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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3151/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 3151/2022 R.G. vertente tra con l'Avv. Annamaria Turchetti Parte_1
attrice opponente e
e per Essa oggi CP_1 CP_2 Controparte_3
e per con l'Avv. Giovanni Simone
[...] Controparte_4
convenuta opposta
in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 784/2022, R.G. n. 1736/2022, emesso dal
Tribunale di Livorno in data 16-21.06.2022
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 28.11.2024
dal procuratore di parte attrice opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per le causali di cui in narrativa, ogni contraria istan-
za, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così giudicare: In via preliminare e pre-
1 giudiziale: Accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione della cambiale agraria emessa a
garanzia del finanziamento concesso per originarie Euro 75.000,00 dalla Banca dei CP_5
Paschi di Siena all'Azienda Agricola Grifon d'Oro nonchè della relativa Controparte_6
azione cambiaria e, per l'effetto, estinta la pretesa creditoria cartolare vantata nei con-
fronti dell'avallante, Signora per decorrenza del termine triennale. Accer- Parte_1
tare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'azione causale spiegata avver-
so la Signora Pt_1
In ogni caso accertare e dichiarare l'insussistenza del credito vantato e del relativo diritto
di azione, con conseguente declaratoria di nullità, inefficacia e invalidità dell'opposto de-
creto n. 784/2022 emesso il 21.6.2022. Sempre in via preliminare: Accertare e dichiarare
la nullità del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo per carenza di titolarità
del diritto di credito azionato, con conseguente declaratoria di difetto di legittimazione at-
tiva della Ricorrente qui opposta. Accertare e dichiarare la nullità /invalidità/inefficacia
della cessione del credito prodotta da Controparte per mancanza degli elementi essenziali
ex art. 1346 C.C., oltre che per indeterminatezza dell'oggetto contrattuale e difetto di pro-
va della inclusione e della incorporazione del credito nell'operazione di cessione. Conse-
guentemente revocare e/o dichiarare nulla e/o annullare l'opposta ingiunzione ed ineffica-
ce il provvedimento di condanna. Ancora in via preliminare: Previa revoca dell'opposto
decreto, accertare e sentenziare la intrasferibilità e la intrasmissibilità di qualsiasi garan-
zia eventualmente prestata dalla Signora e, pertanto, il difetto di titolarità Parte_1
e di legittimazione attiva di quale mandataria di in relazione CP_2 CP_1
al vantato credito, avendo l'operazione di cessione per oggetto soltanto crediti cc.dd. “in
sofferenza”, come tali non disciplinati dall'art. 58 T.U.B. Il tutto con conseguente declara-
2 toria di difetto di legittimazione sostanziale in capo alla Ricorrente qui opposta e con revo-
ca e/o annullamento e/o nullità e comunque inefficacia del decreto opposto. Nel merito in
via principale: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle ecce-
zioni preliminari e pregiudiziali anzi sollevate, in ogni caso revocare e/o annullare e/o di-
chiarare nullo e comunque inefficace il decreto opposto perché infondata in fatto ed in di-
ritto, oltre che prescritta, appare la pretesa creditoria fatta valere dalla Convenuta. Con-
seguentemente assolvere la Signora da ogni pretesa creditoria per le cau- Parte_1
sali di cui al ricorso monitorio. Nel merito in via subordinata: Ridurre la pretesa creditoria
di Controparte a quella minor somma che verrà accertata in corso di causa e risulterà di
giustizia, con esclusione di ogni importo non dovuto.
Con vittoria di spese e di compensi legali di giudizio, oltre il 15% per spese generali di
studio, IVA (se dovuta) e C.P.A. di legge“;
dal procuratore di parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice Unico del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed ecce-
zione disattesa e respinta: “in via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà
del Decreto Ingiuntivo opposto, aisensi dell'art. 648 c.p.c., atteso che l'opposizione non
è fondata su prova scritta, né si appalesa di pronta e facile soluzione, per le ragioni
esposte in atti;
- adottare ogni e più opportuno provvedimento, ai sensi dell'art. 5
D.Lgs. n. 28/2010, vertendo la presente causa in materia di contratti bancari soggetta a
mediazione obbligatoria;
nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande
formulate dall'opponente, siccome infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi espo-
sti in atti;
3 - per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 784/2022, R.G. n. 1736/2022, reso
dal Tribunale di Livorno, e condannare la sig.ra al pagamento della Parte_1
somma ingiunta pari ad €.111.484,30.=, oltre interessi, come da domanda, ed oltre alle
spese del procedimento monitorio, liquidate in €.2.135,00.= per compensi, €.406,50.=
per esborsi, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
nel merito, in via
subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande spiegate dalla
sig.ra condannare l'opponente al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e per essa della somma pari ad CP_7 Controparte_4
€.111.484,30.=, ovvero di quella maggiore o minore somma che verrà eventualmente
accertata in corso di causa all'esito dell'istruttoria, per le ragioni spiegate in atti”. Con
vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 28.09.2022, la sig.ra ha Parte_1
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 784/2022, R.G. n. 1736/2022,
emesso dal Tribunale di Livorno in data 16-21.06.2022 per il pagamento del com-
plessivo importo di €.111.484,30.=, oltre interessi come da domanda, nonché spese di procedura, compensi professionali e successive occorrende. Con comparsa di co-
stituzione e risposta depositata in data 14.04.2023, si è costituita in giudizio
[...]
