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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3216/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, composto dagli Ill.mi Signori dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3216/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv. Insabato Sveva Maria che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso CP_1 lo studio dell'avv. Bertino Simone che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. depositata in data 12/01/2023 e da verbale di udienza del 24.09.2024):
“ Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis,
pagina 1 di 10 − dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e , con Parte_1 Controparte_2
dichiarazione di addebito al marito;
− disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre , Persona_1 Parte_1
con collocazione e residenza anagrafica presso la medesima;
− disporre che gli incontri tra il padre e il figlio minore siano effettuati in luogo neutro, o con Per_1
il monitoraggio di una figura educativa, secondo le modalità ed i tempi individuati dai Servizi coinvolti
e previa partecipazione del padre al progetto di sostegno e di recupero proposto da parte del;
Pt_2
− disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente, e , minore, mediante il versamento dell'importo Persona_1
mensile di euro 600,00, o altra somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
− disporre la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali e di , con attivazione Controparte_3
di ogni sostegno psicologico ed educativo ritenuto utile e previo mantenimento di tutti gli interventi precedentemente attuati.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e indicare testi in corso di causa.
Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio”.
Per parte resistente (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 24/09/2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, anche per i motivi di cui agli atti del resistente, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi senza addebito ad alcuno dei due.
- Disporre, in via principale, l'affidamento condiviso del figlio , con residenza e domicilio Per_1
prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici, con esercizio in forma disgiunta della responsabilità genitoriale in merito alle sole questioni di ordinaria amministrazione, stabilendo eventuali modalità di visita del padre con lo stesso il quale peraltro, il 28.9.2024 compirà 17 anni, risultando quindi capace di autodeterminarsi in merito ai propri desiderata esistenziali, inclusi quelli relativi al rapporto e alle visite con il padre.
- Disporre, in via di subordine, qualora non si ritenesse motivatamente praticabile la richiesta di affidamento condiviso del figlio , di anni 17, l'affidamento esclusivo dello stesso alla madre da Per_1
esercitarsi per le scelte di maggior interesse del figlio (ad es, salute, ripresa di un percorso di studio, etc.), sino alla maggiore età dello stesso, di concerto con i Servizi incaricati del monitoraggio che si
pagina 2 di 10 richiede, nell'interesse del minore, proseguano sino al compimento della maggiore età da parte di
. Per_1
- Disporre, per quanto necessario data l'età del minore, che i genitori forniscano sempre l'un l'altro un recapito telefonico per consentirsi reciprocamente di avere sempre contatti con . Per_1
- Disporre che il padre, almeno a far data dal 7.11.2023, versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di € 150,00, € 75,00 per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese mediche e sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate o necessitate e successivamente documentate secondo il Protocollo Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino, oltre il 50% dell'assegno unico quando percepito dal padre, ovvero imputando alla madre il 100% dello stesso qualora il Tribunale dovesse optare per l'affidamento esclusivo, ed oltre l'assegno di frequenza del figlio qualora gestito dal padre ovvero stabilendo Per_2 definitivamente che lo stesso debba, nell'interesse di essere incamerato al 100% dalla sola Per_2
madre.
- Pronunciare ogni opportuno e ritenuto necessario provvedimento di legge”.
Per il P.M.: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in MONCALIERI il Parte_1 CP_1
29/10/2011.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 07/10/2004 e il 28/09/2007. Per_2 Per_1
Con ricorso depositato il 18/02/2022, la sig.ra hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Pt_1
la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito. Domandava, altresì, l'affidamento esclusivo dei figli (al tempo entrambi ancora minorenni), con collocazione e residenza anagrafica presso la madre, incontri padre-figli in luogo neutro, secondo le modalità e i tempi individuati dai Servizi. Chiedeva, inoltre, disporsi un contributo al mantenimento dei figli in capo al padre pari a € 600,00 al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie, la presa in carico del padre da parte del nonché del nucleo da parte Pt_2
dei Servizi sociali e di N.P.I./Psicologia territorialmente competenti.
Ritualmente fissata udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio il sig. , non Per_1
opponendosi alla pronuncia di separazione dei coniugi (tuttavia, senza addebito ad alcuno di essi).
Chiedeva, quindi, disporsi l'affidamento condiviso dei figli con residenza e domicilio prevalenti presso la madre, un calendario per il regime di visita padre-figli e un contributo al mantenimento dei figli in capo al padre pari a €150,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 3 di 10 All'udienza dell'11/05/2022 il Presidente, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
Con provvedimento del 07/06/2022, il Presidente, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, disponeva l'affido esclusivo dei figli alla madre, con residenza e dimora abituale presso la stessa.
