Art. 8.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare con gli organi interessati le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti nascenti dalla presente legge, nonche' ad apportare le opportune modifiche alle convenzioni gia' esistenti.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare con gli organi interessati le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti nascenti dalla presente legge, nonche' ad apportare le opportune modifiche alle convenzioni gia' esistenti.