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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 30/06/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1335 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 06/07/2023,
DA
(cf: nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. DAMIANI CHIARA e dall'avv. GIRIBALDI STEFANIA, elettivamente domiciliato presso l'avv. GIRIBALDI, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. CHIARI MARINA elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 13/05/2025
OGGETTO: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
*
CONCLUSIONI
Per ome precisate con nota depositata il 7/03/2025; Parte_1
Per ome precisate con nota depositata il 6/03/2025. Controparte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 4/07/2023 , premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con unione dalla quale sono è nato il figlio (nato Controparte_1 Per_1
il 14/01/2017), chiedeva a questo Tribunale di autorizzare il trasferimento di residenza del minore presso la sua abitazione di San Daniele Po, con conseguente divieto alla madre di procedere con l'iscrizione presso la scuola primaria del comune di Roccabianca.
Con decreto emesso inaudita altera parte ex art. 473 bis.15 c.p.c. del 11/07/2023, il Giudice disponeva l'iscrizione di presso la scuola di San Daniele Po e fissava l'udienza di Per_1
comparizione delle parti per la conferma o revoca del provvedimento.
Con atto depositato il 25/07/2023 si costituiva in giudizio chiedendo la revoca Controparte_1
del provvedimento emesso.
Sentite le parti, con provvedimento del 08/08/2023 il Giudice revocava il decreto del 11/07/2023 disponendo il trasferimento della residenza formale di presso l'attuale abitazione materna e Per_1
confermando la situazione di collocamento alternato in essere.
Il giudizio proseguiva in ordine alle richieste di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento statuite con provvedimento ex art. 337 bis c.c. del 16/02/2022.
Integrato il contraddittorio e depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano nuovamente all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 30/11/2023; il Giudice, in via provvisoria e urgente, riduceva il contributo del padre al mantenimento della prole a € 200 mensili e disponeva la convocazione della pediatra di Per_1
Con successiva ordinanza del 14/02/2024, i servizi sociali competenti venivano delegati a dare avvio a un percorso di mediazione tra i genitori e veniva disposta CTU sul nucleo familiare con formulazione del seguente quesito: “accerti il c.t.u. se in ragione del disposto trasferimento del minore in Roccabianca sia derivato o possa derivare un pregiudizio per lo stesso, in termine di benessere o in termine di relazione con il genitore non collocatario”; “
Terminato l'accertamento peritale, sentite le parti, all'udienza del 29/01/2025 il Giudice, ritenuta evasa l'istanza di attuazione ex art. 473 bis.38 c.p.c. dal Giudice monocratico (dott. Scarsato) con provvedimento del 08/08/2023, confermato con ordinanza del 14/02/2024, qualificato il ricorso, quanto alle ulteriori questioni pendenti tra le parti, alla stregua di un procedimento ex art. 473 bis.29
c.p.c. in punto di collocamento e residenza anagrafica del minore, assegnava alle parti i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza del 7/05/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione dinanzi al Collegio. La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 27/06/2025.
*
La modifica del collocamento e le questioni connesse
Nell'analisi delle principali questioni sottoposte all'odierno vaglio giudiziale, giova premettere una sintetica ricostruzione della storia familiare, così come emergente dagli atti di causa.
La separazione della coppia genitoriale è stata, sin dal 2020, contrassegnata da reciproche accuse e recriminazioni, sfociate anche in una denuncia querela a carico di per Parte_1
maltrattamenti.
Nel 2021, dunque, è stato incardinato un procedimento dinanzi al Tribunale di Cremona al fine di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore all'esito di Per_1
approfonditi accertamenti, compiuti attraverso indagini dei servizi sociali e una perizia psico- diagnostica, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice così come recepita nel decreto del 6/09/2022. Per quanto di interesse, il provvedimento citato ha statuito l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, con residenza formale presso la madre e collocamento alternato in via paritaria tra i genitori.
La situazione familiare così cristallizzata è stata, tuttavia, messa in discussione dall'odierno ricorrente quando la madre ha spostato la propria residenza dal comune di San Daniele Po a quello di
Roccabianca, manifestando l'intenzione di iscrivere il minore – per l'anno scolastico 2023/2024 – presso la scuola primaria del luogo. ha quindi incardinato il presente giudizio, aspramente criticando la condotta Parte_1
materna e profilando una lesione del diritto alla bigenitorialità.
Tanto premesso, è bene osservare sin da subito che la questione dell'iscrizione scolastica deve essere inquadrata nell'alveo dell'art. 473 bis.38 c.p.c. che attribuisce al Giudice – in composizione monocratica – la competenza sull'attuazione e sulla soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale. In tale frangente, tenuto conto peraltro della necessaria celerità di intervento, il Giudice ha emesso il provvedimento del 08/08/2023, autorizzando il trasferimento della residenza anagrafica e l'iscrizione alla scuola primaria di Roccabianca. La statuizione, del resto, è stata confermata anche con provvedimento successivo del 14/02/2024 e ha frequentato l'istituto indicato per tutto l'anno scolastico 2023/2024. Per_1
La questione, dunque, è da ritenersi ampiamente definita, benché continuativamente riproposta dalla parte ricorrente negli scritti difensivi.
In proposito, preme nondimeno rilevare che il consulente incaricato dal Tribunale non ha rintracciato un pregiudizio al sano percorso di crescita del minore ricollegabile al suddetto plesso scolastico, atteso che si è ben inserito nel contesto prescelto. Dunque, in difetto di qualsivoglia elemento Per_1 di conforto, un nuovo cambiamento non farebbe che destabilizzare il minore, compromettendo l'equilibrio raggiunto (“Come riferito da , durante il colloquio, egli pare essersi ben Per_1
ambientato nel contesto scolastico. Conosce compagni, insegnanti, materie, dinamiche del gruppo.
Ha un amico preferenziale col quale gioca ma, allo stato appare ancora piuttosto selettivo rispetto alle amicizie. Non mi ha riferito di avere mantenuto rapporti amicali significativi a San Daniele ne ha mostrato particolare curiosità circa a quello specifico contesto scolastico. Un possibile trasferimento attuale a San Daniele comporterebbe per lui il doversi adattare ad un contesto non conosciuto (rispetto ad insegnanti, compagni di classe, metodologia d'insegnamento, adeguamento ad un programma già iniziato), lasciandone uno già conosciuto e nel quale si trova bene. Ciò potrebbe essere per piuttosto difficoltoso perché questo passaggio comporterebbe per lui, Per_1
necessariamente, una messa in campo di importanti risorse di ambientamento sociale (aspetto che abbiamo visto essere per lui un po' vulnerabile) oltre che delle competenze cognitive richieste dal percorso scolastico (così come già avviene nella scuola frequentata)” cfr relazione peritale del dott.
. Per_2
Del resto, le ragioni addotte dal padre per richiedere l'iscrizione nella scuola di San Daniele Po sono per lo più connesse all'intento di preservare presunte relazioni amicali del bambino di cui, tuttavia, non vi è alcuna traccia.
Più in generale evidenzia il Collegio come il minore presenti delle fragilità le quali non sono, tuttavia, da riconnettere alla scelta del plesso scolastico attualmente frequentato (ciclo di scuola primaria), la cui offerta educativa e formativa appare altrettanto valida e comparabile a quella prospettata in San
Daniele Po. L'unico elemento di rilievo segnalato dal CTU nella differenziazione delle strutture riguarda la visione prospettica, in quanto in futuro il minore, proseguendo il ciclo di studi a San
Daniele Po, si troverebbe nella condizione di poter raggiungere la scuola in autonomia e frequentare maggiormente i compagni. Cionondimeno, a prescindere dalla circostanza che la scelta della scuola primaria non rende obbligata quella delle scuole secondarie, resta da precisare che il necessario implemento della socialità può essere efficacemente espletato incrementando le attività ludiche e i momenti di incontro al di fuori dell'orario prettamente scolastico;
la madre pare aver colto la necessità assumendo iniziative al riguardo (si v. produzione documentale del 22/04/2025).
Resta da evidenziare che il potenziale elemento di pregiudizio nella sana crescita del minore è, in realtà, da rintracciare nell'elevata conflittualità cui è esposto, atteso che il rapporto nella coppia genitoriale è tuttora caratterizzato da scambi comunicativi disfunzionali. La tensione tra i genitori, infatti, è fonte di sofferenza e determina difficoltà nella assunzione delle decisioni della vita quotidiana, come ampiamente emerso in relazione alla contesa de qua che pare animata più da una battaglia di principio che da una reale ragione giustificatrice (“Sono del parere che gli “accorgimenti” vadano predisposti di volta in volta, aiutando i genitori a focalizzare la loro attenzione sul benessere del figlio focalizzandosi sull'attività in sé piuttosto che sul “dove” essa venga svolta, stante la poca distanza tra i due luoghi e stante il fatto che li frequenta Per_1 regolarmente entrambi.” Cfr consulenza peritale).
Se da un lato, infatti, la madre non ha saputo attendere il benestare del padre per il trasferimento di residenza, dall'altro, quest'ultimo ha insistito in una pervicace opposizione, priva di significative motivazioni (si veda, più ampiamente infra). Le parti, invece, come ben esplicitato dal CTU, dovrebbero focalizzarsi maggiormente sul benessere del minore, mettendo da parte il vissuto e attuando un comportamento più maturo e collaborativo, atteso che i genitori, nell'assumere la loro responsabilità verso la prole, devono necessariamente tenere distinto il rapporto della coppia affettiva da quello della coppia genitoriale. In tale frangente appare comunque apprezzabile che i genitori, pur con qualche difficoltà ed esitazione, abbiano fatto richiesta di valutazione di presso il Per_1
servizio NPI competente per territorio, seguendo le indicazioni del C.T.U., dimostrando serietà e responsabilità.
Dunque, il Collegio all'esito del giudizio, auspicando che le parti riescano finalmente a superare i contrasti esistenti, anche avvalendosi del percorso di mediazione prospettato in udienza, conferma le statuizioni in essere come in dispositivo.
Ciò posto, osserva il Collegio che residuano delle ulteriori questioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, riguardanti il collocamento di oggetto di strenua discussione tra Per_1
le parti e oggetto di approfondimento peritale anche nel presente giudizio.
In punto, deve premettersi che, stante il tenore della richiesta sottoposta al Collegio (riguardante il mero collocamento anagrafico) e gli accertamenti svolti, anche mediante indagine peritale, si ritiene del tutto superfluo l'ascolto del minore, tenuto conto peraltro dell'età e delle fragilità del medesimo.
Ciò detto, nel merito della questione giova rammentare che la decisione della persona adulta di attuare un proprio progetto di vita e di trasferirsi da una città all'altra non è sindacabile dal Giudice, in quanto corrispondente a un diritto fondamentale costituzionalmente garantito (art. 16 Cost.). In tale situazione, la scelta della residenza abituale dei figli minori deve essere concordata dai genitori in modo condiviso;
in caso di disaccordo, come previsto anche dall'art. 337 ter c.c. , la questione è rimessa al Giudice in quanto il diritto costituzionalmente riconosciuto a chiunque di stabilire la propria residenza in qualunque parte del territorio nazionale o all'estero entra in conflitto con l'interesse del minore alla bigenitorialità.
