Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 13069/2022 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Parte_1
Maria Fasano e Stefania Fasano
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
, in
Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con il funzionario
Renzo Cavadi;
Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con
[...]
l'avv. Marco Di Gloria
- resistenti -
All'esito dell'udienza del 31.3.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente all'applicazione in suo favore della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2 del C.C.N.L relativo al personale del comparto scuola
1
Compensa per metà le spese di lite e condanna la convenuta alla rifusione della restante metà, che liquida in euro 1.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.12.2022, la ricorrente in epigrafe, avendo premesso di essere una docente immessa nei ruoli a tempo indeterminato dello Stato dal 1° settembre 2015, nominata da Graduatoria ad Esaurimento, per effetto della Legge n.
107/2015, e titolare presso l'IPSEOA Pietro Piazza Palermo, nonchè di avere svolto, prima dell'assunzione in ruolo, attività di docenza in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato dal 1993 al 2014, deduceva che il CP_1
convenuto, con il decreto di ricostruzione di carriera n. prot. n. 1093 del 12.02.2018, non le aveva riconosciuto l'intero servizio pre-ruolo prestato, né tantomeno le aveva attribuito il corretto inquadramento retributivo, non applicando peraltro la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011.
Domandava di “ordinare il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi pre-ruolo prestati prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
3) ordinare al di rivalutare, sia ai fini giuridici che economici, il servizio di preruolo CP_3
prestato dalla stessa e valutato ai fini giuridici ed economici, alla stessa stregua e nella stessa misura di quello di ruolo. interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo;
conseguentemente, ordinare al di effettuare la corretta valutazione dell'anzianità di CP_4
servizio della sia ai fini della corretta ricostruzione della carriera che Parte_2
della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione giuridica del ruolo, così come della maturazione degli scatti di anzianità ovvero, più propriamente del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali con la medesima progressione professionale riconosciuta dal
2 CCNL comparto scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFR dovuto;
6) condannare il a corrispondere all'odierna ricorrente tutte le differenze stipendiali CP_3
conseguenti alla già menzionata ricostruzione di carriera di cui sopra al punto 5), a partire dal giorno della domanda, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo.
7) Condannare il all'applicazione della “clausola di salvaguardia” che riconosce il CP_3
mantenimento economico del gradone stipendiale “3-8 anni” molto più favorevole secondo l'art_ 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011. condannare il a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o, in CP_3
subordine, a titolo di mero debito retributivo – tutte le differenze retributive spettanti, nella misura quantificanda in corso di causa, al netto delle ritenute previdenziali a carico della ricorrente da versarsi direttamente all' (ex Gestione , oltre ovviamente agli interessi legali ed CP_5 CP_6
alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo;
9) condannare il al risarcimento del danno per mancata, e/o irregolare CP_3
contribuzione, nella misura quantificanda (anche in via equitativa) in corso di causa, previo versamento diretto delle relative quantificande somme in favore dell' (ex Gestione CP_5
; 9) riconoscere alla ricorrente il corretto punteggio ai fini della mobilità volontaria CP_6
(provinciale) e di quella interna (d'istituto), nelle misure e secondo le modalità specificate in premessa;
10) ordinare al , e/o agli Uffici periferici di competenza, di modificare la CP_4
posizione della nella graduatoria provinciale e d'istituto; Parte_3
10) Riconoscere alla ricorrente la fascia stipendiale 0-2. “gradone stipendiale”.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione convenuta, eccependo la prescrizione dei crediti invocati e contestando nel merito il ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Quanto alla doglianza relativa al mancato riconoscimento del servizio pre ruolo, va rilevato quanto segue.
L'art. 485 D.Lgs. n. 297/1994 (“Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”) prevede che “ Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente
3 non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”.
L'art. 489 del medesimo decreto (“Periodi di servizio utili al riconoscimento”) dispone che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.
Ai sensi dell'art.11, c. 14, L. n.124/1999 “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico
è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno
180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
In ordine alla legittimità della suddetta normativa, anche alla luce della clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella
Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 (a detta del quale: “ … per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1);
“… i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”
(punto 4)), la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n.
297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo
4 indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (Cass., sez. lav., sentenza n. 31149 del 28 novembre 2019).
La Corte ha anche sottolineato come la normativa in questione presenti degli elementi di favore e altri di disfavore per i lavoratori a tempo determinato, affermando che “Se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio".
Deve vagliarsi allora, al fine di evitare ogni forma di discriminazione “alla rovescia” a danno dei docenti di ruolo ab origine, se per effetto dell'automatismo figurativo introdotto dall'art.11 comma 14, L. n.124/1999 (“Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”) l'odierna ricorrente abbia goduto di un vantaggio in termini di riconoscimento di un'anzianità di servizio maggiore rispetto a quella che gli sarebbe spettata tenendo conto solo dei periodi di effettivo servizio o se per converso l'anzianità riconosciutale in forza dei criteri di cui alla normativa succitata sia inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato.
Vanno dunque messi a confronto la sommatoria dei periodi di servizio non di ruolo annualmente ed effettivamente svolto sino alla data dell'assunzione (con le maggiorazioni ed esclusioni esplicitate dalla citata giurisprudenza di legittimità) e i periodi riconosciuti al momento dell'immissione in ruolo, desumibili dallo stato matricolare in atti.
5 Ebbene, dal detto documento emerge come la ricorrente abbia effettivamente svolto un servizio pre-ruolo di complessivo ammontare pari a 2199 giorni, ovvero pari ad anni 6 e giorni 9, come tale, inferiore rispetto a quello riconosciutogli dall'amministrazione convenuta nel decreto di ricostruzione di carriera in atti.
