA ai fini dell'art. 11, co. 4, d.lgs. n. 36/2023, per carenza del requisito di equivalenza economica, pur in presenza di un sostanziale allineamento sul piano normativo ”, nonché della comunicazione prot. n. 92528/25 del 30/9/2025 ex art. 90 comma 1, lett. d), d.l.gs. n. 36/2023;
- del verbale del seggio di gara relativo alla seduta pubblica dell’8 luglio 2025 (verbale n. 76/25 del 14 luglio 2025), del verbale del seggio di gara relativo alla seduta riservata del 14 luglio 2025 (verbale n. 78/25 del 15 luglio 2025), del verbale del seggio di gara relativo alla seduta riservata del 31 luglio 2025 (verbale n. 91/25 del 1° agosto 2025), del verbale del seggio di gara relativo alla seduta riservata del 9 settembre 2025 (verbale n. 105/25 del 19 settembre 2025), tutti relativi ai lavori svolti in merito alla verifica e valutazione della dichiarazione di equivalenza prodotta in gara ex art. 11 d.lgs. n. 36/2023 da Poste Vita S.p.A., nonché ai successivi chiarimenti resi dallo stesso o.e.;
- delle richieste di chiarimento avanzate dal seggio di gara a Poste Vita S.p.A. in data 15 luglio 2025 e 1° agosto 2025;
- del non conosciuto provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara ON CIG B6D793FBCD, ove nel frattempo intervenuto in favore dell’impresa risultata prima in graduatoria a seguito dell’esclusione comminata ai danni di Poste Vita S.p.A.;
- per quanto occorrer possa, del Bando e del Disciplinare di gara relativi alla gara CIG B6D793FBCD ove espressivi di clausole impeditive della possibilità di formalizzare l'impegno all’armonizzazione ex art. 11 c.4 d.lgs. n. 36/2023 in caso di infruttuosa verifica di equivalenza delle tutele economiche e normative tra il CCNL leader e il diverso contratto applicato dai concorrenti;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale ivi comprese eventuali e non conosciute proposte di esclusione del seggio di gara e del RUP, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridica della ricorrente;
- in via subordinata, perché, ove ritenuto necessario ai fini della decisione, sia rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 4, commi 2 e 4, dell'Allegato I.01 al medesimo decreto, per contrasto con gli artt. 3, 39, 41 e 97 Cost.; e, in ulteriore subordine, perché sia sollevata questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine alla compatibilità delle medesime disposizioni con gli artt. 49, 56, 101 e 102 TFUE, con l'art. 3 TUE e con gli artt. 18 e 70 della Direttiva 2014/24/UE, ove interpretate nel senso di imporre l'esclusione automatica dell'operatore economico privo di equivalenza formale tra i CCNL, senza consentire la valutazione sostanziale dell'equivalenza o l'assunzione dell'impegno di armonizzazione;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato e/o stipulando con l’impresa risultata prima in graduatoria a seguito dell’esclusione comminata ai danni di Poste Vita S.p.A., nonché per la conseguente condanna della Stazione appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell'appalto a Poste Vita S.p.A. e subentro nel contratto eventualmente stipulato, con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario ove il risarcimento in forma specifica non fosse possibile ovvero non fosse integralmente satisfattivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Poste Vita S.p.A. il 22 dicembre 2025:
per l’annullamento:
- del provvedimento ON “aggiudicazione e proroga” prot. n. 0117093/25 del 10 dicembre 2025 (doc.16) nella parte in cui è stata aggiudicata definitivamente la gara europea a procedura aperta CIG B6D793FBCD in favore di EN IA S.p.A. per 5 anni al tasso annuo del 3,5 per mille e quindi confermata la graduatoria che ha visto esclusa Poste Vita S.p.A., nonché della comunicazione prot. n. 0117260/25 dell’11 dicembre 2025 ex art. 90, c.1 lett. c) d.lgs. n. 36/2023 (doc.17) in uno alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione;
- del non conosciuto verbale della riunione del seggio di gara dell’8 ottobre 2025, della nuova graduatoria finale, della proposta di aggiudicazione e degli esiti dei controlli sui requisiti generali e speciali in capo all’impresa aggiudicataria;
nonché di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato e/o stipulando con EN IA S.p.A., nonché per la conseguente condanna della Stazione appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell’appalto a Poste Vita S.p.A. e subentro nel contratto eventualmente stipulato, con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario ove il risarcimento in forma specifica non fosse possibile ovvero non fosse integralmente satisfattivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della ON e di EN IA Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2026 il dott. LU Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. Con ricorso notificato il 29 ottobre 2025 e depositato il 31 ottobre 2025, Poste Vita s.p.a. ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara europea aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. per l’affidamento del contratto di assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e Long Term Care (LCT) per il personale della ON della durata di cinque anni (1.1.2026-31.12.2030) per un valore complessivo di euro 3.882.920 (imponibili), di cui alla nota prot. n. 92108 di ON del 29 settembre 2025, unitamente agli ulteriori atti e provvedimenti indicati in epigrafe, affidando il gravame a tre motivi.