Disponeva, poi, incontri in luogo neutro padre-figli, la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi competenti, un contributo al mantenimento dei figli in capo al padre pari a € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 27/07/2022, parte ricorrente depositava memoria integrativa, insistendo nelle conclusioni già rassegnate in sede di ricorso introduttivo.
All'udienza del 19/10/2022 le parti chiedevano concedersi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Il G.I., disponendo la prosecuzione del monitoraggio e degli interventi già attivi in favore del nucleo e invitando il resistente a prendere contatti con il concedeva alle parti i temini di cui all'art. 183 co. Pt_2
6 c.p.c.
Il 18/11/2022, parte ricorrente depositava ricorso ex art. 156 co. 6 c.c. Il G.I., pertanto, fissava udienza avanti a sé. A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11/01/2023, il G.I. si pronunciava in ordine alla richiesta di parte ricorrente ex art. 156 co. 6 c.c.
All'udienza del 29/03/2023, i difensori delle parti insistevano nelle rispettive istanze istruttorie, opponendosi a quelle avversarie. A scioglimento della riserva assunta, il 28/04/2023 il G.I. delegava il
GOP all'assunzione della prova orale. Con successivo provvedimento, ad integrazione dell'ordinanza già emessa, il G.I. chiedeva acquisirsi informazioni in ordine allo stato del procedimento pendente tra le parti avanti al Tribunale per i minorenni.
Il 26/01/2024 parte ricorrente depositava istanza di modifica ai sensi dell'art. 156 co. 7 c.c.. Il G.I., con provvedimento del 06/02/2024, fissava successiva udienza per la trattazione del ricorso.
Il GOP, all'udienza del 15/03/2024, procedeva all'escussione testimoniale.
All'udienza del 20/03/2024 il G.I., preso atto della rinuncia alla domanda ex art. 156 c.c. di parte ricorrente, confermava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24/09/2024 le parti precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe.
Parte ricorrente insisteva nelle conclusioni di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. precisando di rinunciare alla richiesta ex art. 156 c.c. Parte resistente, si richiamava al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in pari data.
Il G.I. tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
pagina 4 di 10 ***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi infatti vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
In merito alle ulteriori questioni in contestazione tra le parti, il Collegio ritiene che la causa sia sufficientemente istruita e matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Sulla domanda di addebito
Occorre preliminarmente rilevare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, condiviso da questo Tribunale, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona: “E' stato altresì precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse–non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017; Cass. 35249/2023). Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis” (da ultimo, Cass. civ., sez. 1, Ordinanza n. 22294 del
07.08.2024, Rv. 672170-01).
Ciò premesso, e venendo al caso di specie, è provato che la cessazione dell'affectio coniugalis fra la sig.ra e il sig. sia ascrivibile al contegno aggressivo e violento serbato da quest'ultimo Pt_1 Per_1
in danno della moglie, con particolare riferimento all'episodio verificatosi il 25.07.2021.
In tale data, mentre il nucleo familiare si trovava in vacanza presso un campeggio in Toscana, il sig.
, verosimilmente in stato di ebbrezza, ha insultato la moglie per poi spintonarla facendola cadere Per_1
pagina 5 di 10 a terra e prendendola a calci su un fianco. In quel frangente, tornavano presso la tenda i due figli, i quali cercavano, insieme alla signora di calmare l'uomo, che continuava ad inveire contro la moglie. Pt_1
Il figlio si rivolgeva quindi alla direzione del campeggio segnalando la situazione: venivano Per_1
quini contattati il personale sanitario e le Forze dello Ordine. La signora veniva portata al Pronto
Soccorso, dove veniva refertata con prognosi di giorni sette e veniva temporaneamente collocata presso una struttura protetta insieme ai minori (doc. 4 ricorso, verbale pronto soccorso).
