Art. 193. Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili 1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.
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24 ottobre 1989
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- 1. Art. 193 c.p.p. - Limiti di prova stabiliti dalle leggi civilihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Spiegazione dell'art. 193 c.p.p. […]
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- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2023, n. 2882Provvedimento: […] dell'ordinanza di rigetto del Giudice per le indagini preliminari e dell'appello, con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 193 cod. proc. pen. e dei principi in tema di regole probatorie, e di mancanza della motivazione, anche per l'omesso esame del primo motivo di appello, […] altresì, l'istituto dell'«incidente di falso»; invece, l'art. 193 cod. proc. pen. preclude al giudice penale l'utilizzabilità delle regole probatorie civilistiche prevedendo che «Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza». 1.3. […]Leggi di più...
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