1.1. Con il primo (rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs. 36/2023 e dell’art. 4 dell’Allegato I.01; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità manifesta e violazione del principio del risultato ”), si sostiene che l’assunto del seggio di gara, fatto proprio dalla stazione appaltante, secondo cui la verifica di equivalenza dovrebbe prescindere dagli assegni individuali corrisposti ai dipendenti di Poste Vita, sul rilievo che essi non sarebbero previsti dal contratto collettivo applicato e rappresenterebbero una misura contingente, non sarebbe condivisibile per tre distinte ragioni: in primis , perché si fonderebbe “ su una visione meramente formale della retribuzione, che ignora la funzione sostanziale di tali emolumenti nella struttura retributiva complessiva ” (cfr. p. 9 del ricorso); in secondo luogo perché si sarebbe omesso di considerare che detti assegni individuali sarebbero stabilmente erogati dalla ricorrente ai suoi dipendenti; infine, perché non terrebbe conto della ridotta incidenza del costo della manodopera rispetto al valore del premio totale offerto.
1.2. Con il secondo (rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 4, d.lgs. 36/2023. Omissione dell’attivazione del meccanismo dell’impegno all’armonizzazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 39, 41 e 97 Cost.. Violazione dei principi di proporzionalità, collaborazione e risultato, nonché dei principi eurounitari di libertà d’impresa, concorrenza e parità di trattamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ”), si lamenta la violazione dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, poiché la stazione appaltante non ha attivato “ il meccanismo di interlocuzione previsto dalla norma, volto a consentire all’operatore economico di confermare, prima dell’aggiudicazione, il proprio impegno all’applicazione o all’armonizzazione del contratto leader ” (così il ricorso a p. 13).
1.3. Con il terzo (rubricato “ In via gradata: questione di legittimità costituzionale e di compatibilità eurounitaria dell’art. 11 del d.lgs. 36/2023 e dell’art. 4, commi 2 e 4, dell’Allegato I.01, ove interpretati nel senso di impedire la valutazione sostanziale dell’equivalenza o la possibilità di assumere in gara l’impegno all’armonizzazione ”), si prospetta l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, e dell’art. 4, commi 2 e 4 dell’allegato I.01 del D.Lgs. n. 36/2023, come interpretati dalla Stazione appaltante per contrasto con gli artt. 3, 39, 41 e 97 Cost., nonché la contrarietà di tale interpretazione al diritto eurounitario, comportando la stessa la violazione delle libertà economiche garantite dagli artt. 49 e 56 TFUE, nonché degli artt. 101 e 102 T.F.U.E., “ nella misura in cui comporta un’ingiustificata restrizione dell’accesso al mercato ”, nonché con l’articolo 3 T.U.E., “ che impone agli Stati membri di assicurare un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza ”.
1.4. Con il ricorso è stata altresì richiesta la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato e/o stipulando con EN IA S.p.A., con condanna della stazione appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell’appalto a Poste Vita S.p.A. e subentro nel contratto eventualmente stipulato e riserva, altresì, di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario ove il risarcimento in forma specifica non fosse possibile ovvero non fosse integralmente satisfattivo.
2. ON e EN IA s.p.a. si sono costituite in resistenza, rispettivamente, in data 7 novembre 2025 e in data 10 novembre 2025.
3. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 6313/2025 del 12 novembre 2025.
4. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 19 dicembre 2025 e depositato il 22 dicembre 2025, Poste Vita s.p.a. ha gravato il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara per cui è causa all’odierna controinteressata, unitamente agli ulteriori atti e documenti indicati in epigrafe, proponendo i medesimi motivi del ricorso principale e articolando, altresì, le medesime domande di cui al precedente paragrafo 1.4.
5. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, la causa è stata rinviata onde consentire il rispetto dei termini di legge.
5.1. All’udienza pubblica del 7 aprile 2026, in vista della quale le parti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a., la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DI
1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
1.1. Appare opportuno, a questo riguardo, ricostruire la scansione cronologica delle interlocuzioni procedimentali intercorse tra la ricorrente e l’amministrazione resistente in relazione alla questione per cui è causa.
1.1.1. Nel disciplinare di gara (sub doc. 4 di parte resistente), si legge: “ Il valore dell’appalto comprende i costi della manodopera, non soggetti al ribasso, stimati nello 0,2 per cento del valore complessivo dell’appalto. Tale stima, effettuata secondo quanto previsto dall’art. 41, commi 13 e 14, del Codice, tiene conto della disciplina dei rapporti tra le imprese di assicurazione e il personale dipendente non dirigente di cui al CCNL Ania- Assicurativi 2022 2024, applicabile al presente appalto ai fini e per gli effetti dell’art.11 del Codice […] Nella domanda di partecipazione il concorrente, tra l’altro, dichiara: […] di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge 76/20 ”.
1.1.2. Risulta che il seggio di gara, nella riunione dell’8 luglio 2025, preso atto del contenuto della dichiarazione di equivalenza delle tutele, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, presentata dall’odierna ricorrente in relazione al differente contratto collettivo da quest’ultima applicato, relativo al personale non dirigente di Poste IAne, ha ritenuto necessario “ svolgere un approfondimento circa l’effettiva equivalenza contrattuale, anche alla luce del disposto dell’art. 11 comma 4, del Codice ”, nel contesto del quale, nella successiva seduta del 14 luglio 2025, rilevando che la tabella comparativa fornita da Poste Vita confrontava la R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) media effettiva dei propri dipendenti con la R.A.L. base riveniente dall’applicazione del C.C.N.L. A.N.I.A., ha disposto, “ al fine di poter verificare l’equivalenza delle tutele economiche ai sensi dell’art. 14 del Codice ed in conformità a quanto previsto dal citato Allegato I.01 al Codice ”, l’acquisizione “ dall’operatore economico, ai sensi dell’art. 110 del Codice, [di] precisazioni in ordine alla RAL Base o minima del CCNL applicato da Poste Vita con riferimento a ciascuno dei 5 livelli indicati nella tabella comparativa, nonché ogni altro utile elemento informativo in proposito ” (cfr. doc. 4 di parte ricorrente).
1.1.3. Parte ricorrente ha riscontrato tale richiesta di chiarimenti (cfr. doc. 12 di parte ricorrente, ovvero 9 di parte resistente) dichiarando, tra l’altro, quanto segue: “ Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in merito alla equivalenza economica, si precisa che la retribuzione annua lorda comunicata a codesta spettabile stazione appaltante è quella effettivamente riconosciuta al personale dipendente della Società, comprensiva della retribuzione base prevista dal CCNL applicato dalla Compagnia e dagli ulteriori elementi retributivi fissi e continuativi erogati al personale stesso ”.
