Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/06/2025, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo in data 03/01/2020 al numero 73/2020 R.G., avente ad oggetto: appello avverso ordinanza del Giudice di Pace di Roccadaspide resa nel giudizio recante R.G. N. 825/2019, in data 24/09/2019;
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marianna Perazzo;
Parte_1
- APPELLANTE -
E
IN PERSONA DEL SUO LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Lisa Baglivo;
- APPELLATO CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Parte attrice concludeva come da memoria ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio eccependo preliminarmente l'incompetenza per Controparte_1 territorio del giudice adito e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo emesso, l'insussistenza dei requisiti necessari alla sua emissione e, nel merito, l'inesistenza del presunto credito vantato dall'opposta.
1
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la CP_1 quale aderiva all'eccezione di incompetenza per territorio formulata dall'opponente e chiedeva dichiararsi competente il Giudice di Pace di Vallo della Lucania.
Al termine della prima udienza, tenutasi in data 24/09/2019, il Giudice di Pace di Roccadaspide, vista l'eccezione di incompetenza proposta da e l'adesione alla Pt_1 medesima di dichiarava, con ordinanza, la propria incompetenza, CP_1 dichiarando la competenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania, concedendo alle parti i termini previsti dall'art. 50 c.p.c. per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice dichiarato competente e disponendo la cancellazione del procedimento dal ruolo.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, chiedendo la parziale riforma CP_1 del provvedimento impugnato.
L'appellante, in particolare, col primo motivo di appello, lamentava la circostanza che il Giudice di prime cure avesse omesso di pronunciarsi sulla nullità/revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con il secondo motivo d'appello, il sig. lamentava l'omessa pronuncia del Pt_1
Giudice di Pace in ordine alle spese di lite del procedimento di opposizione.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la CP_1 quale eccepiva la nullità dell'appello, la sua inammissibilità e/o improcedibilità, in quanto carente degli elementi essenziali.
Chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto e la condanna dell'attore alle spese di lite.
Acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 05/02/2025, il Giudice assegnava la causa in decisione concedendo i termini (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Inammissibilità dell'appello.
L'appello proposto da va dichiarato inammissibile per le ragioni che Parte_1 seguono.
2 È da evidenziarsi come il provvedimento reso dal Giudice di Pace di Roccadaspide e impugnato nella presente sede figura, invero, come un provvedimento meramente ricognitivo della volontà delle parti, piuttosto che come un'ordinanza attraverso la quale il Giudice, rilevando autonomamente o a seguito di eccezione la propria incompetenza, ha provvisto a dichiararsi incompetente.
Nel caso di specie, infatti, si verte nell'ipotesi di cui all'art. 38, comma secondo, c.p.c., ove si prevede che “Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo”.
In base a quanto previsto da tale norma, fuori dai casi di competenza per territorio inderogabile di cui all'art. 28 c.p.c., qualora una parte eccepisca l'incompetenza per territorio (semplice) del giudice adito e l'altra parte aderisca a tale eccezione, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.
Ne consegue che la pronuncia con la quale – proprio come avvenuto nel caso di specie – il giudice adito dichiari la propria incompetenza, dichiarando la competenza di altro giudice sulla base della predetta eccezione e conseguente adesione, è una pronuncia meramente ricognitiva della volontà espressa dalle parti che, in quanto tale, non risulta impugnabile, tantomeno con atto di appello.
La Corte di cassazione ha riservato l'impugnabilità con atto di appello alle ordinanze che, pronunciandosi sulla competenza, statuiscano anche sulla condanna alle spese processuali (Cass., sez. VI, 28156 del 17/12/2013: “Dopo la modifica apportata all'art. 42 cod. proc. civ. dall'art. 45, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, l'ordinanza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l'erroneità della statuizione sulle spese, trattandosi di provvedimento decisorio di merito in relazione al quale manca un'espressa previsione di non impugnabilità”; cfr. anche Cass., Sezioni Unite, n. 14205 del 06/07/2005).
Nel caso di specie, preme rilevarsi come non si verteva in un'ipotesi in cui il Giudice dichiaratosi incompetente avrebbe dovuto decidere anche nel merito sulle spese processuali. Come stabilito dagli infatti, “L'adesione all'eccezione di incompetenza Parte_2 territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa”
3 (Cass., sez. VI, n. 15017 dell'11/05/2022; cfr. anche Cass., sez. VI, n. 25180 del 08/11/2013).
Pertanto, l'atto di appello proposto da deve essere dichiarato Parte_1 inammissibile.
Rimane indubbio, in ogni caso, che con la pronuncia ricognitiva di incompetenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide si siano caducati tutti gli effetti del provvedimento monitorio da lui emesso;
provvedimento che era da considerarsi come implicitamente dichiarato nullo dal giudice che lo aveva emesso e che aveva dichiarato la sua incompetenza. Ed infatti preme evidenziare come, per costante orientamento del Giudice di legittimità, “La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice “ad quem” deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio” (Cass., sez. I, n. 1372 del 26/01/2016; cfr. anche Cass., sez. VI, n. 14594 del 21/08/2012, la quale stabilisce che “In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69”; cfr., inoltre, Cass., sez. III, n. 15694 dell'11/07/2006; Cass., sez. II, n. 21297 del 09/11/2004).
In ragione di ciò, è certamente da considerarsi nullo il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Roccadaspide.
3. Spese di lite.
Considerata la controvertibilità in fatto e in diritto delle questioni esaminate e la non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. S.U. n. 20598/08), ricorrono quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte costituzionale, n. 77 del 19/04/2018) che inducono alla compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di nel giudizio n. 73/2020 R.G., Parte_1 Controparte_1 ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
4 2) compensa fra le parti le spese di lite.
Salerno, 10.06.2025
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Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone