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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/12/2025, n. 3311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3311 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa CL AR Presidente dott.ssa NA RO Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1266 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Brusatin ed elettivamente domiciliato a
Padova, via San Fermo, n. 26, presso lo studio del difensore;
parte attrice riassumente contro
(C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Albanese ed elettivamente domiciliato a Merano (BZ), via Luis Zuegg n. 40, presso lo studio del difensore;
parte convenuta in riassunzione
Oggetto: rinvio da Cassazione, seconda sezione penale, sentenza n. 25402/2024
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 15 Piaccia a Codesta Eccellentissima Corte adita, in accoglimento dell'appello in riassunzione, contrariis rejectis:
-) nel merito, per le ragioni di cui in atti, anche accertato/dichiarato, pur in via incidentale, che il Signor ha integrato, nei confronti del Signor il CP_1 Pt_1 reato di truffa aggravata, comunque accertare/dichiarare la sussistenza dell'illecito extracontrattuale da questi commesso, pure ex artt. 2043 e 2059 c.c., condannandolo, per l'effetto, a risarcire, a vantaggi del Signor il Pt_1 conseguente danno patrimoniale e non patrimoniale generato, nella misura di euro 60.000,00, oltre ad interessi, rivalutazione e maggior danno, dalla commissione del fatto e sino al saldo effettivo, o nella somma maggiore o minore, ritenuta di Giustizia;
-) sempre nel merito, in ogni caso, condannare il Signor al CP_1 pagamento delle spese di giustizia, relative al ricorso per Cassazione a quo, da liquidarsi in euro 6.332,00, oltre ad accessori o nella maggiore o minore misura ritenuta di Giustizia;
-) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per CP_1
CHIEDE che l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia: in via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità dell'atto di citazione in riassunzione per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente dichiarare l'estinzione del presente procedimento di riassunzione.
Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo al sig. per i fatti esposti in narrativa e Parte_1 conseguentemente rigettare le domande da lui svolte.
In via principale: rigettare tutte le domande svolte dal sig. in Parte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, ridursi il quantum ex adverso richiesto a titolo di risarcimento del danno in considerazione della malafede e delle omissioni
(pre)contrattuali poste in essere dal sig. quale mandatario della Pt_1 Pt_2
pagina 2 di 15 Con vittoria delle spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio di rinvio segue il procedimento penale che vedeva CP_1
imputato del reato di cui agli artt. 640 e 61 n. 7 c.p. commesso ai danni
[...] di . Parte_1
Secondo l'imputazione, gli artifizi e raggiri posti in essere dal erano CP_1 consistiti nel consegnare al un assegno di euro 50.000,00 a titolo di Pt_1 anticipo di caparra per la cessione delle quote che la società di diritto albanese
CO SH di deteneva nella società, sempre di diritto Parte_1 albanese, nel richiedere successivamente al la Persona_1 Pt_1 restituzione del titolo assicurando che sarebbe stato immediatamente effettuato il bonifico della somma di euro 400.000,00, costituente l'intero importo della caparra, bonifico che non veniva effettuato malgrado la restituzione dell'assegno.
All'esito del procedimento penale di primo grado, nel quale si Parte_1 era costituito parte civile, il Tribunale di Padova, con sentenza n. 778/2020, condannava alla pena di mesi dieci ed euro 600,00 di multa e al CP_1 risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita, concedendo una provvisionale di euro 5.000,00, a titolo di danno morale, mandando le parti per la definitiva liquidazione del danno patrimoniale davanti al giudice civile.
1.1. Con sentenza n. 398/2022 la Corte di appello di Venezia, seconda sezione penale, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Padova, assolveva l'imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”.
1.1.1. La sentenza di appello è stata annullata, ex art. 622 c.p.p., su ricorso della parte civile costituita, , con rinvio al giudice civile competente Parte_1 per valore in grado di appello, dalla sentenza della Corte di cassazione, seconda sezione penale, n. 25402/2024, secondo cui, nel privilegiare l'epilogo assolutorio, la Corte di merito non si era confrontata con la sentenza di primo grado e aveva, poi, esaminato le vicende relative alle controversie societarie, affermando che le stesse facevano dubitare della correttezza delle trattative, senza considerare che pagina 3 di 15 erano vicende successive al perfezionamento del reato come contestato, in quanto incidenti sulla scelta da parte del di non effettuare più il bonifico, CP_1 che aveva già dichiarato di avere effettuato. La Suprema Corte evidenziava, poi, che “Nel giudizio, il giudice civile dovrà quindi verificare la sussistenza dell'illecito civile, seguendo il criterio del “più probabile che non” o della “probabilità prevalente” che consente di ritenere adeguatamente dimostrata una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria» (Corte Cost., n. 182 del 30 luglio 2021), principio recepito nella successiva giurisprudenza di legittimità...Ancor prima, le
Sezioni Unite di questa Corte, trattando del giudizio civile conseguente alla pronunzia di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza ai soli effetti civili, non solo affermarono tale principio, ma rimarcarono anche che
«il giudizio avanti al giudice civile designato ex art. 622 cod. proc. pen. è da considerarsi come un giudizio civile disciplinato dagli artt. 392 e ss. cod. proc. civ.
a seguito di riassunzione dopo l'annullamento della Corte di Cassazione ai soli effetti civili [...]. Verificatosi un giudicato agli effetti penali, appare ragionevole che all'illecito civile tornino ad applicarsi le regole sue proprie, funzionali all'individuazione del soggetto su cui, secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo di un danno e non la sanzione penale [...] La natura autonoma del giudizio civile comporta conseguenze anche con riferimento all'individuazione delle regole processuali applicabili in tema di nesso causale e di prove, in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi valori in gioco nei due sistemi di responsabilità. Il giudizio penale mette al centro dell'osservazione la figura dell'imputato e il suo status libertatis, quello civile il danneggiato e le sue posizioni soggettive giuridicamente protette» (Sez.
U, n. 22065 del 04/06/2021, Rv. 281228-01)”. Per_2
2. ha riassunto il giudizio affermando che, alla luce degli Parte_1 elementi acquisiti in sede penale, sarebbe piuttosto semplice sostenere la pagina 4 di 15 sussistenza dell'illecito commesso dal e che la sola presenza della sentenza CP_1 penale di condanna di primo grado permetterebbe di ritenere integrato e provato, de plano, il reato. Comunque, anche a voler sostenere che, in questa sede, si debba rivalutare autonomamente la commissione dell'illecito in capo all'appellato,
a giudizio dell'attore, vi sarebbero in atti copiosi argomenti per affermare la sussistenza della condotta, dolosa, tenuta dal , idonea a indurlo in errore;
CP_1 del profitto ingiusto del;
del danno ingiusto da egli subito, sia in quanto CP_1 esposto a responsabilità risarcitorie nei confronti di CO SH e a tensioni con la sua socia pressoché totalitaria , nonché sua compagna di vita e Persona_3 madre dei suoi figli, sia per il mancato conseguimento del compenso previsto nel mandato oneroso in base al quale egli aveva svolto l'attività di procuratore della società , nonché a titolo di danno da perdita di chance. Pt_2
2.1. La difesa di , nel costituirsi, dopo avere ricostruito la vicenda, CP_1 eccepisce l'improcedibilità/inammissibilità del giudizio di riassunzione, non avendo la controparte prodotto tempestivamente la copia autentica della sentenza di cassazione entro il termine per la riassunzione (28.10.2024), e la carenza di legittimazione attiva del Pt_1
Nel merito il convenuto sostiene la mancanza di danno in capo al ed Pt_1 evidenzia l'errore in cui sarebbe incorso il Pubblico ministero titolare della pratica, nonché la stessa Corte di cassazione, atteso che le quote oggetto del preliminare da egli sottoscritto erano di proprietà della società CO SH e non del Pt_1 come emergerebbe chiaramente dalla lettura del capo di imputazione. Pertanto, il non sarebbe il soggetto danneggiato dall'illecito, in quanto il danno Pt_1 ingiusto sarebbe in capo alla , non essendo le quote oggetto del contratto Pt_2 preliminare, in relazione al quale era prevista la dazione di una caparra da parte del , di proprietà del e non essendo l'assegno di euro 50.000,00 a CP_1 Pt_1 lui destinato. Inoltre, il fatto illecito sarebbe da rinvenirsi nel comportamento del quale procuratore della , che aveva sottaciuto circostanze rilevanti Pt_1 Pt_2 tali da inficiare la validità del contratto preliminare stesso. Rileva, infine, il pagina 5 di 15 convenuto l'inesistenza del diritto del a percepire il compenso di euro Pt_1
50.000,00 sulla base del mandato oneroso, sia perché il diritto sarebbe sorto solo nel momento in cui il contratto preliminare si fosse perfezionato con il pagamento dell'intera caparra (euro 400.000,00), mentre ciò non si era verificato, sia perché tale mandato non sarebbe un documento “genuino”. In sostanza, secondo il convenuto, le richieste risarcitorie dell'attore dovrebbero, respinte non potendo il ritenersi soggetto offeso e portatore di diritti risarcitori autonomi nei Pt_1 suoi confronti, nemmeno alla luce dell'art. 2043 c.c., non essendo stato provato il danno ingiusto, né il nesso causale tra tale asserito danno e il suo comportamento.
3. Tanto premesso in ordine alle argomentazioni svolte dalle parti, preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione formulata dal , CP_1 secondo cui il presente giudizio di riassunzione sarebbe improcedibile/inammissibile per essere stata depositata tardivamente la copia autentica della sentenza di rinvio.
Infatti, l'art. 394 c.p.c. non prevede alcun termine a pena di decadenza (Cass. n.
11180/2001; Cass. n. 24639/2024) per procedere a tale deposito. Inoltre, parte riassumente ha, comunque, provveduto a tale deposito, in data 29.10.2024, anteriormente alla costituzione di . CP_1
3.1. Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di
[...]
atteso che il predetto lamenta di essere stato danneggiato dalla Parte_1 condotta truffaldina del , e, quindi, la legittimazione ad agire (per CP_1 richiedere il risarcimento del danno da ciò derivante) è certamente presente, potendosi casomai discutere della fondatezza o meno della domanda nel merito.
Va ricordato che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, e va tenuta distinta dall'effettiva titolarità del rapporto controverso, che attiene invece al merito e pagina 6 di 15 rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite.
4. Passando al merito, occorre precisare che:
- la Corte di appello, nel riformare la condanna del Giudice di primo grado, ha assolto il dal reato di truffa contrattuale aggravata perché il fatto non CP_1 sussiste, assoluzione divenuta definitiva, perché non impugnata dal P.G., tanto che la Corte di cassazione ha annullato la sentenza penale ai soli effetti civili;
- il presente giudizio civile è autonomo rispetto al precedente processo penale ed è diretto ad accertare non la responsabilità per la truffa aggravata, asseritamente commessa dal , ma un fatto illecito ad egli addebitabile CP_1 che avrebbe causato il danno ingiusto lamentato da Pt_1
- l'assoluzione di dal reato contestatogli non preclude al CP_1 giudice civile, nel giudizio di rinvio, di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio sotto il profilo della loro rilevanza civilistica, per pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale (Cass. n. 36638/2021);
- nel giudizio di rinvio i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno prescindono dall'identificazione del fatto come reato;
all'esito della trasmigrazione del procedimento dalla sede penale, è diverso l'ambito entro il quale l'attività difensiva delle parti viene a svolgersi, dovendo le relative questioni essere trattate in base alla prospettazione del fatto sotto il profilo non del reato, ma dell'illecito civile ex art. 2043 c.c. e seguendo i canoni probatori propri del processo civile (Cass. n. 15290/2024; Cass. n.
16905/2025);
- rispetto alla fattispecie di reato a condotta vincolata, nel giudizio civile possono essere fatte valere modalità di condotta diverse da quelle tipizzate dalla norma penale, e diversi titoli di responsabilità, che viceversa rilevino ai sensi degli artt. 2043 e segg. c.c.; deve ritenersi legittima una diversa valutazione dell'elemento soggettivo dell'illecito ove nel processo penale si pagina 7 di 15 sia proceduto per un reato doloso per il quale la legge penale non preveda una speculare punibilità a titolo di colpa;
- nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., non è consentito valutare, attribuendole valore di prova, la testimonianza della parte civile, sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo viceversa trovare applicazione il principio di cui di cui all'art. 246 c.p.c., ai sensi del quale non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.
4.1. In base a quanto sopra precisato appare totalmente infondata la pretesa di parte attrice secondo cui la sola presenza della sentenza penale di primo grado comporterebbe che il reato sia stato integrato e che possa, pertanto, ritenersi provato de plano, con conseguente suo diritto al risarcimento del danno.
4.2. Comunque, il ha fatto valere anche la responsabilità civile Pt_1 extracontrattuale ex artt. 2043 e 2059 c.c. di (...dichiarare la CP_1 sussistenza dell'illecito extracontrattuale da questi commesso, pure ex artt.
