Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 29/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 455/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. CHRISTIAN BRIVIO;
Parte_1
contro
– con Avv. Controparte_1
NADIA PEREGO;
oggi 29/1/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. MIRCO CASIRAGHI in sostituzione dell'Avv.
CHRISTIAN BRIVIO, per la parte resistente l'Avv. NADIA PEREGO.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano ai rispettivi atti e dichiarano di rinunciare alla riconvocazione in udienza per la lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 455/2024, avente per oggetto “opposizione ad avviso di addebito ex art. 24, comma 5, d. lgs. n. 46/1999”, promossa
DA
(c.f. - con il patrocinio dell'Avv. CHRISTIAN Parte_1 C.F._1
BRIVIO, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 4.7.2024, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, l Controparte_1
allegando:
[...]
- di essere stata titolare dal 21.12.2005 al 31.12.2020, di un'impresa individuale esercente l'attività di commercio ambulante di tessuti, e di avere operato in regime fiscale e contributivo ordinario;
- di avere erroneamente inoltrato, in data 25.2.2015, una richiesta di adesione al regime
“ridotto”, previsto dall'art. 1, co. 77 e 78, della L. 190/2014 per le imprese in regime forfettario;
- di avere comunque continuato a compilare, sino all'anno di imposta conclusosi il 31.12.2017, il quadro RG della dichiarazione dei redditi, dedicato alle imprese in regime ordinario e le
2 dichiarazioni IVA, mantenendo una contabilità analitica e corrispondendo una contribuzione previdenziale, senza godere di alcuna agevolazione;
- di avere presentato, “questa volta intenzionalmente” (cfr. pag. 3, ricorso), richiesta di adesione al regime contributivo “ridotto” ai sensi della L. 190/2014, solo in data 27.2.2018, e di avere dunque assolto agli adempimenti previsti da tale regime contributivo sino alla cessazione dell'attività (triennio 2018-2020);
- di avere ricevuto l'avviso di addebito oggi impugnato, con il quale l ha disconosciuto CP_1
il regime contributivo “ridotto”, per gli anni 2015, 2018-2020, e, richiamato l'art. 1, co. 82 della
L. 190/2014, come modificato dalla L. 145/2018, ha chiesto, tra l'altro, il pagamento della somma di € 4.119,16, oltre sanzioni, quale differenza tra la contribuzione previdenziale per i lavoratori autonomi “ordinaria” e quella “ridotta” prevista a favore delle imprese in regime forfettario.
La sig.ra spiega che l'Ente, interpellato mediante il servizio “cassetto bidirezionale”, ha Pt_1
chiarito di avere revocato il regime agevolato, concesso a seguito della domanda del 2015, per mancanza dei requisiti di legge, sulla base di quanto appreso dall'Agenzia delle Entrate.
Avverso tale avviso di addebito la ricorrente ha promosso il presente ricorso, assumendo l'illegittimità:
- sia della revoca del regime contributivo agevolato, disposta sull'erroneo presupposto che l'odierna ricorrente si fosse avvalsa già nel corso dell'anno 2015 del regime forfettario di cui all'art. 1, commi 54-89, L. n. 190/2014, nonché della relativa agevolazione contributiva prevista dal comma 77 del medesimo art. 1 della legge di stabilità 2015;
- sia del ripristino retroattivo, quanto agli anni dal 2018, 2019 e 2020, del regime contributivo ordinario in applicazione dell'art. 1, comma 82, L. n. 190/2014, con recupero di maggiori contributi ed irrogazione di sanzioni.
La ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via preliminare: sospendere l'attività di recupero dell'Agente della Riscossione essendo il presente ricorso fondato, in fatto e in diritto;
- nel merito: annullare parzialmente la richiesta di pagamento di cui all'“Avviso di debito numero 434 2023 00001832 53 000” per la somma di euro euro 4.119,16 , oltre sanzioni per evasione ex art. 116 c. 8 lett b) L. 388/2000, per la parte riferita al disconoscimento del regime contributivo “ridotto” previsto dalla L.190/2014, art.1,
3 commi 77- 78, relativamente alle annualità 2018 - 2020 in quanto dalla sig.ra
[...] on dovuta. Pt_1
Si è costituito in giudizio l confermando che la ricorrente in data 25.2.2015 aveva CP_2
inviato domanda di adesione al regime contributivo agevolato, però continuando a compilare il quadro RG della dichiarazione dei redditi, in luogo del quadro LM, e presentando
“nuovamente” domanda di adesione al regime previsto dalla L. 208/2015, in data 27.2.2018 e quindi “pagando a partire dall'emissione 2018 la contribuzione ridotta” (cfr. pag. 2, memoria difensiva).
L'Ente convenuto ha, inoltre, precisato che dall'analisi dei dati fiscali dei contribuenti aderenti al regime contributivo agevolato trasmessi dall'Agenzia delle Entrate era stato verificato che nel Modello Unico PF dell'anno di reddito 2015 la ricorrente aveva omesso la compilazione della sez. II - quadri LM.
Richiamato il comma 82 dell'art. 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, a mente del quale l'abbandono del regime agevolato, ovvero il ripristino retroattivo del regime ordinario a seguito di verifica dell'insussistenza dei requisiti dichiarati dal contribuente, hanno carattere definitivo e precludono ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio, ha rilevato che nessuna revoca della domanda del 2015 è pervenuta all , e ribadito che la contestazione della insussistenza dei requisiti per l'agevolazione CP_1
contributiva pretesa è stata notificata alla ricorrente a seguito di accertamenti incrociati con l'Agenzia delle Entrate.
Stante la fattispecie così ricostruita, l difendendo la legittimità del proprio operato, CP_2
poiché “in mancanza di tempestiva rinuncia al regime agevolato, il ripristino retroattivo del regime ordinario a seguito di verifica dell'insussistenza dei requisiti dichiarata dal contribuente, ha carattere definitivo e preclude ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio” (cfr. pagg. 5 e 6, memoria difensiva), ha dunque chiesto il rigetto della domanda attorea.
2. Assume sostanzialmente l che debba trovare applicazione l'art. 1, comma 82 della CP_2
L. 23 dicembre 2014, n. 190, che così dispone: “il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni
4 di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa”.
In particolare, l sostiene che la verifica dell'insussistenza dei requisiti dichiarati dalla CP_1
contribuente per l'anno 2015 avrebbe carattere definitivo, precludendo ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio per le annualità successive, in quanto la norma prevede che il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove ne sussistano le condizioni.
Non risultano tuttavia smentite dalla convenuta le seguenti circostanze dedotte e documentate dalla ricorrente, ossia:
- che la formale domanda di regime agevolato per l'anno 2015 sia stata un mero errore e che per tale anno la ricorrente abbia continuato ad applicare il regime ordinario;
- che per gli anni 2015, 2016 e 2017, l'impresa della ricorrente non si sia avvalsa di alcuna agevolazione contributiva, versando per intero la contribuzione ordinaria e compilando il quadro RG della dichiarazione dei redditi -e non il quadro LM dedicato ai regimi agevolati;
- che solo dall'anno 2018 in poi la ricorrente abbia avuto accesso al regime forfettario, con la conseguenza che l'unica valida dichiarazione di adesione formale di accesso a tale regime contributivo di favore è quella presentata telematicamente il 27.2.2016 e non la precedente.
Non appare quindi corretta la revoca da parte dell del regime contributivo agevolato, CP_1
che ha determinato il recupero di contribuzione per gli anni passati.