e per essa Controparte_8 Controparte_4
(cessionaria del credito vantato da e per essa
[...] CP_9 CP_2
originariamente , contestando tutto quanto Controparte_10
ex adverso eccepito e insistendo per la conferma del D.I. n. 784/2022 e per
4 l'accoglimento delle conclusioni meglio riportate in atti.
A scioglimento della riserva assunta in sede di prima udienza di comparizione, ce-
lebrata in data 04.05.2023, il Giudice adito ha ritenuto di non concedere la provviso-
ria esecutorietà del D.I. opposto, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183,
comma 6 c.p.c. e rinviando la causa per il prosieguo all'udienza del 16.11.2023
(successivamente differita all'udienza del 23.11.2023, con celebrazione tramite trat-
tazione scritta).
A seguito del rituale deposito delle memorie istruttorie e delle note di trattazione scritta, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e rinviato, per la pre-
cisazione delle conclusioni, all'udienza del 28.11.2024.
A tale udienza, tenutasi con trattazione scritta, precisate le sopra riportate conclu-
sioni, il Giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in deci-
sione.
2. Il presente giudizio consiste nell'opposizione al decreto n. 784/2022, R.G. n.
1736/2022, emesso dal Tribunale di Livorno in data 16-21.06.2022,
L'opponente eccepiva in primo luogo la prescrizione dell'azione cambia- Pt_1
ria e l'inammissibilità di quella causale.
Ancora, l'opponente eccepiva la mancanza di prova in punto avvenuta cessione del credito.
L'opponente, poi, adduceva l'intrasmissibilità della sua obbligazione nell'ambito del fenomeno ambulatorio del credito, stante la non accessorietà della stessa.
Infine, eccepiva il decorso del termine di prescrizione decennale e la palese eccessi-
vità del credito.
5 3. Emerge per tabulas che il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto ed ottenuto per l'importo complessivo pari ad €.111.484,30, oltre interessi e spese, sulla scorta dell'esposizione debitoria residua della impresa individuale (poi cessata) AZIENDA
AGRICOLA GRIFON d'ORO di GIUGGIOLI LUIGI, il tutto sulla base del con-
tratto di finanziamento agrario n. 2254527 del 09.04.2010 (cfr. doc. 4 del fascicolo monitorio), utilizzato mediante anticipazione di n. 1 cambiale agraria con importo facciale di complessivi €.75.000,00.= e con scadenza al 22.08.2010 (cfr. doc. 5, fa-
scicolo monitorio), rilasciata dalla ditta individuale debitrice principale e sottoscritta per avallo dalla odierna opponente Parte_1
Veniva pure depositato sub doc. 8 del fascicolo monitorio estratto conto della soffe-
renza autocertificato ex art. 50 T.U.B.
4. Sul tema, invero centrale, della sussistenza o meno di una garanzia fideiussoria da parte della va dato, ad avviso di chi scrive, seguito al condivisibile orien- Pt_1
tamento della giurisprudenza di legittimità – pronunciamento reso in un caso analo-
go a quello per cui è processo- secondo cui “in tema di fideiussione, l'ampia libertà
di forma consentita al prestatore della garanzia personale nel manifestare il pro-
prio intendimento di obbligarsi in qualità di fideiussore incontra il solo limite
dell'inequivocità ed oggettività di tale manifestazione di volontà, che ben può rinve-
nirsi (in assenza di prova contraria) nella sottoscrizione di una richiesta di mutuo
in qualità di garante del mutuatario, senza che, alla configurabilità della fideius-
sione, costituisca ostacolo (come nella specie) la successiva sottoscrizione per aval-
lo, da parte del fideiussore, delle cambiali rilasciate dal debitore principale (salva
prova della volontà delle parti di escludere la fideiussione per lasciar posto alla so-
6 la obbligazione cartolare di garanzia)” (così Cass. Sez. 3, 08/03/2002, n. 3429, Rv.
552938 – 01).
Il principio della libertà delle forme, in uno con l'esame del contegno globale delle parti (contratto di finanziamento tramite emissione di cambiale agraria, sottoscrizio-
ne del contratto a monte anche da parte della chiara è l'apposizione della Pt_1
firma da parte dell'odierna opponente dal mero confronto tra i contratti sub docc. 4
e 5 del fascicolo monitorio, infine sottoscrizione per avallo della predetta cambiale),
consente dunque di ritenere sussistente anche la garanzia fideiussoria, sicché la pri-
ma eccezione spiccata dalla non coglie nel segno. Pt_1
5. Sul tema della cessione, pare il caso di ricordare che l'art. 58 T.U.B. dispone che “2.
La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel regi-
stro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-
na. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
[…]
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma
2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha poi condivisibilmente affermato che “in
tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimo-
strare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rap-
porti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di
essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle
singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto del-
7 la cessione” (così Cass. civ., n. 15884 del 13/06/2019; nello stesso senso Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023, Rv. 666807 - 02: “In caso di cessione "in
blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produ-
zione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione
per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità
del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di
ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano
le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque
devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini
sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non
censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c.”).
Nel caso di specie non è contestato che il relativo avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio).
Ancora, parte opposta, costituendosi nel presente giudizio, depositava attestazione di avvenuta cessione del credito vantato da Controparte_10
in favore di (cfr. doc. 9 di parte opposta) nonché dichiarazione di CP_1
cessione del credito vantato da in favore di CP_1 Controparte_7
con estremi del rapporto de quo (doc. 12 di parte opposta).
Dagli elementi dianzi significati, dunque, emerge con certezza la titolarità, in capo all'odierna opposta, del credito de quo, risultando pertanto l'eccezione spiccata da parte opponente infondata.
6. Infondata è, del pari, la contestazione, invero estremamente generica in punto cor-
8 rettezza del certificato ex art. 50 TUB.
Sul punto devesi dare seguito al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto
certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere
l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare
l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente
non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della
banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sin-
gole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte”
(così, da ultimo, Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 12818 del 10/05/2024, Rv. 670905
- 01).
Nel caso di specie, dunque, oltre al fatto della presenza del contratto di finanzia-
mento e della cambiale sopra citata, depositati dalla convenuta opposta nel fascicolo monitorio, va valorizzata la cennata circostanza della totale genericità delle doglian-
ze, non contemplanti alcuna censura specifica.
Tra l'altro, parte opposta depositava sub doc. 13 pure attestazione indicante, nel det-
taglio, capitale scaduto ed interessi maturati.
7. Quanto all'eccezione in punto intrasferibilità della garanzia prestata nella cessione dei crediti, quanto argomentato sub 4 è assorbente.
8. Coglie invece nel segno l'eccezione di prescrizione decennale sollevata da parte op-
ponente.
E, invero, non vi è prova della ricezione da parte dell'opponente dell'unico atto in-
terruttivo esperito in tempo utile allegato (trattasi della missiva del 12.6.2019), giac-
9 ché (vedasi doc. 6 del fascicolo monitorio) l'avviso di ricevimento prodotto non ri-
sulta in alcun modo compilato dall'addetto dalla consegna né dal destinatario (né
tantomeno vi è traccia di attestazioni riguardanti una compiuta giacenza), sicché non vi è prova dell'avvenuta interruzione della prescrizione.
Essendo il credito prescritto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
9. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.m. n. 55/2014, tenendo conto del valore e della na-
tura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità
delle questioni trattate. Nella fattispecie trattasi di causa di valore tra i 52.001,00 e
260.000,00 di euro, dovendosi pure tenere conto della esiguità della fase istruttoria,
svoltasi su base meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
in accoglimento della proposta esecuzione, revoca il decreto ingiuntivo opposto, essendo il credito prescritto;
condanna parte opposta a rifondere all'opponenti le spese di lite, che si li- Parte_1
quidano in euro 7.052,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al
15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad anticipazioni per euro 406, 50, ol-
tre IVA, CPA.
