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Sentenza 24 gennaio 2023
Sentenza 24 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2023, n. 2882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2882 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OS AM nato il [...] avverso l'ordinanza del 30/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere LU EM;
lette le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS Il PG conclude per il rigetto del ricorso lette le conclusioni del difensore l'avv. Dario Lunardon chiede l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2882 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LU Relatore: EM LU Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 30 settembre 2022 il Tribunale del Riesame di Venezia ha rigettato l'appello proposto da SA EN avverso l'ordinanza del 11 luglio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza con cui è stata rigettata la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare genetica della custodia in carcere, applicata per i delitti ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in concorso con altre persone il 19 aprile 2022. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Dopo aver ricostruito l'iter del procedimento, riportato il contenuto dell'istanza di revoca o sostituzione, dell'ordinanza di rigetto del Giudice per le indagini preliminari e dell'appello, con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 193 cod. proc. pen. e dei principi in tema di regole probatorie, e di mancanza della motivazione, anche per l'omesso esame del primo motivo di appello, in relazione ai gravi indizi di colpevolezza e all'esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame, nel rispondere al motivo di appello sulla inadeguatezza degli atti di indagine per la sussistenza della gravità indiziaria, avrebbe ritenuto erroneamente che i verbali di arresto e di perquisizione facciano fede fino a querela di falso attribuendo, così, a tali atti di indagine il valore di prove legali. Di conseguenza, secondo il Tribunale del riesame, non potrebbero essere valutati gli elementi di segno contrario al contenuto di tali verbali - le dichiarazioni dell'indagato e le indagini difensive - perché ritenuti cedevoli rispetto alle prove di fede privilegiata. La motivazione sarebbe in contrasto con il principio della libera valutazione della prova, con gli artt. 192 e 193 cod. proc. pen., ed innesterebbe nel processo penale un istituto che riguarda esclusivamente la prova civile. Non vi sarebbe alcuna precisa informazione in relazione all'attività propedeutica alla perquisizione: non sarebbero state indicate le modalità di identificazione dei soggetti che sarebbero stati visti entrare ed uscire dal condominio di Via Tornieri 104. Non sarebbe stata chiarita la rilevanza dell'elemento delle chiavi della cantina e del loro possesso: non si comprende quante fossero, perché non fossero state sequestrate e quale porta aprissero. Sarebbe poco chiara anche l'indicazione del dato quantitativo relativo alla sostanza stupefacente rinvenuta: il verbale di perquisizione indicherebbe a pag. 2 2 una quantità totale di 177,80 gr. e a pag. 6 una quantità di 170,72 gr., ma nessuna delle due corrisponde a quella indicata dalla polizia giudiziaria di 171,5 gr. Il Tribunale del riesame non avrebbe reso alcuna argomentazione su questi punti, omettendo di valorizzare gli elementi emersi dalle indagini difensive che, invece, corroborano la tesi secondo cui il ricorrente sarebbe stato un semplice ospite del condominio di Via Tornieri che viveva in condizioni di indigenza e che la sua permanenza nel palazzo costituisse una mera ipotesi di connivenza non punibile. Sarebbe del tutto apparente la motivazione relativa alle esigenze cautelari: quanto evidenziato in relazione ai precedenti dell'imputato nell'ordinanza impugnata troverebbe un riscontro parziale negli atti, risultando dal casellario unicamente una sentenza di patteggiamento risalente al 2016. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 275 e 280, comma 2, cod. proc. pen. e di mancanza della motivazione e di omesso esame del secondo motivo di appello. La motivazione del Tribunale del riesame risulterebbe carente con riferimento al rigetto della richiesta di qualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. L'ordinanza si soffermerebbe unicamente sui dati quantitativo, qualitativo ed operativo, riferito alla sostanza stupefacente complessivamente rinvenuta e sequestrata nei locali del condominio, ignorando le deduzioni difensive che, invece, ponevano l'accento sulla specifica posizione del ricorrente nell'ambito del concorso ex art. 110 cod. pen., alla luce delle concrete