Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4808/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli NO -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4808 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 7 febbraio 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania Parte_1 C.F._1
alla Via Cacciapuoti, 57 presso lo studio dell'avv. Miriam Marino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Giugliano in Controparte_1 C.F._2
Campania, alla Via Cacciapuoti, 57 presso lo studio dell'avv. Miriam Marino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli NO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
All'udienza del 6 febbraio 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.12.2024 , i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Giugliano in Campania il 28 novembre
2002 dal quale sono nati due figli- (nato a Giugliano in [...] l'[...]) e Per_1
(nata a Giugliano in [...] il [...])- alle condizioni indicate in ricorso. CP_2
All'udienza del 6 febbraio 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti;
con ordinanza del 7-2-2025 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli NO (avvenuta il 26.10.2022) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli NO del 7.11.2022; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
1. la casa coniugale, nonché i mobili in essa contenuti restano assegnati alla sig.ra che Pt_1
la abiterà con i figli;
2. la sig.ra stante la momentanea difficoltà di salute ed economica del sig. si Pt_1 CP_1
accolla, al momento, per intero le spese relative al mantenimento dei figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autonomi;
3. il sig. e la Sig.ra rinunciano reciprocamente a qualsiasi mantenimento in suo CP_1 Pt_1
favore.
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
2 V.G. n. 4808/2024
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Giugliano in
Campania il 28 novembre 2002 (atto n. 313, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2002) tra (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
18.10.1976) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 10 febbraio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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