Ne deriva che l'odierna ricorrente ha goduto di un vantaggio in termini di riconoscimento di un'anzianità di servizio maggiore rispetto a quella che gli sarebbe spettata tenendo conto solo dei periodi di effettivo servizio, dovendosi escludere sia l'asserita discriminazione che il paventato danno.
In ordine alla richiesta di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2 del C.C.N.L del 4 agosto 2011, riservata soltanto a coloro che erano già in servizio a tempo indeterminato alla data dell'1 settembre 2010, la parte ricorrente allega di avere prestato servizio alle dipendenze del , con contratti a tempo CP_4
determinato, iniziati prima dell'1 settembre 2010, circostanza non contestata e documentata dallo stato matricolare in atti.
La domanda va accolta per le ragioni espresse dalla Suprema Corte con sentenza 2924 del 2020 che qui si intendono integralmente riprodotte ai sensi dell'art. 118 delle disp. Att. c.p.c.
Va osservato infatti che il C.C.N.L. nel rimodulare le classi stipendiali, accorpando le precedenti classi 0 - 2 e 3 - 8 in un'unica fascia 0 - 8, ha previsto all'articolo 2 che: “1- Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni.
2- Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”.
Ora, la Suprema Corte, con la sentenza sopra citata, ha affermato l'applicabilità anche al caso di specie dell'art. 4 dell'Accordo quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretato dalla CGUE in numerosi suoi precedenti, spiegando che “nel momento in cui si afferma la piena
6 comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
Per come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza, deve trovare applicazione anche ai dipendenti che avessero iniziato a lavorare alle dipendenze del
[...]
in forza di una successione Controparte_1
di contratti a tempo determinato iniziati prima dell'1 settembre 2010 e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale del 4 agosto 2011 avessero lavorato almeno un anno.
Dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente emerge come la stessa abbia cominciato a lavorare alle dipendenze del già nel 1993, avendo già CP_1
lavorato, alla data dell'1 settembre 2010, da ben oltre un anno.
Considerato che
alla data del 1.9.2010 non poteva ancora vantare un'anzianità di 3 anni di servizio, può riconoscersi che la stessa avesse il diritto “a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”.
La parte ricorrente, applicando la detta clausola, avrebbe avuto titolo ad essere collocata, al momento dell'immissione in ruolo, avvenuta l'1.9.2016, nella seconda delle fasce stipendiali previgenti (3 - 8) e ciò considerando sia l'anzianità indicata nel decreto di ricostruzione della carriera, sia quella effettiva di servizio.
7 Per l'effetto, va affermato il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” con conseguente condanna della parte convenuta a corrispondere le relative differenze retributive.
Né le dette conclusioni possono escludersi per il fatto che alla ricorrente, per come sopra detto, sia stata riconosciuta un'anzianità superiore rispetto a quella effettiva, in quanto l'istituto della ricostruzione di carriera e quello della clausola di salvaguardia citata “seppure incidenti entrambi sul trattamento retributivo da riservare al personale assunto a tempo indeterminato dopo un periodo di pre-ruolo, restano distinti, perché il primo attiene all'anzianità di servizio, da attribuire a fini giuridici ed economici, e l'altro alla individuazione della fascia stipendiale nella quale il docente, con l'anzianità risultante all'esito della ricostruzione, deve essere collocato” (Cassazione civile sez. lav., 07/03/2025, n.6145).
La Corte, nella sentenza citata, ha infatti affermato il principio secondo cui
"L'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 per il personale del comparto della scuola contrasta con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita al solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1 settembre 2010 la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3 - 8 e riconosce al medesimo personale il diritto a percepire, sempre ad personam, l'incremento stipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento del periodo di permanenza nella fascia 0 - 2. La disposizione deve essere, pertanto, disapplicata, nella parte in cui esclude gli assunti a tempo determinato in servizio alla medesima data del 1 settembre 2010, ai quali, dopo l'immissione in ruolo, va estesa la clausola di salvaguardia anche qualora il docente faccia valere l'anzianità riconosciuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 e 489 del D.Lgs. n. 197 del 1994, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 69 del 2023. La diversità nella condizione di impiego va verificata al momento in cui si realizza la dedotta disparità e non può essere esclusa facendo leva su un trattamento, anche se eventualmente più favorevole, che sia futuro, incerto e non idoneo a compensare integralmente il trattamento discriminatorio subito".
Deve tuttavia tenersi conto dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
8 Ed invero, il credito per le differenze retributive rivendicate soggiace al termine di prescrizione di 5 anni, secondo l'orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite, le quali, con la pronuncia n. 36197 del 28 dicembre 2023, hanno affermato che
"La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica" e di quell'orientamento secondo il quale “l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti [e del personale ATA] configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente [o ATA], prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti" (Cfr. Cass. n. 2232 del 30/01/2020).
La detta prescrizione va fatta decorrere dal 12.1.2023, data di notifica del ricorso, posto che la documentazione in atti è inidonea a dimostrare la asserita avvenuta diffida al nel 2022 (trattandosi di una ricevuta pec, depositata in CP_1
formato pdf, da cui non è dato evincere il documento inviato via mail), e tenuto conto di quanto statuito dalla Suprema Corte “l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti [e del personale ATA] configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente [o ATA], prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca
9 tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti" (Cfr. Cass.
n. 2232 del 30/01/2020).
Devono ritenersi prescritte dunque le pretese relative al periodo anteriore al
12.1.2018.
Stante l'accoglimento solo parziale del ricorso, nonché la misura dell'accoglimento stesso, sussistono giusti motivi per compensare per metà tra le parti le spese di lite, ponendo la restante parte, liquidata in dispositivo, a carico del convenuto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 1/04/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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