Ebbene, nel caso di specie, all'esito del giudizio, il Collegio ritiene che il trasferimento di Per_1 per le specificità del caso concreto, sia conforme all'interesse della prole. In questo contesto, deve analizzarsi innanzitutto la motivazione sottesa al trasferimento;
in specie, priva di occupazione stabile, a seguito dell'allontanamento dalla casa familiare Controparte_1
- concessa in comodato dai familiari di si è trasferita in immobile condotto in Parte_1
locazione nel comune di San Daniele Po. La situazione si è protratta sino a quando, nel mese di maggio 2023, ella ha paventato l'intenzione di trasferirsi a Roccabianca, nella abitazione di proprietà della sorella, deducendo di poter così ottenere un risparmio economico, avendo al contempo reperito una occupazione nell'azienda di famiglia. Dunque, anche sulla base di quanto emerso e appurato in corso di giudizio, la scelta non è stata determinata da motivazioni futili e irragionevoli o, ancor peggio, strumentali;
del resto la stessa a sottolineato come l'ambiente domestico Controparte_1
prescelto fosse più che adeguato ad accogliere il minore.
Invero, uno degli aspetti fondamentali da valorizzare attiene all'assenza di un reale “costo” genitoriale per il minore. Difatti, il comune prescelto per il trasferimento dista circa 20 minuti da San Daniele Po
(comune di originaria residenza materna e di attuale residenza paterna) e, pertanto, il trasloco non ostacola la relazione padre/figlio che, infatti, si è sempre mantenuta costante e regolare secondo quanto statuito dal decreto del 6/09/2022.
Ebbene, pur dato atto dell'incomodo rappresentato dal viaggio in auto da una abitazione all'altra, in assenza di una rarefazione dei contatti con l'altro genitore, non emerge un ostacolo al trasferimento, tanto più che si tratta di un mero collocamento anagrafico.
Difatti, in sostanza, il minore trascorre pari tempo presso le abitazioni di ciascun genitore anche in applicazione del principio giurisprudenziale secondo il quale “il regime legale dell'affidamento condiviso tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole deve tendenzialmente comportare in mancanza di gravi ragioni ostative una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio (…)” (cfr. Cass. n. 17221/2021).
L'attuale turnazione, ad avviso del Collegio continua a rispondere all'interesse del minore a conservare le sue abitudini di vita, frequentare gli stessi luoghi e mantenere i rapporti effettivi con entrambi i genitori, secondo anche quanto valutato dagli stessi genitori nel corso del giudizio del 2022
e rimarcato anche in sede di consulenza peritale. Va del resto rappresentato sin da ora che, laddove le parti e, in particolare, il ricorrente perseverassero nell'atteggiamento di ostilità manifestato, il comportamento oppositivo potrà essere valutato al fine di ridurre i momenti di incontro e di conflitto tra i genitori, da ritenersi pregiudizievoli per il minore.
Ciò posto, per quanto riguarda il collocamento anagrafico di nel necessario Per_1
contemperamento delle diverse esigenze, non emerge un elemento decisivo e trainante che induca a preferire la soluzione proposta dal ricorrente di trasferimento della residenza anagrafica presso il padre. Quanto agli accompagnamenti del minore da una abitazione all'altra (ovvero a scuola) nei momenti di scambio, il padre ha manifestato la volontà di gestire gli spostamenti e, pertanto, le parti hanno concordato che: il padre, con l'ausilio dei nonni paterni, si occuperà del prelievo e accompagnamento di a scuola nei giorni di scambio;
le parti inoltre concordano che verrà ripristinato il Per_1
pernottamento presso il padre la domenica sera con accompagnamento di a scuola il lunedì Per_1
mattina.
Si provvede quindi alla integrale conferma delle statuizioni in essere, recependo l'accordo delle parti.
* Contributo paterno al mantenimento del figlio
Sgombrato il campo dalle questioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa, deve procedersi alla valutazione in ordine alle statuizioni economiche.
A tal proposito, è bene rammentare che i giustificati motivi la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni giudiziali adottate rebus sic stantibus sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.
In tale prospettiva, deve rilevarsi che, nel 2022, il Tribunale, anche recependo le conclusioni congiunte delle parti, ha posto a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 del minore mediante versamento alla madre di € 300 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie e assegno unico suddiviso al 50%.
Tale contributo deve essere qualificato alla stregua di un assegno perequativo al genitore economicamente più debole, che viene riconosciuto nel caso di tempi equivalenti (o pressoché equivalenti) trascorsi dai figli con entrambi i genitori, nella misura in cui sussista una significativa disparità reddituale tra i genitori. Così inteso, l'emolumento è destinato a garantire lo stesso diritto alla bigenitorialità, che sarebbe fortemente compromesso qualora il figlio potesse godere, da un genitore, di ogni utilità e benessere e, dall'altro, vivere in condizioni di vita ben più modeste;
infatti in questa condizione, il minore, tendenzialmente, sarebbe meno incoraggiato a frequentare il genitore debole, che non può garantirgli un tenore di vita che le possibilità economiche dell'altro genitore possono, invece, assicurare, conseguentemente identificando il suo maggiore benessere allorché si trova con il genitore economicamente più forte.
In questo contesto di riferimento, in data 30/11/2023 il Giudice ha ridotto l'assegno di mantenimento paterno di cui sopra nella misura di € 200 mensili, a fronte della constatazione del miglioramento della situazione economica della madre.
All'esito del giudizio il Collegio ritiene di confermare le statuizioni del Giudice delegato.