Il verificarsi dell'episodio sopra descritto, già oggetto di denuncia-querela da parte della sig.ra Pt_1
il 26.07.2021, trova riscontro nell'istruttoria condotta nel presente giudizio, ove è stato assunto a teste il figlio della coppia (nato a [...] il [...]), il quale ha confermato di aver visto, Testimone_1
al rientro in campeggio la sera del 25.07.2021, la madre “con la mano sulle costole e mio padre che era ubriaco”, nonché di avere assistito alle offese proferite dal padre nei confronti della sig.ra (v. Pt_1
verbale di udienza del 15.03.2024). A conferma di quanto appena esposto, anche le sommarie informazioni rese da titolare del campeggio, del 26.07.2021 (“Il ragazzino era molto Tes_2
impaurito e mi diceva che il padre aveva picchiato la madre … Mi diceva che era riuscito a scappare dalla tenda e venire da me a chiedere aiuto. Il ragazzino chiedeva l'aiuto della sicurezza per intervenire, inoltre mi diceva di stare attenti perché il padre aveva bevuto e non sapeva come potesse essere la sua reazione”; doc. 16 parte ricorrente), la C.N.R. redatta dai C.C. della Stazione di Rosignano Solvey del
26.07.2021, intervenuti in loco (doc. 17 di parte ricorrente), il verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale
Bassa Val di Cecina del 26.07.2021 (doc. 4 parte ricorrente), a cui hanno fatto seguito la segnalazione di pregiudizio minori del P.M. Livorno del 23.08.2021 (doc. 6 parte ricorrente), il verbale di audizione di parte ricorrente avanti al T.M. di Torino il 17.09.2021.
Peraltro, il sig. non ha specificamente contestato la ricostruzione dei fatti come riferita dalla Per_1
resistente, limitandosi a dedurre come, in data 25.07.2021, vi sia stato un “normale litigio fra coniugi”, sfociato in reciproche ingiurie e aggressioni fisiche e riferendo essere stato preso in carico, in passato, dal per il superamento delle problematiche legate all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Pt_2
In tale contesto, e nell'ambito del presente giudizio civile, alcun rilievo può assumere l'asserita remissione di querela della sig.ra in seno al procedimento penale n. 3271/2021 R.G.N.R., Pt_1
originatosi, avanti alla Procura della Repubblica di Firenze, per il reato di lesioni aggravate contestato a parte resistente.
Data peraltro l'evidente gravità della descritta condotta, la coincidenza temporale rispetto alla fine della relazione e l'assenza di fattori causali o concausali alternativi cui imputare la cessazione dell'affectio coniugalis, la separazione deve certamente essere addebitata al marito.
pagina 6 di 10 Sull'affidamento del figlio minore Persona_3
che, nelle more del presente giudizio, il figlio ha raggiunto la maggiore età (in data
[...] Per_2
07.10.2022), alcuna statuizione deve essere assunta in punto affidamento, collocamento prevalente e regime di visita del genitore non collocatario, residuando in questa sede, nel prosieguo, unicamente la trattazione della domanda relativa alla determinazione del contributo per il mantenimento dei figli.
Quanto a (nato il [...]), osserva preliminarmente il Collegio come non si renda Per_1 opportuno disporre l'audizione del minore, tenuto conto che lo stesso è stato incontrato, in più occasioni, dai servizi sociosanitari nell'ambito delle indagini svolte in corso di giudizio, nonché sentito avanti al
Tribunale dei Minori del Piemonte e della Valle d'Aosta, nell'ambito del procedimento n. 1158/2021, e le relative opinioni sono state trasfuse nelle relazioni in atti.
Occorre altresì rilevare come, con decreto del T.M. del 18.11.2021, originato dal ricorso del P.M. minorile del 30.06.2011 (con richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. ), Per_1
siano stati disposti gli incontri in luogo neutro fra padre e figli, oltre alla presa in carico del nucleo da parte dei Servizi territoriali e del sig. da parte del . Per_1 Pt_2
Orbene, quanto all'affidamento di , peraltro prossimo alla maggiore età, deve essere confermato Per_1
l'affidamento esclusivo dello stesso alla madre, attese le gravi inadeguatezze paterne accertate in corso di giudizio.
In particolare, come emerge dalle plurime relazioni sociali agli atti, il sig. non ha mai dimostrato Per_1
di aver assunto consapevolezza in ordine alle proprie condotte: egli ha rifiutato una seria collaborazione con i Servizi, presentandosi in modo discontinuo sia agli incontri con gli assistenti sociali sia con i propri figli in luogo neutro (circostanza che ha condotto, in più occasioni, alla sospensione dei luoghi neutri padre-figlio; v. relazioni dei Servizi Sociali depositate il 05.05.2022, il 12.10.2022, il 12.10.2022, il
19.10.2022, il 22.03.2023, il 10.07.2023, il 13.09.2024). Egli, inoltre, è risultato positivo alla cocaina ad uno dei controlli effettuati nel corso degli anni 2021-2022, essendosi successivamente sottratto agli altri programmati (v. relazione depositata il 03.05.2022) e non ha spontaneamente adempiuto Pt_2
all'obbligo di mantenimento dei figli, sullo stesso gravante in forza di ordinanza presidenziale del
07.06.2022 (v. ordinanza del G.I. del 10.02.2023).
Con riferimento invece alla ricorrente, nel percorso assistito dai Servizi, è stata evidenziata l'attenzione e la sollecitudine della stessa rispetto alle esigenze dei figli, rispetto ai quali la ricorrente ha sempre rappresentato la figura genitoriale di riferimento, nonché la piena collaborazione della sig.ra Pt_1
rispetto all'intervento degli operatori.
pagina 7 di 10 Con riguardo alle modalità di visita , ritiene il Collegio che non possa essere Persona_4
regolamentata una calendarizzazione degli incontri tra il minore (peraltro prossimo al compimento della maggiore età) e il padre, stante, da un lato, la perdurante assenza di contatti regolari fra il sig. – Per_1
domiciliato a Napoli- e i figli (v. da ultimo relazione dei Servizi Sociali del 13.09.2024) e, dall'altro, la recente coabitazione degli stessi, a seguito della permanenza del sig. sul territorio torinese. Per_1
Deve, in ogni caso, essere confermata la presa in carico del nucleo da parte dei competenti Servizi sociali e di NPI / Psicologia dell'Età Evolutiva al fine di porre in essere tutti gli opportuni interventi di sostengo psicologico per il minore e alla genitorialità per le parti.
Il contributo al mantenimento dei figli
Quanto alle questioni economiche occorre considerare anzitutto che il figlio benché abbia Per_2
raggiunto la maggiore età (egli è prossimo al compimento dei ventuno anni), non è economicamente indipendente (circostanza peraltro pacifica e incontestata da entrambe le parti): egli presenta una disabilità intellettiva di grado medio (QI 58) e sta frequentando progetti relativi all'integrazione delle disabilità.
Quanto alla sig.ra la situazione lavorativa della ricorrente è rimasta invariata a far data dal Pt_1
ricorso introduttivo (egli è operatrice ecologica presso la società San Germano Iren, con stipendio pari a circa € 1.800,00 mensili, v. dichiarazioni in atti), mentre, essendo venuta meno la collocazione in struttura protetta, la signora corrisponde mensilmente un canone di locazione di importo pari – a quanto consta- a euro 450,00. La sig.ra è altresì gravata da svariati debiti (cessione del quinto dello stipendio per Pt_1
un finanziamento, con quota di euro 237,00 mensili;
contratto di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura con quota mensile di euro 60,00 mensili;
pignoramento del quinto dello stipendio per debiti pregressi).
Quanto a parte resistente, benché il sig. appaia privo di regolare occupazione, cionondimeno Per_1
deve essere posto a carico dello stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, tenuto conto che il resistente ha capacità lavorativa (egli infatti svolge, per sua stessa ammissione, lavori saltuari e non regolarizzati), non sostiene alcun onere di mantenimento diretto dei figli. Ancora, come noto, lo stato di disoccupazione a fronte degli obblighi del genitore ex art. 316 bis c.c., non scrimina dal contribuire al mantenimento dei figli a meno che il genitore non dimostri l'assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni attraverso la prova di un'attivazione in tal senso e l'impossibilità assoluta di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art 570 c.p., tale da integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole disponibilità di introiti (da ultimo, Cassazione civile, sez. I, ordinanza 07/05/2024, ud.
21/03/2024, n. 12283)
pagina 8 di 10 Conseguentemente, tenuto conto che il resistente è persona di anni 47 anni e certamente dotata di capacità lavorativa, avuto riguardo alle accresciute esigenze dei figli in relazione all'età, ritiene il Collegio che debba essere confermato il contributo al mantenimento dei figli nell'importo di € 400,00 già stabilito in via provvisoria dal Presidente (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie necessitate meglio viste in dispositivo.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste integralmente a carico del resistente.
Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda e della complessità della fattispecie:
Fase studio € 1.500,00
Fase introduttiva € 1.100,00
Fase istruttoria € 1.500,00
Fase decisoria € 2.500,00
Totale € 6.600,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contradditorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale tra e ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1
151 co. 1 c.c., con addebito al sig. . CP_1
Affida il figlio minore in via esclusiva a isponendo che lo stesso mantenga la Parte_1
collocazione prevalente e la residenza anagrafica presso la stessa.
Dispone che possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo i desideri e la CP_1 disponibilità di quest'ultimo.