Così deciso in Livorno, li 18.03.2025
Il Giudice dott. Giulio Scaramuzzino
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 3151/2022 R.G. vertente tra con l'Avv. Annamaria Turchetti Parte_1
attrice opponente e
e per Essa oggi CP_1 CP_2 Controparte_3
e per con l'Avv. Giovanni Simone
[...] Controparte_4
convenuta opposta
in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 784/2022, R.G. n. 1736/2022, emesso dal
Tribunale di Livorno in data 16-21.06.2022
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 28.11.2024
dal procuratore di parte attrice opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per le causali di cui in narrativa, ogni contraria istan-
za, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così giudicare: In via preliminare e pre-
1 giudiziale: Accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione della cambiale agraria emessa a
garanzia del finanziamento concesso per originarie Euro 75.000,00 dalla Banca dei CP_5
Paschi di Siena all'Azienda Agricola Grifon d'Oro nonchè della relativa Controparte_6
azione cambiaria e, per l'effetto, estinta la pretesa creditoria cartolare vantata nei con-
fronti dell'avallante, Signora per decorrenza del termine triennale. Accer- Parte_1
tare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'azione causale spiegata avver-
so la Signora Pt_1
In ogni caso accertare e dichiarare l'insussistenza del credito vantato e del relativo diritto
di azione, con conseguente declaratoria di nullità, inefficacia e invalidità dell'opposto de-
creto n. 784/2022 emesso il 21.6.2022. Sempre in via preliminare: Accertare e dichiarare
la nullità del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo per carenza di titolarità
del diritto di credito azionato, con conseguente declaratoria di difetto di legittimazione at-
tiva della Ricorrente qui opposta. Accertare e dichiarare la nullità /invalidità/inefficacia
della cessione del credito prodotta da Controparte per mancanza degli elementi essenziali
ex art. 1346 C.C., oltre che per indeterminatezza dell'oggetto contrattuale e difetto di pro-
va della inclusione e della incorporazione del credito nell'operazione di cessione. Conse-
guentemente revocare e/o dichiarare nulla e/o annullare l'opposta ingiunzione ed ineffica-
ce il provvedimento di condanna. Ancora in via preliminare: Previa revoca dell'opposto
decreto, accertare e sentenziare la intrasferibilità e la intrasmissibilità di qualsiasi garan-
zia eventualmente prestata dalla Signora e, pertanto, il difetto di titolarità Parte_1
e di legittimazione attiva di quale mandataria di in relazione CP_2 CP_1
al vantato credito, avendo l'operazione di cessione per oggetto soltanto crediti cc.dd. “in
sofferenza”, come tali non disciplinati dall'art. 58 T.U.B. Il tutto con conseguente declara-
2 toria di difetto di legittimazione sostanziale in capo alla Ricorrente qui opposta e con revo-
ca e/o annullamento e/o nullità e comunque inefficacia del decreto opposto. Nel merito in
via principale: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle ecce-
zioni preliminari e pregiudiziali anzi sollevate, in ogni caso revocare e/o annullare e/o di-
chiarare nullo e comunque inefficace il decreto opposto perché infondata in fatto ed in di-
ritto, oltre che prescritta, appare la pretesa creditoria fatta valere dalla Convenuta. Con-
seguentemente assolvere la Signora da ogni pretesa creditoria per le cau- Parte_1
sali di cui al ricorso monitorio. Nel merito in via subordinata: Ridurre la pretesa creditoria
di Controparte a quella minor somma che verrà accertata in corso di causa e risulterà di
giustizia, con esclusione di ogni importo non dovuto.
Con vittoria di spese e di compensi legali di giudizio, oltre il 15% per spese generali di
studio, IVA (se dovuta) e C.P.A. di legge“;
dal procuratore di parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice Unico del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed ecce-
zione disattesa e respinta: “in via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà
del Decreto Ingiuntivo opposto, aisensi dell'art. 648 c.p.c., atteso che l'opposizione non
è fondata su prova scritta, né si appalesa di pronta e facile soluzione, per le ragioni
esposte in atti;
- adottare ogni e più opportuno provvedimento, ai sensi dell'art. 5
D.Lgs. n. 28/2010, vertendo la presente causa in materia di contratti bancari soggetta a
mediazione obbligatoria;
nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande
formulate dall'opponente, siccome infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi espo-
sti in atti;
3 - per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 784/2022, R.G. n. 1736/2022, reso
dal Tribunale di Livorno, e condannare la sig.ra al pagamento della Parte_1
somma ingiunta pari ad €.111.484,30.=, oltre interessi, come da domanda, ed oltre alle
spese del procedimento monitorio, liquidate in €.2.135,00.= per compensi, €.406,50.=
per esborsi, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
nel merito, in via
subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande spiegate dalla
sig.ra condannare l'opponente al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e per essa della somma pari ad CP_7 Controparte_4
€.111.484,30.=, ovvero di quella maggiore o minore somma che verrà eventualmente
accertata in corso di causa all'esito dell'istruttoria, per le ragioni spiegate in atti”. Con
vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 28.09.2022, la sig.ra ha Parte_1
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 784/2022, R.G. n. 1736/2022,
emesso dal Tribunale di Livorno in data 16-21.06.2022 per il pagamento del com-
plessivo importo di €.111.484,30.=, oltre interessi come da domanda, nonché spese di procedura, compensi professionali e successive occorrende. Con comparsa di co-
stituzione e risposta depositata in data 14.04.2023, si è costituita in giudizio
[...]