Questo Giudice è già intervenuto su un caso analogo, con sentenza che ha trovato conferma in sede di giudizio di appello. La Corte territoriale, in particolare, ha ribadito l'infondatezza delle domande svolte dall n ragione -come nel caso che ci occupa- della mancata tempestiva CP_2
e puntuale contestazione delle allegazioni attoree, precisando, in punto di diritto, che “posto che il credito contributivo oggetto di causa presuppone la correttezza dlla decisione di di CP_2
5 reputare indebitamente fruito sin dal 2015 il regime forfettario e – correlativamente- di ritenerne definitivamente precluso il godimento per gli anni successivi, la considerazione delle risultanze fattuali ora riepilogate induce il Collegio a reputare erronea la determinazione dell . L ha infatti ritenuto di fare applicazione dell'art. 1, comma Controparte_3 CP_1
82, della legge n. 190/2014, secondo cui “il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa”. Nel caso di specie, tuttavia, per il 2015” l'imprenditore “non ha fruito del regime contributivo agevolato e, pertanto, non è configurabile in radice “l'impossibilità di fruirne nuovamente” per gli anni successivi (difettando, a ben vedere, il presupposto fondante di detta impossibilità,
e cioè la pregressa fruizione effettiva, oltre che indebita, del regime agevolato)” (v. C. App., sent. n. 213 del 13.3.2024).
Con tale pronuncia, la Corte di Appello di Milano ha, inoltre, precisato, che non si potrebbe giungere ad una diversa conclusione “nemmeno considerando gli arresti giurisprudenziali richiamati [i.e. anche nel presente giudizio] dalla difesa di Vero è che con pronuncia n. CP_2
2921 del 31.1.2019 la Cassazione civile, sezione tributaria, ha affermato che “si è venuto consolidando il principio per cui la possibilità di emenda della dichiarazione anche in sede giudiziale vale solo nell'ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione riveste carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre laddove detta dichiarazione ha carattere di manifestazione negoziale, tale principio di generale emendabilità della dichiarazione non opera, salvo che il contribuente dimostri l'essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell'errore ai sensi degli artt.
1427 c.c. e ss., (Cass. Civ., 24 aprile 2018, n. 10029; Cass. Civ., 12 gennaio 2018, n. 610; Cass.
Civ., 15 dicembre 2017, n. 30172 che qualifica come lapsus calami l'errore del contribuente
6 che commette un errore nell'individuazione della voce di modello in cui collocare la posta in contestazione)”. L'affermazione è tuttavia effettuata in una controversia tributaria e con riguardo a dichiarazioni fiscali (e non previdenziali) e, a ben vedere, nel caso di specie, nelle proprie dichiarazioni fiscali relativi agli anni di imposta 2014 e 2015” l'imprenditore “ha manifestato proprio l'intenzione di voler aderire al regime dei minimi, compilando i relativi quadri delle proprie dichiarazioni reddituali” (ibid.). Circostanza, quella da ultimo delineata, che si è verificata anche nel presente giudizio, come risulta dalle allegazioni (non smentite e, anzi, confermate dall'Ente convenuto) e dai documenti prodotti dalla ricorrente, dai quali risulta la compilazione del quadro RG (e non del quadro LM riservato ai regimi agevolati) delle proprie dichiarazioni dei redditi per gli anni 2015, 2016 e 2017 (cfr. doc. 6, ricorso).
Per le anzidette ragioni, l'odierna opposizione va pertanto accolta. Ne consegue l'annullamento parziale dell'avviso di addebito, nella misura indicata dalla ricorrente, non essendovi contestazione sul quantum da parte dell CP_2
L'errore comunque commesso dalla ricorrente con l'inoltro all dell'istanza 25.2.2015 CP_2
(doc. n. 4 di parte ricorrente), errore che ha contribuito ad ingenerare il presente contenzioso, è elemento che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
nei confronti dell ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
[...] CP_2
annulla l'avviso di addebito n. 434 2023 00001832 53 000 notificato alla ricorrente il 3.6.2024, limitatamente all'importo di € 4.119,16 ed alle corrispondenti sanzioni per evasione ex art. 116, co. 8, lett. b) della L. 388/2000; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Lecco, 29 gennaio 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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