Dispone che corrisponda a a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento dei figli, un assegno di euro 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), entro il giorno
5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”;
pagina 9 di 10 Conferma la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali e di Controparte_4
, con invito a mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio, approfondimento
[...]
e sostegno, nell'interesse del minore, e fino a quando ritenuto opportuno;
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a e spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida per il loro intero ammontare in € 6.600,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, composto dagli Ill.mi Signori dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3216/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv. Insabato Sveva Maria che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso CP_1 lo studio dell'avv. Bertino Simone che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. depositata in data 12/01/2023 e da verbale di udienza del 24.09.2024):
“ Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis,
pagina 1 di 10 − dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e , con Parte_1 Controparte_2
dichiarazione di addebito al marito;
− disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre , Persona_1 Parte_1
con collocazione e residenza anagrafica presso la medesima;
− disporre che gli incontri tra il padre e il figlio minore siano effettuati in luogo neutro, o con Per_1
il monitoraggio di una figura educativa, secondo le modalità ed i tempi individuati dai Servizi coinvolti
e previa partecipazione del padre al progetto di sostegno e di recupero proposto da parte del;
Pt_2
− disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente, e , minore, mediante il versamento dell'importo Persona_1
mensile di euro 600,00, o altra somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
− disporre la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali e di , con attivazione Controparte_3
di ogni sostegno psicologico ed educativo ritenuto utile e previo mantenimento di tutti gli interventi precedentemente attuati.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e indicare testi in corso di causa.
Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio”.
Per parte resistente (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 24/09/2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, anche per i motivi di cui agli atti del resistente, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi senza addebito ad alcuno dei due.
- Disporre, in via principale, l'affidamento condiviso del figlio , con residenza e domicilio Per_1
prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici, con esercizio in forma disgiunta della responsabilità genitoriale in merito alle sole questioni di ordinaria amministrazione, stabilendo eventuali modalità di visita del padre con lo stesso il quale peraltro, il 28.9.2024 compirà 17 anni, risultando quindi capace di autodeterminarsi in merito ai propri desiderata esistenziali, inclusi quelli relativi al rapporto e alle visite con il padre.
- Disporre, in via di subordine, qualora non si ritenesse motivatamente praticabile la richiesta di affidamento condiviso del figlio , di anni 17, l'affidamento esclusivo dello stesso alla madre da Per_1
esercitarsi per le scelte di maggior interesse del figlio (ad es, salute, ripresa di un percorso di studio, etc.), sino alla maggiore età dello stesso, di concerto con i Servizi incaricati del monitoraggio che si
pagina 2 di 10 richiede, nell'interesse del minore, proseguano sino al compimento della maggiore età da parte di
. Per_1
- Disporre, per quanto necessario data l'età del minore, che i genitori forniscano sempre l'un l'altro un recapito telefonico per consentirsi reciprocamente di avere sempre contatti con . Per_1
- Disporre che il padre, almeno a far data dal 7.11.2023, versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di € 150,00, € 75,00 per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese mediche e sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate o necessitate e successivamente documentate secondo il Protocollo Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino, oltre il 50% dell'assegno unico quando percepito dal padre, ovvero imputando alla madre il 100% dello stesso qualora il Tribunale dovesse optare per l'affidamento esclusivo, ed oltre l'assegno di frequenza del figlio qualora gestito dal padre ovvero stabilendo Per_2 definitivamente che lo stesso debba, nell'interesse di essere incamerato al 100% dalla sola Per_2
madre.
- Pronunciare ogni opportuno e ritenuto necessario provvedimento di legge”.
Per il P.M.: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in MONCALIERI il Parte_1 CP_1
29/10/2011.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 07/10/2004 e il 28/09/2007. Per_2 Per_1
Con ricorso depositato il 18/02/2022, la sig.ra hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Pt_1
la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito. Domandava, altresì, l'affidamento esclusivo dei figli (al tempo entrambi ancora minorenni), con collocazione e residenza anagrafica presso la madre, incontri padre-figli in luogo neutro, secondo le modalità e i tempi individuati dai Servizi. Chiedeva, inoltre, disporsi un contributo al mantenimento dei figli in capo al padre pari a € 600,00 al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie, la presa in carico del padre da parte del nonché del nucleo da parte Pt_2
dei Servizi sociali e di N.P.I./Psicologia territorialmente competenti.
Ritualmente fissata udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio il sig. , non Per_1
opponendosi alla pronuncia di separazione dei coniugi (tuttavia, senza addebito ad alcuno di essi).
Chiedeva, quindi, disporsi l'affidamento condiviso dei figli con residenza e domicilio prevalenti presso la madre, un calendario per il regime di visita padre-figli e un contributo al mantenimento dei figli in capo al padre pari a €150,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 3 di 10 All'udienza dell'11/05/2022 il Presidente, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
Con provvedimento del 07/06/2022, il Presidente, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, disponeva l'affido esclusivo dei figli alla madre, con residenza e dimora abituale presso la stessa.
