Articolo 1 della Legge 14 dicembre 1954, n. 1152
Articolo 2
Versione
31 dicembre 1954
Art. 1.
Gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi ai seguenti concorsi interni per titoli e per esperimento pratico:
a) a posti di ispettori di 2ª classe se rivestiti di qualifica di grado VI ferroviario con anzianita' di grado non inferiore ad anni due e a posti di allievo ispettore negli altri casi, se in possesso di laurea;
b) a posti di segretario, disegnatore, assistente lavori, sottocapo delle stazioni e capo-tecnico di 3ª classe, se in possesso di licenza di scuola media superiore;
c) a posti di alunni d'ordine delle stazioni, aiutanti disegnatori, sorveglianti ai lavori, conduttori, se in possesso di licenza di scuola media inferiore;
d) a posti di guardasala, frenatore, operaio, motorista delle navi traghetto, capo squadra cantoniere, aiuto macchinista, se in possesso di licenza di scuola elementare e, per questa ultima qualifica, anche delle prescritte abilitazioni.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1954