In specie, risulta agli atti che da sempre occupata in modo saltuario e precario, Controparte_1
si è trasferita a Roccabianca nel 2023 animata anche da ragioni economiche e lavorative, atteso che ella è stata assunta presso la azienda di famiglia con compenso di € 700/750 mensili (vedi verbale dell'udienza del 30/11/2023). La resistente ha dichiarato in seguito, di essere rimasta nuovamente disoccupata, percependo un indennizzo pari a € 1552,91 (v. documento in atti).
Cionondimeno, nell'analisi dei mutamenti fattuali intervenuti dal 2022 a oggi, deve valorizzarsi che la madre, con il trasloco a Roccabianca, ha conseguito un miglioramento;
di fatti, ella, disdetto il contratto di locazione stipulato, si è oggi trasferita nella abitazione di proprietà della sorella e convive con l'attuale compagno e loro figlio . Per_3
Ciò, evidentemente, ha determinato un consistente risparmio di spesa per , con Controparte_1
drastico calo degli oneri abitativi e condivisione delle spese con il compagno. Resta da precisare che la laconica circostanza dedotta in sede di memoria di replica (ossia che il marito avrebbe rassegnato le dimissioni a causa di una malattia degenerativa) è del tutto sfornita di qualsivoglia riscontro.
In ogni caso, le circostanze paventate e già considerate dal Giudice delegato, tenuto conto che complessivamente la situazione reddituale e personale della resistente è lievemente migliorata e, parallelamente, il ricorrente oggi sostiene dei costi maggiori (seppur, pare opportuno ribadirlo, non particolarmente significativi) per condurre il figlio presso l'abitazione materna (i.e. un viaggio in auto di 20 minuti circa), si impone una definitiva revisione delle condizioni di cui al decreto del 6/09/2022, confermando il provvedimento provvisorio in essere.
Più in dettaglio, invariati i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e la situazione lavorativa del padre, considerata la nuova sistemazione abitativa del nucleo e la situazione personale della madre, da valutarsi anche in rapporto alla situazione fattuale considerata nel 2022, il Collegio ritiene equo e congruo porre a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario della prole di € 200 mensili, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2023, ossia dalla data di formulazione della domanda (avvenuta con atto depositato il 8/11/2023).
Restano invariate le ulteriori statuizioni economiche cristallizzate nel decreto del 6/09/2022.
*
le spese di lite e di CTU
Le spese di lite devono essere regolate in forza del principio di soccombenza, dando parimenti rilievo al c.d. principio di causalità nella determinazione della durata del processo, chiaramente enunciato dalle Sezioni Unite nella motivazione della sentenza n. 32061/2022 e del quale il criterio della soccombenza costituisce soltanto un'applicazione o un indice rivelatore. Dunque, i costi del processo devono essere fatti gravare sulla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che invece vi ha dato causa, sulla base di una valutazione della condotta tenuta dalla parte sia prima che nell'ambito del processo, al fine di verificare se la stessa vi abbia dato origine, lasciando insoddisfatta un pretesa della quale sia stata poi accertata la fondatezza o azionando una pretesa della quale sia stata riconosciuta l'infondatezza, o ne abbia prolungato la durata, resistendovi in forme o con argomenti non conformi al diritto.
Dando applicazione a questi principi, deve sottolinearsi che, nel caso di specie, il ricorrente ha instaurato l'odierno procedimento formulando la richiesta di provvedimenti attuativi art. 473bis.15
c.p.c., enunciando una situazione fattuale fuorviante. Egli, in particolare, ha omesso di specificare che il trasferimento del figlio e della madre nella nuova abitazione era antecedente di circa 3 mesi rispetto alla data della domanda, circostanza di per sé sufficiente a escludere il carattere di urgenza e pertanto idonea a modificare la struttura del procedimento.
Egli, inoltre, insistendo nelle pretese oggi respinte, ha evidentemente aggravato il processo, soprattutto con riferimento alle istanze inerenti agli aspetti di gestione del minore, tenuto conto anche del rifiuto della proposta conciliativa formulata il 27/07/2023.
In virtù delle predette considerazioni, il ricorrente, soccombente su tutte le domande svolte, va condannato a rifondere alla parte resistente le spese di lite liquidate, in applicazione dei criteri e dei valori di cui alle tabelle del d.m. n. 55/2014 (scaglione per cause di valore indeterminabile di carattere contenzioso da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, tenuto conto della complessità delle questioni e delle attività espletate), in € 5077,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, iva e c.p.a.
Quanto alle spese della consulenza tecnica, deve rilevarsi che le stesse sono state già liquidate con decreto del 24/03/2025 e in questa sede deve unicamente individuarsi la parte sulla quale grava l'onere di spesa. Tanto premesso, atteso che l'indagine, pur svolta nell'interesse della prole, è stata resa necessaria dalla domanda del ricorrente, il quale peraltro ha insistito per l'espletamento della consulenza dichiarandosi finanche disponibile a sostenerne i costi (v. verbale dell'udienza del
19/01/2024), le spese sono poste definitivamente a carico della parte ricorrente che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, richiamati e confermati i provvedimenti assunti in corso di causa ex art. 473 bis.38 c.p.c., a parziale modifica del decreto del 6/09/2022, così statuisce:
1. CONFERMA le attuali condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale recepite dal decreto del Tribunale di Cremona del 6/09/2022 e, in particolare, il collocamento anagrafico del minore presso la madre (attualmente in Roccabianca, Via Strada Nuova al Po n. 3), Per_1 con la precisazione che il padre, con l'ausilio dei nonni paterni, si occuperà del prelievo e accompagnamento di a scuola nei giorni di scambio;
Per_1
2. PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del minore mediante versamento alla madre di € 200 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici istat, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2023;
3. CONFERMA nel resto per quanto di ragione;
4. PONE definitivamente a carico della parte ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio già liquidate con provvedimento in atti;
5. CONDANNA il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite liquidate in € 5077,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 27/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 06/07/2023,
DA
(cf: nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. DAMIANI CHIARA e dall'avv. GIRIBALDI STEFANIA, elettivamente domiciliato presso l'avv. GIRIBALDI, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. CHIARI MARINA elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 13/05/2025
OGGETTO: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
*
CONCLUSIONI
Per ome precisate con nota depositata il 7/03/2025; Parte_1
Per ome precisate con nota depositata il 6/03/2025. Controparte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 4/07/2023 , premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con unione dalla quale sono è nato il figlio (nato Controparte_1 Per_1
il 14/01/2017), chiedeva a questo Tribunale di autorizzare il trasferimento di residenza del minore presso la sua abitazione di San Daniele Po, con conseguente divieto alla madre di procedere con l'iscrizione presso la scuola primaria del comune di Roccabianca.