1.1.4. Alla successiva seduta del 31 luglio 2025, prendendo a riferimento i contenuti della tabella contenuta a p. 4 del richiamato doc. 9 di parte resistente, il Seggio di gara, ritenendo di non potere utilizzare, ai fini della valutazione di equivalenza, la retribuzione annua lorda media effettiva indicata da Poste Vita, in quanto comprensiva anche degli assegni individuali (« mentre, ai fini della valutazione di equivalenza economica dei contratti, l’art. 4, comma 2, dell’Allegato I.01 “Contratti Collettivi” al vigente Codice dei contratti pubblici […] fa riferimento alle sole “componenti fisse della retribuzione globale annua” previste dal contratto collettivo ») e riscontrando l’inferiorità della R.A.L. base del contratto collettivo applicato dalla ricorrente rispetto a quella prevista dal C.C.N.L. A.N.I.A. “ per tutti i 5 livelli indicati nella tabella di riconciliazione prodotta dalla stessa Poste Vita S.p.A. nella citata dichiarazione di equivalenza allegata all’offerta economica ”, ha rivolto all’odierna ricorrente un’ulteriore richiesta di chiarimenti, che quest’ultima ha riscontrato (cfr. doc. 13 di parte resistente) confermando, da un lato, di avere utilizzato, ai fini della comparazione tra i regimi dei diversi C.C.N.L. una “ retribuzione base, comprensiva del minimo tabellare annuale, dell’indennità di contingenza, dell’elemento distintivo della retribuzione (E.D.R.), di eventuali mensilità aggiuntive e di eventuali ulteriori indennità ” e contestando, dall’altro lato, l’interpretazione dell’Allegato I.01 del D.Lgs. 36/2023 proposta dall’odierna resistente.
1.1.5. Non condividendo tale posizione, e anzi osservando che « il riferimento alla retribuzione “effettiva” media corrisposta circoscriverebbe l’esame sull’equivalenza ad un dato momento storico, laddove la ratio legis parrebbe essere quella di accertare il carattere stabile e durevole dell’equivalenza delle tutele », il seggio ha dunque proposto alla stazione appaltante l’esclusione della ricorrente, successivamente disposta con il provvedimento gravato con il ricorso principale.
1.2. In base alla tabella contenuta nel riscontro documentale del 22 luglio 2025 alla richiesta di chiarimenti del seggio di gara, parte ricorrente ha calcolato la retribuzione annua lorda media effettiva prendendo a riferimento il minimo tabellare, la contingenza, l’indennità di funzione e gli assegni individuali.
1.2.1. Questi ultimi non sono previsti dal C.C.N.L. applicato dalla ricorrente, per quanto si evince sia dal richiamato doc. 12 allegato al ricorso (ove si legge “ la retribuzione annua lorda comunicata a codesta spettabile stazione appaltante è quella effettivamente riconosciuta al personale dipendente della Società, comprensiva della retribuzione base prevista dal CCNL applicato dalla Compagnia e dagli ulteriori elementi retributivi fissi e continuativi erogati al personale stesso ”), sia da quanto si legge alle p. 8 e 9 del ricorso principale, dove, pur ribadendosi che i detti assegni individuali costituirebbero una componente costante della retribuzione, non viene comunque contestato che gli stessi non sono previsti dal contratto collettivo.
1.3. Alla stregua del novellato disposto dell’art. 4 dell’All. I.01 al D.Lgs. 36/2023, applicabile ratione temporis , gli elementi da prendere a riferimento ai fini della valutazione di equivalenza economica dei contratti sono la a) retribuzione tabellare annuale; b) indennità di contingenza; c) elemento distinto della retribuzione (EDR); d) eventuali mensilità aggiuntive; e) eventuali ulteriori indennità previste, stabilendo, in ogni caso, il comma 4 del medesimo articolo che “ Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l’equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara ”.
1.4. Orbene, al di là del dato della mancata contestazione circa la non ricomprensione degli assegni individuali nel contratto collettivo (che di per sé è in ogni caso idoneo a rendere non conferente il richiamo operato da parte ricorrente a Cons. Stato, Sez. IV, 2 dicembre 2025, n. 9484, la quale si è occupata del diverso caso del raffronto tra distinti C.C.N.L.), va evidenziato che gravava sulla parte ricorrente l’onere di provare la natura “fissa” degli assegni de quibus , al fine di confutare l’assunto del seggio di gara, il quale, nell’affermare che « il riferimento alla retribuzione “effettiva” media corrisposta circoscriverebbe l’esame sull’equivalenza ad un dato momento storico », ha opinato nel senso che difettasse la prova del carattere stabile e durevole degli emolumenti de quibus .
1.5. Inoltre, tenuto conto delle condivisibili indicazioni che si traggono dalla giurisprudenza relativa alla non rilevanza, ai fini del giudizio di equivalenza, dei c.d. “superiminimi”, era onere di parte ricorrente, al fine di dimostrare la riconducibilità dei suddetti assegni individuali alle componenti fisse, dimostrare il carattere assorbibile o meno, e dunque cumulabile o non cumulabile agli aumenti retributivi previsti dal contratto collettivo (sull’impossibilità di prendere a riferimento i c.d. “superminimi” si rinvia all’orientamento maggioritario – che appare applicabile anche agli assegni individuali di cui discorre la ricorrente – al quale hanno aderito, tra le tante, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 5 novembre 2025, n. 1461, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V-quater, 11 dicembre 2025, n. 22443, T.A.R., Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 20 febbraio 2026 n. 325 e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 23 marzo 2026, n. 5361), ovvero, ancora, di contestare espressamente quanto puntualmente eccepito dall’amministrazione resistente a p. 18 della memoria di costituzione del 7 novembre 2025, ossia che gli assegni individuali sono, a differenza delle previsioni del C.C.N.L., destinati a incidere stabilmente sulla retribuzione effettiva solo di alcuni dipendenti e non di tutti, sicché il riferimento alla retribuzione annua lorda media effettiva effettuato dalla ricorrente in corso di procedura doveva ritenersi non decisivo, in quanto non espressamente riferito ai lavoratori in concreto destinati all’appalto per cui è causa.
1.5.1. Parte ricorrente non ha documentato le contestazioni (cfr. p. 6 della memoria del 23 dicembre 2025) mosse avverso i rilievi da ultimo richiamati attraverso la produzione dei contratti (adempimento, invero, che sarebbe stato tanto più agevole, in considerazione della allegata ridotta incidenza quantitativa dell’aspetto relativo alla retribuzione rispetto al complessivo valore della commessa) né, invero, ha fornito alcun principio di prova atto a dimostrare la stabilità delle erogazioni per tutta la durata dell’appalto e per tutti i lavoratori ad esso destinati, essendosi, in ultima analisi, limitata ad allegare, ma non a provare documentalmente, la natura stabile e continuativa delle erogazioni de quibus .
1.6. Ne consegue che, a fronte del disposto dell’art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 4 dell’Allegato I.01 al medesimo, dal quale non emergono elementi che consentano di dare alcun rilievo – al contrario di quanto opinato dalla ricorrente – al dato della ridotta incidenza quantitativa del costo della manodopera sul valore dell’appalto, le deduzioni di cui al primo mezzo del ricorso non sono meritevoli di seguito.
2. Il secondo motivo di ricorso non è fondato.
2.1. Va condiviso l’orientamento secondo cui la dichiarazione di impegno ad applicare il contratto collettivo indicato nel bando – diverso da quello indicato in sede di offerta – non può essere presentata per la prima volta in un momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte perché, altrimenti, si consentirebbe all’operatore economico di modificare il contenuto sostanziale dell’offerta e, in particolare, i costi delle manodopera (cft. Cons. Stato, Sez. V, 3 dicembre 2025, n. 9510: “ Il C.C.N.L. concretamente applicato è un elemento essenziale dell’offerta (Cons. Stato, n. 2605 del 2025), in quanto incide naturalmente sulla determinazione dei costi della manodopera e, quindi, sul contenuto dell’offerta. È evidente che l’applicazione di un contratto collettivo piuttosto che di un altro ha effetti diretti sul costo del lavoro indicato in offerta (altresì rilevando quale parametro con cui verificarne, sia in sede di prime valutazioni che di sub-procedimento di anomalia, correttezza e sostenibilità) ”).