2043 e 2059 c.c.) e quindi non verranno presi in considerazione i profili di responsabilità contrattuale relativi al contratto concluso fra la società di diritto albanese CO SH e oggetto del processo penale. CP_1
La domanda di risarcimento deve essere esaminata secondo le regole proprie dell'illecito aquiliano occorrendo accertare:
- se sussista il fatto illecito;
- se in capo al convenuto vi fossero il dolo o la colpa;
- se l'eventuale danno abbia carattere antigiuridico;
- se sussista un nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno ingiusto.
4.2.1. Orbene, occorre immediatamente evidenziare che l'imputazione formulata nei confronti del conteneva una imprecisione che appare di particolare CP_1 rilevanza nel presente giudizio atteso che si affermava che il contratto preliminare era relativo alla cessione delle quote che la “di ” Pt_2 Parte_1
pagina 8 di 15 deteneva nella Hydro Lunik s.r.l. (rectius SH), quando tali quote non erano del bensì della società CO SH, mentre il era solo procuratore Pt_1 Pt_1 di detta società, e che la somma a titolo di caparra era dovuta al Pt_1
(...dell'avvenuto pagamento dell'intera somma dovutogli), con conseguente suo danno ingiusto, quando l'asserito danno era in capo a detta società e non al
[...]
Pt_1
Ed infatti, la querela non è stata proposta dal in proprio, bensì quale Pt_1 procuratore di . Pt_2
Di tanto si ha conferma nella sentenza penale di condanna, dove, sebbene non possa essere condivisa l'affermazione del Giudice di primo grado secondo cui “Se, dunque, “il terzo danneggiato” è titolare del diritto di proporre querela, a maggior ragione può far valere in sede penale il suo diritto al risarcimento del danno”, tenuto conto che la querela era stata proposta dal quale procuratore di Pt_1
e non per i danni patrimoniali dallo stesso personalmente subiti (neanche Pt_2 allegati), viene dato atto che, nel caso concreto, il diritto di credito vantato dal
[...] sarebbe stato relativo al compenso che egli avrebbe percepito sulla base Pt_1 dell'incarico oneroso (prodotto dal all'udienza dell'8 novembre 2018) Pt_1 conferitogli dalla società albanese nel caso in cui si fosse perfezionato il contratto preliminare stipulato da e il . Pt_2 CP_1
Però il Tribunale di Padova non ha liquidato il danno patrimoniale richiesto dal
[...]
ritenendo che tale liquidazione richiedesse l'analisi e l'approfondimento di Pt_1 ulteriori questioni, quali quella dell'interpretazione della clausola contrattuale sub
A) della “autorizzazione d'incarico” in relazione alla quale le parti dovevano essere rimesse, per tale aspetto, al giudice civile.
4.3. Ed allora, dovendo questa Corte, quale giudice del rinvio, accertare se il danno vi sia stato e se sia stato provato, occorre richiamare quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi
è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria” (Cass. Sez. U. n.
576/2008), atteso che la fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno pagina 9 di 15 conseguenza, non essendo la perdita subita e il mancato guadagno un posterius rispetto al danno ingiusto, ma essendo i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056 c.c. Il “danno” di cui fa menzione la seconda parte dell'art. 2043 c.c. non è altra cosa dal “danno ingiusto” di cui si parla nella prima parte: se non c'è danno conseguenza non c'è danno ingiusto. L'evento di danno è giuridicamente rilevante solo se produttivo del danno conseguenza quale concreto pregiudizio al bene della vita (Cass. n. 33645/2022).
Orbene, nella fattispecie si deve escludere la sussistenza dell'asserito danno patrimoniale lamentato dal il quale deduce di avere svolto l'attività di Pt_1 procuratore della Società Sillco SH, sulla base di un “mandato oneroso” (doc.
10 fascicolo che gli riconosceva un compenso per l'avvenuta stipula del Pt_1 preliminare, in caso di perfezionamento del definitivo.
Occorre precisare che nel costituirsi parte civile il non aveva dedotto Pt_1
l'esistenza di tale mandato essendosi limitato ad affermare: “...Rileva il pregiudizio di natura patrimoniale derivante dall'incidenza della condotta fraudolenta dell'imputato sull'attività svolta, in relazione allo specifico “affare” (la cessione delle quote detenute da in ), dal signor che Pt_2 Persona_1 Pt_1 operava in forza di procura rilasciata dalla Società albanese CO. Del danno ci si riserva quantificazione in sede di conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 c.p.p.”.
Neanche nella querela, proposta dal nella sua qualità di procuratore Pt_1 speciale di , veniva fatta menzione di tale mandato. Pt_2
Soltanto all'udienza dell'8 novembre 2011 il produceva il mandato. Pt_1
La genuinità di tale documento è stata contestata dal sia nel giudizio di CP_1 appello, sia soprattutto, nel presente.
Tale contestazione appare fondata:
1) non vi è prova che “l'autorizzazione all'incarico”, redatta su carta semplice, sia stata rilasciata in data 10 marzo 2015, cioè contestualmente alla procura generale rilasciata dall'amministratrice di in forza della quale il ha Pt_2 Pt_1 sottoscritto il contratto preliminare di cessione di quote. In particolare, non vi è pagina 10 di 15 prova che l'asserito mandato oneroso sia stato conferito antecedentemente alla consegna e alla restituzione dell'assegno da parte del e, quindi, che il Pt_1 predetto, al momento della riconsegna dell'assegno, avesse maturato il diritto al compenso;
2) la firma apposta in calce alla suddetta “autorizzazione all'incarico” diverge in maniera evidente da quella apposta da sulla procura generale Controparte_2 autenticata dal notaio albanese, stante la manifesta non conformità dei caratteri grafici. Infatti, nella sottoscrizione dell'autorizzazione all'incarico vi sono elementi anomali di interruzione e incongruenze: le lettere del nome sono interrotte mentre nella sottoscrizione autenticata vi è continuità nella scrittura;
le lettere
“n”, “i” ed “l” delle due sottoscrizioni sono nettamente differenti nella modalità di redazione;
nell'autorizzazione all'incarico la lettera “s” del cognome della è Per_3 tremolante e denota una lentezza nella redazione che appare giustificata dal tentativo di imitazione della firma originale;
3) anche il timbro apposto sotto la sottoscrizione della procura generale albanese diverge totalmente da quello apposto sull'autorizzazione all'incarico e ciò riveste particolare rilevanza atteso che i due atti dovrebbero essere stati formati nel medesimo contesto e giorno.
4.4. Né, al fine di giungere a una diversa conclusione, possono valere le dichiarazioni rese da nel processo penale, dovendosi escludere Parte_1 che la testimonianza resa dalla parte civile nel processo penale conservi il suo valore di prova testimoniale, stante la previsione di cui all'art. 246 c.p.c.
Certamente tale testimonianza, essendo stata resa validamente in seno al processo penale, conserva la sua validità genetica anche in sede di rinvio civile, ex art. 622 c.p.p., ma non può legittimamente rivestire l'efficacia né di prova stricto sensu, né di prova atipica, potendo soltanto essere utilizzata dal giudice civile come argomento di prova.
Non può nemmeno ritenersi che il mutamento delle regole probatorie a seguito dell'annullamento della sentenza di appello ponga particolari problemi sotto il pagina 11 di 15 profilo delle esigenze difensive del danneggiato, che fino all'annullamento ha scelto e commisurato la sua attività difensiva a regole probatorie diverse. Il diverso trattamento delle dichiarazioni del danneggiato che si costituisca parte civile nel processo penale, rispetto all'attore nel processo civile, costituisce un fondamentale tratto distintivo dei due processi. Il fatto che un'azione civile esercitata in un processo penale possa essere trasferita, anche a prescindere dalla volontà della parte, in sede civile è espressamente disciplinata dall'art. 622
c.p.p. È dunque un'eventualità che una parte civile deve prospettarsi sin dall'inizio del processo penale al fine d'impostare la propria difesa.
Nella fattispecie nulla, al di là delle dichiarazioni rese dal oltre a quelle Pt_1 rese da di cui di seguito si dirà, è stato provato dall'odierno attore Persona_3 in ordine all'effettivo conferimento del “mandato oneroso”, né, nel presente giudizio il ha formulato istanze istruttorie volte a dimostrare il suo diritto Pt_1 al compenso.
Quanto alla deposizione resa da osserva il Collegio che al di là Persona_3 della genericità e imprecisione delle dichiarazioni dalla stessa rese (verbale
22.1.2019), anche in relazione al compenso dovuto al che Pt_1 contrariamente a quanto da ella dichiarato non sarebbe spettato all'attore al momento della sottoscrizione del preliminare, bensì solo al suo perfezionamento, la stessa non appare attendibile essendo la compagna di vita del e Pt_1 madre dei suoi tre figli, socia unica della società CO SH e amministratrice, nel
2015, anche di , società con le quali vi sono stati, e vi sono, Persona_1 numerosi contenziosi che vedono come controparte proprio . CP_1
4.5. Comunque, anche andando ad interpretare l'autorizzazione d'incarico, in particolare la clausola A), che secondo il Tribunale penale di Padova richiedeva di essere analizzata e approfondita al fine di liquidare il danno richiesto dalla parte civile, ritiene il Collegio che non sussista il diritto del al compenso Pt_1 richiesto e, conseguentemente al risarcimento del danno dedotto: nel contratto era previsto che il diritto al corrispettivo di euro 50.000,00 sarebbe sorto in capo pagina 12 di 15 all'odierno attore nel momento in cui si fosse perfezionato il contratto preliminare di cessione delle quote e si specificava che detto preliminare si considerava perfezionato nel momento in cui fosse avvenuto il pagamento da parte del promissorio acquirente della caparra.
Però, nel contratto preliminare la caparra non era costituita dai 50.000,00 euro, portati dall'assegno consegnato, e poi restituito, bensì dai complessivi euro
400.000,00, di cui i 50.000,00 euro erano soltanto un anticipo.
Quindi, soltanto nel momento in cui fosse stata corrisposta la caparra di euro
400.000,00, evenienza che non si è verificata, sarebbe sorto il diritto all'asserito compenso, non prima. In altre parole, anche con la consegna dell'assegno di euro
50.000,00 non si veniva a determinare l'insorgenza in capo al a Pt_1 percepire il premio asseritamente concordato con . Pt_2
4.6. Deve, poi, escludersi che abbia cagionato al un CP_1 Pt_1 danno morale, in particolare che quest'ultimo abbia sofferto per “tensioni con la sua socia (di CO SH) pressoché totalitaria (la NO , nonché Persona_3 sua compagna di vita e madre dei suoi figli”, non avendo l'attore fornito la prova di tale danno, neppure in via presuntiva. Neanche in seno alla sua Persona_3 deposizione resa nel processo penale, ha riferito in ordine a tensioni o dissidi con il Pt_1
4.7. Per mera completezza, avendo l'attore chiesto nell'atto di citazione in riassunzione il danno da perdita di chance, tema poi non ulteriormente sviluppato, si osserva che “In tema di annullamento pronunciato dalla Cassazione penale ai soli effetti civili, il rinvio ex art. 622 c.p.p., operando solo una translatio iudicii, non nullifica la precedente fase del giudizio civile, svoltasi congiuntamente con il giudizio penale perché la parte offesa si è costituita quale parte civile, con la conseguenza che davanti al giudice civile ad quem non sono proponibili domande del tutto nuove” (Cass. n. 4743/2025).
La domanda risarcitoria da asserita perdita di chance, mai formulata nel giudizio penale, è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pagina 13 di 15 pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, e come tale è inammissibile nel presente giudizio di rinvio.
In conclusione, la domanda risarcitoria formulata dall'attore in riassunzione deve essere rigettata.
5. Considerato l'esito della lite e tenuto conto dell'accoglimento del ricorso per cassazione proposto da , si ravvisano sussistenti i presupposti Parte_1 per disporre la compensazione parziale, per metà, delle spese di lite del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, mentre è posta a carico di Parte_1
la residua metà, liquidata, per l'intero, ossia senza la decurtazione per la
[...] disposta compensazione, come in dispositivo (scaglione di valore da euro
52.001,00 a 260.000,00), esclusa la fase istruttoria per il presente giudizio.
Secondo il più recente orientamento della Cassazione che il Collegio condivide
(Cass. 10206/2021; Cass.29077/2024; Cass.7343/2025), detta ultima voce di tariffa non può essere riconosciuta allorché, come nel caso in esame, alla prima udienza di trattazione sia stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi peraltro in trattazione scritta, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.
Non si ritiene, dunque, di poter liquidare, nella specie, i compensi per la fase istruttoria giacché gli stessi sono dovuti solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
- la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, pagina 14 di 15 come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M.
10.3.14 n. 55, essendo ogni altra attività. diversa da queste e da quelle decisionali, ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale, non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio e al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali, ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nel giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 25402/2024 della seconda sezione penale della Corte di cassazione, così pronuncia:
- rigetta la domanda risarcitoria proposta da contro Parte_1 CP_1
;
[...]
- compensa nella misura del 50% le spese di lite del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio e condanna a corrispondere a Parte_1
le residue spese che liquida, per l'intero, quanto al giudizio di CP_1
Cassazione, in euro 6.332,00 per compensi, nonché, quanto al presente giudizio di rinvio, per l'intero, in euro 9.991,00 per compensi, il tutto oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
La Presidente
CL AR
Il Consigliere estensore
NA RO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa CL AR Presidente dott.ssa NA RO Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1266 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Brusatin ed elettivamente domiciliato a
Padova, via San Fermo, n. 26, presso lo studio del difensore;
parte attrice riassumente contro
(C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Albanese ed elettivamente domiciliato a Merano (BZ), via Luis Zuegg n. 40, presso lo studio del difensore;
parte convenuta in riassunzione
Oggetto: rinvio da Cassazione, seconda sezione penale, sentenza n. 25402/2024
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 15 Piaccia a Codesta Eccellentissima Corte adita, in accoglimento dell'appello in riassunzione, contrariis rejectis:
-) nel merito, per le ragioni di cui in atti, anche accertato/dichiarato, pur in via incidentale, che il Signor ha integrato, nei confronti del Signor il CP_1 Pt_1 reato di truffa aggravata, comunque accertare/dichiarare la sussistenza dell'illecito extracontrattuale da questi commesso, pure ex artt. 2043 e 2059 c.c., condannandolo, per l'effetto, a risarcire, a vantaggi del Signor il Pt_1 conseguente danno patrimoniale e non patrimoniale generato, nella misura di euro 60.000,00, oltre ad interessi, rivalutazione e maggior danno, dalla commissione del fatto e sino al saldo effettivo, o nella somma maggiore o minore, ritenuta di Giustizia;
-) sempre nel merito, in ogni caso, condannare il Signor al CP_1 pagamento delle spese di giustizia, relative al ricorso per Cassazione a quo, da liquidarsi in euro 6.332,00, oltre ad accessori o nella maggiore o minore misura ritenuta di Giustizia;
-) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per CP_1
CHIEDE che l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia: in via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità dell'atto di citazione in riassunzione per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente dichiarare l'estinzione del presente procedimento di riassunzione.
Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo al sig. per i fatti esposti in narrativa e Parte_1 conseguentemente rigettare le domande da lui svolte.
In via principale: rigettare tutte le domande svolte dal sig. in Parte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, ridursi il quantum ex adverso richiesto a titolo di risarcimento del danno in considerazione della malafede e delle omissioni
(pre)contrattuali poste in essere dal sig. quale mandatario della Pt_1 Pt_2
pagina 2 di 15 Con vittoria delle spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio di rinvio segue il procedimento penale che vedeva CP_1
imputato del reato di cui agli artt. 640 e 61 n. 7 c.p. commesso ai danni
[...] di . Parte_1
Secondo l'imputazione, gli artifizi e raggiri posti in essere dal erano CP_1 consistiti nel consegnare al un assegno di euro 50.000,00 a titolo di Pt_1 anticipo di caparra per la cessione delle quote che la società di diritto albanese
CO SH di deteneva nella società, sempre di diritto Parte_1 albanese, nel richiedere successivamente al la Persona_1 Pt_1 restituzione del titolo assicurando che sarebbe stato immediatamente effettuato il bonifico della somma di euro 400.000,00, costituente l'intero importo della caparra, bonifico che non veniva effettuato malgrado la restituzione dell'assegno.
All'esito del procedimento penale di primo grado, nel quale si Parte_1 era costituito parte civile, il Tribunale di Padova, con sentenza n. 778/2020, condannava alla pena di mesi dieci ed euro 600,00 di multa e al CP_1 risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita, concedendo una provvisionale di euro 5.000,00, a titolo di danno morale, mandando le parti per la definitiva liquidazione del danno patrimoniale davanti al giudice civile.
1.1. Con sentenza n. 398/2022 la Corte di appello di Venezia, seconda sezione penale, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Padova, assolveva l'imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”.
1.1.1. La sentenza di appello è stata annullata, ex art. 622 c.p.p., su ricorso della parte civile costituita, , con rinvio al giudice civile competente Parte_1 per valore in grado di appello, dalla sentenza della Corte di cassazione, seconda sezione penale, n. 25402/2024, secondo cui, nel privilegiare l'epilogo assolutorio, la Corte di merito non si era confrontata con la sentenza di primo grado e aveva, poi, esaminato le vicende relative alle controversie societarie, affermando che le stesse facevano dubitare della correttezza delle trattative, senza considerare che pagina 3 di 15 erano vicende successive al perfezionamento del reato come contestato, in quanto incidenti sulla scelta da parte del di non effettuare più il bonifico, CP_1 che aveva già dichiarato di avere effettuato. La Suprema Corte evidenziava, poi, che “Nel giudizio, il giudice civile dovrà quindi verificare la sussistenza dell'illecito civile, seguendo il criterio del “più probabile che non” o della “probabilità prevalente” che consente di ritenere adeguatamente dimostrata una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria» (Corte Cost., n. 182 del 30 luglio 2021), principio recepito nella successiva giurisprudenza di legittimità...Ancor prima, le
Sezioni Unite di questa Corte, trattando del giudizio civile conseguente alla pronunzia di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza ai soli effetti civili, non solo affermarono tale principio, ma rimarcarono anche che
«il giudizio avanti al giudice civile designato ex art. 622 cod. proc. pen. è da considerarsi come un giudizio civile disciplinato dagli artt. 392 e ss. cod. proc. civ.
a seguito di riassunzione dopo l'annullamento della Corte di Cassazione ai soli effetti civili [...]. Verificatosi un giudicato agli effetti penali, appare ragionevole che all'illecito civile tornino ad applicarsi le regole sue proprie, funzionali all'individuazione del soggetto su cui, secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo di un danno e non la sanzione penale [...] La natura autonoma del giudizio civile comporta conseguenze anche con riferimento all'individuazione delle regole processuali applicabili in tema di nesso causale e di prove, in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi valori in gioco nei due sistemi di responsabilità. Il giudizio penale mette al centro dell'osservazione la figura dell'imputato e il suo status libertatis, quello civile il danneggiato e le sue posizioni soggettive giuridicamente protette» (Sez.
U, n. 22065 del 04/06/2021, Rv. 281228-01)”. Per_2
2. ha riassunto il giudizio affermando che, alla luce degli Parte_1 elementi acquisiti in sede penale, sarebbe piuttosto semplice sostenere la pagina 4 di 15 sussistenza dell'illecito commesso dal e che la sola presenza della sentenza CP_1 penale di condanna di primo grado permetterebbe di ritenere integrato e provato, de plano, il reato. Comunque, anche a voler sostenere che, in questa sede, si debba rivalutare autonomamente la commissione dell'illecito in capo all'appellato,
a giudizio dell'attore, vi sarebbero in atti copiosi argomenti per affermare la sussistenza della condotta, dolosa, tenuta dal , idonea a indurlo in errore;
CP_1 del profitto ingiusto del;
del danno ingiusto da egli subito, sia in quanto CP_1 esposto a responsabilità risarcitorie nei confronti di CO SH e a tensioni con la sua socia pressoché totalitaria , nonché sua compagna di vita e Persona_3 madre dei suoi figli, sia per il mancato conseguimento del compenso previsto nel mandato oneroso in base al quale egli aveva svolto l'attività di procuratore della società , nonché a titolo di danno da perdita di chance. Pt_2
2.1. La difesa di , nel costituirsi, dopo avere ricostruito la vicenda, CP_1 eccepisce l'improcedibilità/inammissibilità del giudizio di riassunzione, non avendo la controparte prodotto tempestivamente la copia autentica della sentenza di cassazione entro il termine per la riassunzione (28.10.2024), e la carenza di legittimazione attiva del Pt_1
Nel merito il convenuto sostiene la mancanza di danno in capo al ed Pt_1 evidenzia l'errore in cui sarebbe incorso il Pubblico ministero titolare della pratica, nonché la stessa Corte di cassazione, atteso che le quote oggetto del preliminare da egli sottoscritto erano di proprietà della società CO SH e non del Pt_1 come emergerebbe chiaramente dalla lettura del capo di imputazione. Pertanto, il non sarebbe il soggetto danneggiato dall'illecito, in quanto il danno Pt_1 ingiusto sarebbe in capo alla , non essendo le quote oggetto del contratto Pt_2 preliminare, in relazione al quale era prevista la dazione di una caparra da parte del , di proprietà del e non essendo l'assegno di euro 50.000,00 a CP_1 Pt_1 lui destinato. Inoltre, il fatto illecito sarebbe da rinvenirsi nel comportamento del quale procuratore della , che aveva sottaciuto circostanze rilevanti Pt_1 Pt_2 tali da inficiare la validità del contratto preliminare stesso. Rileva, infine, il pagina 5 di 15 convenuto l'inesistenza del diritto del a percepire il compenso di euro Pt_1
50.000,00 sulla base del mandato oneroso, sia perché il diritto sarebbe sorto solo nel momento in cui il contratto preliminare si fosse perfezionato con il pagamento dell'intera caparra (euro 400.000,00), mentre ciò non si era verificato, sia perché tale mandato non sarebbe un documento “genuino”. In sostanza, secondo il convenuto, le richieste risarcitorie dell'attore dovrebbero, respinte non potendo il ritenersi soggetto offeso e portatore di diritti risarcitori autonomi nei Pt_1 suoi confronti, nemmeno alla luce dell'art. 2043 c.c., non essendo stato provato il danno ingiusto, né il nesso causale tra tale asserito danno e il suo comportamento.
3. Tanto premesso in ordine alle argomentazioni svolte dalle parti, preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione formulata dal , CP_1 secondo cui il presente giudizio di riassunzione sarebbe improcedibile/inammissibile per essere stata depositata tardivamente la copia autentica della sentenza di rinvio.
Infatti, l'art. 394 c.p.c. non prevede alcun termine a pena di decadenza (Cass. n.
11180/2001; Cass. n. 24639/2024) per procedere a tale deposito. Inoltre, parte riassumente ha, comunque, provveduto a tale deposito, in data 29.10.2024, anteriormente alla costituzione di . CP_1
3.1. Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di
[...]
atteso che il predetto lamenta di essere stato danneggiato dalla Parte_1 condotta truffaldina del , e, quindi, la legittimazione ad agire (per CP_1 richiedere il risarcimento del danno da ciò derivante) è certamente presente, potendosi casomai discutere della fondatezza o meno della domanda nel merito.
Va ricordato che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, e va tenuta distinta dall'effettiva titolarità del rapporto controverso, che attiene invece al merito e pagina 6 di 15 rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite.
4. Passando al merito, occorre precisare che:
- la Corte di appello, nel riformare la condanna del Giudice di primo grado, ha assolto il dal reato di truffa contrattuale aggravata perché il fatto non CP_1 sussiste, assoluzione divenuta definitiva, perché non impugnata dal P.G., tanto che la Corte di cassazione ha annullato la sentenza penale ai soli effetti civili;
- il presente giudizio civile è autonomo rispetto al precedente processo penale ed è diretto ad accertare non la responsabilità per la truffa aggravata, asseritamente commessa dal , ma un fatto illecito ad egli addebitabile CP_1 che avrebbe causato il danno ingiusto lamentato da Pt_1
- l'assoluzione di dal reato contestatogli non preclude al CP_1 giudice civile, nel giudizio di rinvio, di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio sotto il profilo della loro rilevanza civilistica, per pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale (Cass. n. 36638/2021);
- nel giudizio di rinvio i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno prescindono dall'identificazione del fatto come reato;
all'esito della trasmigrazione del procedimento dalla sede penale, è diverso l'ambito entro il quale l'attività difensiva delle parti viene a svolgersi, dovendo le relative questioni essere trattate in base alla prospettazione del fatto sotto il profilo non del reato, ma dell'illecito civile ex art. 2043 c.c. e seguendo i canoni probatori propri del processo civile (Cass. n. 15290/2024; Cass. n.
16905/2025);
- rispetto alla fattispecie di reato a condotta vincolata, nel giudizio civile possono essere fatte valere modalità di condotta diverse da quelle tipizzate dalla norma penale, e diversi titoli di responsabilità, che viceversa rilevino ai sensi degli artt. 2043 e segg. c.c.; deve ritenersi legittima una diversa valutazione dell'elemento soggettivo dell'illecito ove nel processo penale si pagina 7 di 15 sia proceduto per un reato doloso per il quale la legge penale non preveda una speculare punibilità a titolo di colpa;
- nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., non è consentito valutare, attribuendole valore di prova, la testimonianza della parte civile, sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo viceversa trovare applicazione il principio di cui di cui all'art. 246 c.p.c., ai sensi del quale non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.
4.1. In base a quanto sopra precisato appare totalmente infondata la pretesa di parte attrice secondo cui la sola presenza della sentenza penale di primo grado comporterebbe che il reato sia stato integrato e che possa, pertanto, ritenersi provato de plano, con conseguente suo diritto al risarcimento del danno.
4.2. Comunque, il ha fatto valere anche la responsabilità civile Pt_1 extracontrattuale ex artt. 2043 e 2059 c.c. di (...dichiarare la CP_1 sussistenza dell'illecito extracontrattuale da questi commesso, pure ex artt.
2043 e 2059 c.c.) e quindi non verranno presi in considerazione i profili di responsabilità contrattuale relativi al contratto concluso fra la società di diritto albanese CO SH e oggetto del processo penale. CP_1
La domanda di risarcimento deve essere esaminata secondo le regole proprie dell'illecito aquiliano occorrendo accertare:
- se sussista il fatto illecito;
- se in capo al convenuto vi fossero il dolo o la colpa;
- se l'eventuale danno abbia carattere antigiuridico;
- se sussista un nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno ingiusto.
4.2.1. Orbene, occorre immediatamente evidenziare che l'imputazione formulata nei confronti del conteneva una imprecisione che appare di particolare CP_1 rilevanza nel presente giudizio atteso che si affermava che il contratto preliminare era relativo alla cessione delle quote che la “di ” Pt_2 Parte_1
pagina 8 di 15 deteneva nella Hydro Lunik s.r.l. (rectius SH), quando tali quote non erano del bensì della società CO SH, mentre il era solo procuratore Pt_1 Pt_1 di detta società, e che la somma a titolo di caparra era dovuta al Pt_1
(...dell'avvenuto pagamento dell'intera somma dovutogli), con conseguente suo danno ingiusto, quando l'asserito danno era in capo a detta società e non al
[...]
Pt_1
Ed infatti, la querela non è stata proposta dal in proprio, bensì quale Pt_1 procuratore di . Pt_2
Di tanto si ha conferma nella sentenza penale di condanna, dove, sebbene non possa essere condivisa l'affermazione del Giudice di primo grado secondo cui “Se, dunque, “il terzo danneggiato” è titolare del diritto di proporre querela, a maggior ragione può far valere in sede penale il suo diritto al risarcimento del danno”, tenuto conto che la querela era stata proposta dal quale procuratore di Pt_1
e non per i danni patrimoniali dallo stesso personalmente subiti (neanche Pt_2 allegati), viene dato atto che, nel caso concreto, il diritto di credito vantato dal
[...] sarebbe stato relativo al compenso che egli avrebbe percepito sulla base Pt_1 dell'incarico oneroso (prodotto dal all'udienza dell'8 novembre 2018) Pt_1 conferitogli dalla società albanese nel caso in cui si fosse perfezionato il contratto preliminare stipulato da e il . Pt_2 CP_1
Però il Tribunale di Padova non ha liquidato il danno patrimoniale richiesto dal
[...]
ritenendo che tale liquidazione richiedesse l'analisi e l'approfondimento di Pt_1 ulteriori questioni, quali quella dell'interpretazione della clausola contrattuale sub
A) della “autorizzazione d'incarico” in relazione alla quale le parti dovevano essere rimesse, per tale aspetto, al giudice civile.
4.3. Ed allora, dovendo questa Corte, quale giudice del rinvio, accertare se il danno vi sia stato e se sia stato provato, occorre richiamare quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi
è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria” (Cass. Sez. U. n.
576/2008), atteso che la fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno pagina 9 di 15 conseguenza, non essendo la perdita subita e il mancato guadagno un posterius rispetto al danno ingiusto, ma essendo i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056 c.c. Il “danno” di cui fa menzione la seconda parte dell'art. 2043 c.c. non è altra cosa dal “danno ingiusto” di cui si parla nella prima parte: se non c'è danno conseguenza non c'è danno ingiusto. L'evento di danno è giuridicamente rilevante solo se produttivo del danno conseguenza quale concreto pregiudizio al bene della vita (Cass. n. 33645/2022).
Orbene, nella fattispecie si deve escludere la sussistenza dell'asserito danno patrimoniale lamentato dal il quale deduce di avere svolto l'attività di Pt_1 procuratore della Società Sillco SH, sulla base di un “mandato oneroso” (doc.
10 fascicolo che gli riconosceva un compenso per l'avvenuta stipula del Pt_1 preliminare, in caso di perfezionamento del definitivo.
Occorre precisare che nel costituirsi parte civile il non aveva dedotto Pt_1
l'esistenza di tale mandato essendosi limitato ad affermare: “...Rileva il pregiudizio di natura patrimoniale derivante dall'incidenza della condotta fraudolenta dell'imputato sull'attività svolta, in relazione allo specifico “affare” (la cessione delle quote detenute da in ), dal signor che Pt_2 Persona_1 Pt_1 operava in forza di procura rilasciata dalla Società albanese CO. Del danno ci si riserva quantificazione in sede di conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 c.p.p.”.
Neanche nella querela, proposta dal nella sua qualità di procuratore Pt_1 speciale di , veniva fatta menzione di tale mandato. Pt_2
Soltanto all'udienza dell'8 novembre 2011 il produceva il mandato. Pt_1
La genuinità di tale documento è stata contestata dal sia nel giudizio di CP_1 appello, sia soprattutto, nel presente.
Tale contestazione appare fondata:
1) non vi è prova che “l'autorizzazione all'incarico”, redatta su carta semplice, sia stata rilasciata in data 10 marzo 2015, cioè contestualmente alla procura generale rilasciata dall'amministratrice di in forza della quale il ha Pt_2 Pt_1 sottoscritto il contratto preliminare di cessione di quote. In particolare, non vi è pagina 10 di 15 prova che l'asserito mandato oneroso sia stato conferito antecedentemente alla consegna e alla restituzione dell'assegno da parte del e, quindi, che il Pt_1 predetto, al momento della riconsegna dell'assegno, avesse maturato il diritto al compenso;
2) la firma apposta in calce alla suddetta “autorizzazione all'incarico” diverge in maniera evidente da quella apposta da sulla procura generale Controparte_2 autenticata dal notaio albanese, stante la manifesta non conformità dei caratteri grafici. Infatti, nella sottoscrizione dell'autorizzazione all'incarico vi sono elementi anomali di interruzione e incongruenze: le lettere del nome sono interrotte mentre nella sottoscrizione autenticata vi è continuità nella scrittura;
le lettere
“n”, “i” ed “l” delle due sottoscrizioni sono nettamente differenti nella modalità di redazione;
nell'autorizzazione all'incarico la lettera “s” del cognome della è Per_3 tremolante e denota una lentezza nella redazione che appare giustificata dal tentativo di imitazione della firma originale;
3) anche il timbro apposto sotto la sottoscrizione della procura generale albanese diverge totalmente da quello apposto sull'autorizzazione all'incarico e ciò riveste particolare rilevanza atteso che i due atti dovrebbero essere stati formati nel medesimo contesto e giorno.
4.4. Né, al fine di giungere a una diversa conclusione, possono valere le dichiarazioni rese da nel processo penale, dovendosi escludere Parte_1 che la testimonianza resa dalla parte civile nel processo penale conservi il suo valore di prova testimoniale, stante la previsione di cui all'art. 246 c.p.c.