Con decreto emesso inaudita altera parte ex art. 473 bis.15 c.p.c. del 11/07/2023, il Giudice disponeva l'iscrizione di presso la scuola di San Daniele Po e fissava l'udienza di Per_1
comparizione delle parti per la conferma o revoca del provvedimento.
Con atto depositato il 25/07/2023 si costituiva in giudizio chiedendo la revoca Controparte_1
del provvedimento emesso.
Sentite le parti, con provvedimento del 08/08/2023 il Giudice revocava il decreto del 11/07/2023 disponendo il trasferimento della residenza formale di presso l'attuale abitazione materna e Per_1
confermando la situazione di collocamento alternato in essere.
Il giudizio proseguiva in ordine alle richieste di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento statuite con provvedimento ex art. 337 bis c.c. del 16/02/2022.
Integrato il contraddittorio e depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano nuovamente all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 30/11/2023; il Giudice, in via provvisoria e urgente, riduceva il contributo del padre al mantenimento della prole a € 200 mensili e disponeva la convocazione della pediatra di Per_1
Con successiva ordinanza del 14/02/2024, i servizi sociali competenti venivano delegati a dare avvio a un percorso di mediazione tra i genitori e veniva disposta CTU sul nucleo familiare con formulazione del seguente quesito: “accerti il c.t.u. se in ragione del disposto trasferimento del minore in Roccabianca sia derivato o possa derivare un pregiudizio per lo stesso, in termine di benessere o in termine di relazione con il genitore non collocatario”; “
Terminato l'accertamento peritale, sentite le parti, all'udienza del 29/01/2025 il Giudice, ritenuta evasa l'istanza di attuazione ex art. 473 bis.38 c.p.c. dal Giudice monocratico (dott. Scarsato) con provvedimento del 08/08/2023, confermato con ordinanza del 14/02/2024, qualificato il ricorso, quanto alle ulteriori questioni pendenti tra le parti, alla stregua di un procedimento ex art. 473 bis.29
c.p.c. in punto di collocamento e residenza anagrafica del minore, assegnava alle parti i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza del 7/05/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione dinanzi al Collegio. La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 27/06/2025.
*
La modifica del collocamento e le questioni connesse
Nell'analisi delle principali questioni sottoposte all'odierno vaglio giudiziale, giova premettere una sintetica ricostruzione della storia familiare, così come emergente dagli atti di causa.
La separazione della coppia genitoriale è stata, sin dal 2020, contrassegnata da reciproche accuse e recriminazioni, sfociate anche in una denuncia querela a carico di per Parte_1
maltrattamenti.
Nel 2021, dunque, è stato incardinato un procedimento dinanzi al Tribunale di Cremona al fine di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore all'esito di Per_1
approfonditi accertamenti, compiuti attraverso indagini dei servizi sociali e una perizia psico- diagnostica, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice così come recepita nel decreto del 6/09/2022. Per quanto di interesse, il provvedimento citato ha statuito l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, con residenza formale presso la madre e collocamento alternato in via paritaria tra i genitori.
La situazione familiare così cristallizzata è stata, tuttavia, messa in discussione dall'odierno ricorrente quando la madre ha spostato la propria residenza dal comune di San Daniele Po a quello di
Roccabianca, manifestando l'intenzione di iscrivere il minore – per l'anno scolastico 2023/2024 – presso la scuola primaria del luogo. ha quindi incardinato il presente giudizio, aspramente criticando la condotta Parte_1
materna e profilando una lesione del diritto alla bigenitorialità.
Tanto premesso, è bene osservare sin da subito che la questione dell'iscrizione scolastica deve essere inquadrata nell'alveo dell'art. 473 bis.38 c.p.c. che attribuisce al Giudice – in composizione monocratica – la competenza sull'attuazione e sulla soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale. In tale frangente, tenuto conto peraltro della necessaria celerità di intervento, il Giudice ha emesso il provvedimento del 08/08/2023, autorizzando il trasferimento della residenza anagrafica e l'iscrizione alla scuola primaria di Roccabianca. La statuizione, del resto, è stata confermata anche con provvedimento successivo del 14/02/2024 e ha frequentato l'istituto indicato per tutto l'anno scolastico 2023/2024. Per_1
La questione, dunque, è da ritenersi ampiamente definita, benché continuativamente riproposta dalla parte ricorrente negli scritti difensivi.
In proposito, preme nondimeno rilevare che il consulente incaricato dal Tribunale non ha rintracciato un pregiudizio al sano percorso di crescita del minore ricollegabile al suddetto plesso scolastico, atteso che si è ben inserito nel contesto prescelto. Dunque, in difetto di qualsivoglia elemento Per_1 di conforto, un nuovo cambiamento non farebbe che destabilizzare il minore, compromettendo l'equilibrio raggiunto (“Come riferito da , durante il colloquio, egli pare essersi ben Per_1
ambientato nel contesto scolastico. Conosce compagni, insegnanti, materie, dinamiche del gruppo.