e per essa Controparte_8 Controparte_4
(cessionaria del credito vantato da e per essa
[...] CP_9 CP_2
originariamente , contestando tutto quanto Controparte_10
ex adverso eccepito e insistendo per la conferma del D.I. n. 784/2022 e per
4 l'accoglimento delle conclusioni meglio riportate in atti.
A scioglimento della riserva assunta in sede di prima udienza di comparizione, ce-
lebrata in data 04.05.2023, il Giudice adito ha ritenuto di non concedere la provviso-
ria esecutorietà del D.I. opposto, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183,
comma 6 c.p.c. e rinviando la causa per il prosieguo all'udienza del 16.11.2023
(successivamente differita all'udienza del 23.11.2023, con celebrazione tramite trat-
tazione scritta).
A seguito del rituale deposito delle memorie istruttorie e delle note di trattazione scritta, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e rinviato, per la pre-
cisazione delle conclusioni, all'udienza del 28.11.2024.
A tale udienza, tenutasi con trattazione scritta, precisate le sopra riportate conclu-
sioni, il Giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in deci-
sione.
2. Il presente giudizio consiste nell'opposizione al decreto n. 784/2022, R.G. n.
1736/2022, emesso dal Tribunale di Livorno in data 16-21.06.2022,
L'opponente eccepiva in primo luogo la prescrizione dell'azione cambia- Pt_1
ria e l'inammissibilità di quella causale.
Ancora, l'opponente eccepiva la mancanza di prova in punto avvenuta cessione del credito.
L'opponente, poi, adduceva l'intrasmissibilità della sua obbligazione nell'ambito del fenomeno ambulatorio del credito, stante la non accessorietà della stessa.
Infine, eccepiva il decorso del termine di prescrizione decennale e la palese eccessi-
vità del credito.
5 3. Emerge per tabulas che il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto ed ottenuto per l'importo complessivo pari ad €.111.484,30, oltre interessi e spese, sulla scorta dell'esposizione debitoria residua della impresa individuale (poi cessata) AZIENDA
AGRICOLA GRIFON d'ORO di GIUGGIOLI LUIGI, il tutto sulla base del con-
tratto di finanziamento agrario n. 2254527 del 09.04.2010 (cfr. doc. 4 del fascicolo monitorio), utilizzato mediante anticipazione di n. 1 cambiale agraria con importo facciale di complessivi €.75.000,00.= e con scadenza al 22.08.2010 (cfr. doc. 5, fa-
scicolo monitorio), rilasciata dalla ditta individuale debitrice principale e sottoscritta per avallo dalla odierna opponente Parte_1
Veniva pure depositato sub doc. 8 del fascicolo monitorio estratto conto della soffe-
renza autocertificato ex art. 50 T.U.B.
4. Sul tema, invero centrale, della sussistenza o meno di una garanzia fideiussoria da parte della va dato, ad avviso di chi scrive, seguito al condivisibile orien- Pt_1
tamento della giurisprudenza di legittimità – pronunciamento reso in un caso analo-
go a quello per cui è processo- secondo cui “in tema di fideiussione, l'ampia libertà
di forma consentita al prestatore della garanzia personale nel manifestare il pro-
prio intendimento di obbligarsi in qualità di fideiussore incontra il solo limite
dell'inequivocità ed oggettività di tale manifestazione di volontà, che ben può rinve-
nirsi (in assenza di prova contraria) nella sottoscrizione di una richiesta di mutuo
in qualità di garante del mutuatario, senza che, alla configurabilità della fideius-
sione, costituisca ostacolo (come nella specie) la successiva sottoscrizione per aval-
lo, da parte del fideiussore, delle cambiali rilasciate dal debitore principale (salva
prova della volontà delle parti di escludere la fideiussione per lasciar posto alla so-
6 la obbligazione cartolare di garanzia)” (così Cass. Sez. 3, 08/03/2002, n. 3429, Rv.
552938 – 01).
Il principio della libertà delle forme, in uno con l'esame del contegno globale delle parti (contratto di finanziamento tramite emissione di cambiale agraria, sottoscrizio-
ne del contratto a monte anche da parte della chiara è l'apposizione della Pt_1
firma da parte dell'odierna opponente dal mero confronto tra i contratti sub docc. 4
e 5 del fascicolo monitorio, infine sottoscrizione per avallo della predetta cambiale),
consente dunque di ritenere sussistente anche la garanzia fideiussoria, sicché la pri-
ma eccezione spiccata dalla non coglie nel segno. Pt_1
5. Sul tema della cessione, pare il caso di ricordare che l'art. 58 T.U.B. dispone che “2.
La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel regi-
stro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-
na. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
[…]
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma
2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha poi condivisibilmente affermato che “in
tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimo-
strare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rap-
porti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di
essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle
singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto del-
7 la cessione” (così Cass. civ., n. 15884 del 13/06/2019; nello stesso senso Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023, Rv. 666807 - 02: “In caso di cessione "in
blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produ-
zione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione
per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità
del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di
ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano
le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque
devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini
sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non
censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c.”).
Nel caso di specie non è contestato che il relativo avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio).
Ancora, parte opposta, costituendosi nel presente giudizio, depositava attestazione di avvenuta cessione del credito vantato da Controparte_10
in favore di (cfr. doc. 9 di parte opposta) nonché dichiarazione di CP_1
cessione del credito vantato da in favore di CP_1 Controparte_7
con estremi del rapporto de quo (doc. 12 di parte opposta).
Dagli elementi dianzi significati, dunque, emerge con certezza la titolarità, in capo all'odierna opposta, del credito de quo, risultando pertanto l'eccezione spiccata da parte opponente infondata.
6. Infondata è, del pari, la contestazione, invero estremamente generica in punto cor-
8 rettezza del certificato ex art. 50 TUB.
Sul punto devesi dare seguito al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto
certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere
l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare
l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente
non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della
banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sin-
gole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte”
(così, da ultimo, Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 12818 del 10/05/2024, Rv. 670905
- 01).
Nel caso di specie, dunque, oltre al fatto della presenza del contratto di finanzia-
mento e della cambiale sopra citata, depositati dalla convenuta opposta nel fascicolo monitorio, va valorizzata la cennata circostanza della totale genericità delle doglian-
ze, non contemplanti alcuna censura specifica.
Tra l'altro, parte opposta depositava sub doc. 13 pure attestazione indicante, nel det-
taglio, capitale scaduto ed interessi maturati.
7. Quanto all'eccezione in punto intrasferibilità della garanzia prestata nella cessione dei crediti, quanto argomentato sub 4 è assorbente.
8. Coglie invece nel segno l'eccezione di prescrizione decennale sollevata da parte op-
ponente.
E, invero, non vi è prova della ricezione da parte dell'opponente dell'unico atto in-
terruttivo esperito in tempo utile allegato (trattasi della missiva del 12.6.2019), giac-
9 ché (vedasi doc. 6 del fascicolo monitorio) l'avviso di ricevimento prodotto non ri-
sulta in alcun modo compilato dall'addetto dalla consegna né dal destinatario (né
tantomeno vi è traccia di attestazioni riguardanti una compiuta giacenza), sicché non vi è prova dell'avvenuta interruzione della prescrizione.
Essendo il credito prescritto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
9. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.m. n. 55/2014, tenendo conto del valore e della na-
tura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità
delle questioni trattate. Nella fattispecie trattasi di causa di valore tra i 52.001,00 e
260.000,00 di euro, dovendosi pure tenere conto della esiguità della fase istruttoria,
svoltasi su base meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
in accoglimento della proposta esecuzione, revoca il decreto ingiuntivo opposto, essendo il credito prescritto;
condanna parte opposta a rifondere all'opponenti le spese di lite, che si li- Parte_1
quidano in euro 7.052,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al
15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad anticipazioni per euro 406, 50, ol-
tre IVA, CPA.
Così deciso in Livorno, li 18.03.2025
Il Giudice dott. Giulio Scaramuzzino
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