Art. 51-bis. (Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese) 1. Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, nonche' tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto comunque denominati, relativi ad imprese, a societa' o a quote delle stesse, sono iscritti al registro delle imprese, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo ((a quello della loro esecuzione)) , con le modalita' individuate dal regolamento emanato ai sensi dell' articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 . Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al periodo precedente si applica l'articolo 8, comma 6-ter, della citata legge n. 580 del 1993 .
1-bis. ((Il tribunale o l'Agenzia iscrivono nel registro delle imprese, senza oneri, ogni modifica riguardante le imprese sequestrate e confiscate derivante dalla loro amministrazione ai sensi del presente codice, comprese quelle relative alla loro destinazione)) .
1-bis. ((Il tribunale o l'Agenzia iscrivono nel registro delle imprese, senza oneri, ogni modifica riguardante le imprese sequestrate e confiscate derivante dalla loro amministrazione ai sensi del presente codice, comprese quelle relative alla loro destinazione)) .