capacità di azione dell'individuo rispetto al contesto complessivo, alla relazione di questi con il mercato e all'assenza di sistematicità della condotta. La questione dell'applicabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, al singolo concorrente risulta essere stata sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite. Il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a richiamare le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari, non pertinenti. L'ordinanza affermerebbe, altresì, che - quandanche il fatto dovesse essere derubricato nel delitto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - il ricorrente non disporrebbe di un domicilio idoneo. Tale assunto violerebbe l'art. 280, comma 2, cod. proc. pen., poiché l'inidoneità del domicilio rileva ai soli fini dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., in concomitanza ad una valutazione prognostica del giudice relativa ad una condanna inferiore ai tre anni;
nel caso in cui il reato contestato preveda una pena edittale inferiore nel massimo a cinque anni il divieto di custodia cautelare è tassativo. 3 2.3. Il difensore ha depositato le conclusioni scritte, con cui chiede l'accoglimento del ricorso, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato. 1.1. La conferma della gravità indiziaria è avvenuta, da parte del Tribunale del riesame, ritenendo che i verbali di arresto e di perquisizione «... fanno fede fino a querela di falso». Afferma esplicitamente il Tribunale del riesame che «In assenza di un parallelo procedimento incidentale, che non pare sia stato instaurato, per querela di falso, quanto rinvenuto dalla Polizia Giudiziaria a carico dell'EN va ritenuto accettato e dunque indicativo di gravità indiziaria». L'esplicito richiamo all'apertura di un procedimento incidentale per querela di falso dimostra che il Tribunale del riesame abbia ritenuto di fare uso delle regole probatorie civilistiche ex artt. 2699 e 2700 cod. civ. ritenendo, così, superfluo effettuare qualsiasi valutazione critica dei dati probatori. 1.2. La conferma dell'irrilevanza della querela di falso nel processo penale deriva dalla disciplina del codice di procedura penale del 1930: l'art. 158 di tale codice prevedeva nella prima parte che «il processo verbale fa fede fino ad impugnazione di falso di quanto il pubblico ufficiale attesta di aver fatto o essere avvenuto in sua presenza ...». La disciplina previgente prevedeva, altresì, l'istituto dell'«incidente di falso»; invece, l'art. 193 cod. proc. pen. preclude al giudice penale l'utilizzabilità delle regole probatorie civilistiche prevedendo che «Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza». 1.3. Risulta, pertanto, condivisibile l'orientamento giurisprudenziale per cui i verbali delle attività di polizia giudiziaria non hanno valore probatorio privilegiato e, pertanto, le contestazioni del loro contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, ma sono definite nell'ambito del processo penale, alla stregua di ogni altra questione, con i limiti di cui all'art. 2, comma 2, cod. proc. pen. (in motivazione la Corte ha chiarito che il mancato riconoscimento a tali atti della fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. deriva dall'omessa previsione, nel nuovo codice di procedura penale, dell'istituto dell'incidente di falso e dalla non riferibilità agli atti del processo penale della disciplina processualcivilistica, non essendo neppure prevista la sospensione del processo penale in attesa della decisione 4 definitiva in quello civile;
cfr. Sez. 6, n. 1361 del 04/12/2018, dep. 2019, Zanzurino, Rv. 274839). 1.4. La motivazione dell'ordinanza impugnata sul ritrovamento delle chiavi non è coerente con la questione dedotta con l'appello; la difesa ha contestato che la formulazione utilizzata dalla polizia giudiziaria per le chiavi, che avrebbero consentito «l'apertura della porta ubicata in corrispondenza dell'ingresso della cantina», non consentiva di ritenere, chiaramente, se tali chiavi aprissero la cantina ove si trovava la sostanza stupefacente detenuta dai membri del sodalizio criminale o un luogo diverso. Il motivo di appello imponeva di chiarire quali chiavi fossero state rinvenute nella stanza del ricorrente e cosa effettivamente aprissero. Per altro, il mancato sequestro delle chiavi crea indubbiamente un vulnus all'attività difensiva perché non consente di verificare se le chiavi rinvenute fossero proprio quelle che consentivano l'accesso alla cantina ove fu rinvenuto il maggior quantitativo di sostanza stupefacente. 2. L'accoglimento del primo motivo, restando assorbiti i successivi, determina l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10/01/2023.
lette le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS Il PG conclude per il rigetto del ricorso lette le conclusioni del difensore l'avv. Dario Lunardon chiede l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2882 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LU Relatore: EM LU Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 30 settembre 2022 il Tribunale del Riesame di Venezia ha rigettato l'appello proposto da SA EN avverso l'ordinanza del 11 luglio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza con cui è stata rigettata la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare genetica della custodia in carcere, applicata per i delitti ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in concorso con altre persone il 19 aprile 2022. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Dopo aver ricostruito l'iter del procedimento, riportato il contenuto dell'istanza di revoca o sostituzione, dell'ordinanza di rigetto del Giudice per le indagini preliminari e dell'appello, con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 193 cod. proc. pen. e dei principi in tema di regole probatorie, e di mancanza della motivazione, anche per l'omesso esame del primo motivo di appello, in relazione ai gravi indizi di colpevolezza e all'esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame, nel rispondere al motivo di appello sulla inadeguatezza degli atti di indagine per la sussistenza della gravità indiziaria, avrebbe ritenuto erroneamente che i verbali di arresto e di perquisizione facciano fede fino a querela di falso attribuendo, così, a tali atti di indagine il valore di prove legali. Di conseguenza, secondo il Tribunale del riesame, non potrebbero essere valutati gli elementi di segno contrario al contenuto di tali verbali - le dichiarazioni dell'indagato e le indagini difensive - perché ritenuti cedevoli rispetto alle prove di fede privilegiata. La motivazione sarebbe in contrasto con il principio della libera valutazione della prova, con gli artt. 192 e 193 cod. proc. pen., ed innesterebbe nel processo penale un istituto che riguarda esclusivamente la prova civile. Non vi sarebbe alcuna precisa informazione in relazione all'attività propedeutica alla perquisizione: non sarebbero state indicate le modalità di identificazione dei soggetti che sarebbero stati visti entrare ed uscire dal condominio di Via Tornieri 104. Non sarebbe stata chiarita la rilevanza dell'elemento delle chiavi della cantina e del loro possesso: non si comprende quante fossero, perché non fossero state sequestrate e quale porta aprissero. Sarebbe poco chiara anche l'indicazione del dato quantitativo relativo alla sostanza stupefacente rinvenuta: il verbale di perquisizione indicherebbe a pag. 2 2 una quantità totale di 177,80 gr. e a pag. 6 una quantità di 170,72 gr., ma nessuna delle due corrisponde a quella indicata dalla polizia giudiziaria di 171,5 gr. Il Tribunale del riesame non avrebbe reso alcuna argomentazione su questi punti, omettendo di valorizzare gli elementi emersi dalle indagini difensive che, invece, corroborano la tesi secondo cui il ricorrente sarebbe stato un semplice ospite del condominio di Via Tornieri che viveva in condizioni di indigenza e che la sua permanenza nel palazzo costituisse una mera ipotesi di connivenza non punibile. Sarebbe del tutto apparente la motivazione relativa alle esigenze cautelari: quanto evidenziato in relazione ai precedenti dell'imputato nell'ordinanza impugnata troverebbe un riscontro parziale negli atti, risultando dal casellario unicamente una sentenza di patteggiamento risalente al 2016. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 275 e 280, comma 2, cod. proc. pen. e di mancanza della motivazione e di omesso esame del secondo motivo di appello. La motivazione del Tribunale del riesame risulterebbe carente con riferimento al rigetto della richiesta di qualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. L'ordinanza si soffermerebbe unicamente sui dati quantitativo, qualitativo ed operativo, riferito alla sostanza stupefacente complessivamente rinvenuta e sequestrata nei locali del condominio, ignorando le deduzioni difensive che, invece, ponevano l'accento sulla specifica posizione del ricorrente nell'ambito del concorso ex art. 110 cod. pen., alla luce delle concrete capacità di azione dell'individuo rispetto al contesto complessivo, alla relazione di questi con il mercato e all'assenza di sistematicità della condotta. La questione dell'applicabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, al singolo concorrente risulta essere stata sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite. Il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a richiamare le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari, non pertinenti. L'ordinanza affermerebbe, altresì, che - quandanche il fatto dovesse essere derubricato nel delitto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - il ricorrente non disporrebbe di un domicilio idoneo. Tale assunto violerebbe l'art. 280, comma 2, cod. proc. pen., poiché l'inidoneità del domicilio rileva ai soli fini dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., in concomitanza ad una valutazione prognostica del giudice relativa ad una condanna inferiore ai tre anni;
nel caso in cui il reato contestato preveda una pena edittale inferiore nel massimo a cinque anni il divieto di custodia cautelare è tassativo. 3 2.3. Il difensore ha depositato le conclusioni scritte, con cui chiede l'accoglimento del ricorso, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato. 1.1. La conferma della gravità indiziaria è avvenuta, da parte del Tribunale del riesame, ritenendo che i verbali di arresto e di perquisizione «... fanno fede fino a querela di falso». Afferma esplicitamente il Tribunale del riesame che «In assenza di un parallelo procedimento incidentale, che non pare sia stato instaurato, per querela di falso, quanto rinvenuto dalla Polizia Giudiziaria a carico dell'EN va ritenuto accettato e dunque indicativo di gravità indiziaria». L'esplicito richiamo all'apertura di un procedimento incidentale per querela di falso dimostra che il Tribunale del riesame abbia ritenuto di fare uso delle regole probatorie civilistiche ex artt. 2699 e 2700 cod. civ. ritenendo, così, superfluo effettuare qualsiasi valutazione critica dei dati probatori. 1.2. La conferma dell'irrilevanza della querela di falso nel processo penale deriva dalla disciplina del codice di procedura penale del 1930: l'art. 158 di tale codice prevedeva nella prima parte che «il processo verbale fa fede fino ad impugnazione di falso di quanto il pubblico ufficiale attesta di aver fatto o essere avvenuto in sua presenza ...». La disciplina previgente prevedeva, altresì, l'istituto dell'«incidente di falso»; invece, l'art. 193 cod. proc. pen. preclude al giudice penale l'utilizzabilità delle regole probatorie civilistiche prevedendo che «Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza». 1.3. Risulta, pertanto, condivisibile l'orientamento giurisprudenziale per cui i verbali delle attività di polizia giudiziaria non hanno valore probatorio privilegiato e, pertanto, le contestazioni del loro contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, ma sono definite nell'ambito del processo penale, alla stregua di ogni altra questione, con i limiti di cui all'art. 2, comma 2, cod. proc. pen. (in motivazione la Corte ha chiarito che il mancato riconoscimento a tali atti della fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. deriva dall'omessa previsione, nel nuovo codice di procedura penale, dell'istituto dell'incidente di falso e dalla non riferibilità agli atti del processo penale della disciplina processualcivilistica, non essendo neppure prevista la sospensione del processo penale in attesa della decisione 4 definitiva in quello civile;
cfr. Sez. 6, n. 1361 del 04/12/2018, dep. 2019, Zanzurino, Rv. 274839). 1.4. La motivazione dell'ordinanza impugnata sul ritrovamento delle chiavi non è coerente con la questione dedotta con l'appello; la difesa ha contestato che la formulazione utilizzata dalla polizia giudiziaria per le chiavi, che avrebbero consentito «l'apertura della porta ubicata in corrispondenza dell'ingresso della cantina», non consentiva di ritenere, chiaramente, se tali chiavi aprissero la cantina ove si trovava la sostanza stupefacente detenuta dai membri del sodalizio criminale o un luogo diverso. Il motivo di appello imponeva di chiarire quali chiavi fossero state rinvenute nella stanza del ricorrente e cosa effettivamente aprissero. Per altro, il mancato sequestro delle chiavi crea indubbiamente un vulnus all'attività difensiva perché non consente di verificare se le chiavi rinvenute fossero proprio quelle che consentivano l'accesso alla cantina ove fu rinvenuto il maggior quantitativo di sostanza stupefacente. 2. L'accoglimento del primo motivo, restando assorbiti i successivi, determina l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10/01/2023.