2.2. Oltre a porsi in contrasto con il principio della par condicio dei concorrenti, consentendo una tardiva modifica della domanda (cfr. in questo senso, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, 18 giugno 2025, n. 12007), il riconoscimento della possibilità di “armonizzare” il contratto collettivo applicato in corso di procedura non ha per giunta alcun valido appiglio testuale nella littera legis , in quanto il comma 4 dell’art. 11 ammette solo l’alternativa tra l’impegno ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata e la presentazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele.
2.3. Non è pertinente il verbale prodotto il 16 marzo 2026 perché – oltre a non essere evidentemente vincolante rispetto al thema decidendum del presente giudizio – tale documento ha preso a riferimento l’ipotesi, del tutto diversa da quella in esame, di un impegno che, anche se comprensivo di voci non previste nel C.C.N.L., era stato comunque tempestivamente assunto dall’offerente all’atto della presentazione dell’offerta (cfr. il quinto periodo di p. 5 del verbale sub doc. 20 di parte ricorrente), laddove nel caso in esame parte ricorrente si è limitata a dichiarare, al momento della presentazione della domanda, “ l’equivalenza sostanziale complessiva tra le tutele economiche e quelle normative garantite dalla scrivente Azienda ai lavoratori impiegati per lo svolgimento del presente appalto e quelle previste dal vigente CCNL recante la disciplina dei rapporti fra le imprese di assicurazione e il personale dipendente non dirigente sottoscritto da ANIA e le OO.SS. maggiormente rappresentative di settore ” (cfr. doc. 11 di parte ricorrente), ossia una circostanza che deve ritenersi, oltre che non parametrata sui C.C.N.L., in quanto basata sulla corresponsione di emolumenti ivi non previsti, comunque non documentalmente provata.
3. Il terzo motivo non è meritevole di seguito, dal momento che, oltre a doversi richiamare, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) la giurisprudenza che ha condivisibilmente escluso ogni eventuale profilo di incostituzionalità della disciplina del D.Lgs. 36/2023 in relazione ai parametri invocati in ricorso, ancorché nella formulazione anteriore alle modifiche apportate con il D.Lgs. 209/2024, ovvero di non compatibilità della stessa con il diritto eurounitario (cfr. i paragrafi da 9.2 a 10 di T.A.R. Lazio, Sez. IV, 25 marzo 2026, n. 5506; cfr., altresì, T.A.R. Bologna, n. 325/2026, cit.), va in ogni caso evidenziato che i paventati dubbi di legittimità costituzionale ed eurounitaria della disciplina di legge non hanno nel caso di specie concreta rilevanza, in difetto di prova dell’effettiva equivalenza dei trattamenti retributivi in concreto erogati, superando tale constatazione i rilievi di parte ricorrente circa la non applicabilità di tale orientamento giurisprudenziale alla “più stringente” disciplina introdotta con il correttivo di cui al richiamato D.Lgs. 209/2024.
4. In ragione delle considerazioni che precedono, il ricorso principale va pertanto respinto.
5. Il mancato accoglimento del ricorso principale determina il rigetto anche del ricorso per motivi aggiunti (con il quale sono state riproposte le medesime censure articolate con l’atto introduttivo del presente giudizio), il quale è per giunta inammissibile alla stregua del consolidato principio secondo cui accertata la legittimità dell’esclusione di un concorrente dalla procedura di affidamento, il medesimo è carente di legittimazione ad agire avverso la totalità degli atti della gara (vieppiù, se successivi alla sua estromissione), proseguita nei confronti di altre imprese rimaste in competizione (cfr., ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 31 gennaio 2025, n. 856).
6. Sussistono giustificati motivi, in ragione della complessità e della novità delle questioni oggetto di causa (essendosi la giurisprudenza consolidata nella pendenza del presente giudizio), per disporre l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL GI, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
LU Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| LU Edoardo Fiorani | EL GI |
IL SEGRETARIO