Certamente tale testimonianza, essendo stata resa validamente in seno al processo penale, conserva la sua validità genetica anche in sede di rinvio civile, ex art. 622 c.p.p., ma non può legittimamente rivestire l'efficacia né di prova stricto sensu, né di prova atipica, potendo soltanto essere utilizzata dal giudice civile come argomento di prova.
Non può nemmeno ritenersi che il mutamento delle regole probatorie a seguito dell'annullamento della sentenza di appello ponga particolari problemi sotto il pagina 11 di 15 profilo delle esigenze difensive del danneggiato, che fino all'annullamento ha scelto e commisurato la sua attività difensiva a regole probatorie diverse. Il diverso trattamento delle dichiarazioni del danneggiato che si costituisca parte civile nel processo penale, rispetto all'attore nel processo civile, costituisce un fondamentale tratto distintivo dei due processi. Il fatto che un'azione civile esercitata in un processo penale possa essere trasferita, anche a prescindere dalla volontà della parte, in sede civile è espressamente disciplinata dall'art. 622
c.p.p. È dunque un'eventualità che una parte civile deve prospettarsi sin dall'inizio del processo penale al fine d'impostare la propria difesa.
Nella fattispecie nulla, al di là delle dichiarazioni rese dal oltre a quelle Pt_1 rese da di cui di seguito si dirà, è stato provato dall'odierno attore Persona_3 in ordine all'effettivo conferimento del “mandato oneroso”, né, nel presente giudizio il ha formulato istanze istruttorie volte a dimostrare il suo diritto Pt_1 al compenso.
Quanto alla deposizione resa da osserva il Collegio che al di là Persona_3 della genericità e imprecisione delle dichiarazioni dalla stessa rese (verbale
22.1.2019), anche in relazione al compenso dovuto al che Pt_1 contrariamente a quanto da ella dichiarato non sarebbe spettato all'attore al momento della sottoscrizione del preliminare, bensì solo al suo perfezionamento, la stessa non appare attendibile essendo la compagna di vita del e Pt_1 madre dei suoi tre figli, socia unica della società CO SH e amministratrice, nel
2015, anche di , società con le quali vi sono stati, e vi sono, Persona_1 numerosi contenziosi che vedono come controparte proprio . CP_1
4.5. Comunque, anche andando ad interpretare l'autorizzazione d'incarico, in particolare la clausola A), che secondo il Tribunale penale di Padova richiedeva di essere analizzata e approfondita al fine di liquidare il danno richiesto dalla parte civile, ritiene il Collegio che non sussista il diritto del al compenso Pt_1 richiesto e, conseguentemente al risarcimento del danno dedotto: nel contratto era previsto che il diritto al corrispettivo di euro 50.000,00 sarebbe sorto in capo pagina 12 di 15 all'odierno attore nel momento in cui si fosse perfezionato il contratto preliminare di cessione delle quote e si specificava che detto preliminare si considerava perfezionato nel momento in cui fosse avvenuto il pagamento da parte del promissorio acquirente della caparra.
Però, nel contratto preliminare la caparra non era costituita dai 50.000,00 euro, portati dall'assegno consegnato, e poi restituito, bensì dai complessivi euro
400.000,00, di cui i 50.000,00 euro erano soltanto un anticipo.
Quindi, soltanto nel momento in cui fosse stata corrisposta la caparra di euro
400.000,00, evenienza che non si è verificata, sarebbe sorto il diritto all'asserito compenso, non prima. In altre parole, anche con la consegna dell'assegno di euro
50.000,00 non si veniva a determinare l'insorgenza in capo al a Pt_1 percepire il premio asseritamente concordato con . Pt_2
4.6. Deve, poi, escludersi che abbia cagionato al un CP_1 Pt_1 danno morale, in particolare che quest'ultimo abbia sofferto per “tensioni con la sua socia (di CO SH) pressoché totalitaria (la NO , nonché Persona_3 sua compagna di vita e madre dei suoi figli”, non avendo l'attore fornito la prova di tale danno, neppure in via presuntiva. Neanche in seno alla sua Persona_3 deposizione resa nel processo penale, ha riferito in ordine a tensioni o dissidi con il Pt_1
4.7. Per mera completezza, avendo l'attore chiesto nell'atto di citazione in riassunzione il danno da perdita di chance, tema poi non ulteriormente sviluppato, si osserva che “In tema di annullamento pronunciato dalla Cassazione penale ai soli effetti civili, il rinvio ex art. 622 c.p.p., operando solo una translatio iudicii, non nullifica la precedente fase del giudizio civile, svoltasi congiuntamente con il giudizio penale perché la parte offesa si è costituita quale parte civile, con la conseguenza che davanti al giudice civile ad quem non sono proponibili domande del tutto nuove” (Cass. n. 4743/2025).
La domanda risarcitoria da asserita perdita di chance, mai formulata nel giudizio penale, è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pagina 13 di 15 pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, e come tale è inammissibile nel presente giudizio di rinvio.
In conclusione, la domanda risarcitoria formulata dall'attore in riassunzione deve essere rigettata.
5. Considerato l'esito della lite e tenuto conto dell'accoglimento del ricorso per cassazione proposto da , si ravvisano sussistenti i presupposti Parte_1 per disporre la compensazione parziale, per metà, delle spese di lite del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, mentre è posta a carico di Parte_1
la residua metà, liquidata, per l'intero, ossia senza la decurtazione per la
[...] disposta compensazione, come in dispositivo (scaglione di valore da euro
52.001,00 a 260.000,00), esclusa la fase istruttoria per il presente giudizio.
Secondo il più recente orientamento della Cassazione che il Collegio condivide
(Cass. 10206/2021; Cass.29077/2024; Cass.7343/2025), detta ultima voce di tariffa non può essere riconosciuta allorché, come nel caso in esame, alla prima udienza di trattazione sia stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi peraltro in trattazione scritta, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.
Non si ritiene, dunque, di poter liquidare, nella specie, i compensi per la fase istruttoria giacché gli stessi sono dovuti solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
- la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, pagina 14 di 15 come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M.
10.3.14 n. 55, essendo ogni altra attività. diversa da queste e da quelle decisionali, ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale, non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio e al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali, ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nel giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 25402/2024 della seconda sezione penale della Corte di cassazione, così pronuncia:
- rigetta la domanda risarcitoria proposta da contro Parte_1 CP_1
;
[...]
- compensa nella misura del 50% le spese di lite del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio e condanna a corrispondere a Parte_1
le residue spese che liquida, per l'intero, quanto al giudizio di CP_1
Cassazione, in euro 6.332,00 per compensi, nonché, quanto al presente giudizio di rinvio, per l'intero, in euro 9.991,00 per compensi, il tutto oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
La Presidente
CL AR
Il Consigliere estensore
NA RO
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