TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 05/05/2026, n. 8325
TAR
Ordinanza cautelare 12 novembre 2025
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Sentenza 5 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs. 36/2023 e dell’art. 4 dell’Allegato I.01; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità manifesta e violazione del principio del risultato

    Il giudice ha ritenuto che l'equivalenza economica debba basarsi sulle componenti fisse previste dal contratto collettivo, escludendo gli assegni individuali non previsti dal CCNL applicato. È mancata la prova della natura fissa e stabile di tali assegni e della loro assorbibilità.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 36/2023. Omissione dell’attivazione del meccanismo dell’impegno all’armonizzazione.

    La dichiarazione di impegno ad applicare il contratto collettivo indicato nel bando, se diverso da quello applicato, non può essere presentata per la prima volta dopo la scadenza del termine per le offerte. Il comma 4 dell'art. 11 ammette solo l'alternativa tra l'impegno ad applicare il CCNL o la dichiarazione di equivalenza.

  • Rigettato
    In via gradata: questione di legittimità costituzionale e di compatibilità eurounitaria dell’art. 11 del d.lgs. 36/2023 e dell’art. 4, commi 2 e 4, dell’Allegato I.01.

    I dubbi di legittimità costituzionale ed eurounitaria sono stati esclusi dalla giurisprudenza. Inoltre, nel caso di specie, non vi è prova dell'effettiva equivalenza dei trattamenti retributivi, superando tale constatazione i rilievi della ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 05/05/2026, n. 8325
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8325
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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