Disponeva, poi, incontri in luogo neutro padre-figli, la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi competenti, un contributo al mantenimento dei figli in capo al padre pari a € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 27/07/2022, parte ricorrente depositava memoria integrativa, insistendo nelle conclusioni già rassegnate in sede di ricorso introduttivo.
All'udienza del 19/10/2022 le parti chiedevano concedersi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Il G.I., disponendo la prosecuzione del monitoraggio e degli interventi già attivi in favore del nucleo e invitando il resistente a prendere contatti con il concedeva alle parti i temini di cui all'art. 183 co. Pt_2
6 c.p.c.
Il 18/11/2022, parte ricorrente depositava ricorso ex art. 156 co. 6 c.c. Il G.I., pertanto, fissava udienza avanti a sé. A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11/01/2023, il G.I. si pronunciava in ordine alla richiesta di parte ricorrente ex art. 156 co. 6 c.c.
All'udienza del 29/03/2023, i difensori delle parti insistevano nelle rispettive istanze istruttorie, opponendosi a quelle avversarie. A scioglimento della riserva assunta, il 28/04/2023 il G.I. delegava il
GOP all'assunzione della prova orale. Con successivo provvedimento, ad integrazione dell'ordinanza già emessa, il G.I. chiedeva acquisirsi informazioni in ordine allo stato del procedimento pendente tra le parti avanti al Tribunale per i minorenni.
Il 26/01/2024 parte ricorrente depositava istanza di modifica ai sensi dell'art. 156 co. 7 c.c.. Il G.I., con provvedimento del 06/02/2024, fissava successiva udienza per la trattazione del ricorso.
Il GOP, all'udienza del 15/03/2024, procedeva all'escussione testimoniale.
All'udienza del 20/03/2024 il G.I., preso atto della rinuncia alla domanda ex art. 156 c.c. di parte ricorrente, confermava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24/09/2024 le parti precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe.
Parte ricorrente insisteva nelle conclusioni di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. precisando di rinunciare alla richiesta ex art. 156 c.c. Parte resistente, si richiamava al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in pari data.
Il G.I. tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
pagina 4 di 10 ***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi infatti vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
In merito alle ulteriori questioni in contestazione tra le parti, il Collegio ritiene che la causa sia sufficientemente istruita e matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Sulla domanda di addebito
Occorre preliminarmente rilevare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, condiviso da questo Tribunale, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona: “E' stato altresì precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse–non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017; Cass. 35249/2023). Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis” (da ultimo, Cass. civ., sez. 1, Ordinanza n. 22294 del
07.08.2024, Rv. 672170-01).
Ciò premesso, e venendo al caso di specie, è provato che la cessazione dell'affectio coniugalis fra la sig.ra e il sig. sia ascrivibile al contegno aggressivo e violento serbato da quest'ultimo Pt_1 Per_1
in danno della moglie, con particolare riferimento all'episodio verificatosi il 25.07.2021.
In tale data, mentre il nucleo familiare si trovava in vacanza presso un campeggio in Toscana, il sig.
, verosimilmente in stato di ebbrezza, ha insultato la moglie per poi spintonarla facendola cadere Per_1
pagina 5 di 10 a terra e prendendola a calci su un fianco. In quel frangente, tornavano presso la tenda i due figli, i quali cercavano, insieme alla signora di calmare l'uomo, che continuava ad inveire contro la moglie. Pt_1
Il figlio si rivolgeva quindi alla direzione del campeggio segnalando la situazione: venivano Per_1
quini contattati il personale sanitario e le Forze dello Ordine. La signora veniva portata al Pronto
Soccorso, dove veniva refertata con prognosi di giorni sette e veniva temporaneamente collocata presso una struttura protetta insieme ai minori (doc. 4 ricorso, verbale pronto soccorso).
