Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
27 marzo 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5865 / 2024 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall' avv. Aurelio Turrisi come da procura come in atti Parte_1
;
-ricorrente-
contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia CP_1
Gaezza come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 18/06/2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva:
- di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al
Tribunale di Catania iscritto al N.R.G. 12034/ 23 ;
- che, all'esito della espletata CTU, il consulente erroneamente riteneva che la ricorrente fosse si in possesso del requisito sanitario in vista del riconoscimento dell'indennità di
- di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee e, comunque, viziate in quanto il consulente aveva omesso di rispondere alle osservazioni critiche alla bozza peritale;
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo “ Fissare con decreto l'udienza di discussione della causa, invitando le parti
a comparire personalmente;
ordinare all'amministrazione convenuta di esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente;
disporre per ragioni di maggiore obiettivita', imparzialita', per non vanificare il presente giudizio, per evitare verosimili motivi pregiudizievoli, la nomina di un nuovo e diverso c.t.u., per accertare e definire, in via definitiva, la questione relativa alla decorrenza iniziale e alla revisione dello stato di invalidità con il diritto dell'indennità di accompagnamento già riconosciuto dal c.t.u. in sede di atp”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 27 marzo 2024 , sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione. Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa contestando l'indicata revisione ad un anno.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo che la sussistenza del requisito necessario all'indennità di accompagnamento “ deve essere riconosciuto dal NOVEMBRE 2023, epoca in cui si è assistito ad un peggioramento clinico” seppure precisando “ ed è, altresì, soggetto allo strumento della revisione trascorsi anni 2 dal presente accertamento medico legale”.
Nel giungere a tale conclusione il consulente ha evidenziato: “ Il CTU nominato (Dott. ), Per_1 in sede di ATP così concludeva: “…Diagnosi: neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale: Cod. DM 5/2/92 n.9323 -bronchite asmatica cronica Cod. DM 5/2/92 n.
6407 - anchilosi di ginocchio in flessione superiore a 40° Cod. DM 5/2/92 n 7203 -paraparesi con deficit dl forza grave Cod. DM 5/2/92 n. 7333 - coronaropatia moderata (II CLASSE NYHA) Cod.
DM 5/2/92 n 6446. Pertanto si valuta Sig.ra di a. 74: Invalido Parte_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età
100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980). Portatore di Handicap in situazione di gravità
(articolo 3, comma 3, Legge104/1992). Data di decorrenza Novembre 2023 (Data della Visita eseguita di Medicina Riabilitativa del 29/11/2023) Si ritiene utile Revisione ad un anno.”.
Tale giudizio si presta ad essere parzialmente riformato atteso che la ricorrente allo stato di questi accertamenti medico-legali, risulta essere affetta da: “Esiti di craniotomia fronto-temporale sinistra per decompressione del nervo ottico di sinistra ed asportazione di meningioma atipico del seno cavernoso di sinistra, recentemente radiotrattato, in soggetto affetto da vasculopatia cerebrale cronicasindrome ansioso depressiva, spondilo-poliartrosi, osteoporosi e crolli vertebrali, BPCO, incontinenza urinariaed esiti di artroprotesi alle ginocchia di destra e di sinistra a marcata incidenza funzionale”.
Pertanto possono essere utilizzate le seguenti voci tabellari per l'invalidità civile (DM 5/02/92) in riferimento alla patologia riconosciuta e certificata, secondo criterio di analogia: Cod. 9325
(Patologia Neoplastica) Neoplasia a prognosi infausta 100%; Cod. 6456 (Apparato respiratorio)
Broncopneunopatia ostruttiva cronica prevalente enfisema 65%; Cod. 7221 (Apparato locomotore - arto inferiore) Endoprotesi di ginocchio 30%; • Cod. 7333 (Sistema nervoso periferico)
– Paraparesi con deficit di forza grave o paraplegia associata o no a disturbi sfinterici 100%.
Preso atto che la ricorrente è affetta da più menomazioni il DM 05/02/1992 prevede che si dovrà procedere ad una “somma” di tali valutazioni per ottenere la percentuale d'invalidità complessiva, tuttavia come facilmente desumibile dalle voci tabellari utilizzate è possibile concludere affermando che in capo alla ricorrente è presente un quadro invalidante in misura pari al 100%.Tanto accertato, occorre adesso prendere in considerazione i requisiti sanitari mirati al riconoscimento della
“indennità di accompagnamento” secondo quanto affermato nella L. 18/80 e valutare l'incidenza delle patologie sofferte dalla paziente nel determinare i requisiti di legge. Orbene, sulla scorta della documentazione sanitaria e della visita medico-legale effettuata dal sottoscritto, si ritiene che sussistano i requisiti richiesti dalla L. 18/80 atteso che è di palmare evidenza che la ricorrente, a causa delle plurime patologie da cui risulta affetta, si trovi in una situazione di impossibilità a svolgere in autonomia l'atto deambulatorio e gli atti quotidiani della vita. Il corteo sintomatologico patito dal ricorrente è di per sé idoneo a far sorgere il diritto all'indennità di accompagnamento, atteso che abolisce l'autonomia del soggetto e le capacità di autogestione, rendendo il soggetto incapace di compiere i comuni atti della vita quotidiana necessari al soddisfacimento di quel minimo di esigenze tese alla dignità e al decoro della persona. confermando pertanto la valutazione espressa dal dott. . Per_1
Il Summenzionato requisito deve essere riconosciuto dal NOVEMBRE 2023, epoca in cui si è assistito ad un peggioramento clinico ed è, altresì, soggetto allo strumento della revisione trascorsi anni 2 dal presente accertamento medico legale”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione quanto alla decorrenza del requisito sanitario.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, va accertato e dichiarato che è Parte_1
soggetto invalido al 100 % con necessità di assistenza continua non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore a decorrere dal mese di novembre 2023.
Avuto riguardo al riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta con decorrenza successiva rispetto alla proposizione della domanda amministrativa e alla visita medica espletata dalla
Commissione le spese del giudizio possono essere compensate. CP_1
Non rileva in senso contrario quanto rilevato da parte ricorrente circa l'indicazione di un diverso termine ai fini della revisione, dovendosi considerare che trattasi di una valutazione che non vincola l'amministrazione, la quale conserva la propria discrezionalità nell'indicare la tempistica degli ulteriori accertamenti ai fini della verifica del permanere del requisito sanitario ed è, comunque, estranea all'accertamento del requisito sanitario al quale il procedimento è, in via esclusiva, volto .
Parimenti, circa la censura alla relazione peritale depositata in sede di ATP, dalla disamina della documentazione in atti ( cfr all. 4 ricorso di merito) si evince la genericità delle osservazioni critiche mosse alla bozza peritale, laddove il procuratore di parte ricorrente si limitava ad invocare il riconoscimento del diritto con decorrenza dalla domanda senza dedurre alcuno specifico motivo che dovesse essere, ulteriormente, considerato ai fini della predetta valutazione.
Di contro il CTU, ancorava la decorrenza alla certificazione concernente la Visita di Medicina
Riabilitativa del 23/11/2023.
Tale giudizio, che ha costituito oggetto di ulteriore approfondimento in questa sede, è stato confermato dal consulente nominato nel procedimento di merito.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
accerta e dichiara è soggetto invalido al 100 % con necessità di assistenza Parte_1 continua non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore a decorrere dal mese di novembre 2023. spese compensate. le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di e liquidate come da separati decreti CP_1
Catania,28/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso