a) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private, con indicazione dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'identificazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione del giudice competente per l'udienza di comparizione predibattimentale nonche' del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza ((e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;)) ; ((310)) e) l'avviso che l'imputato ha facolta' di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito dal difensore di ufficio;
f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, entro il termine di cui all'articolo 554-ter, comma 2, puo' presentare le richieste previste dagli articoli 438, 444 e 464-bis ovvero presentare domanda di oblazione;
g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari e' depositato nella cancelleria del giudice e che le parti e i loro difensori hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne copia;
h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste;
h-bis) l'avviso che l'imputato e la persona offesa hanno facolta' di accedere a un programma di giustizia riparativa.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .
1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall' articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), e' fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.
2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto e' altresi' nullo se non e' preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis.
3. Il decreto di citazione e' notificato, a pena di nullita', all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione predibattimentale. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine e' ridotto a quarantacinque giorni.
4. Il decreto di citazione e' depositato dal pubblico ministero nella segreteria.
------------- AGGIORNAMENTO (310)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 4 non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l'imputato a giudizio sono stati gia' emessi".