Il verificarsi dell'episodio sopra descritto, già oggetto di denuncia-querela da parte della sig.ra Pt_1
il 26.07.2021, trova riscontro nell'istruttoria condotta nel presente giudizio, ove è stato assunto a teste il figlio della coppia (nato a [...] il [...]), il quale ha confermato di aver visto, Testimone_1
al rientro in campeggio la sera del 25.07.2021, la madre “con la mano sulle costole e mio padre che era ubriaco”, nonché di avere assistito alle offese proferite dal padre nei confronti della sig.ra (v. Pt_1
verbale di udienza del 15.03.2024). A conferma di quanto appena esposto, anche le sommarie informazioni rese da titolare del campeggio, del 26.07.2021 (“Il ragazzino era molto Tes_2
impaurito e mi diceva che il padre aveva picchiato la madre … Mi diceva che era riuscito a scappare dalla tenda e venire da me a chiedere aiuto. Il ragazzino chiedeva l'aiuto della sicurezza per intervenire, inoltre mi diceva di stare attenti perché il padre aveva bevuto e non sapeva come potesse essere la sua reazione”; doc. 16 parte ricorrente), la C.N.R. redatta dai C.C. della Stazione di Rosignano Solvey del
26.07.2021, intervenuti in loco (doc. 17 di parte ricorrente), il verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale
Bassa Val di Cecina del 26.07.2021 (doc. 4 parte ricorrente), a cui hanno fatto seguito la segnalazione di pregiudizio minori del P.M. Livorno del 23.08.2021 (doc. 6 parte ricorrente), il verbale di audizione di parte ricorrente avanti al T.M. di Torino il 17.09.2021.
Peraltro, il sig. non ha specificamente contestato la ricostruzione dei fatti come riferita dalla Per_1
resistente, limitandosi a dedurre come, in data 25.07.2021, vi sia stato un “normale litigio fra coniugi”, sfociato in reciproche ingiurie e aggressioni fisiche e riferendo essere stato preso in carico, in passato, dal per il superamento delle problematiche legate all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Pt_2
In tale contesto, e nell'ambito del presente giudizio civile, alcun rilievo può assumere l'asserita remissione di querela della sig.ra in seno al procedimento penale n. 3271/2021 R.G.N.R., Pt_1
originatosi, avanti alla Procura della Repubblica di Firenze, per il reato di lesioni aggravate contestato a parte resistente.
Data peraltro l'evidente gravità della descritta condotta, la coincidenza temporale rispetto alla fine della relazione e l'assenza di fattori causali o concausali alternativi cui imputare la cessazione dell'affectio coniugalis, la separazione deve certamente essere addebitata al marito.
pagina 6 di 10 Sull'affidamento del figlio minore Persona_3
che, nelle more del presente giudizio, il figlio ha raggiunto la maggiore età (in data
[...] Per_2
07.10.2022), alcuna statuizione deve essere assunta in punto affidamento, collocamento prevalente e regime di visita del genitore non collocatario, residuando in questa sede, nel prosieguo, unicamente la trattazione della domanda relativa alla determinazione del contributo per il mantenimento dei figli.
Quanto a (nato il [...]), osserva preliminarmente il Collegio come non si renda Per_1 opportuno disporre l'audizione del minore, tenuto conto che lo stesso è stato incontrato, in più occasioni, dai servizi sociosanitari nell'ambito delle indagini svolte in corso di giudizio, nonché sentito avanti al
Tribunale dei Minori del Piemonte e della Valle d'Aosta, nell'ambito del procedimento n. 1158/2021, e le relative opinioni sono state trasfuse nelle relazioni in atti.
Occorre altresì rilevare come, con decreto del T.M. del 18.11.2021, originato dal ricorso del P.M. minorile del 30.06.2011 (con richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. ), Per_1
siano stati disposti gli incontri in luogo neutro fra padre e figli, oltre alla presa in carico del nucleo da parte dei Servizi territoriali e del sig. da parte del . Per_1 Pt_2
Orbene, quanto all'affidamento di , peraltro prossimo alla maggiore età, deve essere confermato Per_1
l'affidamento esclusivo dello stesso alla madre, attese le gravi inadeguatezze paterne accertate in corso di giudizio.
In particolare, come emerge dalle plurime relazioni sociali agli atti, il sig. non ha mai dimostrato Per_1
di aver assunto consapevolezza in ordine alle proprie condotte: egli ha rifiutato una seria collaborazione con i Servizi, presentandosi in modo discontinuo sia agli incontri con gli assistenti sociali sia con i propri figli in luogo neutro (circostanza che ha condotto, in più occasioni, alla sospensione dei luoghi neutri padre-figlio; v. relazioni dei Servizi Sociali depositate il 05.05.2022, il 12.10.2022, il 12.10.2022, il
19.10.2022, il 22.03.2023, il 10.07.2023, il 13.09.2024). Egli, inoltre, è risultato positivo alla cocaina ad uno dei controlli effettuati nel corso degli anni 2021-2022, essendosi successivamente sottratto agli altri programmati (v. relazione depositata il 03.05.2022) e non ha spontaneamente adempiuto Pt_2
all'obbligo di mantenimento dei figli, sullo stesso gravante in forza di ordinanza presidenziale del
07.06.2022 (v. ordinanza del G.I. del 10.02.2023).
