Sentenza 7 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 07/02/2023, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/02/2023
N. 02062/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10912/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10912 del 2022, proposto dal signor
AL AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Iginia Piatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
L’Agenzia delle entrate - riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per
il riconoscimento del diritto di accesso agli atti e documenti come previsto dall'art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’istanza di data 29 luglio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate - riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, il ricorrente ha agito, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., contro il silenzio serbato dall’Agenzia delle entrate - riscossione sull’istanza presenta il 29 luglio 2022 per l’accesso alla copia conforme delle cartelle di pagamento attestanti il credito preteso e alle relative relate di notifica, lamentando la violazione delle norme in materia di accesso e di riscossione delle imposte.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso. In particolare, con memoria del 13 novembre 2022 ha rilevato la genericità dell’istanza di accesso formulata ed ha documentato che la pretesa ostensiva è stata soddisfatta, avendo provveduto in data 26 ottobre 2022 ad inoltrare all’indirizzo pec del difensore dell’odierno ricorrente la documentazione richiesta.
3. Il ricorrente, con memoria conclusionale del 23 gennaio 2023 e come ribadito in udienza dal difensore, ha insistito per l’accoglimento della domanda, argomentando dalla inidoneità della documentazione trasmessa dall’Amministrazione (relativa al solo estratto di ruolo) a soddisfare l’interesse ostensivo a fondamento dell’istanza del 29 luglio 2022.
4. Il ricorso, posto in decisione alla camera di consiglio del 24 gennaio 2023, è fondato e va accolto.
5. Il Collegio osserva, preliminarmente, come la costante giurisprudenza non revochi in dubbio che l’interesse del contribuente all’ostensione degli atti propedeutici a procedure di riscossione sia riconosciuto anche in via legislativa, non residuando in capo al concessionario alcun margine di discrezionalità in ordine alla determinazione di ostensibilità degli atti (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. II ter , n. 12412/2020 e n. 8069/2022). Giova al riguardo considerare che l'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, prevede un obbligo di custodia minima degli atti in capo al concessionario per la riscossione, e correlativamente un obbligo di ostensione degli atti “su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”. Sicché la valutazione sulla sussistenza dell’interesse è, in questa specifica materia, effettuata a monte dal legislatore, senza necessità di indagare la coerenza di tale interesse con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato. Peraltro, anche avuto riguardo ai rigorosi presupposti previsti dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, è di tutta evidenza come, in ordine alle procedure di riscossione, gli atti oggetto dell'istanza di accesso siano in grado di spiegare effetti nella sfera giuridica dell'istante, e come la loro cognizione si ponga in rapporto di strumentalità rispetto alla posizione del contribuente, rendendo superflua qualunque dimostrazione in merito e qualsivoglia esplicitazione di tale rapporto di strumentalità nella motivazione dell’istanza.
6. Il Collegio ritiene altresì che, in considerazione della specificità della materia, risulta inconferente la contestata genericità della formulazione dell’istanza, tenuto conto peraltro che, con l’ausilio degli strumenti informatici a disposizione dell’Amministrazione in giudizio, la ricerca e la individuazione della posizione di ciascun contribuente risulta immediata ed intuitiva, senza che ciò comporti alcuna attività di elaborazione dei dati da parte del soggetto destinatario della richiesta.
Trattandosi di atti che riguardano direttamente l’istante, infatti, l’indicazione dei dati anagrafici di questi rappresenta elemento sufficiente per consentire all’Agenzia delle entrate - riscossione di individuare i documenti richiesti.
7. Rileva, infine, il Collegio che l’istanza di accesso di cui è causa era rivolta ad ottenere “copia conforme relata di notifica degli atti” e “copia gemella delle cartelle esattoriali attestanti il debito preteso” e che non risultano atti di adempimento alla suddetta istanza (anche avendo riguardo alla circostanza che l’Amministrazione nulla ha riferito o eccepito in proposito, salvo in relazione alle annualità 2011 e 2012 ed alle cartelle di pagamento nn. 09720130140901281, 09720190192162165000, 09720210001498278000). Tra gli atti conservati dal concessionario, il ruolo è pienamente soggetto al diritto di accesso del contribuente, insieme alla documentazione inerente la notifica della cartella (che deve essere conservata dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973) che, quindi, ove oggetto di richiesta di accesso, devono egualmente essere ostesi (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 24 aprile 2019, n. 5201; 30 novembre 2017, n. 11861 e Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2018, n. 3850). Non vi è equipollenza tra la produzione degli estratti del ruolo e la pretesa alla ostensione del ruolo integrale, ovvero della cartella di pagamento, in ragione della ontologica diversità di forma e contenuto, come è stato più volte affermato dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 29 dicembre 2020, n. 8479; 8 luglio 2019, n. 4721 e n. 4714; 9 giugno 2015, n. 2834; 12 maggio 2014, n. 2422; 30 novembre 2009, n. 7486).
8. Il mancato accoglimento della istanza di accesso da parte dall’Amministrazione in relazione al ruolo nominativo integrale è dunque priva di giustificazione, considerato, oltretutto, “il suo contenuto di informazioni suscettibili di concreto interesse” per il richiedente (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 8479/2020).
9. La domanda di accesso, pertanto, deve essere accolta.
Per l’effetto, il Tribunale dichiara che il ricorrente ha diritto di accedere agli atti richiesti con l’istanza di data 29 luglio 2022 e condanna l’Agenzia delle entrate - riscossione a consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente sentenza. Segnatamente, l’Agenzia delle entrate - riscossione è tenuta a consegnare le copie fedelmente riproduttive dei documenti originali, ove ancora esistenti e detenuti. In mancanza essa dovrà dare conto, a mezzo di propria certificazione, delle ragioni per cui non è possibile depositare copia della documentazione richiesta.
10. Valutate le peculiarità procedimentali, sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10912/2022, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente di accedere agli atti richiesti con l’istanza di accesso del 29 luglio 2022;
2) compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Achille Sinatra, Consigliere
Maria Rosaria Oliva, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Rosaria Oliva | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO