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Sentenza 20 giugno 2023
Sentenza 20 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2023, n. 26766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26766 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'LL CE nato a [...] il [...] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno, ha confermato la condanna di D'AN AN per il reato di furto, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., consistito nella sottrazione di un portafogli ai danni di Molinari Nunziante. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la nullità "derivata" della sentenza impugnata e di quella di primo grado a seguito della invalidità, ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., del decreto di citazione a giudizio, privo dell'avviso all'imputato della facoltà di accedere all'istituto della messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 26766 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 20/04/2023 2.2. Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché coltiva una tesi in palese contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di legittimità. 5.1. L'art. 552, lett. f) cod. proc. pen. - nella formulazione in vigore al momento della emissione della vocatio in ius (18 giugno 2018) - non prevede l'obbligo per il pubblico ministero di inserire nel decreto di citazione a giudizio l'avviso per l'imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen. Le cause di nullità sono tipiche e non possono riconnettersi a ipotesi non previste. 5.2. L'alternativa sarebbe quella di dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 552 cod. proc. pen. e richiedere l'intervento additivo della Consulta come avvenuto con le sentenze n. 201 del 2016 e n. 19 del 2020: - la prima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 460 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. "nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l'avviso all'imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente all'atto di opposizione"; - la seconda ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. Tuttavia il dubbio di legittimità costituzionale è manifestamente infondato rispetto all'art. 552 cod. proc. pen., poiché non ricorre la medesima ratio che sorregge le citate pronunce di incostituzionalità. In quei casi la Corte costituzionale ha osservato che, quando il termine entro cui chiedere i riti alternativi è anticipato rispetto alla fase dibattimentale, la mancanza o l'insufficienza del relativo avvertimento può determinare la perdita irrimediabile della facoltà di accedervi e dunque occorre garantire il diritto di difesa. Tale evenienza non ricorre nel caso della citazione diretta a giudizio, in cui la richiesta di riti alternativi non va anticipata, ma può essere presentata dinanzi al 2 giudice del dibattimento, prima dell'apertura del dibattimento (cfr. sul punto Sez. 2, n. 3864 del 23/12/2016, dep. 2017, Pmt). 6. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Con una motivazione stringata, ma non per questo illogica, la Corte di appello ha escluso, nella sostanza, la particolare esiguità del danno patrimoniale ex art. 62, n. 4 cod. pen. ponendo l'accento sulla circostanza che il portafogli conteneva «se non denaro, carte di credito» (pag. 5). Come osserva il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, la conclusione si conforma agli arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. postula un pregiudizio di valore economico pressoché irrisorio, presupposto che non ricorre in caso di sottrazione di carte di credito, in quanto il valore da considerare ai fini della valutazione del danno non è quello del supporto materiale, ma quello, non determinabile, derivante dalla potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento (cfr. tra le ultime Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, Marchesina, Rv. 283338). 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/04/2023
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno, ha confermato la condanna di D'AN AN per il reato di furto, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., consistito nella sottrazione di un portafogli ai danni di Molinari Nunziante. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la nullità "derivata" della sentenza impugnata e di quella di primo grado a seguito della invalidità, ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., del decreto di citazione a giudizio, privo dell'avviso all'imputato della facoltà di accedere all'istituto della messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 26766 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 20/04/2023 2.2. Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché coltiva una tesi in palese contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di legittimità. 5.1. L'art. 552, lett. f) cod. proc. pen. - nella formulazione in vigore al momento della emissione della vocatio in ius (18 giugno 2018) - non prevede l'obbligo per il pubblico ministero di inserire nel decreto di citazione a giudizio l'avviso per l'imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen. Le cause di nullità sono tipiche e non possono riconnettersi a ipotesi non previste. 5.2. L'alternativa sarebbe quella di dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 552 cod. proc. pen. e richiedere l'intervento additivo della Consulta come avvenuto con le sentenze n. 201 del 2016 e n. 19 del 2020: - la prima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 460 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. "nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l'avviso all'imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente all'atto di opposizione"; - la seconda ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. Tuttavia il dubbio di legittimità costituzionale è manifestamente infondato rispetto all'art. 552 cod. proc. pen., poiché non ricorre la medesima ratio che sorregge le citate pronunce di incostituzionalità. In quei casi la Corte costituzionale ha osservato che, quando il termine entro cui chiedere i riti alternativi è anticipato rispetto alla fase dibattimentale, la mancanza o l'insufficienza del relativo avvertimento può determinare la perdita irrimediabile della facoltà di accedervi e dunque occorre garantire il diritto di difesa. Tale evenienza non ricorre nel caso della citazione diretta a giudizio, in cui la richiesta di riti alternativi non va anticipata, ma può essere presentata dinanzi al 2 giudice del dibattimento, prima dell'apertura del dibattimento (cfr. sul punto Sez. 2, n. 3864 del 23/12/2016, dep. 2017, Pmt). 6. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Con una motivazione stringata, ma non per questo illogica, la Corte di appello ha escluso, nella sostanza, la particolare esiguità del danno patrimoniale ex art. 62, n. 4 cod. pen. ponendo l'accento sulla circostanza che il portafogli conteneva «se non denaro, carte di credito» (pag. 5). Come osserva il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, la conclusione si conforma agli arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. postula un pregiudizio di valore economico pressoché irrisorio, presupposto che non ricorre in caso di sottrazione di carte di credito, in quanto il valore da considerare ai fini della valutazione del danno non è quello del supporto materiale, ma quello, non determinabile, derivante dalla potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento (cfr. tra le ultime Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, Marchesina, Rv. 283338). 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/04/2023