Art. 2.
La presente legge ha effetto dal 1 ottobre 1972, salvo per quanto riguarda il soprassoldo per preparazione professionale previsto nell'allegato alla legge medesima a modificazione dell'articolo 37 delle disposizioni di cui al precedente articolo 1, che ha decorrenza dal 1 gennaio 1971.
Sulle somme dovute in dipendenza della istituzione del soprassoldo verra' operata una ritenuta corrispondente all'ammontare del compenso per lavoro straordinario eventualmente corrisposto agli interessati nel 1972, per gli stessi motivi per i quali il soprassoldo viene istituito, con riferimento ai singoli mesi del 1971.
La presente legge ha effetto dal 1 ottobre 1972, salvo per quanto riguarda il soprassoldo per preparazione professionale previsto nell'allegato alla legge medesima a modificazione dell'articolo 37 delle disposizioni di cui al precedente articolo 1, che ha decorrenza dal 1 gennaio 1971.
Sulle somme dovute in dipendenza della istituzione del soprassoldo verra' operata una ritenuta corrispondente all'ammontare del compenso per lavoro straordinario eventualmente corrisposto agli interessati nel 1972, per gli stessi motivi per i quali il soprassoldo viene istituito, con riferimento ai singoli mesi del 1971.