Ha un amico preferenziale col quale gioca ma, allo stato appare ancora piuttosto selettivo rispetto alle amicizie. Non mi ha riferito di avere mantenuto rapporti amicali significativi a San Daniele ne ha mostrato particolare curiosità circa a quello specifico contesto scolastico. Un possibile trasferimento attuale a San Daniele comporterebbe per lui il doversi adattare ad un contesto non conosciuto (rispetto ad insegnanti, compagni di classe, metodologia d'insegnamento, adeguamento ad un programma già iniziato), lasciandone uno già conosciuto e nel quale si trova bene. Ciò potrebbe essere per piuttosto difficoltoso perché questo passaggio comporterebbe per lui, Per_1
necessariamente, una messa in campo di importanti risorse di ambientamento sociale (aspetto che abbiamo visto essere per lui un po' vulnerabile) oltre che delle competenze cognitive richieste dal percorso scolastico (così come già avviene nella scuola frequentata)” cfr relazione peritale del dott.
. Per_2
Del resto, le ragioni addotte dal padre per richiedere l'iscrizione nella scuola di San Daniele Po sono per lo più connesse all'intento di preservare presunte relazioni amicali del bambino di cui, tuttavia, non vi è alcuna traccia.
Più in generale evidenzia il Collegio come il minore presenti delle fragilità le quali non sono, tuttavia, da riconnettere alla scelta del plesso scolastico attualmente frequentato (ciclo di scuola primaria), la cui offerta educativa e formativa appare altrettanto valida e comparabile a quella prospettata in San
Daniele Po. L'unico elemento di rilievo segnalato dal CTU nella differenziazione delle strutture riguarda la visione prospettica, in quanto in futuro il minore, proseguendo il ciclo di studi a San
Daniele Po, si troverebbe nella condizione di poter raggiungere la scuola in autonomia e frequentare maggiormente i compagni. Cionondimeno, a prescindere dalla circostanza che la scelta della scuola primaria non rende obbligata quella delle scuole secondarie, resta da precisare che il necessario implemento della socialità può essere efficacemente espletato incrementando le attività ludiche e i momenti di incontro al di fuori dell'orario prettamente scolastico;
la madre pare aver colto la necessità assumendo iniziative al riguardo (si v. produzione documentale del 22/04/2025).
Resta da evidenziare che il potenziale elemento di pregiudizio nella sana crescita del minore è, in realtà, da rintracciare nell'elevata conflittualità cui è esposto, atteso che il rapporto nella coppia genitoriale è tuttora caratterizzato da scambi comunicativi disfunzionali. La tensione tra i genitori, infatti, è fonte di sofferenza e determina difficoltà nella assunzione delle decisioni della vita quotidiana, come ampiamente emerso in relazione alla contesa de qua che pare animata più da una battaglia di principio che da una reale ragione giustificatrice (“Sono del parere che gli “accorgimenti” vadano predisposti di volta in volta, aiutando i genitori a focalizzare la loro attenzione sul benessere del figlio focalizzandosi sull'attività in sé piuttosto che sul “dove” essa venga svolta, stante la poca distanza tra i due luoghi e stante il fatto che li frequenta Per_1 regolarmente entrambi.” Cfr consulenza peritale).
Se da un lato, infatti, la madre non ha saputo attendere il benestare del padre per il trasferimento di residenza, dall'altro, quest'ultimo ha insistito in una pervicace opposizione, priva di significative motivazioni (si veda, più ampiamente infra). Le parti, invece, come ben esplicitato dal CTU, dovrebbero focalizzarsi maggiormente sul benessere del minore, mettendo da parte il vissuto e attuando un comportamento più maturo e collaborativo, atteso che i genitori, nell'assumere la loro responsabilità verso la prole, devono necessariamente tenere distinto il rapporto della coppia affettiva da quello della coppia genitoriale. In tale frangente appare comunque apprezzabile che i genitori, pur con qualche difficoltà ed esitazione, abbiano fatto richiesta di valutazione di presso il Per_1
servizio NPI competente per territorio, seguendo le indicazioni del C.T.U., dimostrando serietà e responsabilità.
Dunque, il Collegio all'esito del giudizio, auspicando che le parti riescano finalmente a superare i contrasti esistenti, anche avvalendosi del percorso di mediazione prospettato in udienza, conferma le statuizioni in essere come in dispositivo.
Ciò posto, osserva il Collegio che residuano delle ulteriori questioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, riguardanti il collocamento di oggetto di strenua discussione tra Per_1
le parti e oggetto di approfondimento peritale anche nel presente giudizio.
In punto, deve premettersi che, stante il tenore della richiesta sottoposta al Collegio (riguardante il mero collocamento anagrafico) e gli accertamenti svolti, anche mediante indagine peritale, si ritiene del tutto superfluo l'ascolto del minore, tenuto conto peraltro dell'età e delle fragilità del medesimo.
Ciò detto, nel merito della questione giova rammentare che la decisione della persona adulta di attuare un proprio progetto di vita e di trasferirsi da una città all'altra non è sindacabile dal Giudice, in quanto corrispondente a un diritto fondamentale costituzionalmente garantito (art. 16 Cost.). In tale situazione, la scelta della residenza abituale dei figli minori deve essere concordata dai genitori in modo condiviso;
in caso di disaccordo, come previsto anche dall'art. 337 ter c.c. , la questione è rimessa al Giudice in quanto il diritto costituzionalmente riconosciuto a chiunque di stabilire la propria residenza in qualunque parte del territorio nazionale o all'estero entra in conflitto con l'interesse del minore alla bigenitorialità.