Con riferimento invece alla ricorrente, nel percorso assistito dai Servizi, è stata evidenziata l'attenzione e la sollecitudine della stessa rispetto alle esigenze dei figli, rispetto ai quali la ricorrente ha sempre rappresentato la figura genitoriale di riferimento, nonché la piena collaborazione della sig.ra Pt_1
rispetto all'intervento degli operatori.
pagina 7 di 10 Con riguardo alle modalità di visita , ritiene il Collegio che non possa essere Persona_4
regolamentata una calendarizzazione degli incontri tra il minore (peraltro prossimo al compimento della maggiore età) e il padre, stante, da un lato, la perdurante assenza di contatti regolari fra il sig. – Per_1
domiciliato a Napoli- e i figli (v. da ultimo relazione dei Servizi Sociali del 13.09.2024) e, dall'altro, la recente coabitazione degli stessi, a seguito della permanenza del sig. sul territorio torinese. Per_1
Deve, in ogni caso, essere confermata la presa in carico del nucleo da parte dei competenti Servizi sociali e di NPI / Psicologia dell'Età Evolutiva al fine di porre in essere tutti gli opportuni interventi di sostengo psicologico per il minore e alla genitorialità per le parti.
Il contributo al mantenimento dei figli
Quanto alle questioni economiche occorre considerare anzitutto che il figlio benché abbia Per_2
raggiunto la maggiore età (egli è prossimo al compimento dei ventuno anni), non è economicamente indipendente (circostanza peraltro pacifica e incontestata da entrambe le parti): egli presenta una disabilità intellettiva di grado medio (QI 58) e sta frequentando progetti relativi all'integrazione delle disabilità.
Quanto alla sig.ra la situazione lavorativa della ricorrente è rimasta invariata a far data dal Pt_1
ricorso introduttivo (egli è operatrice ecologica presso la società San Germano Iren, con stipendio pari a circa € 1.800,00 mensili, v. dichiarazioni in atti), mentre, essendo venuta meno la collocazione in struttura protetta, la signora corrisponde mensilmente un canone di locazione di importo pari – a quanto consta- a euro 450,00. La sig.ra è altresì gravata da svariati debiti (cessione del quinto dello stipendio per Pt_1
un finanziamento, con quota di euro 237,00 mensili;
contratto di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura con quota mensile di euro 60,00 mensili;
pignoramento del quinto dello stipendio per debiti pregressi).
Quanto a parte resistente, benché il sig. appaia privo di regolare occupazione, cionondimeno Per_1
deve essere posto a carico dello stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, tenuto conto che il resistente ha capacità lavorativa (egli infatti svolge, per sua stessa ammissione, lavori saltuari e non regolarizzati), non sostiene alcun onere di mantenimento diretto dei figli. Ancora, come noto, lo stato di disoccupazione a fronte degli obblighi del genitore ex art. 316 bis c.c., non scrimina dal contribuire al mantenimento dei figli a meno che il genitore non dimostri l'assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni attraverso la prova di un'attivazione in tal senso e l'impossibilità assoluta di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art 570 c.p., tale da integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole disponibilità di introiti (da ultimo, Cassazione civile, sez. I, ordinanza 07/05/2024, ud.
21/03/2024, n. 12283)
pagina 8 di 10 Conseguentemente, tenuto conto che il resistente è persona di anni 47 anni e certamente dotata di capacità lavorativa, avuto riguardo alle accresciute esigenze dei figli in relazione all'età, ritiene il Collegio che debba essere confermato il contributo al mantenimento dei figli nell'importo di € 400,00 già stabilito in via provvisoria dal Presidente (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie necessitate meglio viste in dispositivo.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste integralmente a carico del resistente.
Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda e della complessità della fattispecie:
Fase studio € 1.500,00
Fase introduttiva € 1.100,00
Fase istruttoria € 1.500,00
Fase decisoria € 2.500,00
Totale € 6.600,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contradditorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale tra e ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1
151 co. 1 c.c., con addebito al sig. . CP_1
Affida il figlio minore in via esclusiva a isponendo che lo stesso mantenga la Parte_1
collocazione prevalente e la residenza anagrafica presso la stessa.
Dispone che possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo i desideri e la CP_1 disponibilità di quest'ultimo.
Dispone che corrisponda a a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento dei figli, un assegno di euro 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), entro il giorno
5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”;
pagina 9 di 10 Conferma la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali e di Controparte_4
, con invito a mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio, approfondimento
[...]
e sostegno, nell'interesse del minore, e fino a quando ritenuto opportuno;
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a e spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida per il loro intero ammontare in € 6.600,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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