Ordinanza presidenziale 10 giugno 2019
Sentenza 20 luglio 2020
Ordinanza cautelare 22 aprile 2022
Improcedibile
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/01/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00467/2025REG.PROV.COLL.
N. 01903/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1903 del 2021, proposto dalla Associazione Tre Stelle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valentina Canale, Dimitri Girotto, Alessandro Pallottino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Pallottino in Roma, via Oslavia 12;
contro
Comune di Castelcucco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Masutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 614/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelcucco;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 ottobre 2024 il Cons. Raffaello Sestini;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con nota prot.n. 5628 del 11/05/2005 e nota prot. n. 5629 del 23/05/2005, il Comune di Castelcucco (TV), ha comunicato all’Associazione Tre Stelle - detentrice di un'area di circa 11 ettari nello stesso Comune- due dinieghi di permesso di costruire in sanatoria ai sensi del D.L. 269/2003 n. 269, convertito in legge con L. n.326/2003 (condono), relativi a due delle tre istanze di condono presentate dall’appellante nel 2004 e aventi ad oggetto un gazebo in legno, un’altra struttura in legno e calcestruzzo, nonché una tettoia in legno, valutate dall’Amministrazione, a seguito di un sopralluogo sempre nel 2004, “abusivamente realizzate”.
2 - Con ricorso iscritto al n. 2060/2005, depositato in data 04.10.2005 e proposto dinanzi al TAR Veneto – Venezia, Sez. II, l’Associazione Culturale “Tre stelle” ha impugnato i predetti dinieghi.
3 – La medesima Associazione ha poi presentato, in data 20.10.2005, due istanze di permesso di costruire in sanatoria e un’istanza di permesso di costruire per nuova costruzione )annesso rustico ad uso ricovero attrezzi), richieste respinte con gli ulteriori provvedimenti impugnati con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 29.03.2007.
4 - Con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 1.10.2007, l’Associazione Tre Stelle ha impugnato il provvedimento prot. n. 2898 del 5 luglio 2007, con il quale il Comune di Castelcucco ha respinto le originarie istanze di condono edilizio, prot. n. 5629 e prot. n. 5628, presentate in data 10.12.2004, aventi rispettivamente ad oggetto " realizzazione di fondazioni ed elementi perimetrali fuori terra - sistemazione strato superficiale area parcheggio ingresso " e “ costruzione gazebo in legno ” (ovvero le due istanze di condono già negate precedentemente ed oggetto del ricorso originario).
5 - Il TAR competente, con sentenza n. 614/2020, emessa il 07.07.2020 e pubblicata il 20.07.2020, ha adottato le seguenti statuizioni: quanto al ricorso principale, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere; con riferimento ai primi motivi aggiunti, ha annullato il diniego di permesso di costruire per una nuova costruzione (annesso rustico ad uso ricovero attrezzi) e il diniego di permesso di costruire “ sanatoria ad uso serra fissa di una costruzione abusiva definita gazebo ” ; quanto ai secondi motivi aggiunti, ha annullato il provvedimento prot. n. 2898 del 5 luglio 2007 nella sola parte in cui nega il condono alla domanda prot. n. 5628, in data 10.12.2004, relativa al c.d. “gazebo”;
6 - Con atto di appello notificato in data 18.2.2021 e depositato il 3.3.2021, l’Associazione Tre Stelle, nel riproporre le medesime censure articolate in primo grado, ha chiesto l’annullamento e la riforma della soprindicata sentenza per la parte in cui ha respinto il primo e secondo motivo dei primi motivi aggiunti al ricorso in primo grado (RG 3060/2005), e parzialmente respinto i secondi motivi aggiunti al ricorso.
7 - L’Amministrazione si è costituita in giudizio il 9.6.2021, per poi articolare le proprie controdeduzioni ai motivi formulati dall’appellante nella successiva memoria difensiva del 15.4.2022.
8 - Nelle more del giudizio, con Ordinanza Dirigenziale n. 3 del 20.01.2022, il Comune di Castelcucco, in esecuzione e ottemperanza della sentenza del TAR Veneto per cui è causa, ha ordinato all’appellante di provvedere alla demolizione dei due manufatti oggetto della domanda di condono prot. n. 5629/2004.
9 - In data 23.3.2022, l’Associazione Tre Stelle ha, dunque, presentato richiesta di misure cautelari ex art. 98 c.p.a., onde ottenere l’immediata sospensione dell’efficacia della citata pronuncia; quindi, con ricorso rubricato al n. 555/2022 R.G., notificato in data 23.03.2022 e depositato in data 19.04.2022, proposto dinnanzi al medesimo TAR Veneto, ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, dell’ordine di demolizione n. 3/2022.
10 - Con Ordinanza n. 1857/2022, emessa il 21.4.2022 e pubblicata il 22.4.2022, il Consiglio di Stato – Sez. VI, decidendo sulla domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di parziale reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante, ha respinto l’istanza cautelare.
11 - Nel corso della camera di consiglio del 21.4.2022, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Con comunicazione del 06.05.2022 (prot. n. 3088 del 9.5.2022), il Presidente dell’Associazione Tre Stelle ha informato il Comune di Castelcucco di aver adempiuto a quanto prescritto nell’Ordinanza Dirigenziale n. 3/2022, allegando immagini fotografiche a riprova dell’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.
12 - Successivamente, l’appellante ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse anche in relazione alla controversia de qua con compensazione delle spese di giudizio.
13 - Preso quindi atto della comunicazione del 24.7.2024, e delal circostanza che l’appellante ha dichiarato che, nelle more della trattazione del ricorso in appello, è venuto meno l’interesse alla definizione del presente giudizio, al Collegio non resta che dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Oreste Mario Caputo, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Oreste Mario Caputo |
IL SEGRETARIO