Ebbene, nel caso di specie, all'esito del giudizio, il Collegio ritiene che il trasferimento di Per_1 per le specificità del caso concreto, sia conforme all'interesse della prole. In questo contesto, deve analizzarsi innanzitutto la motivazione sottesa al trasferimento;
in specie, priva di occupazione stabile, a seguito dell'allontanamento dalla casa familiare Controparte_1
- concessa in comodato dai familiari di si è trasferita in immobile condotto in Parte_1
locazione nel comune di San Daniele Po. La situazione si è protratta sino a quando, nel mese di maggio 2023, ella ha paventato l'intenzione di trasferirsi a Roccabianca, nella abitazione di proprietà della sorella, deducendo di poter così ottenere un risparmio economico, avendo al contempo reperito una occupazione nell'azienda di famiglia. Dunque, anche sulla base di quanto emerso e appurato in corso di giudizio, la scelta non è stata determinata da motivazioni futili e irragionevoli o, ancor peggio, strumentali;
del resto la stessa a sottolineato come l'ambiente domestico Controparte_1
prescelto fosse più che adeguato ad accogliere il minore.
Invero, uno degli aspetti fondamentali da valorizzare attiene all'assenza di un reale “costo” genitoriale per il minore. Difatti, il comune prescelto per il trasferimento dista circa 20 minuti da San Daniele Po
(comune di originaria residenza materna e di attuale residenza paterna) e, pertanto, il trasloco non ostacola la relazione padre/figlio che, infatti, si è sempre mantenuta costante e regolare secondo quanto statuito dal decreto del 6/09/2022.
Ebbene, pur dato atto dell'incomodo rappresentato dal viaggio in auto da una abitazione all'altra, in assenza di una rarefazione dei contatti con l'altro genitore, non emerge un ostacolo al trasferimento, tanto più che si tratta di un mero collocamento anagrafico.
Difatti, in sostanza, il minore trascorre pari tempo presso le abitazioni di ciascun genitore anche in applicazione del principio giurisprudenziale secondo il quale “il regime legale dell'affidamento condiviso tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole deve tendenzialmente comportare in mancanza di gravi ragioni ostative una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio (…)” (cfr. Cass. n. 17221/2021).
L'attuale turnazione, ad avviso del Collegio continua a rispondere all'interesse del minore a conservare le sue abitudini di vita, frequentare gli stessi luoghi e mantenere i rapporti effettivi con entrambi i genitori, secondo anche quanto valutato dagli stessi genitori nel corso del giudizio del 2022
e rimarcato anche in sede di consulenza peritale. Va del resto rappresentato sin da ora che, laddove le parti e, in particolare, il ricorrente perseverassero nell'atteggiamento di ostilità manifestato, il comportamento oppositivo potrà essere valutato al fine di ridurre i momenti di incontro e di conflitto tra i genitori, da ritenersi pregiudizievoli per il minore.
Ciò posto, per quanto riguarda il collocamento anagrafico di nel necessario Per_1
contemperamento delle diverse esigenze, non emerge un elemento decisivo e trainante che induca a preferire la soluzione proposta dal ricorrente di trasferimento della residenza anagrafica presso il padre. Quanto agli accompagnamenti del minore da una abitazione all'altra (ovvero a scuola) nei momenti di scambio, il padre ha manifestato la volontà di gestire gli spostamenti e, pertanto, le parti hanno concordato che: il padre, con l'ausilio dei nonni paterni, si occuperà del prelievo e accompagnamento di a scuola nei giorni di scambio;
le parti inoltre concordano che verrà ripristinato il Per_1
pernottamento presso il padre la domenica sera con accompagnamento di a scuola il lunedì Per_1
mattina.
Si provvede quindi alla integrale conferma delle statuizioni in essere, recependo l'accordo delle parti.
* Contributo paterno al mantenimento del figlio
Sgombrato il campo dalle questioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa, deve procedersi alla valutazione in ordine alle statuizioni economiche.
A tal proposito, è bene rammentare che i giustificati motivi la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni giudiziali adottate rebus sic stantibus sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.
In tale prospettiva, deve rilevarsi che, nel 2022, il Tribunale, anche recependo le conclusioni congiunte delle parti, ha posto a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 del minore mediante versamento alla madre di € 300 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie e assegno unico suddiviso al 50%.
Tale contributo deve essere qualificato alla stregua di un assegno perequativo al genitore economicamente più debole, che viene riconosciuto nel caso di tempi equivalenti (o pressoché equivalenti) trascorsi dai figli con entrambi i genitori, nella misura in cui sussista una significativa disparità reddituale tra i genitori. Così inteso, l'emolumento è destinato a garantire lo stesso diritto alla bigenitorialità, che sarebbe fortemente compromesso qualora il figlio potesse godere, da un genitore, di ogni utilità e benessere e, dall'altro, vivere in condizioni di vita ben più modeste;
infatti in questa condizione, il minore, tendenzialmente, sarebbe meno incoraggiato a frequentare il genitore debole, che non può garantirgli un tenore di vita che le possibilità economiche dell'altro genitore possono, invece, assicurare, conseguentemente identificando il suo maggiore benessere allorché si trova con il genitore economicamente più forte.
In questo contesto di riferimento, in data 30/11/2023 il Giudice ha ridotto l'assegno di mantenimento paterno di cui sopra nella misura di € 200 mensili, a fronte della constatazione del miglioramento della situazione economica della madre.
All'esito del giudizio il Collegio ritiene di confermare le statuizioni del Giudice delegato.
In specie, risulta agli atti che da sempre occupata in modo saltuario e precario, Controparte_1
si è trasferita a Roccabianca nel 2023 animata anche da ragioni economiche e lavorative, atteso che ella è stata assunta presso la azienda di famiglia con compenso di € 700/750 mensili (vedi verbale dell'udienza del 30/11/2023). La resistente ha dichiarato in seguito, di essere rimasta nuovamente disoccupata, percependo un indennizzo pari a € 1552,91 (v. documento in atti).
Cionondimeno, nell'analisi dei mutamenti fattuali intervenuti dal 2022 a oggi, deve valorizzarsi che la madre, con il trasloco a Roccabianca, ha conseguito un miglioramento;
di fatti, ella, disdetto il contratto di locazione stipulato, si è oggi trasferita nella abitazione di proprietà della sorella e convive con l'attuale compagno e loro figlio . Per_3
Ciò, evidentemente, ha determinato un consistente risparmio di spesa per , con Controparte_1
drastico calo degli oneri abitativi e condivisione delle spese con il compagno. Resta da precisare che la laconica circostanza dedotta in sede di memoria di replica (ossia che il marito avrebbe rassegnato le dimissioni a causa di una malattia degenerativa) è del tutto sfornita di qualsivoglia riscontro.
In ogni caso, le circostanze paventate e già considerate dal Giudice delegato, tenuto conto che complessivamente la situazione reddituale e personale della resistente è lievemente migliorata e, parallelamente, il ricorrente oggi sostiene dei costi maggiori (seppur, pare opportuno ribadirlo, non particolarmente significativi) per condurre il figlio presso l'abitazione materna (i.e. un viaggio in auto di 20 minuti circa), si impone una definitiva revisione delle condizioni di cui al decreto del 6/09/2022, confermando il provvedimento provvisorio in essere.
Più in dettaglio, invariati i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e la situazione lavorativa del padre, considerata la nuova sistemazione abitativa del nucleo e la situazione personale della madre, da valutarsi anche in rapporto alla situazione fattuale considerata nel 2022, il Collegio ritiene equo e congruo porre a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario della prole di € 200 mensili, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2023, ossia dalla data di formulazione della domanda (avvenuta con atto depositato il 8/11/2023).
Restano invariate le ulteriori statuizioni economiche cristallizzate nel decreto del 6/09/2022.
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le spese di lite e di CTU
Le spese di lite devono essere regolate in forza del principio di soccombenza, dando parimenti rilievo al c.d. principio di causalità nella determinazione della durata del processo, chiaramente enunciato dalle Sezioni Unite nella motivazione della sentenza n. 32061/2022 e del quale il criterio della soccombenza costituisce soltanto un'applicazione o un indice rivelatore. Dunque, i costi del processo devono essere fatti gravare sulla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che invece vi ha dato causa, sulla base di una valutazione della condotta tenuta dalla parte sia prima che nell'ambito del processo, al fine di verificare se la stessa vi abbia dato origine, lasciando insoddisfatta un pretesa della quale sia stata poi accertata la fondatezza o azionando una pretesa della quale sia stata riconosciuta l'infondatezza, o ne abbia prolungato la durata, resistendovi in forme o con argomenti non conformi al diritto.
Dando applicazione a questi principi, deve sottolinearsi che, nel caso di specie, il ricorrente ha instaurato l'odierno procedimento formulando la richiesta di provvedimenti attuativi art. 473bis.15
c.p.c., enunciando una situazione fattuale fuorviante. Egli, in particolare, ha omesso di specificare che il trasferimento del figlio e della madre nella nuova abitazione era antecedente di circa 3 mesi rispetto alla data della domanda, circostanza di per sé sufficiente a escludere il carattere di urgenza e pertanto idonea a modificare la struttura del procedimento.
Egli, inoltre, insistendo nelle pretese oggi respinte, ha evidentemente aggravato il processo, soprattutto con riferimento alle istanze inerenti agli aspetti di gestione del minore, tenuto conto anche del rifiuto della proposta conciliativa formulata il 27/07/2023.
In virtù delle predette considerazioni, il ricorrente, soccombente su tutte le domande svolte, va condannato a rifondere alla parte resistente le spese di lite liquidate, in applicazione dei criteri e dei valori di cui alle tabelle del d.m. n. 55/2014 (scaglione per cause di valore indeterminabile di carattere contenzioso da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, tenuto conto della complessità delle questioni e delle attività espletate), in € 5077,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, iva e c.p.a.
Quanto alle spese della consulenza tecnica, deve rilevarsi che le stesse sono state già liquidate con decreto del 24/03/2025 e in questa sede deve unicamente individuarsi la parte sulla quale grava l'onere di spesa. Tanto premesso, atteso che l'indagine, pur svolta nell'interesse della prole, è stata resa necessaria dalla domanda del ricorrente, il quale peraltro ha insistito per l'espletamento della consulenza dichiarandosi finanche disponibile a sostenerne i costi (v. verbale dell'udienza del
19/01/2024), le spese sono poste definitivamente a carico della parte ricorrente che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, richiamati e confermati i provvedimenti assunti in corso di causa ex art. 473 bis.38 c.p.c., a parziale modifica del decreto del 6/09/2022, così statuisce:
1. CONFERMA le attuali condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale recepite dal decreto del Tribunale di Cremona del 6/09/2022 e, in particolare, il collocamento anagrafico del minore presso la madre (attualmente in Roccabianca, Via Strada Nuova al Po n. 3), Per_1 con la precisazione che il padre, con l'ausilio dei nonni paterni, si occuperà del prelievo e accompagnamento di a scuola nei giorni di scambio;
Per_1
2. PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del minore mediante versamento alla madre di € 200 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici istat, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2023;
3. CONFERMA nel resto per quanto di ragione;
4. PONE definitivamente a carico della parte ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio già liquidate con provvedimento in atti;
5. CONDANNA il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite liquidate in € 5077,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 27/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato